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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Tescione Gianluca Corriere del foro di Caserta
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dall' Ufficio XI –
Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia in persona del suo legale rappresentante pro-tempore dai Funzionari dottori CP_2
e Controparte_3 CP_4
resistente
Conclusioni
Per “
2. accertata l'illegittimità del decreto di decadenza e revoca Parte_1
per i motivi di diritto esposti, previa, se del caso, disapplicazione degli stessi ai sensi degli artt 4 e 5 L.A.C., dichiararsi l'illegittimità della risoluzione anticipata del contratto con ogni conseguenza giuridica ed economica e per l'effetto ordinare il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto - terza fascia personale ATA - per il profilo di collaboratore scolastico con il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato di quello che il ricorrente avrebbe maturato se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente ovvero col diverso punteggio che risulterà di giustizia e condannare le amministrazioni convenute in solido tra loro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepite dal giorno della risoluzione anticipata e di fatto sino alla scadenza del contratto con riserva di agire per il danno conseguente alla perdita dei successivi incarichi;
3. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis: che stabilisce << Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Per il : “1) preliminarmente, disporre l'integrazione del contraddittorio nei CP_1
confronti dei controinteressati ovvero dei candidati che, come l'odierno ricorrente, risultano inseriti nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III^ Fascia personale
ATA per la provincia di Reggio Emilia per il triennio 2021-2024 ed eventualmente anche nei confronti dei candidati inseriti nella graduatorie valide per il triennio
2024-2027 e che, per effetto dell'eventuale accoglimento della domanda, si vedrebbero "scavalcati", in relazione al punteggio assegnato, dall'odierno ricorrente;
2) rigettare comunque la domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata, in fatto e in diritto, con vittoria di spese.”.
Pag. 2 di 10
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione ha adito il Tribunale di Reggio Parte_1
Emilia per sentire accogliere le conclusioni su riportate.
Con precedente ricorso ed annessa istanza cautelare ante causam, iscritti con RG
273/2022 e 273/2022-1, il ricorrente aveva già adito questo Tribunale per ottenere la dichiarazione di illegittimità della risoluzione anticipata del contratto e il reinserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto - terza fascia personale ATA - per il profilo di collaboratore scolastico, con il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di Istituto incrementato di quello che avrebbe maturato se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente;
ed il risarcimento del danno patito a seguito della anticipata risoluzione del contratto.
Il ricorrente esponeva di essere stato inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA per il triennio scolastico 2021-2024 e di essere stato individuato quale destinatario di un contratto in qualità di Collaboratore Scolastico, dal
27/09/2021 al 30/06/2022, per 36 ore settimanali dall' Istituto Comprensivo Statale di
Rubiera con decorrenza dal 12/09/2018 al 30/06/2019.
Il Dirigente scolastico dell'Istituto con decreto prot. 0010285 del 07/12/2021 poiché, secondo quanto comunicato dall' il Controparte_5
è stato riconosciuto paritario retroattivamente con decorrenza Parte_2
dall'a.s. 2012/2013, ma non risultava destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennali e non sono depositati. registri degli esami di qualifica, aveva deciso l'esclusione del per mancanza dei prescritti Pt_1
requisiti dal D.M. 50 del 03/03/2021.
Il ricorrente contestava la legittimità dell'esclusione avendo egli conseguito la qualifica di "Operatore dei Servizi di ristorazione del settore cucina" presso il Centro
Pag. 3 di 10 di Durazzano (BN) nell'a.s. 2012/2013, come risulta dal certificato di Parte_2
qualifica n dal medesimo istituto;
nonché dal Registro Esami di NumeroDiCart_1
qualifica Professionale redatto dalla Commissione – Cucina, dal Verbale dello scrutinio degli esami e dalla certificazione del piano di studi.
Evidenziava che l'istituto è stato riconosciuto paritario Parte_2
retroattivamente a far tempo dall'a.s. 2012/2013 con decreto prot. AOODRCA 360 dell'l1 gennaio 2016, rilasciato dall in Controparte_6
ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 del 16/11/15 che - in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza di rigetto del CP_7
ed in riforma della stessa - ha annullato ex tunc i decreti dirigenziali n. 2/ DS2 e n. 3/
DS2 del 17 luglio 2012 di iniziale diniego della parità ed ordinato l'aggiornamento dei dati dell'anagrafe delle scuole paritarie, degli esiti degli esami, dell'anagrafe degli alunni.
