Decreto decisorio 4 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 04/11/2021, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/11/2021
N. 00675/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01495/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2015, proposto da
Alilaguna s.p.a,, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Gaetano Guzzardi, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Guzzardi in Venezia, Santa Croce, 468/B;
contro
Autorità Portuale di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
nei confronti
Venezia City Sightseeing s.r.l., non costituita in giudizio;
notiziandone il Comune di Venezia, l’Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Territoriale Ottimale e Omogeneo di Venezia e Pvm s.p.a., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento in data 28 luglio 2015 con il quale l’Autorità Portuale di Venezia ha comunicato a Venezia City Sightseeing s.r.l. l’assenso alla concessione in couso del pontile di proprietà Alilaguna in San Marco Giardinetti Reali e oggetto di concessione – autorizzazione per lo svolgimento di servizio pubblico di linea.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 28 ottobre 2015;
Rilevato altresì che in data 16 e 17 novembre 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nelle stesse date di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso il giorno 30 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO