CA
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/05/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 354/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
TT. Cecilia Marino Presidente
TT. Roberto Rivello Consigliere
TT. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 354/2023 promossa da
(C.F. , residente in [...], P.zza Castello n. 9, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Longhin (PEC.
e dall'Avv. Mirella Miano (PEC: Email_1
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Torino Email_2
(TO), Via Vittorio Amedeo II n. 19
APPELLANTE
Contro
, (C.F. ), residente in [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Margaria (PEC:
e dall'avv. Maurizio Crupi (PEC: Email_3
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Email_4
Torino, Via Nino Bixio n. 12
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 654/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 09.02.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Ecc.ma Corte d'Appello adita, adversis reiectis, voglia:
1. Autorizzare il deposito di detto documento n. 15 contenuto in files immagine di formato e dimensioni incompatibili con le specifiche tecniche del Processo civile telematico, nonché di quelli depositati in primo grado per la verificazione e conservati nell'archivio fascicoli del Tribunale.
2. Revocare l'ordinanza istruttoria 20.2.2024 per le ragioni che saranno esposte in conclusionale, disponendo l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alle conclusioni istruttorie dell'atto di citazione in appello che per logica di lettura si trascrivono per prime.
IN VIA ISTRUTTORIA
Parte appellante conferma di volersi avvalere di tutti i documenti prodotti in causa contenenti la firma o la grafia del ivi compresi documenti e firme disconosciute da parte convenuta, Controparte_2
con la sola esclusione delle sigle della cartella clinica indicate nel verbale del 6.7.21.
1. Previo riesame delle ordinanze 18.2.21 e 9.7.21, ritenute necessarie e comunque opportune ai fini di giudizio le prove offerte da parte attrice sulla malattia sofferta dal fu Controparte_2
e sulla ininfluenza della stessa sulla sua capacità di scrittura chiede:
[...]
a. l'ammissione del procedimento di verificazione di tutte le scritture disconosciute da parte convenuta, nessuna esclusa, confermando tutti i documenti di comparazione prodotti e insistendo per l'ammissione degli incombenti istruttori per la verificazione e dei capitoli di prova dedotti da 1 a 12
e 24 della memoria ex art. 183 cpc del 23.12.2021, confermando i testi ivi indicati.
b. ordinare ex art. 210 c.p.c.
1.1. al notaio con studio in Rivoli, Via F.lli Piol 52, la produzione in giudizio del saggio Persona_1
grafico raccolto dal sig. , nonché la copia del documento con cui ha accertato Controparte_2
l'identità del testatore, la copia della autorizzazione al trattamento dei dati (privacy).
1.2 all'avv. con studio in Torino, Via Bixio 12 la produzione in giudizio degli originali CP_1
delle seguenti procure speciali rilasciatele dal sig. : in data 23.6.2016 a margine Controparte_2
del ricorso per separazione (RG 18800/2016), quella in data 29.11.2016 in calce al ricorso per separazione al Tribunale di Ivrea (RG 5131/2016), quelle nelle citazioni per sfratto contro la sig.ra
(RG 15447/2018 e RG 26925/2015 Tb Torino), quella nella citazione per sfratto CP_3
contro (RG 6764/2015 Tb Torino), quella relativa alla citazione per sfratto Controparte_4
contro (RG 12573/2016 Tb Torino), quella relativa alla citazione per sfratto contro CP_5
(RG 28911/2013 Tb Torino), quella relativa alla citazione per sfratto contro Controparte_6
(RG 1450/2016 Tb. Torino), quelle nelle citazioni per sfratto contro Controparte_7 [...]
(RG 32836/2013 e RG19684/2013 Tb. Torino), quella relativa alla citazione per sfratto Per_2
contro ( RG 14561/2016 Tb. Torino), quella relativa alla citazione per sfratto contro Controparte_8
(RG 19685/2013 Tb Torino), quella relativa alla citazione per sfratto contro CP_9 [...]
(RG 19689/2013), quella relativa alla citazione per sfratto contro (RG CP_10 Controparte_11
24155/2012), quella relativa alla citazione per sfratto contro ( RG 23773/2011), Controparte_12
quella relativa alla citazione per sfratto contro (RG 23774/2011), quella relativa alla CP_13 citazione per sfratto contro (RG29381/2010), verbale 17.11.2015 dell'ufficio Esecuzioni CP_14
UNEP esecuzione sfratto contro e di tutti gli ulteriori verbali di esecuzione degli sfratti CP_4
delle cause sopra indicate. Qualora detti documenti per qualsiasi ragione non fossero resi disponibili, chiede ne sia disposta l'acquisizione della relativa copia conservata presso l'archivio informatico e cartaceo del Tribunale di Torino e del Tribunale di Ivrea.
Chiede inoltre sia ordinata la produzione in giudizio di tutti i documenti da lei conservati quali contratti, lettere, procure, atti, etc. contenenti la scrittura del sig. . Di tutti questi Controparte_2
atti parte attrice intende avvalersi tanto come firme di comparazione ai fini della verificazione, quanto ai fini della prova della capacità di firmare del sig. ed altresì ai fini della verifica CP_2
consulenziale sull'insussistenza di impedimenti fisici relativi alla capacità di scrivere del testatore conservata integra.
1.3 al Ministero dei Trasporti l'originale della fotografia contenente la firma del sig. relativa CP_2
al duplicato di patente di guida – pratica 12.1.2016 prot. - e gli originali di tutte le NumeroDi_1
firme di specimen apposte sulla documentazione per il rilascio di patente;
1.4 al Pubblico Registro Automobilistico l'originale dei seguenti atti di trascrizione di vendita:
CX149SC del 14.6.2018; EF849LW del 19.5.2016, EK804MX dell'ottobre 2016, sottoscritti dal sig. relativi alla vendita a , alla vendita e all'acquisto di vettura CP_2 Controparte_15 Persona_3
dal sig. CP_2
1.5 alla Città di Torino - Ufficio Anagrafe - della richiesta originale datata 10.12.2012 per il rilascio della carta di identità firmata dal sig. e dell'originale dell'atto di consegna Controparte_2
documento del 10.12.2012 n. 304 al sig. contenente la sua sottoscrizione;
nonché - Ufficio CP_2 Polizia Municipale - del verbale 1.6.2018 polizia municipale Torino e verbale notifica 15.5.2018 ordinanza 4.5.18;
c. L'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica finalizzata a verificare sia la capacità materiale di firmare del sia l'assenza di suoi impedimenti fisici che gli CP_2
impedissero di scrivere e di sottoscrivere documenti.
d. L'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio di natura medico legale finalizzata a valutare la malattia da cui era affetto il sig. , la sua incidenza sull'uso degli arti superiori Controparte_2
e sulla capacità di scrittura. In proposito si richiama l'ipotesi di quesito articolato nella 2 memoria ex art. 183 cpc del 23.12.2021.
e. chiede inoltre l'integrazione della prova testimoniale mediante l'ammissione dei capitoli di prova dedotti da 1 a 12 e 24 della memoria ex art. 183 cpc del 23.12.2021 confermando i testi ivi indicati.
3. NEL MERITO
accogliere il presente appello, riformando la sentenza n. 654/2023 della II sezione civile del Tribunale di Torino, pronunciata il 9.2.2023, pubblicata il successivo 14 febbraio, nella causa rubricata al n.
11121/2020 RG (G.I dr.ssa Gambacorta), notificata a mezzo P.E.C. in data 14.2.2023 e per l'effetto accogliere le conclusioni tolte in primo grado e di seguito trascritte:
Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità del testamento pubblico del sig. Controparte_2
, redatto dal notaio in data 29 dicembre 2016 per le causali tutte di cui in narrativa
[...] Persona_1
come meglio precisate nella 1°memoria ex art. 183 cpc e, per difetto, dichiarare che unica erede del sig. è la moglie CP_2 Parte_1
Condannare quindi la convenuta avv. in esso nominata erede ed occorrendo i suoi figli, CP_1 alla restituzione alla sig.ra di tutti i beni mobili e immobili e le sostanze dell'eredità Parte_1
delle quali nelle more di causa sia eventualmente entrata in possesso in forza del testamento impugnato ed i relativi frutti;
con ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
alla Corte d'Appello Ill.ma,
Contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE - Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello con riguardo alla domanda di annullamento del testamento per mancanza di impugnazione del relativo capo della sentenza di primo grado, intendendosi rinunciata;
In via istruttoria
Nel pronunciarsi sulle istanze istruttorie si domanda espressamente al Giudice di voler fissare udienza in presenza, al fine di consentire a parte esponente la proposizione di querela di falso ex art. 221 c.p.c. riferita alle 5 sigle asseritamente apposte dal Sig. nella cartella clinica Città della Salute anno CP_2
2017 (prodotta dall'esponente quale DOC.8) e precisamente: 1) nota informativa intervento datata
10.04.2017; 2) Dichiarazione di consenso informato datata 10.04.2017; 3) Dichiarazione resa in data
15.02.2017; 4) Dichiarazione del consenso datata 15.02.2017; 5) Elenco materiale diagnostico datato
17.02.2017.