L' pubblicava, nel suo sito, Controparte_8
l'elenco delle scuole paritarie con l'indicazione dell'anno scolastico di decorrenza del riconoscimento dello status di parità.
Il ricorrente riteneva illegittimo il decreto di depennamento dal Dirigente in quanto la dichiarazione, per potersi definire non corrispondente a verità, deve essere dolosamente mendace, non solo erronea o resa in buona fede.
Il certificato di qualifica e l'intera documentazione a corredo rivestono una fede privilegiata che avrebbe dovuto essere confutata mediante querela di falso.
In sede di presentazione della domanda d'inserimento, il ricorrente non si è reso responsabile di alcuna dichiarazione falsa, avendo correttamente riportato i dati contenuti nel certificato di qualifica professionale, conseguita presso l'Istituto
Paritario.
Pag. 4 di 10 I1 ricorrente riteneva illegittimo il decreto di depennamento dalle graduatorie, deciso perché l'ente gestore non risultava destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale in quanto l'istituto Parte_2
è stato riconosciuto paritario retroattivamente dall'a.s. 2012/2013.
L'Amministrazione Scolastica ometteva di considerare che la carenza dello status di scuola paritaria in capo al nell'anno scolastico 2012/2013 Parte_2
posta alla base del provvedimento di decadenza è da attribuirsi sul piano eziologico esclusivamente ad un illegittimo provvedimento di diniego della stessa amministrazione scolastica.
I due aspetti - parità scolastica e valore legale dei titoli - non possono essere scissi come erroneamente supposto dall'amministrazione che, pur riconoscendo e dando atto della incontroversa retroattività del decreto di riconoscimento della parità scolastica., nondimeno esclude la idoneità. dello stesso a conferire, con la stessa decorrenza temporale, valore legale ai titoli rilasciati.
La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza del 22/07/2022 mentre nel merito il ricorso veniva rigettato con sentenza n. 278/2022 del 23/12/2022.
La interponeva appello e la Corte d'Appello di Bologna- ritenuta la Parte_1
violazione nel giudizio di primo grado del del litisconsorzio necessario nei confronti degli altri concorrenti della procedura di conferimento delle nomine a tempo determinato, sulla cui posizione in graduatoria avrebbe potuto incidere l'eventuale accoglimento della domanda formulata dal ricorrente- dichiarava, con sentenza n. 631 depositata in data 04/12/2023, la nullità della sentenza appellata per violazione dell'art. 102 c.p.c, rimettendo la causa innanzi al Tribunale di Reggio Emilia.
Dopo l'astensione dell'altro giudice del lavoro che aveva fatto parte del collegio della
Corte d'Appello, la causa è stata assegnata dal Presidente del Tribunale al sottoscritto giudice.
Pag. 5 di 10 Con l'odierno ricorso in riassunzione, quindi, chiede di accogliere Parte_1
le medesime conclusioni su riportate, già formulate nel ricorso iscritto con RG n.
273/2022.
2. Si è costituito il , riproponendo le difese Controparte_1
svolte nella memoria di costituzione nel giudizio iscritto con RG n. 273/2022.
L'Amministrazione chiede il rigetto del ricorso, evidenziando che con comunicazione prot. 8626 del 03.11.2021, l di EV riscontrava la richiesta della D.S. CP_9
dell'I.C. di Rubiera ribadendo quanto emerso dinnanzi al Giudice del Lavoro del
Tribunale di NA (nel ricorso proposto dallo stesso . Pt_1
L'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità ex post.
Prima della decisione di merito, il TAR Campania non aveva disposto alcuna sospensiva dei provvedimenti di diniego della parità scolastica impugnati, per cui la scuola in parola, se effettivamente funzionante, aveva operato in regime meramente privato, fino al riconoscimento della parità operata in ottemperanza alla sentenza del
Consiglio di Stato citata. Presso gli Uffici della Direzione non sono depositati i registri degli esami di qualifica.
Il afferma che la decisione del Tribunale di NA del 23/03/2021 CP_1
costituisce giudicato esterno sostanziale di cui il Tribunale deve tenere conto.
3. Disposta la notifica ai controinteressati con pubblicazione nel sito del
[...]
, della quale il ricorrente ha dato atto con deposito del Controparte_1
22/11/2024; all'esito della discussione orale la causa viene decisa.
4. Va ribadita la precedente decisione.
Il ricorso è infondato per le medesime ragioni già esposte nell'ordinanza del
22/07/2022 (RG 273/2022), che vengono di seguito richiamate: "Va in primo luogo
Pag. 6 di 10 osservato che l'ordinanza del Tribunale di NA del 23.03.2021, prodotta dal resistente, non costituisce giudicato che vincola l'esame della questione in questa sede in quanto la decisione cautelare spiega suoi effetti limitatamente alla controversa in cui è resa
A seguito della sentenza del Consiglio di stato del 2015 è stato annullato il decreto dirigenziale del 17.7.2012 con il quale l'Amministrazione aveva respinto CP_5
l'istanza del volta al riconoscimento per l'a.s.. 2012/13 della Parte_2
parità scolastica.
Con decreto n. 360 dell'l 1.1.2016, l , richiamato il precedente Parte_3
provvedimento di diniego della parità scolastica e preso atto della citata sentenza del
Consiglio di Stato, ha disposto l'annullamento del decreto di diniego adottato nel
2012 e ha riconosciuto il Centro Studi Sannitico scuola paritaria secondaria di II grado con decorrenza dall'a.s. 2012/ 13.
Come si legge nella difese del riportate nella Sentenza della Corte CP_1
d'Appello di Torino depositata dal ricorrente, gli Istituti Professionali sono stati interessati da un processo di radicale riforma in conseguenza del quale l 'art . 8 del
DPR n. 87/ 2010, nel dettare le regole per il passaggio al nuovo ordinamento, ha transitoriamente previsto al 5° comma, al fin e di assicurare la continuità dell'offerta formativa, la possibilità per detti Istituti di continuare a realizzare corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di .qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti;
con nota n. 254 del 31.3.2013 il ha quindi fornito CP_1
chiarimenti in ordine al riordino degli Istituti Professionali ed all'esame di qualifica professionale dell' a.s. 2012/ 2013 e, dando atto del quadro normativo esistente, ha chiarito che relativamente agli esami di qualifica dei candidati per l'a.s. 2012/13 dovevano trovare applicazione le disposizioni dettate dall'O.M.
n. 90/ 2001; tale O.M. ha previsto all'art. 26, co. 1, che “le commissioni di esame
Pag. 7 di 10 sono nominate dal dirigente scolastico dell'istituto e comunicate al Provveditore agli
Studi" ed all'art. 28, co. 10, che “i candidati esterni possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali di Stato, paritari
o pareggiati"; il CSS nell'a.s. 2012/13 non ha comunicato alcunché al
Provveditore agli Studi e, comunque, quand'anche avesse comunicato le commissioni di esame, non sarebbe stato comunque autorizzato a svolgere gli esami di qualifica non essendo in quel momento istituto paritario. Inoltre il diploma di
Stato di qualifica professionale dall'a.s. 2007/ 2008 (come esplicitato nella nota
n. 6408 del 18.06.2009) si compone di un "foglio pergamena avente valore CP_10
legale, stampato su carta filigranata debitamente numerata, in ossequio a rigidi criteri anticontraffazione, di produzione esclusiva dell' Parte_4
"' .
[...]
Osserva il Tribunale che è un dato pacifico che ad oggi il ricorrente sia in possesso solo di un certificato rilasciato nel 2016 dal che non ha Parte_2
valore legale di diploma.
Inoltre si deve escludere che gli esami si siano svolti nell'a.s. 2012/ 2013 secondo le modalità sopra riportate dal momento che all'epoca la scuola non era ancora paritaria.
Nella descritta situazione non si vede come il riconoscimento retroattivo dello status di scuola paritaria possa portare al rilascio di diploma senza che sia stata seguita la procedura. di legge che non essere stata soppressa dal decreto n. 360 dell'l1.1.2016 dell . Controparte_11
Da contenuto di tale decreto non può evincersi che è automaticamente riconosciuto il diploma rilasciato dalla scuola privata.
L'intervenuto riconoscimento retroattivo potrà eventualmente portare al risarcimento dei danni patiti dall'Istituto e alla corresponsione dei fondi destinati alle scuole
Pag. 8 di 10 paritarie, ma non può intervenire il riconoscimento retroattivo dei diplomi al di fuori del controllo che lo stato esercita sull'attività delle scuole paritarie.
Non si pone un problema di tutela dell'affidamento di chi ha partecipato agli esami, - fra cui il in quanto all'epoca era noto che la scuola non era paritaria. Parte_1
Il ricorrente nel ricorso fra un accenno al Registro Esami di qualifica
Professionale redatto dalla Commissione - Cucina e al Verbale dello scrutinio degli esami e dalla certificazione del piano di studi richiamando l'allegato 4 il quale, tuttavia, non contiene detti documenti.
In ogni caso si tratterebbe di atti interni della Scuola mai autorizzata a tenere
l'esame. I registri inoltre non sono stati inviati all'Amministrazione.
In questa sede non interessa stabilire se sia o meno veritiero il certificato del 2016- e quindi se il abbia effettivamente svolto l'esame da privatista nell'a.s. 2012/ Pt_1
2013- ma occorre solo prendere atto che il ricorrente non è in possesso del diploma e che mai questo potrà essere rilasciato poiché l'Amministrazione Scolastica non ritiene validi gli esami che si afferma essere stati svolti anni prima.
Tanto chiarito non è necessaria la querela di falso con riguardo al certificato del
2016.
Pertanto è legittima l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria avvenuta per la mancanza dei requisiti prescritti dal DM 50 del 3/3/2021 e ciò indipendentemente dal profilo di falsità del certificato del 2016 il quale, come si è detto, non è il diploma di qualifica triennale che non è mai stato rilasciato.
Per quanto argomentato non si condividono le decisioni favorevoli ad altri ricorrenti prodotte dal mentre si condivide l'ordinanza del Tribunale di NA di Pt_1
rigetto del ricorso proposto dallo stesso ." Pt_1
Il ricorso va pertanto respinto.
Pag. 9 di 10 Le spese devono essere compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti con riguardo al valore dei titoli rilasciati dall' Parte_5
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 210/2024:
1) Respinge il ricorso proposto da contro il Parte_1 [...]
; Controparte_1
2) Compensa le spese cli causa.
Reggio Emilia, 29/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Tescione Gianluca Corriere del foro di Caserta
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dall' Ufficio XI –
Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia in persona del suo legale rappresentante pro-tempore dai Funzionari dottori CP_2
e Controparte_3 CP_4
resistente
Conclusioni
Per “
2. accertata l'illegittimità del decreto di decadenza e revoca Parte_1
per i motivi di diritto esposti, previa, se del caso, disapplicazione degli stessi ai sensi degli artt 4 e 5 L.A.C., dichiararsi l'illegittimità della risoluzione anticipata del contratto con ogni conseguenza giuridica ed economica e per l'effetto ordinare il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto - terza fascia personale ATA - per il profilo di collaboratore scolastico con il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato di quello che il ricorrente avrebbe maturato se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente ovvero col diverso punteggio che risulterà di giustizia e condannare le amministrazioni convenute in solido tra loro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepite dal giorno della risoluzione anticipata e di fatto sino alla scadenza del contratto con riserva di agire per il danno conseguente alla perdita dei successivi incarichi;
3. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis: che stabilisce << Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Per il : “1) preliminarmente, disporre l'integrazione del contraddittorio nei CP_1
confronti dei controinteressati ovvero dei candidati che, come l'odierno ricorrente, risultano inseriti nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III^ Fascia personale
ATA per la provincia di Reggio Emilia per il triennio 2021-2024 ed eventualmente anche nei confronti dei candidati inseriti nella graduatorie valide per il triennio
2024-2027 e che, per effetto dell'eventuale accoglimento della domanda, si vedrebbero "scavalcati", in relazione al punteggio assegnato, dall'odierno ricorrente;
2) rigettare comunque la domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata, in fatto e in diritto, con vittoria di spese.”.
Pag. 2 di 10
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione ha adito il Tribunale di Reggio Parte_1
Emilia per sentire accogliere le conclusioni su riportate.
Con precedente ricorso ed annessa istanza cautelare ante causam, iscritti con RG
273/2022 e 273/2022-1, il ricorrente aveva già adito questo Tribunale per ottenere la dichiarazione di illegittimità della risoluzione anticipata del contratto e il reinserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto - terza fascia personale ATA - per il profilo di collaboratore scolastico, con il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di Istituto incrementato di quello che avrebbe maturato se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente;
ed il risarcimento del danno patito a seguito della anticipata risoluzione del contratto.
