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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/03/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Eleonora Gurnera Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5137/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
31.12.1989 (cod. fisc. ), rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Federico Arena, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato Catania il 25.6.1986 Controparte_1
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Leandro Rivecchio, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate congiuntamente le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.5.2024 Parte_1
ha proposto domanda di separazione personale dal marito
[...]
Controparte_1
Ha dedotto che dal matrimonio concordatario contratto con il resistente in data 20.11.2008 in Catania – (trascritto in detto Comune
al n. 351, parte 1, anno 2008) - sono nati i figli il 11.12.2008 Per_1
e il 28.6.2021, e che la causa della crisi coniugale sarebbe Per_2
da ricondursi alla incompatibilità caratteriale dei coniugi.
Ha concluso chiedendo l'affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé con assegnazione della casa coniugale e di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minorenni con un assegno di € 800,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il quale, pur aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione e alle altre domande inerenti all'affidamento e collocamento dei minori, si è opposto alla domanda relativa al loro mantenimento, rendendosi disponibile a contribuire con un assegno mensile di € 500,00 complessivi.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità
della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle condizioni di separazione, va osservato che all'udienza del 18.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo al
Tribunale di pronunciare la separazione conformemente all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori e depositato in data
11.3.2025 disponendo che: 2 “ 1) La casa coniugale sita in Catania via Armando Diaz s. 42, s.
B, di proprietà del sig. verrà assegnata Controparte_1
alla sig. che continuerà ad essere abitata Parte_1
dalla stessa unitamente ai due figli minori ed . Le Per_1 Per_2
relative utenze della luce, dell'acqua e del gas saranno volturate a
nome dell'assegnataria che provvederà ai relativi pagamenti
2) I figli minori ed verranno condivisamente Per_1 Per_2
affidati ad entrambi i genitori ma con collocamento presso la madre.
Il padre avrà diritto di vederli e tenerli con sé il martedì ed il giovedì
pomeriggio con orario da concordare, nonché a settimane alterne
dal sabato mattina alla domenica sera, e/o nei giorni da scegliere in comune accordo con la sig.ra , tenendo conto dei rispettivi Pt_1
impegni personali o dei figli stessi. Ed inoltre durante le vacanze
natalizie e pasquali ad anni alterni e durante le vacanze estive per
periodi da concordarsi di volta in volta tra i coniugi. I minori,
inoltre, trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della
stessa e la festa della mamma e cosi con il padre il giorno del
compleanno di quest'ultimo e la festa del papà. I minori
trascorreranno poi il giorno del loro compleanno, nonchè le
cerimonie (quali prima comunione e cresima), con entrambi i
genitori, ove possibile presso una struttura esterna ove ciascun
genitore provvederà ai propri invitati, dividendo a metà le spese di
animazione, di affitto della sala,
del cibo e della torta, ma ove tale soluzione non fosse assolutamente
attuabile, trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con
l'altro, ad anni alterni. Nei corrispondenti periodi e convivenza con i
figli i genitori potranno esercitare disgiuntamente la potestà sugli
stessi in relazione agli atti di ordinaria amministrazione.
3) contribuirà al mantenimento dei detti Controparte_1
figli minori mediante il versamento in favore della sig.ra Pt_1 delle complesso € 500,00 soggetta ad automatica rivalutazione monetaria di secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese
straordinarie per i figli (spase mediche con coperte dal SSN, spese 3 scolastiche, le spese per le attività sportive e culturali ed ogni altra
spesa straordinaria prevista dalla legge), spese tutte previamente
concordate e documentate.
4) Nulla, invece, sarà dovuto a titolo di mantenimento per la sigra
, la quale però potrà percepire per intero l'assegno unico Pt_1
universale.
5) e Parte_1 Parte_2
consapevoli del fatto che i figli ed devono Per_1 Per_2
continuare a crescere ed a vivere in un clima di serenità
psicologica, si impegnano ad evitare che gli stessi possano assistere
agli eventuali contrasti e/o litigi che si dovessero verificare, per qualsiasi ragione tra essi genitori, con come si impegnano a non
ingenerare nei figli qualsivoglia avversione nei confronti dell'altro
coniuge e/o dei perenti dello stesso.
6)1 coniugi si scambiano sin d'ora il reciproco consenso per il
rinnovo o rilascio del passaporto. Inoltre, qualora uno dei genitori
intendesse condurre i figli fuori dal territorio di residenza per un
periodo superiore alle 24 ore dovrà dare comunicazione all'altro,
fornendo ogni informazione utile e dovrà rendersi sempre rintracciabile”.
Ritiene il Collegio che le pattuizioni concordate tra le parti siano conformi alle norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Va, dunque, pronunziata la separazione personale dei coniugi e secondo Parte_1 Controparte_1
quanto concordato dai coniugi.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.5137/2024 R.G., rigettata ogni altra domanda;
4 Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni specificate in
[...] Controparte_1
motivazione;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28/03/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Eleonora Gurnera Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5137/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
31.12.1989 (cod. fisc. ), rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Federico Arena, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato Catania il 25.6.1986 Controparte_1
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Leandro Rivecchio, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate congiuntamente le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.5.2024 Parte_1
ha proposto domanda di separazione personale dal marito
[...]
Controparte_1
Ha dedotto che dal matrimonio concordatario contratto con il resistente in data 20.11.2008 in Catania – (trascritto in detto Comune
al n. 351, parte 1, anno 2008) - sono nati i figli il 11.12.2008 Per_1
e il 28.6.2021, e che la causa della crisi coniugale sarebbe Per_2
da ricondursi alla incompatibilità caratteriale dei coniugi.
Ha concluso chiedendo l'affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé con assegnazione della casa coniugale e di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minorenni con un assegno di € 800,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il quale, pur aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione e alle altre domande inerenti all'affidamento e collocamento dei minori, si è opposto alla domanda relativa al loro mantenimento, rendendosi disponibile a contribuire con un assegno mensile di € 500,00 complessivi.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità
della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle condizioni di separazione, va osservato che all'udienza del 18.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo al
Tribunale di pronunciare la separazione conformemente all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori e depositato in data
11.3.2025 disponendo che: 2 “ 1) La casa coniugale sita in Catania via Armando Diaz s. 42, s.
B, di proprietà del sig. verrà assegnata Controparte_1
alla sig. che continuerà ad essere abitata Parte_1
dalla stessa unitamente ai due figli minori ed . Le Per_1 Per_2
relative utenze della luce, dell'acqua e del gas saranno volturate a
nome dell'assegnataria che provvederà ai relativi pagamenti
2) I figli minori ed verranno condivisamente Per_1 Per_2
affidati ad entrambi i genitori ma con collocamento presso la madre.
Il padre avrà diritto di vederli e tenerli con sé il martedì ed il giovedì
pomeriggio con orario da concordare, nonché a settimane alterne
dal sabato mattina alla domenica sera, e/o nei giorni da scegliere in comune accordo con la sig.ra , tenendo conto dei rispettivi Pt_1
impegni personali o dei figli stessi. Ed inoltre durante le vacanze
natalizie e pasquali ad anni alterni e durante le vacanze estive per
periodi da concordarsi di volta in volta tra i coniugi. I minori,
inoltre, trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della
stessa e la festa della mamma e cosi con il padre il giorno del
compleanno di quest'ultimo e la festa del papà. I minori
trascorreranno poi il giorno del loro compleanno, nonchè le
cerimonie (quali prima comunione e cresima), con entrambi i
genitori, ove possibile presso una struttura esterna ove ciascun
genitore provvederà ai propri invitati, dividendo a metà le spese di
animazione, di affitto della sala,
del cibo e della torta, ma ove tale soluzione non fosse assolutamente
attuabile, trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con
l'altro, ad anni alterni. Nei corrispondenti periodi e convivenza con i
figli i genitori potranno esercitare disgiuntamente la potestà sugli
stessi in relazione agli atti di ordinaria amministrazione.
3) contribuirà al mantenimento dei detti Controparte_1
figli minori mediante il versamento in favore della sig.ra Pt_1 delle complesso € 500,00 soggetta ad automatica rivalutazione monetaria di secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese
straordinarie per i figli (spase mediche con coperte dal SSN, spese 3 scolastiche, le spese per le attività sportive e culturali ed ogni altra
spesa straordinaria prevista dalla legge), spese tutte previamente
concordate e documentate.
4) Nulla, invece, sarà dovuto a titolo di mantenimento per la sigra
, la quale però potrà percepire per intero l'assegno unico Pt_1
universale.
5) e Parte_1 Parte_2
consapevoli del fatto che i figli ed devono Per_1 Per_2
continuare a crescere ed a vivere in un clima di serenità
psicologica, si impegnano ad evitare che gli stessi possano assistere
agli eventuali contrasti e/o litigi che si dovessero verificare, per qualsiasi ragione tra essi genitori, con come si impegnano a non
ingenerare nei figli qualsivoglia avversione nei confronti dell'altro
coniuge e/o dei perenti dello stesso.
6)1 coniugi si scambiano sin d'ora il reciproco consenso per il
rinnovo o rilascio del passaporto. Inoltre, qualora uno dei genitori
intendesse condurre i figli fuori dal territorio di residenza per un
periodo superiore alle 24 ore dovrà dare comunicazione all'altro,
fornendo ogni informazione utile e dovrà rendersi sempre rintracciabile”.
Ritiene il Collegio che le pattuizioni concordate tra le parti siano conformi alle norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Va, dunque, pronunziata la separazione personale dei coniugi e secondo Parte_1 Controparte_1
quanto concordato dai coniugi.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.5137/2024 R.G., rigettata ogni altra domanda;
4 Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni specificate in
[...] Controparte_1
motivazione;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28/03/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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