Ammettere i capitoli di prova dedotti in primo grado e da intendersi integralmente ritrascritti in questa sede con l'escussione dei testi indicati.
Nel merito
Confermare la sentenza n. 654/2023 (R.G.11121/2020) resa dal Tribunale di Torino, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando la piena validità ed efficacia del testamento pubblico impugnato.
Con il favore di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.6.2020 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo di essere la moglie di deceduto in data 12.2.2019; che in data Controparte_2
15.11.2019 si era proceduto alla registrazione del testamento pubblico del redatto in data CP_2
29.12.2016; che in tale testamento il de cuius aveva espresso la volontà di lasciare alla moglie Pt_1
la quota di legittima e alla convenuta – avvocato della cui opera professionale il
[...] CP_1
si era servito nel corso degli anni, in particolare per le controversie relative alle sue proprietà CP_2
immobiliari - la quota disponibile del proprio patrimonio;
che il testamento non era stato sottoscritto dal dandosi atto, in esso, che il testatore non era in grado di firmare a causa di un forte CP_2
tremore alle mani conseguente ad intervento chirurgico;
che tale attestazione doveva considerarsi non veritiera, in quanto, sebbene il de cuius avesse sofferto in vita di alcune patologie (in particolare cordoma cervicale, per cui era stato operato due volte, nel 1997 e nel 2008), queste non avevano mai intaccato gli arti superiori ed in particolare la capacità di firmare;
che, pertanto, la mancata sottoscrizione del testamento doveva interpretarsi come mancanza di reale di volontà di sottoscrivere l'atto. Parte attrice chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare la nullità del testamento.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, stante la validità del CP_1
testamento e l'effettiva estrema difficoltà del de cuius a sottoscrivere il medesimo a causa di un forte tremore alle mani, determinato dalla recidiva di un tumore per cui era già stato operato due volte.
Con la prima memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. parte attrice modificava le sue domande, ipotizzando un condizionamento della volontà del de cuius sotto forma di captazione e formulando una nuova domanda di annullabilità del testamento, oltre che di condanna della convenuta alla restituzione dei beni ereditari di cui la stessa, nelle more di causa, fosse eventualmente entrata in possesso.
Venivano quindi escussi alcuni testi e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza del 09.02.2023 il Tribunale di Torino dichiarava l'inammissibilità della domanda di annullamento del testamento, in quanto formulata da parte attrice per la prima volta con la prima memoria ex art. 183 cpc e integrante una domanda nuova, fondata su causa petendi del tutto diversa ed eterogenea (la captazione), nonché in contraddizione con la domanda di nullità proposta con l'atto di citazione;
rigettava la domanda di nullità del testamento e condannava Parte_1
a rifondere a le spese di lite. CP_1
Avverso la suddetta pronuncia la Sig.ra proponeva appello, ritualmente notificato in Pt_1
data 10.03.2023, con cui chiedeva, in totale riforma della sentenza di primo grado, la declaratoria di nullità e/o annullabilità del testamento pubblico del Sig. redatto dal Notaio in CP_2 Persona_1
data 29.12.2016, con condanna alla restituzione di tutti i beni mobili e immobili e delle sostanze dell'eredità di cui nelle more fosse eventualmente entrata in possesso e alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
chiedeva, altresì, in via istruttoria, l'ammissione del procedimento di verificazione di tutte le scritture disconosciute da parte convenuta, l'ordine ex art. 210.cpc della produzione in giudizio dei saggi grafici da parte del Notaio delle procure speciali relative al Per_1
ricorso per Cassazione RG 18800/2016, alle procedure di sfratto del 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, da parte della odierna appellata, nonché di tutte le scritture dalla medesima conservate, del duplicato della patente di guida da parte del Ministero dei Trasporti, delle trascrizione di vendita di autovetture da parte del PRA, della richiesta di rilascio della Carta d'identità da parte dell'Anagrafe di Torino;
nonché l'ammissione di CTU grafologica e di CTU medico-legale; oltre all'integrazione della prova testimoniale.
Parte appellata si costituiva in giudizio, chiedendo, previa declaratoria di inammissibilità dell'appello con riguardo alla domanda di annullamento del testamento per mancanza di impugnazione del relativo capo della sentenza di primo grado, l'integrale conferma della sentenza n. 654/2023 del Tribunale di Torino e, conseguentemente, della piena validità ed efficacia del testamento pubblico impugnato, nonché, in via istruttoria, l'ammissione della querela di falso ex art. 221 cpc in riferimento a 5 sigle asseritamente apposte dal nella cartella clinica della Città Parte_2
della Salute anno 2017 e l'ammissione dei capitoli di prova dedotti in primo grado.
Con ordinanza del 20.02.2024 venivano respinte tutte le istanze istruttorie delle parti, in quanto le prove per testi consistevano nella reiterazione delle capitolazioni di primo grado, senza specifici motivi di censura della sentenza impugnata;
l'istanza di verificazione sarebbe stata volta ad acquisire elementi meramente indiziari sulla capacità del testatore;
le istanze ex art. 210 cpc erano a loro volta funzionali all'eventuale procedimento di verificazione e, in ogni caso, il Notaio aveva dichiarato di non avere conservato il saggio grafico di prova, mentre la produzione degli altri documenti non era ammissibile, non essendo stati specificamente individuati e comunque non coevi al testamento;
la CTU grafologica veniva considerata irrilevante, non potendo essere demandato ad un esperto in quella materia l'accertamento della capacità materiale del de cuius di firmare;
la CTU medico-legale avrebbe avuto parzialmente ad oggetto elementi della documentazione medica su cui la sentenza di primo grado aveva posto l'accento e su cui il motivo d'appello non pareva compiutamente confrontarsi;
il procedimento di querela di falso non veniva considerato parimenti necessario in quanto permaneva la rinuncia, già espressa in primo grado dall'appellante, di non avvalersi delle sottoscrizioni impugnate.
All'udienza del 03.04.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, che avevano già provveduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui all'art. 352 c.p.c. novellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Torino rilevava preliminarmente l'inammissibilità della domanda di annullamento del testamento formulata da parte attrice in prima memoria ex art. 183 cpc, trattandosi di domanda nuova, fondata su causa petendi del tutto diversa ed eterogena (la captazione), nonché in contraddizione rispetto a quella posta a fondamento della domanda di nullità dedotta in atto di citazione, la quale, per stessa ammissione di parte attrice, si fondava sulla conservazione, in capo al de cuius, della piena capacità di autodeterminarsi, resistendo ad eventuali condizionamenti.
La domanda di nullità del testamento veniva a sua volta respinta alla luce delle risultanze istruttorie, a partire da quelle documentali.
Osservava in particolare il Tribunale che, in occasione del ricovero ospedaliero e della successiva degenza riabilitativa nel 2017, non venivano sottoscritti i moduli del consenso informato, attestando la “difficoltà ad effettuare movimenti fini con la mano destra”; la fattura recante la stessa data del testamento, ovvero il 29.12.2016, presentava una sigla tremolante;
altri due documenti del 2016 e del 2017, prodotti dalla stessa parte attrice, mostravano sigle illeggibili, così come la procura alle liti rilasciata nel ricorso per separazione in data 29.11.2016, delineando una impossibilità o grave difficoltà a firmare in epoca prossima al testamento.
Tale impedimento veniva altresì confermato dalla testimonianza del Notaio e Persona_1
dell'impiegata di studio . Tes_1
Le dichiarazioni del teste principale di parte attrice, invece, TT. , venivano Tes_2
considerate dubitative e comunque smentite dalla documentazione medica.
La corrispondenza telematica con la commercialista confermava, infine,
l'impossibilità del testatore a sottoscrivere parimenti la dichiarazione dei redditi del 2016.