Il ricorrente esponeva di essere stato inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA per il triennio scolastico 2021-2024 e di essere stato individuato quale destinatario di un contratto in qualità di Collaboratore Scolastico, dal
27/09/2021 al 30/06/2022, per 36 ore settimanali dall' Istituto Comprensivo Statale di
Rubiera con decorrenza dal 12/09/2018 al 30/06/2019.
Il Dirigente scolastico dell'Istituto con decreto prot. 0010285 del 07/12/2021 poiché, secondo quanto comunicato dall' il Controparte_5
è stato riconosciuto paritario retroattivamente con decorrenza Parte_2
dall'a.s. 2012/2013, ma non risultava destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennali e non sono depositati. registri degli esami di qualifica, aveva deciso l'esclusione del per mancanza dei prescritti Pt_1
requisiti dal D.M. 50 del 03/03/2021.
Il ricorrente contestava la legittimità dell'esclusione avendo egli conseguito la qualifica di "Operatore dei Servizi di ristorazione del settore cucina" presso il Centro
Pag. 3 di 10 di Durazzano (BN) nell'a.s. 2012/2013, come risulta dal certificato di Parte_2
qualifica n dal medesimo istituto;
nonché dal Registro Esami di NumeroDiCart_1
qualifica Professionale redatto dalla Commissione – Cucina, dal Verbale dello scrutinio degli esami e dalla certificazione del piano di studi.
Evidenziava che l'istituto è stato riconosciuto paritario Parte_2
retroattivamente a far tempo dall'a.s. 2012/2013 con decreto prot. AOODRCA 360 dell'l1 gennaio 2016, rilasciato dall in Controparte_6
ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 del 16/11/15 che - in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza di rigetto del CP_7
ed in riforma della stessa - ha annullato ex tunc i decreti dirigenziali n. 2/ DS2 e n. 3/
DS2 del 17 luglio 2012 di iniziale diniego della parità ed ordinato l'aggiornamento dei dati dell'anagrafe delle scuole paritarie, degli esiti degli esami, dell'anagrafe degli alunni.
L' pubblicava, nel suo sito, Controparte_8
l'elenco delle scuole paritarie con l'indicazione dell'anno scolastico di decorrenza del riconoscimento dello status di parità.
Il ricorrente riteneva illegittimo il decreto di depennamento dal Dirigente in quanto la dichiarazione, per potersi definire non corrispondente a verità, deve essere dolosamente mendace, non solo erronea o resa in buona fede.
Il certificato di qualifica e l'intera documentazione a corredo rivestono una fede privilegiata che avrebbe dovuto essere confutata mediante querela di falso.
In sede di presentazione della domanda d'inserimento, il ricorrente non si è reso responsabile di alcuna dichiarazione falsa, avendo correttamente riportato i dati contenuti nel certificato di qualifica professionale, conseguita presso l'Istituto
Paritario.
Pag. 4 di 10 I1 ricorrente riteneva illegittimo il decreto di depennamento dalle graduatorie, deciso perché l'ente gestore non risultava destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale in quanto l'istituto Parte_2
è stato riconosciuto paritario retroattivamente dall'a.s. 2012/2013.
L'Amministrazione Scolastica ometteva di considerare che la carenza dello status di scuola paritaria in capo al nell'anno scolastico 2012/2013 Parte_2
posta alla base del provvedimento di decadenza è da attribuirsi sul piano eziologico esclusivamente ad un illegittimo provvedimento di diniego della stessa amministrazione scolastica.
I due aspetti - parità scolastica e valore legale dei titoli - non possono essere scissi come erroneamente supposto dall'amministrazione che, pur riconoscendo e dando atto della incontroversa retroattività del decreto di riconoscimento della parità scolastica., nondimeno esclude la idoneità. dello stesso a conferire, con la stessa decorrenza temporale, valore legale ai titoli rilasciati.
La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza del 22/07/2022 mentre nel merito il ricorso veniva rigettato con sentenza n. 278/2022 del 23/12/2022.
