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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/05/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
viste le note scritte depositate dalle parti contenenti i loro contributi di discussione e le loro conclusioni precisate;
visti e applicati gli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta del 20/05/2024, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 3552/2024 pendente tra:
parte appellante: , C.F. , con gli Parte_1 P.IVA_1
avvocati LA GUARDIA PAOLA, IANNOTTA ANTONIO, ONGARO
NICOLETTA, PRIVATO SILVIA, TRENTO FEDERICO e
SCALABRINO ISABELLA;
parte appellata: IN PERSONA DEL Controparte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, C.F. , P.IVA_2
con l'avv. DE NISCO VINCENZO;
parti appellanti contumaci:
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. Controparte_4
); P.IVA_5
(C.F. ); Controparte_5 P.IVA_6
(C.F. ); Controparte_6 P.IVA_7
(C.F. ); Controparte_7 P.IVA_8
UTG (C.F. ), CP_5 CP_8 P.IVA_9
PREFETTURA UTG (C.F. ); CP_9 P.IVA_10
(C.F. ). Controparte_10 P.IVA_11
OGGETTO
Appello contro sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 171/2024,
depositata in data 12/06/2024.
CONCLUSIONI
Pag. 2 di 12 per parte appellante : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza
del Giudice di Pace di Bolzano n. 171/2024, – dott.ssa Alessandra Ghetta,
depositata in data 12.06.2024, resa nel giudizio R.G. 5161/2022 e, per
l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel
merito dell'opposizione proposta dalla società ex Controparte_1
art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
021020210001206822/000 emessa dall Controparte_11
;
[...]
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte
riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di violazioni al Codice
della Strada di competenza del . Parte_1
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri
riflessi e oltre alle spese di domiciliazione”;
per parte appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello,
disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi
esposti e per l'effetto:
Pag. 3 di 12 In via preliminare:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i
motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome Parte_1
infondato in fatto e diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre
oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto
accoglimento dell'appello ex adverso proposto accertare e dichiarare il
passaggio in giudicato della sentenza de qua con riguardo ai capi non
impugnati dall'appellante;
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario
appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di
lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il processo di primo grado, celebrato davanti al Giudice di Pace di
Bolzano, riguardava l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
Pag. 4 di 12 c.p.c., proposta da contro la cartella di Controparte_1
pagamento n. 021202001206822000 emessa nei suoi confronti dall . L'opponente riteneva che, ai sensi Controparte_2
dell'art. 196 C.d.S. e secondo la recente giurisprudenza della Cassazione,
non fosse corresponsabile, nella sua veste di proprietario - locatore di autovetture senza conducente, con il locatario (e il conducente) per le contravvenzioni in cui erano incorse le sue autovetture noleggiate e che erano state poste in esecuzione tramite la cartella di pagamento opposta.
2. Si costituiva il , allegando i verbali di Parte_1
contestazione emessi dalla Polizia Locale del con le Pt_1 Parte_1
rispettive relate di notifica ad (cfr. doc. 2, Controparte_1
fascicolo di primo grado della parte appellante: da 1 a 84), confluiti,
insieme a verbali di altre amministrazioni, nella cartella di pagamento opposta. Riteneva, per quanto qui di interesse, l'opposizione inammissibile,
in quanto la parte opponente non aveva, a seguito delle notifiche,
“provveduto ad impugnarli ai sensi dell'art. 22 della L. 689/1981 o dell'art.
204 bis del C.d.S.” per cui “gli stessi sono divenuti titoli esecutivi ex art.
203 C.d.S. nei suoi confronti, ad oggi non più opponibili” (comparsa di costituzione della parte appellata nel primo grado: doc. 2: ATTI della parte appellata, pag. 3).
Pag. 5 di 12 3. Con la sentenza impugnata (n. 171/2024, pubblicata il 12/06/2024: cfr.
doc. 3 di parte appellante) il Giudice di Pace di Bolzano aveva accolto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, con riferimento ai capi della cartella di pagamento n. 02120210001206822/000 relativi ai verbali di contestazione del , ne ha disposto Parte_1
l'annullamento, compensando le spese di lite tra le parti.
4. Il ha proposto appello contro la sentenza, Parte_1
chiedendo, in riforma della stessa, la conferma della “cartella di
pagamento per la parte riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di
violazioni al Codice della Strada di competenza del ” Parte_1
(cfr. le conclusioni che precedono). A tal riguardo è appena il caso di rimarcare l'infondatezza dell'eccepita genericità dell'appello, da parte di
(cfr. comparsa di costituzione della parte Controparte_1
appellata, pp. 2s), secondo cui la parte appellante non avrebbe determinato i capi della sentenza impugnati. In realtà, il mezzo d'impugnazione di parte appellante è chiaro nell'intento di impugnare la sentenza unicamente nella parte relativa ai propri verbali di contestazione e non gli altri, per i quali non ha nessun interesse all'impugnazione e non dispone di prove decisive
(ossia dell'avvenuta notifica dei verbali di contestazione in questione) a proprio favore.
Pag. 6 di 12 5. In secondo grado, come appena accennato, si è costituita
[...]
, diversamente da tutte le altre parti appellate che, Controparte_1
perciò, devono essere dichiarate contumaci. CP_1
ha difeso la sua decisione di servirsi, contro la cartella di
[...]
pagamento, dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto ritiene, avendo comunicato “agli enti impositori i nominativi ed i recapiti
di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli”, di avere evitato “che i
verbali notificati divenissero nei suoi confronti titoli esecutivi, con la
conseguenza che, in virtù di detti fatti estintivi e impeditivi
dell'obbligazione sanzionatoria, la cartella si configurerebbe
sostanzialmente illegittima la qual cosa, fra l'altro, conforta la giustezza di
quanto sopra affermato circa l'utilizzazione dell'opposizione ex art. 615
c.p.c.” (comparsa di costituzione della , p. Controparte_1
6).
6. Il ha proposto due motivi d'appello, dei quali Parte_1
il primo1 risulta fondato. Esso è diretto a rilevare, diversamente dalla posizione di appena citata, la forza di “titoli Controparte_1
esecutivi” dei verbali di contestazione non impugnati nei confronti di CP_1
Pag. 7 di 12 , per cui l'esperita opposizione risulterebbe palesemente CP_1
inammissibile, risulta fondato. In applicazione del principio di economia processuale della “ragione più liquida” si omette di esaminare il secondo motivo, assorbito dal primo.
7. A ragione, la parte appellante ha dedotto che il Giudice di Pace aveva omesso di esaminare la propria eccezione di inammissibilità “delle
domande avversarie in quanto aventi ad oggetto circostanze accertate nei
verbali di contestazione prodromici alla cartella esattoriale e ormai
inoppugnabili, evidenziando in particolare che l'asserita non
configurabilità di una responsabilità solidale della società proprietaria del
veicolo, posta a fondamento dell'impugnazione della cartella esattoriale,
avrebbe dovuto essere fatta valere mediante tempestiva opposizione ai
singoli verbali, tutti ritualmente notificati” (atto di citazione in appello, p.
5).
8. Infatti, risulta pacifico tra le parti, nonché documentalmente provato, che ha ricevuto in notifica tutti i verbali di Controparte_1
contestazione e non li ha impugnati, né con ricorso al prefetto (art. 203
C.d.S.) né con ricorso al Giudice di Pace (art. 204bis C.d.S. nonché art. 7,
D.L.vo 01/09/2011, n. 150).
Pag. 8 di 12 9. Ne segue, alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale (alla quale il sottoscritto ritiene di uniformarsi2), che con l'opposizione alla cartella di pagamento ex art. 615 c.p.c. non è più ammesso opporsi per eccepire la mancata legittimazione passiva con riferimento ai verbali di contestazione non impugnati nelle sedi opportune. Infatti, nelle sentenze, emesse nella medesima materia da questo Tribunale, si segue quella giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che la mancata impugnazione dei verbali di contestazione nei termini di legge per asserito difetto di legittimazione passiva, rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente impositore, producendo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito:
"In tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione
passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli
senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla
notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante
impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e
204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle
forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la
notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di
esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto
Pag. 9 di 12 dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché
l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire
dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie
sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della
riscossione coattiva” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 09/11/2022, n. 32920).
Questa sentenza, seguendo i principi elaborati da Cass. civ., Sez. Unite,
sentenza, 22/09/2017, n. 22080, ha quindi definitivamente superato il precedente orientamento di una parte della Cassazione (per ultimo: Cass.
civ., Sez. III, ordinanza, 28/04/2022, n. 13312) che ammetteva la possibilità
di far valere il difetto di legittimazione passiva mediante opposizione all'esecuzione, chiarendo che tale contestazione deve essere sollevata tempestivamente nella sede di opposizione al verbale di accertamento.
