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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 12/06/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ex art. 53, legge 133/2008, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 167 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del 26.02.2025, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
, con sede in Sesto Campano (IS), alla piazza G. Parte_1
D'Uva, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Alfredo Ricci, presso il cui studio elett.te domicilia in Venafro (IS), alla via M. Tullio Cicerone n. 14; APPELLANTE E
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 domi n. 4, Napoli, presso il difensore avv. Sascha LO;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venafro n. 173/2023
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 26.02.2025;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il depositava tempestivamente appello avverso la sentenza n. Parte_1
1 i Pace di Venafro e depositata in data 08.09.2021, avente ad oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa, di cui al verbale n. 5350/21/AV dell'Ufficio Polizia Municipale del , di contestazione della Parte_1 violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.s., commessa da sulla S.S. 85 Controparte_1 km 12+440 (Direzione di marcia Napoli) e accolta dal Venafro, con annullamento dell'opposto provvedimento. Con l'atto di appello, il sollevava le seguenti doglianze: “
1.In Parte_1 ordine all'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'odierno appellato – error in iudicando
- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, l. n. 689/1981 – erronea interpretazione delle risultanze istruttorie – irrilevanza della presunta modesta velocita' di marcia – error in procedendo – difetto di motivazione.[…] 2. In ordine asserita insussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'odierno appellato – error in iudicando - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, l. n. 689/1981 – violazione e/o falsa applicazione del codice della strada (d. lgs n. 285/1992) – erronea interpretazione delle risultanze istruttorie – error in procedendo – difetto di motivazione – irrilevanza della presunta difficoltà di controllo della velocita' di marcia. […] 3. In ordine alla asserita insussistenza di pericolo per la privata e pubblica incolumita' – error in iudicando – erronea interpretazione delle risultanze istruttorie – error in procedendo – difetto di giurisdizione[…] 4. In ordine alla asserita inidoneità dell'autovelox a rilevare la velocita' di marcia – error in iudicando – erronea interpretazione delle risultanze istruttorie – error in procedendo – difetto di giurisdizione.” Si costituiva , evidenziando la mancata e/o non corretta segnalazione Controparte_1 dell'apparec chiedendo il rigetto dell'appello. La causa veniva rinviata per la discussione.
*** 2. L'appello è fondato per le seguenti ragioni. La legittimità del verbale e della connessa sanzione risulta dimostrata dall'ampia documentazione prodotta dal , ovverosia a) il verbale di Parte_1 accertamento della violazione, ritraenti l'auto tg. FC204VF a bordo della quale era stato superato il limite di velocità; b) la visura ACI - PRA (da cui è emersa la proprietà dell'auto, appartenente proprio alla LO); c) i provvedimenti ANAS relativi all'installazione dell'autovelox fisso, posizionato al km 12+440 della S.S. 85 Venafrana, a margine della corsia in direzione Napoli;
d) il decreto del Prefetto di Isernia n. 0025556 del 10.7.2017, che, rimandando ad un allegato (sempre prodotto dal
), individuava le strade (tra cui quella nella quale è stata Parte_1
a dato causa al giudizio) in cui gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 comma 1 del d.lgs. 285/1992 erano autorizzati a utilizzare o installare mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 C.d.s; e) i rilievi fotografici, relativi in particolare ai segnali stradali presenti in loco, aventi ad oggetto l'avvertimento agli automobilisti circa la presenza, alle distanze rispettivamente di 400 mt. e 150 mt., dell'autovelox (nonché quelli ritraenti la vettura e, a differenza di quanto sostenuto da parte appellata, anche lo spazio circostante); f) i documenti relativi alla installazione, l'omologazione, la taratura e la verifica di funzionalità dell'autovelox. Tanto chiarito, l'appello è fondato anche per quanto concerne l'errato riconoscimento, effettuato dal Giudice di Pace, della scriminante di cui all'art. 3 della l. 689/1981. Ed infatti, deve farsi applicazione dell'orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. civ., Sez. 6-2, n, 12629/2019, secondo cui “ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 l. n. 689/1981, è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa;
[…] pertanto, da un lato non è ammissibile il giudizio di 'pericolosità in concreto' della condotta del trasgressore, e, dall'altro lato, l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni – solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero può essergli mosso (tra le molte, Cass. 11/06/2007, n. 13610, e più di recente Cass. 31/07/2018, n. 20219)”. Alla luce della documentazione depositata e sopra richiamata (cfr. verbale di accertamento della violazione;
rilievi fotografici, specialmente quelli relativi ai segnali stradali presenti in loco; documenti relativi all'installazione degli autovelox, alla loro omologazione ed alla loro taratura periodica), tenuto conto altresì dell'inconferenza delle argomentazioni spese dalla LO, va rilevato come, esclusa ogni valutazione circa la pericolosità in concreto per la privata e pubblica incolumità, emergessero tanto la piena coscienza e volontà della condotta trasgressiva posta in essere dalla LO, quanto l'assenza di elementi comprovanti il convincimento in capo alla stessa della liceità del proprio comportamento, quanto ancora la mancata prova che la LO avesse fatto tutto quanto possibile per rispettare il precetto di legge. Ella, infatti, procedeva a velocità superiore di 20 km/h rispetto al limite di 50 km/h, senza addurre elementi tali da poter provare l'inconsapevolezza della condotta violativa del divieto. In ordine alla mancata contestazione immediata della violazione, a prescindere dal Pertanto, tenuto conto della documentazione prodotta (proprio il decreto prefettizio sopra richiamato) e della normativa in materia (che legittima la contestazione non immediata per l'ipotesi qui in esame, senza che rilevino le osservazioni svolte nelle memorie di discussione, nelle quali si richiamano pronunce giurisprudenziali e se ne invoca l'applicazione sulla base degli assunti, non provati, per cui la strada in questione sarebbe una strada urbana di scorrimento con una sola corsia di marcia) il motivo di appello è fondato e, anche sotto questo profilo, la sentenza va riformata. Lo stesso è a dirsi per quanto concerne il motivo di appello n. 4, attinente alla mancata apposizione di segnaletica di preavviso dell'assoggettamento della strada al controllo elettronico della velocità. Le conclusioni cui è giunto il primo Giudice, infatti, non possono essere condivise. È vero che, secondo Cass. civ., Sez. 2, n. 4007/2022, “L'art. 142, comma 6 bis del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.”. Tuttavia, dalla lettura del verbale di accertamento impugnato (in cui si legge che il dispositivo di rilevazione della velocità era collocato “in postazione fissa, preventivamente segnalata (anche con dispositivi luminosi) e ben visibile”), nonché alla luce della ulteriore documentazione (cfr. fotografie della segnaletica, su cui non vi è stata contestazione) e della genericità delle contestazioni mosse dal nel giudizio di primo grado (che Parte_2 non paiono idonee a scalfire quanto dimostrato, anche in via documentale, dal
[...]
), deve concludersi per la legittimità del verbale impugnato, Parte_1 ventiva e idonea segnalazione dell'autovelox. Né appare decisivo il richiamo a Cass. 25544/2023, circa l'illegittimità del verbale in quanto l'autovelox sarebbe stato collocato a meno di un km dal cartello di segnalazione. Orbene, deve osservarsi come, da un lato, trattasi di pronuncia inserita in un contesto di orientamenti giurisprudenziali talvolta divergenti (che hanno precisato che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati 'con adeguato anticipo' rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi;
in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima […]”); dall'altro, l'appellata richiama il dm 282/2017, secondo cui la distanza minima tra il cartello con il limite di velocità e l'autovelox non potrebbe essere inferiore a 1 km a patto che la postazione dell'autovelox si trovi fuori dai centri abitati, senza però chiarire se l'autovelox in questione si trovasse in un centro abitato o meno (ed anzi, a pag. 3 della memoria di discussione, parte appellata, nel riferirsi alla postazione dell'autovelox, fa riferimento alla “strada che attraversa il centro abitato di dove è posizionato l'autovelox”, ciò che legittimerebbe Parte_1 la collocazione a distanza km). Gli altri profili di illegittimità lamentati dall'appellato (peraltro assorbiti e non riproposti nella comparsa di costituzione in appello e, dunque, da intendersi rinunciati ai sensi dell'art. 346 c.p.c.) appaiono, comunque, superati dalle considerazioni supra sviluppate e dalla documentazione prodotta nel giudizio di prime cure (da cui risultano il corretto posizionamento conformemente al decreto prefettizio richiamato, la preventiva segnalazione, il controllo periodico sul funzionamento, emergente in particolare dal certificato di taratura e, in maniera ancor più decisiva, dal verbale di verifica della Polizia Municipale del 12.9.2021, elemento, quest'ultimo, a ben vedere non tenuto in considerazione da parte appellata nella memoria di discussione). Il Tribunale ritiene, pertanto, di dover accogliere l'atto di appello proposto dal
[...]
in relazione ai profili di censura dedotti e, pertanto, la sen Parte_1
. 173/2023 deve essere riformata, con conseguente conferma della legittimità del verbale di contravvenzione impugnato. Esulano, inoltre, giova evidenziare, dalla cognizione del Tribunale, in ossequio al carattere devolutivo del giudizio di appello, le ulteriori domande ed eccezioni non accolte o non vagliate nella sentenza di primo grado, e non riproposte in appello. (cfr., Cass., n. 28454, 19/12/2013 (Rv. 628903 - 01) “il principio sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole”). Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra. Per quanto concerne le spese di lite, infine, alla luce della peculiare vicenda processuale e delle evoluzioni interpretative in relazione alla materia in questione, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti in relazione a tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione promossa da avverso il verbale di contestazione n. 5350/21/AV, Controparte_1 elevato dalla in data 12.9.2021; Parte_1
- Dichiara compensate per l'intero l dizio;
Così deciso in Isernia, il 06.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Dott.ssa Elvira Puleio
Il Giudice, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ex art. 53, legge 133/2008, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 167 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del 26.02.2025, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
, con sede in Sesto Campano (IS), alla piazza G. Parte_1
D'Uva, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Alfredo Ricci, presso il cui studio elett.te domicilia in Venafro (IS), alla via M. Tullio Cicerone n. 14; APPELLANTE E
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 domi n. 4, Napoli, presso il difensore avv. Sascha LO;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venafro n. 173/2023
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 26.02.2025;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il depositava tempestivamente appello avverso la sentenza n. Parte_1
1 i Pace di Venafro e depositata in data 08.09.2021, avente ad oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa, di cui al verbale n. 5350/21/AV dell'Ufficio Polizia Municipale del , di contestazione della Parte_1 violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.s., commessa da sulla S.S. 85 Controparte_1 km 12+440 (Direzione di marcia Napoli) e accolta dal Venafro, con annullamento dell'opposto provvedimento. Con l'atto di appello, il sollevava le seguenti doglianze: “
1.In Parte_1 ordine all'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'odierno appellato – error in iudicando
- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, l. n. 689/1981 – erronea interpretazione delle risultanze istruttorie – irrilevanza della presunta modesta velocita' di marcia – error in procedendo – difetto di motivazione.[…] 2. In ordine asserita insussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'odierno appellato – error in iudicando - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, l. n. 689/1981 – violazione e/o falsa applicazione del codice della strada (d. lgs n. 285/1992) – erronea interpretazione delle risultanze istruttorie – error in procedendo – difetto di motivazione – irrilevanza della presunta difficoltà di controllo della velocita' di marcia. […] 3. In ordine alla asserita insussistenza di pericolo per la privata e pubblica incolumita' – error in iudicando – erronea interpretazione delle risultanze istruttorie – error in procedendo – difetto di giurisdizione[…] 4. In ordine alla asserita inidoneità dell'autovelox a rilevare la velocita' di marcia – error in iudicando – erronea interpretazione delle risultanze istruttorie – error in procedendo – difetto di giurisdizione.” Si costituiva , evidenziando la mancata e/o non corretta segnalazione Controparte_1 dell'apparec chiedendo il rigetto dell'appello. La causa veniva rinviata per la discussione.
*** 2. L'appello è fondato per le seguenti ragioni. La legittimità del verbale e della connessa sanzione risulta dimostrata dall'ampia documentazione prodotta dal , ovverosia a) il verbale di Parte_1 accertamento della violazione, ritraenti l'auto tg. FC204VF a bordo della quale era stato superato il limite di velocità; b) la visura ACI - PRA (da cui è emersa la proprietà dell'auto, appartenente proprio alla LO); c) i provvedimenti ANAS relativi all'installazione dell'autovelox fisso, posizionato al km 12+440 della S.S. 85 Venafrana, a margine della corsia in direzione Napoli;
d) il decreto del Prefetto di Isernia n. 0025556 del 10.7.2017, che, rimandando ad un allegato (sempre prodotto dal
), individuava le strade (tra cui quella nella quale è stata Parte_1
a dato causa al giudizio) in cui gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 comma 1 del d.lgs. 285/1992 erano autorizzati a utilizzare o installare mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 C.d.s; e) i rilievi fotografici, relativi in particolare ai segnali stradali presenti in loco, aventi ad oggetto l'avvertimento agli automobilisti circa la presenza, alle distanze rispettivamente di 400 mt. e 150 mt., dell'autovelox (nonché quelli ritraenti la vettura e, a differenza di quanto sostenuto da parte appellata, anche lo spazio circostante); f) i documenti relativi alla installazione, l'omologazione, la taratura e la verifica di funzionalità dell'autovelox. Tanto chiarito, l'appello è fondato anche per quanto concerne l'errato riconoscimento, effettuato dal Giudice di Pace, della scriminante di cui all'art. 3 della l. 689/1981. Ed infatti, deve farsi applicazione dell'orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. civ., Sez. 6-2, n, 12629/2019, secondo cui “ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 l. n. 689/1981, è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa;
[…] pertanto, da un lato non è ammissibile il giudizio di 'pericolosità in concreto' della condotta del trasgressore, e, dall'altro lato, l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni – solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero può essergli mosso (tra le molte, Cass. 11/06/2007, n. 13610, e più di recente Cass. 31/07/2018, n. 20219)”. Alla luce della documentazione depositata e sopra richiamata (cfr. verbale di accertamento della violazione;
rilievi fotografici, specialmente quelli relativi ai segnali stradali presenti in loco; documenti relativi all'installazione degli autovelox, alla loro omologazione ed alla loro taratura periodica), tenuto conto altresì dell'inconferenza delle argomentazioni spese dalla LO, va rilevato come, esclusa ogni valutazione circa la pericolosità in concreto per la privata e pubblica incolumità, emergessero tanto la piena coscienza e volontà della condotta trasgressiva posta in essere dalla LO, quanto l'assenza di elementi comprovanti il convincimento in capo alla stessa della liceità del proprio comportamento, quanto ancora la mancata prova che la LO avesse fatto tutto quanto possibile per rispettare il precetto di legge. Ella, infatti, procedeva a velocità superiore di 20 km/h rispetto al limite di 50 km/h, senza addurre elementi tali da poter provare l'inconsapevolezza della condotta violativa del divieto. In ordine alla mancata contestazione immediata della violazione, a prescindere dal Pertanto, tenuto conto della documentazione prodotta (proprio il decreto prefettizio sopra richiamato) e della normativa in materia (che legittima la contestazione non immediata per l'ipotesi qui in esame, senza che rilevino le osservazioni svolte nelle memorie di discussione, nelle quali si richiamano pronunce giurisprudenziali e se ne invoca l'applicazione sulla base degli assunti, non provati, per cui la strada in questione sarebbe una strada urbana di scorrimento con una sola corsia di marcia) il motivo di appello è fondato e, anche sotto questo profilo, la sentenza va riformata. Lo stesso è a dirsi per quanto concerne il motivo di appello n. 4, attinente alla mancata apposizione di segnaletica di preavviso dell'assoggettamento della strada al controllo elettronico della velocità. Le conclusioni cui è giunto il primo Giudice, infatti, non possono essere condivise. È vero che, secondo Cass. civ., Sez. 2, n. 4007/2022, “L'art. 142, comma 6 bis del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.”. Tuttavia, dalla lettura del verbale di accertamento impugnato (in cui si legge che il dispositivo di rilevazione della velocità era collocato “in postazione fissa, preventivamente segnalata (anche con dispositivi luminosi) e ben visibile”), nonché alla luce della ulteriore documentazione (cfr. fotografie della segnaletica, su cui non vi è stata contestazione) e della genericità delle contestazioni mosse dal nel giudizio di primo grado (che Parte_2 non paiono idonee a scalfire quanto dimostrato, anche in via documentale, dal
[...]
), deve concludersi per la legittimità del verbale impugnato, Parte_1 ventiva e idonea segnalazione dell'autovelox. Né appare decisivo il richiamo a Cass. 25544/2023, circa l'illegittimità del verbale in quanto l'autovelox sarebbe stato collocato a meno di un km dal cartello di segnalazione. Orbene, deve osservarsi come, da un lato, trattasi di pronuncia inserita in un contesto di orientamenti giurisprudenziali talvolta divergenti (che hanno precisato che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati 'con adeguato anticipo' rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi;
in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima […]”); dall'altro, l'appellata richiama il dm 282/2017, secondo cui la distanza minima tra il cartello con il limite di velocità e l'autovelox non potrebbe essere inferiore a 1 km a patto che la postazione dell'autovelox si trovi fuori dai centri abitati, senza però chiarire se l'autovelox in questione si trovasse in un centro abitato o meno (ed anzi, a pag. 3 della memoria di discussione, parte appellata, nel riferirsi alla postazione dell'autovelox, fa riferimento alla “strada che attraversa il centro abitato di dove è posizionato l'autovelox”, ciò che legittimerebbe Parte_1 la collocazione a distanza km). Gli altri profili di illegittimità lamentati dall'appellato (peraltro assorbiti e non riproposti nella comparsa di costituzione in appello e, dunque, da intendersi rinunciati ai sensi dell'art. 346 c.p.c.) appaiono, comunque, superati dalle considerazioni supra sviluppate e dalla documentazione prodotta nel giudizio di prime cure (da cui risultano il corretto posizionamento conformemente al decreto prefettizio richiamato, la preventiva segnalazione, il controllo periodico sul funzionamento, emergente in particolare dal certificato di taratura e, in maniera ancor più decisiva, dal verbale di verifica della Polizia Municipale del 12.9.2021, elemento, quest'ultimo, a ben vedere non tenuto in considerazione da parte appellata nella memoria di discussione). Il Tribunale ritiene, pertanto, di dover accogliere l'atto di appello proposto dal
[...]
in relazione ai profili di censura dedotti e, pertanto, la sen Parte_1
. 173/2023 deve essere riformata, con conseguente conferma della legittimità del verbale di contravvenzione impugnato. Esulano, inoltre, giova evidenziare, dalla cognizione del Tribunale, in ossequio al carattere devolutivo del giudizio di appello, le ulteriori domande ed eccezioni non accolte o non vagliate nella sentenza di primo grado, e non riproposte in appello. (cfr., Cass., n. 28454, 19/12/2013 (Rv. 628903 - 01) “il principio sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole”). Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra. Per quanto concerne le spese di lite, infine, alla luce della peculiare vicenda processuale e delle evoluzioni interpretative in relazione alla materia in questione, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti in relazione a tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione promossa da avverso il verbale di contestazione n. 5350/21/AV, Controparte_1 elevato dalla in data 12.9.2021; Parte_1
- Dichiara compensate per l'intero l dizio;
Così deciso in Isernia, il 06.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Dott.ssa Elvira Puleio