In conclusione, il Tribunale riteneva che le risultanze istruttorie avessero dato prova che al momento della redazione del testamento pubblico del 29.12.2016, Controparte_2
non potesse sottoscrivere o potesse farlo solo con grande difficoltà, con conseguente validità del testamento ai sensi dell'art. 603 c.c. e rigetto della relativa domanda di nullità presentata da , con condanna della medesima alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
della convenuta CP_1
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante, previa ammissione del procedimento di verificazione di tutte le scritture disconosciute da parte convenuta, ordine di produzione ex art. 210 cpc della documentazione in atti indicata, nonché CTU grafologica e CTU medica, oltre all'integrazione della prova testimoniale, chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio. Parte appellante sollevava una serie di censure, fra le quali la seconda e la terza costituiscono, a loro volta, una specificazione e articolazione della prima, in relazione alla valutazione degli elementi probatori, mentre ciascuna di esse contiene contestazioni e concetti parzialmente già espressi negli altri motivi di appello.
Primo motivo
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante contesta l'errata interpretazione e applicazione, da parte del Collegio di prime cure, degli artt. 603 e 2697 e ss. c.c., per avere preso in considerazione e fondato la propria decisione soltanto su 4 dei 150 documenti prodotti, di per sé inidonei e insufficienti a comprovare il grave impedimento fisico del Sig.
a firmare il testamento del 29.12.2016. Parte_2
Secondo motivo Il secondo motivo di gravame specifica e declina nel dettaglio il dedotto errore di valutazione e il travisamento dei fatti in cui sarebbe caduto il Tribunale, tale per cui sarebbero state ignorate 6 agende del de cuius, non sarebbe stato analizzato l'andamento complessivo delle sottoscrizioni negli ultimi dieci anni e, in particolare, successivamente alla riabilitazione;
né sarebbero state esaminate le voluminose cartelle cliniche, da cui desumere il rapido recupero dei postumi degli interventi chirurgici, ivi compresa la cartella risalente al 2008. Il certificato medico del 2017 del TT. Tes_2
sarebbe stato parimenti trascurato, così come la relazione medica di parte. Ne sarebbe derivata, per contro, una sopravvalutazione del temporaneo stato di compromissione al momento della sottoscrizione dei moduli per la prestazione del consenso informato.
Terzo motivo
Con un terzo motivo di impugnazione la pronuncia di primo grado viene censurata dall'appellante per avere ulteriormente ignorato scritture e documenti del 2016, nonché frainteso le dichiarazioni testimoniali del TT. , mentre assumerebbe rilevanza la mancata conservazione Tes_2
e produzione in giudizio dei saggi grafici (fogli di prova) da parte del Notaio unitamente alle Per_1 dichiarazioni rese dall'impiegata , laddove ammette che “qualcosa aveva scritto”. Dalla Tes_1
mail e successiva pec del 16.11.2020 della commercialista, infine, si ricaverebbe la non necessità della firma della dichiarazione dei redditi.
Quarto motivo
L'appellante ravvisa un profilo di censura della sentenza di primo grado nella violazione degli art. 214 ss. c.c. In particolare, parte convenuta, in qualità di erede, non avrebbe potuto disconoscere la fattura dell'Arch. del 29.12.2016, ma, ai sensi del secondo comma dell'art. 214 c.c., soltanto Per_4
dichiarare di non conoscere il documento e/o la sottoscrizione in oggetto. Ancorché disconosciuta, invece, sarebbe stata utilizzata dai giudici di primo grado come prova della mano “palesemente tremolante” e della “oggettiva difficoltà a porre la firma per esteso” da parte del Parte_2
Analogamente è stata ritenuta “una sigla illeggibile” la firma della procura rilasciata il
29.11.2016 all'Avv. Posto che il de cuius era solito firmare tanto in sigla quanto per esteso, le CP_1
sottoscrizioni delle procure speciali del 2016, costituirebbero altresì, per contro, una prova confessoria dell'abilità a firmare e della validità delle sottoscrizioni apposte dal Sig. in Parte_2 quanto addirittura autenticate dall'odierna appellata.
Quinto motivo
La Sig.ra solleva infine censura di contraddittorietà della sentenza impugnata, per aver Pt_1
affermato in un primo tempo la sussistenza dell'impedimento assoluto, ravvisandone la prova nelle cartelle cliniche, per poi riconoscere l'esistenza di molte sottoscrizioni, fino a ritenere le 4 selezionate
(doc. 11r, 11s, 12a e 12b) prova non di un impedimento assoluto, ma della grave difficoltà. La mancata sottoscrizione del testamento a fronte della prova offerta integrerebbe un comportamento del testatore di tale contraddittorietà da tradursi nella sua manifesta volontà di non perfezionare l'atto e di non voler consacrare il negozio in quanto non rispondente alla sua reale volontà.
Dal che l'accoglibilità della domanda di nullità e/o annullabilità del testamento.
3) La difesa di CP_1
Parte appellata si è costituita in giudizio, affermando le evidenti gravi difficoltà ad apporre una firma da parte del Sig. in epoca coeva alla redazione del testamento, la chiarezza e Parte_2
l'incisività delle deposizioni testimoniali del Notaio e dell'impiegata dello studio notarile Per_1
medesimo, anche in virtù della formalità e della rilevanza della sottoscrizione richieste dalla redazione di un testamento pubblico, l'imprecisione e l'ambiguità del teste , l'incidenza della Tes_2
mail proveniente dalla commercialista TT.ssa e del certificato medico del TT. che Per_5 Per_6 la stessa appellante avrebbe portato alla commercialista, onde attestare l'impossibilità di firma.
L'appellata chiede, quindi, la declaratoria di inammissibilità dell'appello con riguardo alla domanda di annullamento del testamento per mancanza di impugnazione del relativo capo della sentenza di primo grado, intendendosi rinunciata;
l'ammissione della proposizione di querela di falso ex art. 221 c.p.c. riferita alle 5 sigle asseritamente apposte dal Sig. nella cartella clinica Città CP_2
della Salute anno 2017; la conferma integrale della sentenza di primo grado, stante la piena validità ed efficacia del testamento pubblico impugnato.
4) I motivi della decisione
L'appello deve essere rigettato.
Preliminarmente occorre evidenziare come non sia stato impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile, in quanto nuova e quindi tardiva, la domanda di annullamento del testamento fondata sulla captazione, che è, quindi, passato in giudicato.
Per il resto, dall'esame complessivo delle risultanze probatorie acquisite in primo grado e dalle argomentazioni e rilievi espressi dalle parti in tale sede, emerge un'oggettiva, grave ed evidente difficoltà a firmare da parte del Sig. di per sé sufficiente ad integrare l'ipotesi Parte_3 di cui al 3° comma dell'art. 603 c.c.: di questa il Notaio deve dare atto nella redazione del testamento pubblico, menzionandone la causa come avvenuto nella fattispecie.
Come già osservato nell'ordinanza del 20.02.2024, il preteso procedimento di verificazione su tutte le scritture disconosciute e la conferma di tutte i documenti di comparazione non rileverebbe ai fini della decisione della domanda di nullità del testamento pubblico, in quanto avente quale unico fine quello di trarre elementi indiziari sulla capacità di sottoscrizione del de cuius al momento della redazione del testamento. Il giudizio di verificazione può essere d'accertamento anche incidentale volto a determinare la paternità della sottoscrizione, od anche come mezzo istruttorio ai fini di ammettere il suddetto documento sottoscritto quale mezzo di prova, ed infine può assumere ambedue le configurazioni (cfr. Cass. SS.UU., sent. 3086/2022), ma nella fattispecie non si discute sulla paternità del testamento o dell'autografia, quanto dell'assenza di sottoscrizione per impossibilità o grave difficoltà fisica nell'apporre la firma.
Analogamente la CTU grafologica si renderebbe necessaria nel momento in cui si imponesse la valutazione dell'autenticità di un testamento, ma essa non potrebbe avere ad oggetto l'esistenza o meno di impedimenti fisici e la stessa capacità fisica di firmare del testatore.
Assolverebbe in tal senso la propria funzione la CTU medico-legale, ma, come già rilevato da codesta Corte, nella suddetta ordinanza istruttoria, non v'è contestazione e specifico confronto con la documentazione medica posta a fondamento della pronuncia di primo grado.
Resta in merito acclarata l'impossibilità, espressamente attestata dal personale medico- sanitario, di sottoscrivere il consenso informato alla trasfusione di sangue ed altri emoderivati datato
17.02.2017 (“paziente impossibilitato a porre firma;
in presenza di testimoni si reperisce consenso orale”); lo stesso viene indicato nel modulo di consenso informato all'anestesia, in pari data;
l'attestazione medica nella lettera di dimissioni dell'11.5.2017, per cui si legge: “tremore a riposo accentuato dai movimenti volontari maggiore a destra. Difficoltà ad eseguire movimenti fini con la mano destra”; o ancora la documentazione medica relativa al periodo riabilitativo presso il presidio sanitario San Camillo, laddove nel consenso informato al ricovero datato 12.5.2017 (doc. 3 parte convenuta) si legge: “paziente non in grado di esprimere il proprio consenso per iscritto dismetria e tremori mano dx … consenso fornito oralmente”; ed anche la valutazione degli arti superiori al fine della predisposizione del programma riabilitativo, datata 17.5.2017, indica: “tremore importante della mano destra non consente di tenere la penna” (doc. 4 parte convenuta), mentre il “tremore intenzionale”, sempre citato nella cartella clinica del San Camillo, indica appunto il tremore cerebellare.
Parimenti è incontestato che nessuno dei 7 consensi anteriori all'intervento chirurgico dell'11 aprile 2017 fu sottoscritto dal Sig. neppure con una sigla. CP_2
Come correttamente osservato dal Tribunale di Torino, al fine di pervenire ad una decisione ragionevole e obiettiva, occorre prendere in considerazione esclusivamente i documenti coevi alla redazione del testamento, formatisi nei mesi immediatamente anteriori e successivi la medesimo, proprio in virtù delle caratteristiche oscillatorie della patologia in questione.
Per tale motivo la prevalenza della documentazione prodotta da parte attrice, anche risalante al 2008, non è rilevante al fine di valutare la capacità di firma, riferita al momento della redazione del testamento pubblico, emergendo solo dalla complessiva documentazione prodotta l'andamento ciclico della capacità di sottoscrizione del testatore, che si riduce in prossimità degli interventi e viene completamente recuperata dopo la riabilitazione susseguente agli stessi.
Appare altresì priva di pregio la censura sollevata dall'appellante in ordine alla fattura emessa dall'Arch. lo stesso giorno della redazione del testamento pubblico in Persona_7
questione, il 29.12.2016, in relazione alla sua disconoscibilità da parte degli eredi ai sensi del secondo comma dell'art. 214 c.c.: la valenza probatoria di tale documento (doc. 11s parte attrice, fasc. 1°), avulso dal contesto sanitario e attinente alle opere di messa in sicurezza dei solai di una delle proprietà immobiliari del è insita proprio nel dato visibile della Parte_2
presunta firma della medesima da parte del de cuius, consistente in una illeggibile sigla tremolante, di certo non validamente apponibile a un testamento pubblico. Essa fornisce al contrario piena prova di quella grave difficoltà e quell'impedimento a firmare menzionati dal
Notaio e non può ritenersi contraddetta dalla sottoscrizione apposta un mese prima, il
29.11.2016, sulla procura alle liti nell'ambito del procedimento per separazione tra le parti, trattandosi di sigla dalla quale non traspare alcun tremore (cfr. doc. 11r parte attrice, fasc. 1°).
Proprio in relazione alla testimonianza resa dal Notaio all'udienza Persona_8
del 04.11.2021, si rileva come dalla stessa emerga la consapevolezza e la determinazione del
Sig. nell'organizzare l'incontro presso la propria abitazione (“Confermo che il sig. Parte_2
contattò il mio ufficio di Rivoli telefonicamente, parlando con le mie collaboratrici e CP_2
con me, lo ricordo in quanto chiamò più volte, chiedendo se era possibile che io mi recassi presso la sua abitazione in Torino, piazza Castello, per redigere in mia presenza testamento”), elementi che depongono a favore della volontà di testare e, dunque, dell'oggettivo impedimento fisico a sottoscrivere un testamento voluto e condiviso nel suo contenuto.
In riferimento, in ogni caso, alla possibilità materiale di firmare, la deposizione del notaio è chiara e circostanziata: “Confermo di aver chiesto in tale occasione al sig. CP_2
di apporre la propria firma su foglio a parte, da me fornito, diverso dalla scheda notarile.
Glielo chiesi in quanto il sig. mi disse solo in tale occasione di non poter CP_2
sottoscrivere. Ed infatti impugnava la penna ma tremava e non riusciva proprio a firmare né
a scrivere. Mi occupai io della redazione del testamento pubblico. ADR Non credo di esser in possesso del foglio di prova in quanto era stato apposto dal sig. solo un punto, la CP_2
legge notarile dice di provare a far sottoscrivere anche con grande difficoltà ma il sig. non riuscì ad andare oltre al punto di appoggio della penna sul foglio. E mi disse CP_2 che aveva subito un intervento”. A ciò si aggiunge lo scrupolo professionale, che indusse la dr.ssa a richiedere al dr. medico di famiglia nonché membro di commissioni Per_1 Per_6
mediche conclamanti la capacità o meno, di visitare il giorno successivo il Sig. e di Parte_2 inviarle il relativo certificato che inserì nel fascicolo;
la visita del TT. è stata riferita come Per_6 accurata e dettagliata al domicilio del Sig. “alla presenza di una signora”. Parte_2
Le dichiarazioni del notaio, pubblico ufficiale, risultano altresì confermate dalla deposizione resa dall'impiegata di studio all'udienza del 13.01.22: “Confermo che il sig. Tes_1 CP_2
durante la visita a casa sua, in piazza Castello a Torino, organizzata per testare, dichiarò in mia presenza di non essere in grado di sottoscrivere e tale condizione era evidente. e non CP_16
era in grado di coordinare bene i movimenti sia della motricità fine della mano sia della deambulazione”.
La testimonianza resa alla medesima udienza dal TT. , avente ad oggetto la propria Tes_2
visita del paziente del 03.01.2017, non si sofferma sulla difficoltà o impedimento a firmare, restando generico sulle condizioni generali del de cuius, comunque compromesse dalla patologia: “Rifeci la visita, ricordo che era peggiorato nella deambulazione, non ricordo di aver notato peggioramenti evidenti agli arti superiori. Ho rifatto le prove di forza, non rilevando peggioramenti”. È evidente che in tale sede non è stata né vagliata, né testata la capacità di formare del soggetto, elemento non oggetto della visita e del quesito diagnostico che era stato posto allo specialista.
Non può per altro sottovalutarsi la mail della commercialista del Sig. Parte_2 Persona_9
(doc. 5 parte appellata), con cui esplicitamente e chiaramente dichiara: ” la dichiarazione
[...] dei redditi del Geom. dell'anno di imposta 2016 non fu firmata dallo stesso e così pure i Parte_2
documenti allegati, in quanto impossibilitato a farlo, come risulta dal certificato medico del
TT. che allego in fotocopia”; in tale certificato si dava atto del “parkinsonismo post- Per_10
chirurgico con lesione cerebellare”.
Né il contenuto di tale missiva è sconfessato dalla pec del 16.11.2020 inviata dal medesimo commercialista (doc. 24 parte attrice in primo grado) in cui attesta la non necessità della firma sulle dichiarazioni dei redditi inviate telematicamente, in quanto ciò attesta unicamente la mancanza di sottoscrizione sul modello compilato ed inviato telematicamente, non sugli allegati e le copie cartacee che il professionista deve conservare in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, altrimenti non avrebbe avuto senso specificare nella corrispondenza intercorsa con la parte convenuta che gli allegati relativi alla dichiarazione 2017 (redditi 2016) non erano stati sottoscritti, né avrebbe avuto ragione conservare il certificato del TT. che attestava l'impossibilità fisica riscontrata in quel Per_6
periodo in relazione al de cuius e che, come ammesso dalla stessa appellante a pag. 23 della propria comparsa conclusionale di primo grado, la Sig.ra aveva personalmente recapitato, in data Pt_1
05.04.2017, alla commercialista Dr.ssa “per ragioni di imposte successorie”, suggellando Per_9 ulteriormente, a quel tempo, l'incapacità a sottoscrivere del Parte_2
Non si ritiene, infine, meritevole di accoglimento, la censura relativa alla contraddittorietà della sentenza di primo grado per avere oscillato da un giudizio di impossibilità assoluta a un giudizio di impossibilità relativa, ovvero grave difficoltà, stante l'evidenza del dato letterale dell'art. 603, 3° comma, c.c., ove prevede che: “se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto”. Si tratta, pertanto, di presupposti alternativi di pari valenza.
Si conclude, pertanto, per il rigetto dell'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1
, con conferma integrale della sentenza n. 654/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino
[...]
in ogni sua statuizione.
5) Le spese del giudizio
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. per le cause di valore compreso nello scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 8.469,00 per compensi (euro
2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
354/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino;
respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna parte appellante a rifondere le spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano in €
8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n.
115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 03.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
TT. Cecilia Marino Presidente
TT. Roberto Rivello Consigliere
TT. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 354/2023 promossa da
(C.F. , residente in [...], P.zza Castello n. 9, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Longhin (PEC.
e dall'Avv. Mirella Miano (PEC: Email_1
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Torino Email_2
(TO), Via Vittorio Amedeo II n. 19
APPELLANTE
Contro
, (C.F. ), residente in [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Margaria (PEC:
e dall'avv. Maurizio Crupi (PEC: Email_3
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Email_4
Torino, Via Nino Bixio n. 12
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 654/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 09.02.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Ecc.ma Corte d'Appello adita, adversis reiectis, voglia:
1. Autorizzare il deposito di detto documento n. 15 contenuto in files immagine di formato e dimensioni incompatibili con le specifiche tecniche del Processo civile telematico, nonché di quelli depositati in primo grado per la verificazione e conservati nell'archivio fascicoli del Tribunale.
2. Revocare l'ordinanza istruttoria 20.2.2024 per le ragioni che saranno esposte in conclusionale, disponendo l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alle conclusioni istruttorie dell'atto di citazione in appello che per logica di lettura si trascrivono per prime.
IN VIA ISTRUTTORIA
Parte appellante conferma di volersi avvalere di tutti i documenti prodotti in causa contenenti la firma o la grafia del ivi compresi documenti e firme disconosciute da parte convenuta, Controparte_2
con la sola esclusione delle sigle della cartella clinica indicate nel verbale del 6.7.21.
1. Previo riesame delle ordinanze 18.2.21 e 9.7.21, ritenute necessarie e comunque opportune ai fini di giudizio le prove offerte da parte attrice sulla malattia sofferta dal fu Controparte_2
e sulla ininfluenza della stessa sulla sua capacità di scrittura chiede:
[...]
a. l'ammissione del procedimento di verificazione di tutte le scritture disconosciute da parte convenuta, nessuna esclusa, confermando tutti i documenti di comparazione prodotti e insistendo per l'ammissione degli incombenti istruttori per la verificazione e dei capitoli di prova dedotti da 1 a 12
e 24 della memoria ex art. 183 cpc del 23.12.2021, confermando i testi ivi indicati.
b. ordinare ex art. 210 c.p.c.
1.1. al notaio con studio in Rivoli, Via F.lli Piol 52, la produzione in giudizio del saggio Persona_1
grafico raccolto dal sig. , nonché la copia del documento con cui ha accertato Controparte_2
l'identità del testatore, la copia della autorizzazione al trattamento dei dati (privacy).
1.2 all'avv. con studio in Torino, Via Bixio 12 la produzione in giudizio degli originali CP_1
delle seguenti procure speciali rilasciatele dal sig. : in data 23.6.2016 a margine Controparte_2
del ricorso per separazione (RG 18800/2016), quella in data 29.11.2016 in calce al ricorso per separazione al Tribunale di Ivrea (RG 5131/2016), quelle nelle citazioni per sfratto contro la sig.ra
(RG 15447/2018 e RG 26925/2015 Tb Torino), quella nella citazione per sfratto CP_3
contro (RG 6764/2015 Tb Torino), quella relativa alla citazione per sfratto Controparte_4
contro (RG 12573/2016 Tb Torino), quella relativa alla citazione per sfratto contro CP_5
(RG 28911/2013 Tb Torino), quella relativa alla citazione per sfratto contro Controparte_6
(RG 1450/2016 Tb. Torino), quelle nelle citazioni per sfratto contro Controparte_7 [...]
(RG 32836/2013 e RG19684/2013 Tb. Torino), quella relativa alla citazione per sfratto Per_2
contro ( RG 14561/2016 Tb. Torino), quella relativa alla citazione per sfratto contro Controparte_8
(RG 19685/2013 Tb Torino), quella relativa alla citazione per sfratto contro CP_9 [...]
(RG 19689/2013), quella relativa alla citazione per sfratto contro (RG CP_10 Controparte_11
24155/2012), quella relativa alla citazione per sfratto contro ( RG 23773/2011), Controparte_12
quella relativa alla citazione per sfratto contro (RG 23774/2011), quella relativa alla CP_13 citazione per sfratto contro (RG29381/2010), verbale 17.11.2015 dell'ufficio Esecuzioni CP_14
UNEP esecuzione sfratto contro e di tutti gli ulteriori verbali di esecuzione degli sfratti CP_4
delle cause sopra indicate. Qualora detti documenti per qualsiasi ragione non fossero resi disponibili, chiede ne sia disposta l'acquisizione della relativa copia conservata presso l'archivio informatico e cartaceo del Tribunale di Torino e del Tribunale di Ivrea.
Chiede inoltre sia ordinata la produzione in giudizio di tutti i documenti da lei conservati quali contratti, lettere, procure, atti, etc. contenenti la scrittura del sig. . Di tutti questi Controparte_2
atti parte attrice intende avvalersi tanto come firme di comparazione ai fini della verificazione, quanto ai fini della prova della capacità di firmare del sig. ed altresì ai fini della verifica CP_2
consulenziale sull'insussistenza di impedimenti fisici relativi alla capacità di scrivere del testatore conservata integra.
1.3 al Ministero dei Trasporti l'originale della fotografia contenente la firma del sig. relativa CP_2
al duplicato di patente di guida – pratica 12.1.2016 prot. - e gli originali di tutte le NumeroDi_1
firme di specimen apposte sulla documentazione per il rilascio di patente;
1.4 al Pubblico Registro Automobilistico l'originale dei seguenti atti di trascrizione di vendita:
CX149SC del 14.6.2018; EF849LW del 19.5.2016, EK804MX dell'ottobre 2016, sottoscritti dal sig. relativi alla vendita a , alla vendita e all'acquisto di vettura CP_2 Controparte_15 Persona_3
dal sig. CP_2
1.5 alla Città di Torino - Ufficio Anagrafe - della richiesta originale datata 10.12.2012 per il rilascio della carta di identità firmata dal sig. e dell'originale dell'atto di consegna Controparte_2
documento del 10.12.2012 n. 304 al sig. contenente la sua sottoscrizione;
nonché - Ufficio CP_2 Polizia Municipale - del verbale 1.6.2018 polizia municipale Torino e verbale notifica 15.5.2018 ordinanza 4.5.18;
c. L'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica finalizzata a verificare sia la capacità materiale di firmare del sia l'assenza di suoi impedimenti fisici che gli CP_2
impedissero di scrivere e di sottoscrivere documenti.
d. L'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio di natura medico legale finalizzata a valutare la malattia da cui era affetto il sig. , la sua incidenza sull'uso degli arti superiori Controparte_2
e sulla capacità di scrittura. In proposito si richiama l'ipotesi di quesito articolato nella 2 memoria ex art. 183 cpc del 23.12.2021.
e. chiede inoltre l'integrazione della prova testimoniale mediante l'ammissione dei capitoli di prova dedotti da 1 a 12 e 24 della memoria ex art. 183 cpc del 23.12.2021 confermando i testi ivi indicati.
3. NEL MERITO
accogliere il presente appello, riformando la sentenza n. 654/2023 della II sezione civile del Tribunale di Torino, pronunciata il 9.2.2023, pubblicata il successivo 14 febbraio, nella causa rubricata al n.
11121/2020 RG (G.I dr.ssa Gambacorta), notificata a mezzo P.E.C. in data 14.2.2023 e per l'effetto accogliere le conclusioni tolte in primo grado e di seguito trascritte:
Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità del testamento pubblico del sig. Controparte_2
, redatto dal notaio in data 29 dicembre 2016 per le causali tutte di cui in narrativa
[...] Persona_1
come meglio precisate nella 1°memoria ex art. 183 cpc e, per difetto, dichiarare che unica erede del sig. è la moglie CP_2 Parte_1
Condannare quindi la convenuta avv. in esso nominata erede ed occorrendo i suoi figli, CP_1 alla restituzione alla sig.ra di tutti i beni mobili e immobili e le sostanze dell'eredità Parte_1
delle quali nelle more di causa sia eventualmente entrata in possesso in forza del testamento impugnato ed i relativi frutti;
con ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
alla Corte d'Appello Ill.ma,
Contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE - Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello con riguardo alla domanda di annullamento del testamento per mancanza di impugnazione del relativo capo della sentenza di primo grado, intendendosi rinunciata;
In via istruttoria
Nel pronunciarsi sulle istanze istruttorie si domanda espressamente al Giudice di voler fissare udienza in presenza, al fine di consentire a parte esponente la proposizione di querela di falso ex art. 221 c.p.c. riferita alle 5 sigle asseritamente apposte dal Sig. nella cartella clinica Città della Salute anno CP_2
2017 (prodotta dall'esponente quale DOC.8) e precisamente: 1) nota informativa intervento datata
10.04.2017; 2) Dichiarazione di consenso informato datata 10.04.2017; 3) Dichiarazione resa in data
15.02.2017; 4) Dichiarazione del consenso datata 15.02.2017; 5) Elenco materiale diagnostico datato
17.02.2017.
Ammettere i capitoli di prova dedotti in primo grado e da intendersi integralmente ritrascritti in questa sede con l'escussione dei testi indicati.
Nel merito
Confermare la sentenza n. 654/2023 (R.G.11121/2020) resa dal Tribunale di Torino, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando la piena validità ed efficacia del testamento pubblico impugnato.
Con il favore di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.6.2020 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo di essere la moglie di deceduto in data 12.2.2019; che in data Controparte_2
15.11.2019 si era proceduto alla registrazione del testamento pubblico del redatto in data CP_2
29.12.2016; che in tale testamento il de cuius aveva espresso la volontà di lasciare alla moglie Pt_1
la quota di legittima e alla convenuta – avvocato della cui opera professionale il
[...] CP_1
si era servito nel corso degli anni, in particolare per le controversie relative alle sue proprietà CP_2
immobiliari - la quota disponibile del proprio patrimonio;
che il testamento non era stato sottoscritto dal dandosi atto, in esso, che il testatore non era in grado di firmare a causa di un forte CP_2
tremore alle mani conseguente ad intervento chirurgico;
che tale attestazione doveva considerarsi non veritiera, in quanto, sebbene il de cuius avesse sofferto in vita di alcune patologie (in particolare cordoma cervicale, per cui era stato operato due volte, nel 1997 e nel 2008), queste non avevano mai intaccato gli arti superiori ed in particolare la capacità di firmare;
che, pertanto, la mancata sottoscrizione del testamento doveva interpretarsi come mancanza di reale di volontà di sottoscrivere l'atto. Parte attrice chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare la nullità del testamento.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, stante la validità del CP_1
testamento e l'effettiva estrema difficoltà del de cuius a sottoscrivere il medesimo a causa di un forte tremore alle mani, determinato dalla recidiva di un tumore per cui era già stato operato due volte.
Con la prima memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. parte attrice modificava le sue domande, ipotizzando un condizionamento della volontà del de cuius sotto forma di captazione e formulando una nuova domanda di annullabilità del testamento, oltre che di condanna della convenuta alla restituzione dei beni ereditari di cui la stessa, nelle more di causa, fosse eventualmente entrata in possesso.
Venivano quindi escussi alcuni testi e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza del 09.02.2023 il Tribunale di Torino dichiarava l'inammissibilità della domanda di annullamento del testamento, in quanto formulata da parte attrice per la prima volta con la prima memoria ex art. 183 cpc e integrante una domanda nuova, fondata su causa petendi del tutto diversa ed eterogenea (la captazione), nonché in contraddizione con la domanda di nullità proposta con l'atto di citazione;
rigettava la domanda di nullità del testamento e condannava Parte_1
a rifondere a le spese di lite. CP_1
Avverso la suddetta pronuncia la Sig.ra proponeva appello, ritualmente notificato in Pt_1
data 10.03.2023, con cui chiedeva, in totale riforma della sentenza di primo grado, la declaratoria di nullità e/o annullabilità del testamento pubblico del Sig. redatto dal Notaio in CP_2 Persona_1
data 29.12.2016, con condanna alla restituzione di tutti i beni mobili e immobili e delle sostanze dell'eredità di cui nelle more fosse eventualmente entrata in possesso e alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
chiedeva, altresì, in via istruttoria, l'ammissione del procedimento di verificazione di tutte le scritture disconosciute da parte convenuta, l'ordine ex art. 210.cpc della produzione in giudizio dei saggi grafici da parte del Notaio delle procure speciali relative al Per_1
ricorso per Cassazione RG 18800/2016, alle procedure di sfratto del 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, da parte della odierna appellata, nonché di tutte le scritture dalla medesima conservate, del duplicato della patente di guida da parte del Ministero dei Trasporti, delle trascrizione di vendita di autovetture da parte del PRA, della richiesta di rilascio della Carta d'identità da parte dell'Anagrafe di Torino;
nonché l'ammissione di CTU grafologica e di CTU medico-legale; oltre all'integrazione della prova testimoniale.
Parte appellata si costituiva in giudizio, chiedendo, previa declaratoria di inammissibilità dell'appello con riguardo alla domanda di annullamento del testamento per mancanza di impugnazione del relativo capo della sentenza di primo grado, l'integrale conferma della sentenza n. 654/2023 del Tribunale di Torino e, conseguentemente, della piena validità ed efficacia del testamento pubblico impugnato, nonché, in via istruttoria, l'ammissione della querela di falso ex art. 221 cpc in riferimento a 5 sigle asseritamente apposte dal nella cartella clinica della Città Parte_2
della Salute anno 2017 e l'ammissione dei capitoli di prova dedotti in primo grado.
Con ordinanza del 20.02.2024 venivano respinte tutte le istanze istruttorie delle parti, in quanto le prove per testi consistevano nella reiterazione delle capitolazioni di primo grado, senza specifici motivi di censura della sentenza impugnata;
l'istanza di verificazione sarebbe stata volta ad acquisire elementi meramente indiziari sulla capacità del testatore;
le istanze ex art. 210 cpc erano a loro volta funzionali all'eventuale procedimento di verificazione e, in ogni caso, il Notaio aveva dichiarato di non avere conservato il saggio grafico di prova, mentre la produzione degli altri documenti non era ammissibile, non essendo stati specificamente individuati e comunque non coevi al testamento;
la CTU grafologica veniva considerata irrilevante, non potendo essere demandato ad un esperto in quella materia l'accertamento della capacità materiale del de cuius di firmare;
la CTU medico-legale avrebbe avuto parzialmente ad oggetto elementi della documentazione medica su cui la sentenza di primo grado aveva posto l'accento e su cui il motivo d'appello non pareva compiutamente confrontarsi;
il procedimento di querela di falso non veniva considerato parimenti necessario in quanto permaneva la rinuncia, già espressa in primo grado dall'appellante, di non avvalersi delle sottoscrizioni impugnate.
All'udienza del 03.04.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, che avevano già provveduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui all'art. 352 c.p.c. novellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Torino rilevava preliminarmente l'inammissibilità della domanda di annullamento del testamento formulata da parte attrice in prima memoria ex art. 183 cpc, trattandosi di domanda nuova, fondata su causa petendi del tutto diversa ed eterogena (la captazione), nonché in contraddizione rispetto a quella posta a fondamento della domanda di nullità dedotta in atto di citazione, la quale, per stessa ammissione di parte attrice, si fondava sulla conservazione, in capo al de cuius, della piena capacità di autodeterminarsi, resistendo ad eventuali condizionamenti.
La domanda di nullità del testamento veniva a sua volta respinta alla luce delle risultanze istruttorie, a partire da quelle documentali.
Osservava in particolare il Tribunale che, in occasione del ricovero ospedaliero e della successiva degenza riabilitativa nel 2017, non venivano sottoscritti i moduli del consenso informato, attestando la “difficoltà ad effettuare movimenti fini con la mano destra”; la fattura recante la stessa data del testamento, ovvero il 29.12.2016, presentava una sigla tremolante;
altri due documenti del 2016 e del 2017, prodotti dalla stessa parte attrice, mostravano sigle illeggibili, così come la procura alle liti rilasciata nel ricorso per separazione in data 29.11.2016, delineando una impossibilità o grave difficoltà a firmare in epoca prossima al testamento.
Tale impedimento veniva altresì confermato dalla testimonianza del Notaio e Persona_1
dell'impiegata di studio . Tes_1
Le dichiarazioni del teste principale di parte attrice, invece, TT. , venivano Tes_2
considerate dubitative e comunque smentite dalla documentazione medica.
La corrispondenza telematica con la commercialista confermava, infine,
l'impossibilità del testatore a sottoscrivere parimenti la dichiarazione dei redditi del 2016.
In conclusione, il Tribunale riteneva che le risultanze istruttorie avessero dato prova che al momento della redazione del testamento pubblico del 29.12.2016, Controparte_2
non potesse sottoscrivere o potesse farlo solo con grande difficoltà, con conseguente validità del testamento ai sensi dell'art. 603 c.c. e rigetto della relativa domanda di nullità presentata da , con condanna della medesima alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
della convenuta CP_1
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante, previa ammissione del procedimento di verificazione di tutte le scritture disconosciute da parte convenuta, ordine di produzione ex art. 210 cpc della documentazione in atti indicata, nonché CTU grafologica e CTU medica, oltre all'integrazione della prova testimoniale, chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio. Parte appellante sollevava una serie di censure, fra le quali la seconda e la terza costituiscono, a loro volta, una specificazione e articolazione della prima, in relazione alla valutazione degli elementi probatori, mentre ciascuna di esse contiene contestazioni e concetti parzialmente già espressi negli altri motivi di appello.
Primo motivo
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante contesta l'errata interpretazione e applicazione, da parte del Collegio di prime cure, degli artt. 603 e 2697 e ss. c.c., per avere preso in considerazione e fondato la propria decisione soltanto su 4 dei 150 documenti prodotti, di per sé inidonei e insufficienti a comprovare il grave impedimento fisico del Sig.
a firmare il testamento del 29.12.2016. Parte_2
Secondo motivo Il secondo motivo di gravame specifica e declina nel dettaglio il dedotto errore di valutazione e il travisamento dei fatti in cui sarebbe caduto il Tribunale, tale per cui sarebbero state ignorate 6 agende del de cuius, non sarebbe stato analizzato l'andamento complessivo delle sottoscrizioni negli ultimi dieci anni e, in particolare, successivamente alla riabilitazione;
né sarebbero state esaminate le voluminose cartelle cliniche, da cui desumere il rapido recupero dei postumi degli interventi chirurgici, ivi compresa la cartella risalente al 2008. Il certificato medico del 2017 del TT. Tes_2
sarebbe stato parimenti trascurato, così come la relazione medica di parte. Ne sarebbe derivata, per contro, una sopravvalutazione del temporaneo stato di compromissione al momento della sottoscrizione dei moduli per la prestazione del consenso informato.
Terzo motivo
Con un terzo motivo di impugnazione la pronuncia di primo grado viene censurata dall'appellante per avere ulteriormente ignorato scritture e documenti del 2016, nonché frainteso le dichiarazioni testimoniali del TT. , mentre assumerebbe rilevanza la mancata conservazione Tes_2
e produzione in giudizio dei saggi grafici (fogli di prova) da parte del Notaio unitamente alle Per_1 dichiarazioni rese dall'impiegata , laddove ammette che “qualcosa aveva scritto”. Dalla Tes_1
mail e successiva pec del 16.11.2020 della commercialista, infine, si ricaverebbe la non necessità della firma della dichiarazione dei redditi.
Quarto motivo
L'appellante ravvisa un profilo di censura della sentenza di primo grado nella violazione degli art. 214 ss. c.c. In particolare, parte convenuta, in qualità di erede, non avrebbe potuto disconoscere la fattura dell'Arch. del 29.12.2016, ma, ai sensi del secondo comma dell'art. 214 c.c., soltanto Per_4
dichiarare di non conoscere il documento e/o la sottoscrizione in oggetto. Ancorché disconosciuta, invece, sarebbe stata utilizzata dai giudici di primo grado come prova della mano “palesemente tremolante” e della “oggettiva difficoltà a porre la firma per esteso” da parte del Parte_2
Analogamente è stata ritenuta “una sigla illeggibile” la firma della procura rilasciata il
29.11.2016 all'Avv. Posto che il de cuius era solito firmare tanto in sigla quanto per esteso, le CP_1
sottoscrizioni delle procure speciali del 2016, costituirebbero altresì, per contro, una prova confessoria dell'abilità a firmare e della validità delle sottoscrizioni apposte dal Sig. in Parte_2 quanto addirittura autenticate dall'odierna appellata.
Quinto motivo
La Sig.ra solleva infine censura di contraddittorietà della sentenza impugnata, per aver Pt_1
affermato in un primo tempo la sussistenza dell'impedimento assoluto, ravvisandone la prova nelle cartelle cliniche, per poi riconoscere l'esistenza di molte sottoscrizioni, fino a ritenere le 4 selezionate
(doc. 11r, 11s, 12a e 12b) prova non di un impedimento assoluto, ma della grave difficoltà. La mancata sottoscrizione del testamento a fronte della prova offerta integrerebbe un comportamento del testatore di tale contraddittorietà da tradursi nella sua manifesta volontà di non perfezionare l'atto e di non voler consacrare il negozio in quanto non rispondente alla sua reale volontà.
Dal che l'accoglibilità della domanda di nullità e/o annullabilità del testamento.
3) La difesa di CP_1
Parte appellata si è costituita in giudizio, affermando le evidenti gravi difficoltà ad apporre una firma da parte del Sig. in epoca coeva alla redazione del testamento, la chiarezza e Parte_2
l'incisività delle deposizioni testimoniali del Notaio e dell'impiegata dello studio notarile Per_1
medesimo, anche in virtù della formalità e della rilevanza della sottoscrizione richieste dalla redazione di un testamento pubblico, l'imprecisione e l'ambiguità del teste , l'incidenza della Tes_2
mail proveniente dalla commercialista TT.ssa e del certificato medico del TT. che Per_5 Per_6 la stessa appellante avrebbe portato alla commercialista, onde attestare l'impossibilità di firma.
L'appellata chiede, quindi, la declaratoria di inammissibilità dell'appello con riguardo alla domanda di annullamento del testamento per mancanza di impugnazione del relativo capo della sentenza di primo grado, intendendosi rinunciata;
l'ammissione della proposizione di querela di falso ex art. 221 c.p.c. riferita alle 5 sigle asseritamente apposte dal Sig. nella cartella clinica Città CP_2
della Salute anno 2017; la conferma integrale della sentenza di primo grado, stante la piena validità ed efficacia del testamento pubblico impugnato.
4) I motivi della decisione
L'appello deve essere rigettato.
Preliminarmente occorre evidenziare come non sia stato impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile, in quanto nuova e quindi tardiva, la domanda di annullamento del testamento fondata sulla captazione, che è, quindi, passato in giudicato.
Per il resto, dall'esame complessivo delle risultanze probatorie acquisite in primo grado e dalle argomentazioni e rilievi espressi dalle parti in tale sede, emerge un'oggettiva, grave ed evidente difficoltà a firmare da parte del Sig. di per sé sufficiente ad integrare l'ipotesi Parte_3 di cui al 3° comma dell'art. 603 c.c.: di questa il Notaio deve dare atto nella redazione del testamento pubblico, menzionandone la causa come avvenuto nella fattispecie.
Come già osservato nell'ordinanza del 20.02.2024, il preteso procedimento di verificazione su tutte le scritture disconosciute e la conferma di tutte i documenti di comparazione non rileverebbe ai fini della decisione della domanda di nullità del testamento pubblico, in quanto avente quale unico fine quello di trarre elementi indiziari sulla capacità di sottoscrizione del de cuius al momento della redazione del testamento. Il giudizio di verificazione può essere d'accertamento anche incidentale volto a determinare la paternità della sottoscrizione, od anche come mezzo istruttorio ai fini di ammettere il suddetto documento sottoscritto quale mezzo di prova, ed infine può assumere ambedue le configurazioni (cfr. Cass. SS.UU., sent. 3086/2022), ma nella fattispecie non si discute sulla paternità del testamento o dell'autografia, quanto dell'assenza di sottoscrizione per impossibilità o grave difficoltà fisica nell'apporre la firma.
Analogamente la CTU grafologica si renderebbe necessaria nel momento in cui si imponesse la valutazione dell'autenticità di un testamento, ma essa non potrebbe avere ad oggetto l'esistenza o meno di impedimenti fisici e la stessa capacità fisica di firmare del testatore.
Assolverebbe in tal senso la propria funzione la CTU medico-legale, ma, come già rilevato da codesta Corte, nella suddetta ordinanza istruttoria, non v'è contestazione e specifico confronto con la documentazione medica posta a fondamento della pronuncia di primo grado.