10. In conclusione, la carenza di legittimazione passiva non può essere opposta in sede di opposizione a cartella di pagamento quando i verbali presupposti non sono stati tempestivamente impugnati, in quanto la mancata impugnazione nei termini rende definitivo e irretrattabile il credito e, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c, possono essere dedotti solo fatti estintivi sopravvenuti. L'unica eccezione a questo principio si ha nel caso delle cd. opposizioni "recuperatorie", ovvero quando la cartella costituisce il primo atto con cui si viene a conoscenza della sanzione per nullità o
Pag. 10 di 12 omessa notifica del verbale presupposto. In tal caso, come chiarito da Cass.
civ. Sez. Unite, sentenza, 22/09/2017, n. 22080, l'opposizione va proposta ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 150/2011 entro 30 giorni dalla notifica della cartella.
11. La sentenza impugnata ha errato nell'accogliere l'opposizione in quanto la stessa, per i motivi appena elencati, era in realtà inammissibile,
perché le doglianze avrebbero dovute essere sollevate nei confronti dei verbali di contestazione (e non della cartella di pagamento). Ne segue che,
in accoglimento dell'appello proposto dal , la Parte_1
sentenza impugnata dev'essere riformata nella parte in cui ha annullato la cartella di pagamento n. 02120210001206822/000, intestata ad
[...]
, in relazione a tutti i capi della stessa che Controparte_1
riguardano i verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del , con conseguente conferma della Parte_1
cartella di pagamento nei limiti suddetti.
12. Considerata l'evoluzione della giurisprudenza della Cassazione sopra esposta, si ritiene equo compensare, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese di lite del grado di appello.
P.Q.M.
Pag. 11 di 12 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa d'appello sub n. RG. 3552/2024, ogni diversa domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello proposto dal , Parte_1
riforma la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Bolzano n. 171/2024,
depositata in data 12/06/2024, nella parte in cui ha annullato la cartella di pagamento n. 02120210001206822/000, intestata ad CP_1
, con riferimento ai capi della cartella che riguardano i verbali
[...]
di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del
, con conseguente conferma della cartella di Parte_1
pagamento nei limiti suddetti, lasciando per il resto invariata la sentenza.
2. Compensa integralmente tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., le spese di lite del grado di appello.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 21/05/2025, a seguito di udienza per trattazione scritta tenutasi il 20/05/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S..
Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ingiustizia manifesta” (atto di citazione in appello, p. 4). 2 Cfr. le sentenze citate e allegate dalla parte appellante: doc. da 5 a 8.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
viste le note scritte depositate dalle parti contenenti i loro contributi di discussione e le loro conclusioni precisate;
visti e applicati gli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta del 20/05/2024, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 3552/2024 pendente tra:
parte appellante: , C.F. , con gli Parte_1 P.IVA_1
avvocati LA GUARDIA PAOLA, IANNOTTA ANTONIO, ONGARO
NICOLETTA, PRIVATO SILVIA, TRENTO FEDERICO e
SCALABRINO ISABELLA;
parte appellata: IN PERSONA DEL Controparte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, C.F. , P.IVA_2
con l'avv. DE NISCO VINCENZO;
parti appellanti contumaci:
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. Controparte_4
); P.IVA_5
(C.F. ); Controparte_5 P.IVA_6
(C.F. ); Controparte_6 P.IVA_7
(C.F. ); Controparte_7 P.IVA_8
UTG (C.F. ), CP_5 CP_8 P.IVA_9
PREFETTURA UTG (C.F. ); CP_9 P.IVA_10
(C.F. ). Controparte_10 P.IVA_11
OGGETTO
Appello contro sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 171/2024,
depositata in data 12/06/2024.
CONCLUSIONI
Pag. 2 di 12 per parte appellante : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza
del Giudice di Pace di Bolzano n. 171/2024, – dott.ssa Alessandra Ghetta,
depositata in data 12.06.2024, resa nel giudizio R.G. 5161/2022 e, per
l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel
merito dell'opposizione proposta dalla società ex Controparte_1
art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
021020210001206822/000 emessa dall Controparte_11
;
[...]
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte
riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di violazioni al Codice
della Strada di competenza del . Parte_1
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri
riflessi e oltre alle spese di domiciliazione”;
per parte appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello,
disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi
esposti e per l'effetto:
Pag. 3 di 12 In via preliminare:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i
motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome Parte_1
infondato in fatto e diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre
oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto
accoglimento dell'appello ex adverso proposto accertare e dichiarare il
passaggio in giudicato della sentenza de qua con riguardo ai capi non
impugnati dall'appellante;
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario
appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di
lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il processo di primo grado, celebrato davanti al Giudice di Pace di
Bolzano, riguardava l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
Pag. 4 di 12 c.p.c., proposta da contro la cartella di Controparte_1
pagamento n. 021202001206822000 emessa nei suoi confronti dall . L'opponente riteneva che, ai sensi Controparte_2
dell'art. 196 C.d.S. e secondo la recente giurisprudenza della Cassazione,
non fosse corresponsabile, nella sua veste di proprietario - locatore di autovetture senza conducente, con il locatario (e il conducente) per le contravvenzioni in cui erano incorse le sue autovetture noleggiate e che erano state poste in esecuzione tramite la cartella di pagamento opposta.
