Articolo 76 della Legge 11 febbraio 1963, n. 479
Articolo 75Articolo 77
Versione
2 maggio 1963
Art. 76.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1951-52 sono stabiliti nelle seguenti sommo:

Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza
propria dell'esercizio finanziario
1951-52 (articolo 72)................. L. 16.045.852.612,32
Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 74) L. 18.862.073.254,87
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Residui passivi al 30 giugno 1952. L. 34.907.925.867,19

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO
Entrata in vigore il 2 maggio 1963