Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 2665/2021
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:45
Il giorno 18/03/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone è comparso l'avv. Vincenzo Avanzato per parte opponente, nessuno è comparso per il convenuto opposto.
L'avv. Avanzato discute la causa riportandosi alle note conclusive già depositate e chiede che venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale che viene depositato alle ore 17:45
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Marina
Pipitone, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 2665 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
Parte_1
in persona del Suo Presidente e l.r.p.t. ( Cod. Fisc./P.I.
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Avanzato in virtù P.IVA_1 di procura in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in nel Corso Garibaldi n°123 Parte_1
Attore opponente
CONTRO
( C.F.: ,), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Fabio Li Calsi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Canicattì (Ag) nella Via Regina Margherita n.59
Convenuto opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
2 Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
proponeva Parte_1 opposizione al d.i. n. 606/2021, provvisoriamente esecutivo, emesso dall'intestato Tribunale in data 11.06.2021 nell'ambito del procedimento monitorio RG 1199/2021, con il quale si era ingiunto di consegnare all'odierno opposto la copia degli estratti conto relativi al conto corrente n.
38/37/37, successivamente denominato c.c. n.634 020 000037-37, sottoscritto in data 17.08.2001 e fino al 31.12.2009, con annesso pagamento delle spese legali.;
A sostegno della propria azione, l'opponente esponeva che ai sensi dell'art. 119 TUB l'obbligo di conservazione da parte dell'istituto bancario della “documentazione inerente le singole operazioni” è limitato ai dieci anni precedenti la richiesta di ostensione da parte del cliente o di colui che succede a questi nell'amministrazione dei suoi beni;
che la previsione di cui all'art. 119, IV comma. TUB deve essere applicata anche agli estratti di conto corrente;
che trattandosi di documento ultradecennale il cliente non aveva comunque diritto ad ottenere alcunché; ,
Chiedeva al Tribunale di “Preliminarmente: Sospendere -ex art. 649
c.p.c.- la provvisoria esecuzione dell'opposto Decreto Ingiuntivo
n°606/2021, e ciò per le suesposte argomentazioni. Indi a che (nel merito): In via principale: ritenere e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia diritto del sig. di ottenere, da parte della Controparte_1
Parte_1
copia degli estratti conto afferenti il c.c. n.38/37/37
[...]
(successivamente denominato nel n. 634020000037- 37) per il periodo
27.08.2001/31.12.2009. Ritenere e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia obbligo della di consegnare al sig. Parte_1
copia degli estratti conto relativi al c.c. n.38/37/37 Controparte_1
(successivamente denominato nel n.634020000037-37) per il periodo
27.08.2001/31.12.2009 e ciò per le superiori discettazioni;
Ritenere e dichiarare, in ogni caso, la prescrizione del diritto del sig. CP_1
3 ad ottenere (e richiedere) copia degli estratti conto “ultradecennali” CP_1
(periodo 27.08.2001/31.12.2009) e di cui al detto c.c. n° 38/37/37
(successivamente denominato nel n.634020000037-37);
Conseguentemente, in ogni caso, revocare l'opposto Decreto ingiuntivo privandolo di ogni e qualsivoglia efficacia. Con vittoria di spese, competenze e compensi
Si costituiva in giudizio parte convenuta opposta con deposito di comparsa di costituzione e risposta, dava atto che successivamente alla notifica del d.i. n. 606/2021, provvisoriamente esecutivo, in uno all'atto di precetto, in data 22.07.2021 la consegnava copia Parte_1 dei documenti richiesti e ingiunti con il d.i. poi opposto;
eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per espressa rinuncia alla prescrizione del diritto a richiedere ed ottenere copia degli estratti conto ex art. 2937
c.c. ultimo comma ed ex art. 2944 c.c., evidenziava che la sollevata eccezione di prescrizione dell'opponente era incompatibile con il modus operandi seguito dalla stessa che provvedeva alla consegna di copia di tutti i documenti richiesti, così riconoscendo, per facta concludentia, il diritto dell'odierno opposto a richiedere ed ottenere quanto voluto, con conseguente interruzione, ai sensi dell'art. 2944 c.c., di ogni forma di prescrizione, nel merito contestava gli assunti avversari, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ In via preliminare. Ritenere e dichiarare infondata la richiesta di controparte di sospendere, ex art. 649
c.p.c., la provvisoria esecuzione dell'opposto Decreto Ingiuntivo n.
606/2021 per i suesposti motivi. Nel merito. Ritenere e dichiarare
l'inammissibilità della presente opposizione attesa l'espressa rinuncia della banca opponente ex art. 2937, co. 3 c.c. ed ex art. 2944 c.c. alla prescrizione del diritto del sig. a richiedere ed ottenere copia degli CP_1 estratti conto afferenti al conto corrente n. 38/37/37 e successiva mente denominato c.c. n. 634 020 000037-37. Ritenere e dichiarare, pertanto la sussistenza del diritto in capo al sig. a richiedere ed Controparte_1 ottenere copia dei suddetti estratti conto ex art. 119 TUB.
Conseguentemente, rigettare tutte le richieste formulate da parte
4 opponente in quanto infondate in fatto e diritto per i suddetti motivi confermando il Decreto Ingiuntivo n. 606/2021, emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Agrigento – Giud. Dott.ssa Pipitone, in data
11.06.2021, depositato il 05.07.2021. In ogni caso, per tutti i motivi supra dedotti sub III, condannare, altresì, l'istituto di credito
[...] al Controparte_2 risarcimento dei danni nei confronti del sig. per Controparte_1 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa secondo il prudente apprezzamento di codesto Tribunale.
Condannare, altresì, l'istituto di credito, odierno opponente, al pagamento delle spese legali del presente giudizio di opposizione”
Fatta esperire la procedura di mediazione obbligatoria e rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 cpc la causa, di natura squisitamente documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 27.06.2023 la causa veniva rinviata all'udienza del 18.06.2024 per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c, rinviata in quella data all'udienza del 28.01.2025 e da ultimo all'odierna udienza.
Così compendiati i fatti di causa nei termini sin qui sintetizzati questo giudice non può che procedere ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere avendo la banca provveduto alla consegna della documentazione ingiunta e ciò è avvenuto prima dell'instaurarsi del presente giudizio, subito dopo la notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in uno all'atto di precetto come pacificamente ammesso dall'opposto nella comparsa costitutiva.
In linea generale il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere quando sia venuto a conoscenza di fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto la eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale.
5 Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti il giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non possa farsi luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso ( Cass civ. 24 ottobre 2012 n. 18195; Cass civ. 18 ottobre 2012 n. 17896; Cass civ 08 settembre 2008 n. 22650).
Non va trascurato che anche in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”, ossia in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione sul merito ( in tal senso Cass. civ. 19 novembre 2016 n. 24234; Cass. civ. 25 febbraio 2009
n. 4483; Cass. civ. 08 giugno 2005 n. 11962; Cass. civ. 2 agosto 2004 n.
14775) salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Ebbene va ricordato, in punto di diritto, che "l'art. 119 T.U.B., comma 4, riconosce al cliente il diritto di ottenere "copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni"
Secondo la giurisprudenza di legittimità, questa norma riconosce al cliente della banca "il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma", "essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti
(Cass., 12 maggio 2006, n. 11004)". L'affermazione ha ricevuto da ultimo conferma, laddove il Supremo Collegio ha affermato che “Il disposto dell'art. 119, 4° comma, T.U.B., che circoscrive l'obbligo dell'istituto di credito, che ne sia richiesto, alla consegna di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, trova
6 applicazione anche al contratto di conto corrente ed agli estratti conto”(
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 22/06/2020, n. 12178). Invero, al di là del richiamo all'art. 119 T.U.B., con i limiti temporali riferiti, quanto al diritto del correntista ad ottenere la documentazione riguardante il rapporto contrattuale, anche se estinto, la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno avuto occasione di affermare che il diritto del soggetto legittimato ad ottenere la documentazione relativa al rapporto contrattuale (anche se estinto) promana dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, declinandosi in prestazioni imposte dalla legge (art. 1374 c.c.) secondo una regola di esecuzione del contratto in buona fede (art. 1375 c.c.), che aggiunge tali obblighi a quelli convenzionali quale impegno di solidarietà
(art. 2 Cost.).
Il diritto di ottenere le comunicazioni relative ai rapporti bancari in essere o già estinti per volontà delle parti o per recesso o per risoluzione e quindi il dovere di rendere le informazioni trovano quindi generale fondamento nell'obbligo di ciascuna parte di tenere comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminen laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, sempre che non comportino un apprezzabile sacrificio a carico della parte tenuta all'adempimento. Dal suo canto secondo l'Arbitro Bancario
Finanziario (ABF), il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione contrattuale è fondato (non sulla norma in parola ma) sull'art. 117, 1° comma, T.U.B. La banca, cioè, si trova esposta ad uno specifico ed assoluto dovere di protezione del cliente, idoneo a tradursi nel dovere di fornirgli il supporto documentale ai contratti stipulati (anche laddove il cliente abbia perduto la documentazione originariamente consegnatagli), in quanto l'obbligo di consegna di copia del contratto è prevista dall'art. 117, 1° comma, T.U.B. senza limiti di tempo (e deve considerarsi esteso anche nei confronti dei documenti integrativi del contratto).
Ne deriva che il diritto ad ottenere la documentazione di cui si discute debba ritenersi in ogni caso avere diverse fonti ( rispetto all'art. 119
7 T.U.B.) e, comunque soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946
c.c.. Inoltre, che detto termine inizia a decorrere (non dalla stipula del contratto in forma scritta ma) dalla chiusura del rapporto ( ex art. 2935
c.c.).
Concludendo sul punto, sia che si ritenga che il diritto del cliente di ottenere copia dei contratti (di conto corrente, di apertura di credito, mutuo, ecc.) sia fondato sull'(interpretazione estensiva o analogica dell') art. 119, 4° comma, T.U.B., sia che lo si ritenga fondato sul combinato disposto dell'art. 117, 1° comma, T.U.B., e degli artt. 2946 e 2935 c.c., sia infine che si ritenga sia fondato sul principio di buona fede oggettiva o correttezza, il cliente ha diritto di ottenere copia dei contratti stipulati negli ultimi dieci anni.
Nel presente caso l'interessato aveva fornito alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio : – i dati relativi al soggetto titolare del rapporto;
– il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta;
– il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte, dovendo intraprendere un procedimento di ingiunzione ante causam per ottenerla.
Per altro verso, può ritenersi che il diritto dell'opposto ad ottenere la documentazione – come detto fondato o ex art. 119 T.U.B. o, piuttosto, ex art. 117 T.U.B. e sulle norme ordinaria riguardante la buona fede contrattuale - fosse estinto per prescrizione al momento della richiesta, dovendo convenirsi – come preannunziato - che nei rapporti di durata il dies a quo del termine decennale ( di cui alla disciplina bancaria o a quella del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 c.c.) sorga, al più tardi, al momento della estinzione del rapporto.
In definitiva, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite possono ritenersi compensate in ragione della reciprocità di soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica,
8 nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.2665/2021 dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 606/2021, provvisoriamente esecutivo, emesso dall'intestato
Tribunale in data 11.06.2021
Compensa le spese di lite
Così deciso in Agrigento in data 18.03.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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