2. Si costituiva il , allegando i verbali di Parte_1
contestazione emessi dalla Polizia Locale del con le Pt_1 Parte_1
rispettive relate di notifica ad (cfr. doc. 2, Controparte_1
fascicolo di primo grado della parte appellante: da 1 a 84), confluiti,
insieme a verbali di altre amministrazioni, nella cartella di pagamento opposta. Riteneva, per quanto qui di interesse, l'opposizione inammissibile,
in quanto la parte opponente non aveva, a seguito delle notifiche,
“provveduto ad impugnarli ai sensi dell'art. 22 della L. 689/1981 o dell'art.
204 bis del C.d.S.” per cui “gli stessi sono divenuti titoli esecutivi ex art.
203 C.d.S. nei suoi confronti, ad oggi non più opponibili” (comparsa di costituzione della parte appellata nel primo grado: doc. 2: ATTI della parte appellata, pag. 3).
Pag. 5 di 12 3. Con la sentenza impugnata (n. 171/2024, pubblicata il 12/06/2024: cfr.
doc. 3 di parte appellante) il Giudice di Pace di Bolzano aveva accolto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, con riferimento ai capi della cartella di pagamento n. 02120210001206822/000 relativi ai verbali di contestazione del , ne ha disposto Parte_1
l'annullamento, compensando le spese di lite tra le parti.
4. Il ha proposto appello contro la sentenza, Parte_1
chiedendo, in riforma della stessa, la conferma della “cartella di
pagamento per la parte riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di
violazioni al Codice della Strada di competenza del ” Parte_1
(cfr. le conclusioni che precedono). A tal riguardo è appena il caso di rimarcare l'infondatezza dell'eccepita genericità dell'appello, da parte di
(cfr. comparsa di costituzione della parte Controparte_1
appellata, pp. 2s), secondo cui la parte appellante non avrebbe determinato i capi della sentenza impugnati. In realtà, il mezzo d'impugnazione di parte appellante è chiaro nell'intento di impugnare la sentenza unicamente nella parte relativa ai propri verbali di contestazione e non gli altri, per i quali non ha nessun interesse all'impugnazione e non dispone di prove decisive
(ossia dell'avvenuta notifica dei verbali di contestazione in questione) a proprio favore.
Pag. 6 di 12 5. In secondo grado, come appena accennato, si è costituita
[...]
, diversamente da tutte le altre parti appellate che, Controparte_1
perciò, devono essere dichiarate contumaci. CP_1
ha difeso la sua decisione di servirsi, contro la cartella di
[...]
pagamento, dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto ritiene, avendo comunicato “agli enti impositori i nominativi ed i recapiti
di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli”, di avere evitato “che i
verbali notificati divenissero nei suoi confronti titoli esecutivi, con la
conseguenza che, in virtù di detti fatti estintivi e impeditivi
dell'obbligazione sanzionatoria, la cartella si configurerebbe
sostanzialmente illegittima la qual cosa, fra l'altro, conforta la giustezza di
quanto sopra affermato circa l'utilizzazione dell'opposizione ex art. 615
c.p.c.” (comparsa di costituzione della , p. Controparte_1
6).
6. Il ha proposto due motivi d'appello, dei quali Parte_1
il primo1 risulta fondato. Esso è diretto a rilevare, diversamente dalla posizione di appena citata, la forza di “titoli Controparte_1
esecutivi” dei verbali di contestazione non impugnati nei confronti di CP_1
Pag. 7 di 12 , per cui l'esperita opposizione risulterebbe palesemente CP_1
inammissibile, risulta fondato. In applicazione del principio di economia processuale della “ragione più liquida” si omette di esaminare il secondo motivo, assorbito dal primo.
7. A ragione, la parte appellante ha dedotto che il Giudice di Pace aveva omesso di esaminare la propria eccezione di inammissibilità “delle
domande avversarie in quanto aventi ad oggetto circostanze accertate nei
verbali di contestazione prodromici alla cartella esattoriale e ormai
inoppugnabili, evidenziando in particolare che l'asserita non
configurabilità di una responsabilità solidale della società proprietaria del
veicolo, posta a fondamento dell'impugnazione della cartella esattoriale,
avrebbe dovuto essere fatta valere mediante tempestiva opposizione ai
singoli verbali, tutti ritualmente notificati” (atto di citazione in appello, p.
5).
8. Infatti, risulta pacifico tra le parti, nonché documentalmente provato, che ha ricevuto in notifica tutti i verbali di Controparte_1
contestazione e non li ha impugnati, né con ricorso al prefetto (art. 203
C.d.S.) né con ricorso al Giudice di Pace (art. 204bis C.d.S. nonché art. 7,
D.L.vo 01/09/2011, n. 150).
Pag. 8 di 12 9. Ne segue, alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale (alla quale il sottoscritto ritiene di uniformarsi2), che con l'opposizione alla cartella di pagamento ex art. 615 c.p.c. non è più ammesso opporsi per eccepire la mancata legittimazione passiva con riferimento ai verbali di contestazione non impugnati nelle sedi opportune. Infatti, nelle sentenze, emesse nella medesima materia da questo Tribunale, si segue quella giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che la mancata impugnazione dei verbali di contestazione nei termini di legge per asserito difetto di legittimazione passiva, rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente impositore, producendo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito:
"In tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione
passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli
senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla
notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante
impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e
204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle
forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la
notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di
esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto
Pag. 9 di 12 dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché
l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire
dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie
sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della
riscossione coattiva” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 09/11/2022, n. 32920).
Questa sentenza, seguendo i principi elaborati da Cass. civ., Sez. Unite,
sentenza, 22/09/2017, n. 22080, ha quindi definitivamente superato il precedente orientamento di una parte della Cassazione (per ultimo: Cass.
civ., Sez. III, ordinanza, 28/04/2022, n. 13312) che ammetteva la possibilità
di far valere il difetto di legittimazione passiva mediante opposizione all'esecuzione, chiarendo che tale contestazione deve essere sollevata tempestivamente nella sede di opposizione al verbale di accertamento.
10. In conclusione, la carenza di legittimazione passiva non può essere opposta in sede di opposizione a cartella di pagamento quando i verbali presupposti non sono stati tempestivamente impugnati, in quanto la mancata impugnazione nei termini rende definitivo e irretrattabile il credito e, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c, possono essere dedotti solo fatti estintivi sopravvenuti. L'unica eccezione a questo principio si ha nel caso delle cd. opposizioni "recuperatorie", ovvero quando la cartella costituisce il primo atto con cui si viene a conoscenza della sanzione per nullità o
Pag. 10 di 12 omessa notifica del verbale presupposto. In tal caso, come chiarito da Cass.
civ. Sez. Unite, sentenza, 22/09/2017, n. 22080, l'opposizione va proposta ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 150/2011 entro 30 giorni dalla notifica della cartella.
11. La sentenza impugnata ha errato nell'accogliere l'opposizione in quanto la stessa, per i motivi appena elencati, era in realtà inammissibile,
perché le doglianze avrebbero dovute essere sollevate nei confronti dei verbali di contestazione (e non della cartella di pagamento). Ne segue che,
in accoglimento dell'appello proposto dal , la Parte_1
sentenza impugnata dev'essere riformata nella parte in cui ha annullato la cartella di pagamento n. 02120210001206822/000, intestata ad
[...]
, in relazione a tutti i capi della stessa che Controparte_1
riguardano i verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del , con conseguente conferma della Parte_1
cartella di pagamento nei limiti suddetti.
12. Considerata l'evoluzione della giurisprudenza della Cassazione sopra esposta, si ritiene equo compensare, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese di lite del grado di appello.
P.Q.M.
Pag. 11 di 12 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa d'appello sub n. RG. 3552/2024, ogni diversa domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello proposto dal , Parte_1
riforma la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Bolzano n. 171/2024,
depositata in data 12/06/2024, nella parte in cui ha annullato la cartella di pagamento n. 02120210001206822/000, intestata ad CP_1
, con riferimento ai capi della cartella che riguardano i verbali
[...]
di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del
, con conseguente conferma della cartella di Parte_1
pagamento nei limiti suddetti, lasciando per il resto invariata la sentenza.
2. Compensa integralmente tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., le spese di lite del grado di appello.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 21/05/2025, a seguito di udienza per trattazione scritta tenutasi il 20/05/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S..
Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ingiustizia manifesta” (atto di citazione in appello, p. 4). 2 Cfr. le sentenze citate e allegate dalla parte appellante: doc. da 5 a 8.