La interponeva appello e la Corte d'Appello di Bologna- ritenuta la Parte_1
violazione nel giudizio di primo grado del del litisconsorzio necessario nei confronti degli altri concorrenti della procedura di conferimento delle nomine a tempo determinato, sulla cui posizione in graduatoria avrebbe potuto incidere l'eventuale accoglimento della domanda formulata dal ricorrente- dichiarava, con sentenza n. 631 depositata in data 04/12/2023, la nullità della sentenza appellata per violazione dell'art. 102 c.p.c, rimettendo la causa innanzi al Tribunale di Reggio Emilia.
Dopo l'astensione dell'altro giudice del lavoro che aveva fatto parte del collegio della
Corte d'Appello, la causa è stata assegnata dal Presidente del Tribunale al sottoscritto giudice.
Pag. 5 di 10 Con l'odierno ricorso in riassunzione, quindi, chiede di accogliere Parte_1
le medesime conclusioni su riportate, già formulate nel ricorso iscritto con RG n.
273/2022.
2. Si è costituito il , riproponendo le difese Controparte_1
svolte nella memoria di costituzione nel giudizio iscritto con RG n. 273/2022.
L'Amministrazione chiede il rigetto del ricorso, evidenziando che con comunicazione prot. 8626 del 03.11.2021, l di EV riscontrava la richiesta della D.S. CP_9
dell'I.C. di Rubiera ribadendo quanto emerso dinnanzi al Giudice del Lavoro del
Tribunale di NA (nel ricorso proposto dallo stesso . Pt_1
L'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità ex post.
Prima della decisione di merito, il TAR Campania non aveva disposto alcuna sospensiva dei provvedimenti di diniego della parità scolastica impugnati, per cui la scuola in parola, se effettivamente funzionante, aveva operato in regime meramente privato, fino al riconoscimento della parità operata in ottemperanza alla sentenza del
Consiglio di Stato citata. Presso gli Uffici della Direzione non sono depositati i registri degli esami di qualifica.
Il afferma che la decisione del Tribunale di NA del 23/03/2021 CP_1
costituisce giudicato esterno sostanziale di cui il Tribunale deve tenere conto.
3. Disposta la notifica ai controinteressati con pubblicazione nel sito del
[...]
, della quale il ricorrente ha dato atto con deposito del Controparte_1
22/11/2024; all'esito della discussione orale la causa viene decisa.
4. Va ribadita la precedente decisione.
Il ricorso è infondato per le medesime ragioni già esposte nell'ordinanza del
22/07/2022 (RG 273/2022), che vengono di seguito richiamate: "Va in primo luogo
Pag. 6 di 10 osservato che l'ordinanza del Tribunale di NA del 23.03.2021, prodotta dal resistente, non costituisce giudicato che vincola l'esame della questione in questa sede in quanto la decisione cautelare spiega suoi effetti limitatamente alla controversa in cui è resa
A seguito della sentenza del Consiglio di stato del 2015 è stato annullato il decreto dirigenziale del 17.7.2012 con il quale l'Amministrazione aveva respinto CP_5
l'istanza del volta al riconoscimento per l'a.s.. 2012/13 della Parte_2
parità scolastica.
Con decreto n. 360 dell'l 1.1.2016, l , richiamato il precedente Parte_3
provvedimento di diniego della parità scolastica e preso atto della citata sentenza del
Consiglio di Stato, ha disposto l'annullamento del decreto di diniego adottato nel
2012 e ha riconosciuto il Centro Studi Sannitico scuola paritaria secondaria di II grado con decorrenza dall'a.s. 2012/ 13.
Come si legge nella difese del riportate nella Sentenza della Corte CP_1
d'Appello di Torino depositata dal ricorrente, gli Istituti Professionali sono stati interessati da un processo di radicale riforma in conseguenza del quale l 'art . 8 del
DPR n. 87/ 2010, nel dettare le regole per il passaggio al nuovo ordinamento, ha transitoriamente previsto al 5° comma, al fin e di assicurare la continuità dell'offerta formativa, la possibilità per detti Istituti di continuare a realizzare corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di .qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti;
con nota n. 254 del 31.3.2013 il ha quindi fornito CP_1
chiarimenti in ordine al riordino degli Istituti Professionali ed all'esame di qualifica professionale dell' a.s. 2012/ 2013 e, dando atto del quadro normativo esistente, ha chiarito che relativamente agli esami di qualifica dei candidati per l'a.s. 2012/13 dovevano trovare applicazione le disposizioni dettate dall'O.M.
n. 90/ 2001; tale O.M. ha previsto all'art. 26, co. 1, che “le commissioni di esame
Pag. 7 di 10 sono nominate dal dirigente scolastico dell'istituto e comunicate al Provveditore agli
Studi" ed all'art. 28, co. 10, che “i candidati esterni possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali di Stato, paritari
o pareggiati"; il CSS nell'a.s. 2012/13 non ha comunicato alcunché al
Provveditore agli Studi e, comunque, quand'anche avesse comunicato le commissioni di esame, non sarebbe stato comunque autorizzato a svolgere gli esami di qualifica non essendo in quel momento istituto paritario. Inoltre il diploma di
Stato di qualifica professionale dall'a.s. 2007/ 2008 (come esplicitato nella nota
n. 6408 del 18.06.2009) si compone di un "foglio pergamena avente valore CP_10
legale, stampato su carta filigranata debitamente numerata, in ossequio a rigidi criteri anticontraffazione, di produzione esclusiva dell' Parte_4
"' .
[...]
Osserva il Tribunale che è un dato pacifico che ad oggi il ricorrente sia in possesso solo di un certificato rilasciato nel 2016 dal che non ha Parte_2
valore legale di diploma.
Inoltre si deve escludere che gli esami si siano svolti nell'a.s. 2012/ 2013 secondo le modalità sopra riportate dal momento che all'epoca la scuola non era ancora paritaria.
Nella descritta situazione non si vede come il riconoscimento retroattivo dello status di scuola paritaria possa portare al rilascio di diploma senza che sia stata seguita la procedura. di legge che non essere stata soppressa dal decreto n. 360 dell'l1.1.2016 dell . Controparte_11
Da contenuto di tale decreto non può evincersi che è automaticamente riconosciuto il diploma rilasciato dalla scuola privata.
L'intervenuto riconoscimento retroattivo potrà eventualmente portare al risarcimento dei danni patiti dall'Istituto e alla corresponsione dei fondi destinati alle scuole
Pag. 8 di 10 paritarie, ma non può intervenire il riconoscimento retroattivo dei diplomi al di fuori del controllo che lo stato esercita sull'attività delle scuole paritarie.
Non si pone un problema di tutela dell'affidamento di chi ha partecipato agli esami, - fra cui il in quanto all'epoca era noto che la scuola non era paritaria. Parte_1
Il ricorrente nel ricorso fra un accenno al Registro Esami di qualifica
Professionale redatto dalla Commissione - Cucina e al Verbale dello scrutinio degli esami e dalla certificazione del piano di studi richiamando l'allegato 4 il quale, tuttavia, non contiene detti documenti.
In ogni caso si tratterebbe di atti interni della Scuola mai autorizzata a tenere
l'esame. I registri inoltre non sono stati inviati all'Amministrazione.
In questa sede non interessa stabilire se sia o meno veritiero il certificato del 2016- e quindi se il abbia effettivamente svolto l'esame da privatista nell'a.s. 2012/ Pt_1
2013- ma occorre solo prendere atto che il ricorrente non è in possesso del diploma e che mai questo potrà essere rilasciato poiché l'Amministrazione Scolastica non ritiene validi gli esami che si afferma essere stati svolti anni prima.
Tanto chiarito non è necessaria la querela di falso con riguardo al certificato del
2016.
Pertanto è legittima l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria avvenuta per la mancanza dei requisiti prescritti dal DM 50 del 3/3/2021 e ciò indipendentemente dal profilo di falsità del certificato del 2016 il quale, come si è detto, non è il diploma di qualifica triennale che non è mai stato rilasciato.
Per quanto argomentato non si condividono le decisioni favorevoli ad altri ricorrenti prodotte dal mentre si condivide l'ordinanza del Tribunale di NA di Pt_1
rigetto del ricorso proposto dallo stesso ." Pt_1
Il ricorso va pertanto respinto.
Pag. 9 di 10 Le spese devono essere compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti con riguardo al valore dei titoli rilasciati dall' Parte_5
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[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 210/2024:
1) Respinge il ricorso proposto da contro il Parte_1 [...]
; Controparte_1
2) Compensa le spese cli causa.
Reggio Emilia, 29/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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