Resta in merito acclarata l'impossibilità, espressamente attestata dal personale medico- sanitario, di sottoscrivere il consenso informato alla trasfusione di sangue ed altri emoderivati datato
17.02.2017 (“paziente impossibilitato a porre firma;
in presenza di testimoni si reperisce consenso orale”); lo stesso viene indicato nel modulo di consenso informato all'anestesia, in pari data;
l'attestazione medica nella lettera di dimissioni dell'11.5.2017, per cui si legge: “tremore a riposo accentuato dai movimenti volontari maggiore a destra. Difficoltà ad eseguire movimenti fini con la mano destra”; o ancora la documentazione medica relativa al periodo riabilitativo presso il presidio sanitario San Camillo, laddove nel consenso informato al ricovero datato 12.5.2017 (doc. 3 parte convenuta) si legge: “paziente non in grado di esprimere il proprio consenso per iscritto dismetria e tremori mano dx … consenso fornito oralmente”; ed anche la valutazione degli arti superiori al fine della predisposizione del programma riabilitativo, datata 17.5.2017, indica: “tremore importante della mano destra non consente di tenere la penna” (doc. 4 parte convenuta), mentre il “tremore intenzionale”, sempre citato nella cartella clinica del San Camillo, indica appunto il tremore cerebellare.
Parimenti è incontestato che nessuno dei 7 consensi anteriori all'intervento chirurgico dell'11 aprile 2017 fu sottoscritto dal Sig. neppure con una sigla. CP_2
Come correttamente osservato dal Tribunale di Torino, al fine di pervenire ad una decisione ragionevole e obiettiva, occorre prendere in considerazione esclusivamente i documenti coevi alla redazione del testamento, formatisi nei mesi immediatamente anteriori e successivi la medesimo, proprio in virtù delle caratteristiche oscillatorie della patologia in questione.
Per tale motivo la prevalenza della documentazione prodotta da parte attrice, anche risalante al 2008, non è rilevante al fine di valutare la capacità di firma, riferita al momento della redazione del testamento pubblico, emergendo solo dalla complessiva documentazione prodotta l'andamento ciclico della capacità di sottoscrizione del testatore, che si riduce in prossimità degli interventi e viene completamente recuperata dopo la riabilitazione susseguente agli stessi.
Appare altresì priva di pregio la censura sollevata dall'appellante in ordine alla fattura emessa dall'Arch. lo stesso giorno della redazione del testamento pubblico in Persona_7
questione, il 29.12.2016, in relazione alla sua disconoscibilità da parte degli eredi ai sensi del secondo comma dell'art. 214 c.c.: la valenza probatoria di tale documento (doc. 11s parte attrice, fasc. 1°), avulso dal contesto sanitario e attinente alle opere di messa in sicurezza dei solai di una delle proprietà immobiliari del è insita proprio nel dato visibile della Parte_2
presunta firma della medesima da parte del de cuius, consistente in una illeggibile sigla tremolante, di certo non validamente apponibile a un testamento pubblico. Essa fornisce al contrario piena prova di quella grave difficoltà e quell'impedimento a firmare menzionati dal
Notaio e non può ritenersi contraddetta dalla sottoscrizione apposta un mese prima, il
29.11.2016, sulla procura alle liti nell'ambito del procedimento per separazione tra le parti, trattandosi di sigla dalla quale non traspare alcun tremore (cfr. doc. 11r parte attrice, fasc. 1°).
Proprio in relazione alla testimonianza resa dal Notaio all'udienza Persona_8
del 04.11.2021, si rileva come dalla stessa emerga la consapevolezza e la determinazione del
Sig. nell'organizzare l'incontro presso la propria abitazione (“Confermo che il sig. Parte_2
contattò il mio ufficio di Rivoli telefonicamente, parlando con le mie collaboratrici e CP_2
con me, lo ricordo in quanto chiamò più volte, chiedendo se era possibile che io mi recassi presso la sua abitazione in Torino, piazza Castello, per redigere in mia presenza testamento”), elementi che depongono a favore della volontà di testare e, dunque, dell'oggettivo impedimento fisico a sottoscrivere un testamento voluto e condiviso nel suo contenuto.
In riferimento, in ogni caso, alla possibilità materiale di firmare, la deposizione del notaio è chiara e circostanziata: “Confermo di aver chiesto in tale occasione al sig. CP_2
di apporre la propria firma su foglio a parte, da me fornito, diverso dalla scheda notarile.
Glielo chiesi in quanto il sig. mi disse solo in tale occasione di non poter CP_2
sottoscrivere. Ed infatti impugnava la penna ma tremava e non riusciva proprio a firmare né
a scrivere. Mi occupai io della redazione del testamento pubblico. ADR Non credo di esser in possesso del foglio di prova in quanto era stato apposto dal sig. solo un punto, la CP_2
legge notarile dice di provare a far sottoscrivere anche con grande difficoltà ma il sig. non riuscì ad andare oltre al punto di appoggio della penna sul foglio. E mi disse CP_2 che aveva subito un intervento”. A ciò si aggiunge lo scrupolo professionale, che indusse la dr.ssa a richiedere al dr. medico di famiglia nonché membro di commissioni Per_1 Per_6
mediche conclamanti la capacità o meno, di visitare il giorno successivo il Sig. e di Parte_2 inviarle il relativo certificato che inserì nel fascicolo;
la visita del TT. è stata riferita come Per_6 accurata e dettagliata al domicilio del Sig. “alla presenza di una signora”. Parte_2
Le dichiarazioni del notaio, pubblico ufficiale, risultano altresì confermate dalla deposizione resa dall'impiegata di studio all'udienza del 13.01.22: “Confermo che il sig. Tes_1 CP_2
durante la visita a casa sua, in piazza Castello a Torino, organizzata per testare, dichiarò in mia presenza di non essere in grado di sottoscrivere e tale condizione era evidente. e non CP_16
era in grado di coordinare bene i movimenti sia della motricità fine della mano sia della deambulazione”.
La testimonianza resa alla medesima udienza dal TT. , avente ad oggetto la propria Tes_2
visita del paziente del 03.01.2017, non si sofferma sulla difficoltà o impedimento a firmare, restando generico sulle condizioni generali del de cuius, comunque compromesse dalla patologia: “Rifeci la visita, ricordo che era peggiorato nella deambulazione, non ricordo di aver notato peggioramenti evidenti agli arti superiori. Ho rifatto le prove di forza, non rilevando peggioramenti”. È evidente che in tale sede non è stata né vagliata, né testata la capacità di formare del soggetto, elemento non oggetto della visita e del quesito diagnostico che era stato posto allo specialista.
Non può per altro sottovalutarsi la mail della commercialista del Sig. Parte_2 Persona_9
(doc. 5 parte appellata), con cui esplicitamente e chiaramente dichiara: ” la dichiarazione
[...] dei redditi del Geom. dell'anno di imposta 2016 non fu firmata dallo stesso e così pure i Parte_2
documenti allegati, in quanto impossibilitato a farlo, come risulta dal certificato medico del
TT. che allego in fotocopia”; in tale certificato si dava atto del “parkinsonismo post- Per_10
chirurgico con lesione cerebellare”.
Né il contenuto di tale missiva è sconfessato dalla pec del 16.11.2020 inviata dal medesimo commercialista (doc. 24 parte attrice in primo grado) in cui attesta la non necessità della firma sulle dichiarazioni dei redditi inviate telematicamente, in quanto ciò attesta unicamente la mancanza di sottoscrizione sul modello compilato ed inviato telematicamente, non sugli allegati e le copie cartacee che il professionista deve conservare in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, altrimenti non avrebbe avuto senso specificare nella corrispondenza intercorsa con la parte convenuta che gli allegati relativi alla dichiarazione 2017 (redditi 2016) non erano stati sottoscritti, né avrebbe avuto ragione conservare il certificato del TT. che attestava l'impossibilità fisica riscontrata in quel Per_6
periodo in relazione al de cuius e che, come ammesso dalla stessa appellante a pag. 23 della propria comparsa conclusionale di primo grado, la Sig.ra aveva personalmente recapitato, in data Pt_1
05.04.2017, alla commercialista Dr.ssa “per ragioni di imposte successorie”, suggellando Per_9 ulteriormente, a quel tempo, l'incapacità a sottoscrivere del Parte_2
Non si ritiene, infine, meritevole di accoglimento, la censura relativa alla contraddittorietà della sentenza di primo grado per avere oscillato da un giudizio di impossibilità assoluta a un giudizio di impossibilità relativa, ovvero grave difficoltà, stante l'evidenza del dato letterale dell'art. 603, 3° comma, c.c., ove prevede che: “se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto”. Si tratta, pertanto, di presupposti alternativi di pari valenza.
Si conclude, pertanto, per il rigetto dell'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1
, con conferma integrale della sentenza n. 654/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino
[...]
in ogni sua statuizione.
5) Le spese del giudizio
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. per le cause di valore compreso nello scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 8.469,00 per compensi (euro
2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
354/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino;
respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna parte appellante a rifondere le spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano in €
8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n.
115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 03.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino