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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/05/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2281/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Contenzioso CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2281/2023 tra
Parte_1
[...]
ATTRICE/ATTORE/ATTORI e
Controparte_1
CONVENUTA/O/i
Oggi 20 maggio 2025 ad ore 9:40 innanzi al giudice Mario Venditti, sono comparsi:
Per Parte_1
l'avv. PAOLUCCI LUIGI FILIPPO, anche in sostituzione
[...] dell'avv. GIANCOLA BIAGIO, il quale si riporta integralmente ai propri atti, chiedendo la decisione della causa con accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione e la rifusione delle spese legali, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Per nessuno compare. Controparte_1
IL GIUDICE dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§ Alle ore 16:05 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette separata sentenza ex art. 281- sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza e allega in calce al presente verbale.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti, all'esito della discussione orale celebrata all'udienza del 20.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2281/2023 promossa da:
Pt_1 Parte_2
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_1
Bologna, via del Cestello n. 16, presso lo studio degli avv.ti Luigi Filippo Paolucci e Biagio
Giancola, che la rappresentano e difendono in giudizio, anche disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, via Napoli n. 6, presso lo studio dell'avv. Francesco De Prisco, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 20.5.2025.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 633 c.p.c., Controparte_2
Cont (d'ora innanzi “ ), premettendo d'aver stipulato a novembre 2020 con
[...]
(d'ora innanzi “ ”) un Controparte_4 CP_5 contratto di vendita di futuri mutili, e deducendo d'aver pagato all'alienante la somma di
€ 834.152,97 per l'acquisto di n. 758 tonnellate di prodotto, ma di averne ricevute solo n. 119 tonnellate, corrispondenti al prezzo di € 131.167,30, ha chiesto all'intestato
Tribunale di ingiungere all'odierna attrice la consegna immediata delle restanti n. 639 tonnellate, dichiarandosi altrimenti disponibile ad accettare la restituzione della somma pagata in eccesso di € 702.985,67.
Avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 588/23 (RG: 1940/2023) emesso dal Tribunale di Grosseto in data 31.10.2023, proponeva opposizione , CP_5 chiedendone la revoca, sull'assunto che l'esigibilità della propria prestazione fosse subordinata alla completa maturazione dei mitili, alle adeguate condizioni atmosferiche del mare e alla necessaria collaborazione dell'acquirente in fase di ordine, confezionamento e ritiro della merce.
Con decreto del 6.2.2024, emesso in sede delle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., veniva dichiarata la contumacia della società convenuta, la quale si costituiva in giudizio nelle more del primo termine di cui all'art. 171-ter c.p.c. per chiedere il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e la condanna dell'attrice alla responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c..
Nell'impossibilità di trovare un accordo, la causa era istruita documentalmente e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 20.5.2025.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è infondata e va respinta. Cont Risulta per tabulas che il 2.11.2020 e stipularono un contratto di “vendita di CP_5 cosa futura” con il quale la prima s'impegnò ad alienare alla seconda l'intera produzione di mitili nel Golfo di Follonica, al prezzo di € 1,10 al kg, IVA inclusa (all. 1 del ricorso monitorio).
Dalla lettura delle condizioni negoziali, quantunque non perfettamente lineari, sembra pagina 3 di 6 emerge che:
• l'alienante si sarebbe impegnata a pianificare la realizzazione dell'impianto di produzione di mitili in conformità alle richieste dell'acquirente;
• il venditore avrebbe poi informato settimanalmente il compratore sui quantitativi di prodotto finito disponibili e/o nella disponibilità per i successivi sessanta giorni, e a fronte di ciò l'acquirente avrebbe comunicato la quantità di merce da acquistare e un piano di consegne giornaliere con cadenza settimanale;
• i mitili sarebbero stati consegnati all'acquirente nel porto di Piombino, puliti e Cont confezionati secondo le modalità richieste
• a pena di risoluzione dell'accordo, l'acquirente avrebbe dovuto saldare le fatture emesse dall'alienante entro trenta giorni dalla data di ricezione e comunque solo nel caso di venuta ad esistenza del prodotto. Cont In data 30.10.2023 ha agito in monitorio riferendo d'aver corrisposto a la CP_5 somma complessiva di € 834.152,97 per l'acquisto di n. 758 tonnellate di prodotto (all. 3 del ricorso), come da fatture emesse dall'alienante (all. 2 del ricorso), ma di averne ricevute solo n. 119 tonnellate, e censurando l'omesso riscontro di controparte ai plurimi solleciti tramessile, incluso quello del 22.9.2023 (all. 4 del ricorso), ha chiesto all'intestato Tribunale di ingiungere a la consegna delle restanti n. 639 tonnellate. CP_5
L'odierna attrice, nell'opporsi al titolo giudiziale, ha eccepito l'assenza di un proprio inadempimento e l'impossibilità di ottemperare all'ingiunzione di consegna.
In particolare, ha addotto che: a) le intese fra le parti prevedessero la consegna di mitili
“maturi” e “pronti per la vendita”, condizione avveratasi solamente a dicembre 2023, come da comunicazione inoltrata alla controparte (all. 4 della citazione); b) le condizioni di emergenza meteorologica che all'epoca coinvolsero la zona tirrenica avrebbero impedito la possibilità di raggiungere giornalmente gli impianti di produzione e quindi di procedere alla quotidiana coltivazione e successiva raccolta di mitili;
c) mai l'acquirente avrebbe comunicato le modalità di confezionamento dei mitili prima della PEC del
22.9.23; d) l'alienante avrebbe a disposizione un natante con capacità di carico massimo di n. 50 quintali di molluschi al giorno, e quindi non potrebbe eseguire l'ordine contenuto nell'ingiunzione del Tribunale, ossia di consegnare in un'unica soluzione n. 639 tonnellate di merce. pagina 4 di 6 Orbene, come noto, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. n.
826/2015). Cont Nel caso di specie, si ritiene che abbia assolto all'onere della prova su di ella gravante ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c., producendo in giudizio il contratto siglato fra le parti, i pagamenti eseguiti in favore di a seguito delle fatture da questa emesse CP_5 nel periodo compreso tra marzo 2021 e aprile 2023, i bilanci di per gli esercizi del CP_5
Cont 2021 e 2022 (all.ti 5 e 6 del ricorso) - rivelatori di ingenti crediti maturati da per anticipazioni su forniture ittiche -, allegando infine l'inadempimento di alla CP_5 consegna dei mitili promessi.
Al cospetto di tali assunti, le deduzioni di parte attrice, che neppure ha articolato mezzi istruttori, sono rimaste del tutto indimostrate, essendo tra l'altro pacifica l'esistenza dei mitili all'inizio del mese di dicembre 2023.
D'altronde, la venuta esistenza degli stessi in tempo utile parrebbe corroborata proprio Cont dall'emissione delle fatture da parte di e dai rispettivi pagamenti effettuati da CP_5 che, secondo le previsioni negoziali, avrebbero dovuto compiersi «entro 30 giorni dalla data di ricezione fattura a fine mese e comunque soltanto nel caso divenuta d'esistenza dei beni in oggetto».
L'infondatezza di tale eccezione, quindi, priva di rilievo anche quella conseguenziale Cont secondo cui l'omessa consegna sarebbe scaturita da un'omessa collaborazione di in ordine alle modalità di confezionamento dei mitili.
Inconferente, invece, risulta la doglianza relativa alle limitate capacità organizzative di
, non potendo le medesime riverberarsi sull'acquirente che ha già puntualmente CP_5 assolto alle sue prestazioni.
L'opposizione va, pertanto, respinta e il decreto ingiuntivo opposto dev'essere confermato.
Dev'essere, infine, disattesa la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. pagina 5 di 6 formulata dalla convenuta, non avendo questa dedotto e dimostrato, indipendentemente da ogni considerazione circa la colpa grave o il dolo che avrebbero caratterizzato il comportamento processuale dell'attrice, la concreta ed effettiva esistenza di un danno risarcibile ai sensi del citato disposto normativo, diverso ed ulteriore rispetto all'onere delle relative spese, che seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 588/23 (RG:
1940/2023) emesso dal Tribunale di Grosseto in data 31.10.2023;
2) rigetta la domanda formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali, che liquida in €
5.261,00 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Grosseto, 20 maggio 2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Contenzioso CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2281/2023 tra
Parte_1
[...]
ATTRICE/ATTORE/ATTORI e
Controparte_1
CONVENUTA/O/i
Oggi 20 maggio 2025 ad ore 9:40 innanzi al giudice Mario Venditti, sono comparsi:
Per Parte_1
l'avv. PAOLUCCI LUIGI FILIPPO, anche in sostituzione
[...] dell'avv. GIANCOLA BIAGIO, il quale si riporta integralmente ai propri atti, chiedendo la decisione della causa con accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione e la rifusione delle spese legali, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Per nessuno compare. Controparte_1
IL GIUDICE dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§ Alle ore 16:05 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette separata sentenza ex art. 281- sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza e allega in calce al presente verbale.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti, all'esito della discussione orale celebrata all'udienza del 20.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2281/2023 promossa da:
Pt_1 Parte_2
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_1
Bologna, via del Cestello n. 16, presso lo studio degli avv.ti Luigi Filippo Paolucci e Biagio
Giancola, che la rappresentano e difendono in giudizio, anche disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, via Napoli n. 6, presso lo studio dell'avv. Francesco De Prisco, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 20.5.2025.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 633 c.p.c., Controparte_2
Cont (d'ora innanzi “ ), premettendo d'aver stipulato a novembre 2020 con
[...]
(d'ora innanzi “ ”) un Controparte_4 CP_5 contratto di vendita di futuri mutili, e deducendo d'aver pagato all'alienante la somma di
€ 834.152,97 per l'acquisto di n. 758 tonnellate di prodotto, ma di averne ricevute solo n. 119 tonnellate, corrispondenti al prezzo di € 131.167,30, ha chiesto all'intestato
Tribunale di ingiungere all'odierna attrice la consegna immediata delle restanti n. 639 tonnellate, dichiarandosi altrimenti disponibile ad accettare la restituzione della somma pagata in eccesso di € 702.985,67.
Avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 588/23 (RG: 1940/2023) emesso dal Tribunale di Grosseto in data 31.10.2023, proponeva opposizione , CP_5 chiedendone la revoca, sull'assunto che l'esigibilità della propria prestazione fosse subordinata alla completa maturazione dei mitili, alle adeguate condizioni atmosferiche del mare e alla necessaria collaborazione dell'acquirente in fase di ordine, confezionamento e ritiro della merce.
Con decreto del 6.2.2024, emesso in sede delle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., veniva dichiarata la contumacia della società convenuta, la quale si costituiva in giudizio nelle more del primo termine di cui all'art. 171-ter c.p.c. per chiedere il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e la condanna dell'attrice alla responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c..
Nell'impossibilità di trovare un accordo, la causa era istruita documentalmente e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 20.5.2025.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è infondata e va respinta. Cont Risulta per tabulas che il 2.11.2020 e stipularono un contratto di “vendita di CP_5 cosa futura” con il quale la prima s'impegnò ad alienare alla seconda l'intera produzione di mitili nel Golfo di Follonica, al prezzo di € 1,10 al kg, IVA inclusa (all. 1 del ricorso monitorio).
Dalla lettura delle condizioni negoziali, quantunque non perfettamente lineari, sembra pagina 3 di 6 emerge che:
• l'alienante si sarebbe impegnata a pianificare la realizzazione dell'impianto di produzione di mitili in conformità alle richieste dell'acquirente;
• il venditore avrebbe poi informato settimanalmente il compratore sui quantitativi di prodotto finito disponibili e/o nella disponibilità per i successivi sessanta giorni, e a fronte di ciò l'acquirente avrebbe comunicato la quantità di merce da acquistare e un piano di consegne giornaliere con cadenza settimanale;
• i mitili sarebbero stati consegnati all'acquirente nel porto di Piombino, puliti e Cont confezionati secondo le modalità richieste
• a pena di risoluzione dell'accordo, l'acquirente avrebbe dovuto saldare le fatture emesse dall'alienante entro trenta giorni dalla data di ricezione e comunque solo nel caso di venuta ad esistenza del prodotto. Cont In data 30.10.2023 ha agito in monitorio riferendo d'aver corrisposto a la CP_5 somma complessiva di € 834.152,97 per l'acquisto di n. 758 tonnellate di prodotto (all. 3 del ricorso), come da fatture emesse dall'alienante (all. 2 del ricorso), ma di averne ricevute solo n. 119 tonnellate, e censurando l'omesso riscontro di controparte ai plurimi solleciti tramessile, incluso quello del 22.9.2023 (all. 4 del ricorso), ha chiesto all'intestato Tribunale di ingiungere a la consegna delle restanti n. 639 tonnellate. CP_5
L'odierna attrice, nell'opporsi al titolo giudiziale, ha eccepito l'assenza di un proprio inadempimento e l'impossibilità di ottemperare all'ingiunzione di consegna.
In particolare, ha addotto che: a) le intese fra le parti prevedessero la consegna di mitili
“maturi” e “pronti per la vendita”, condizione avveratasi solamente a dicembre 2023, come da comunicazione inoltrata alla controparte (all. 4 della citazione); b) le condizioni di emergenza meteorologica che all'epoca coinvolsero la zona tirrenica avrebbero impedito la possibilità di raggiungere giornalmente gli impianti di produzione e quindi di procedere alla quotidiana coltivazione e successiva raccolta di mitili;
c) mai l'acquirente avrebbe comunicato le modalità di confezionamento dei mitili prima della PEC del
22.9.23; d) l'alienante avrebbe a disposizione un natante con capacità di carico massimo di n. 50 quintali di molluschi al giorno, e quindi non potrebbe eseguire l'ordine contenuto nell'ingiunzione del Tribunale, ossia di consegnare in un'unica soluzione n. 639 tonnellate di merce. pagina 4 di 6 Orbene, come noto, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. n.
826/2015). Cont Nel caso di specie, si ritiene che abbia assolto all'onere della prova su di ella gravante ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c., producendo in giudizio il contratto siglato fra le parti, i pagamenti eseguiti in favore di a seguito delle fatture da questa emesse CP_5 nel periodo compreso tra marzo 2021 e aprile 2023, i bilanci di per gli esercizi del CP_5
Cont 2021 e 2022 (all.ti 5 e 6 del ricorso) - rivelatori di ingenti crediti maturati da per anticipazioni su forniture ittiche -, allegando infine l'inadempimento di alla CP_5 consegna dei mitili promessi.
Al cospetto di tali assunti, le deduzioni di parte attrice, che neppure ha articolato mezzi istruttori, sono rimaste del tutto indimostrate, essendo tra l'altro pacifica l'esistenza dei mitili all'inizio del mese di dicembre 2023.
D'altronde, la venuta esistenza degli stessi in tempo utile parrebbe corroborata proprio Cont dall'emissione delle fatture da parte di e dai rispettivi pagamenti effettuati da CP_5 che, secondo le previsioni negoziali, avrebbero dovuto compiersi «entro 30 giorni dalla data di ricezione fattura a fine mese e comunque soltanto nel caso divenuta d'esistenza dei beni in oggetto».
L'infondatezza di tale eccezione, quindi, priva di rilievo anche quella conseguenziale Cont secondo cui l'omessa consegna sarebbe scaturita da un'omessa collaborazione di in ordine alle modalità di confezionamento dei mitili.
Inconferente, invece, risulta la doglianza relativa alle limitate capacità organizzative di
, non potendo le medesime riverberarsi sull'acquirente che ha già puntualmente CP_5 assolto alle sue prestazioni.
L'opposizione va, pertanto, respinta e il decreto ingiuntivo opposto dev'essere confermato.
Dev'essere, infine, disattesa la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. pagina 5 di 6 formulata dalla convenuta, non avendo questa dedotto e dimostrato, indipendentemente da ogni considerazione circa la colpa grave o il dolo che avrebbero caratterizzato il comportamento processuale dell'attrice, la concreta ed effettiva esistenza di un danno risarcibile ai sensi del citato disposto normativo, diverso ed ulteriore rispetto all'onere delle relative spese, che seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 588/23 (RG:
1940/2023) emesso dal Tribunale di Grosseto in data 31.10.2023;
2) rigetta la domanda formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali, che liquida in €
5.261,00 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Grosseto, 20 maggio 2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 6 di 6