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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 590/2024 R.G., promossa da:
nata il [...] a [...] , c.f , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. PALADINA ANGELA , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MONORITI ANTONELLO;
- resistente -
OGGETTO: reversibilità della pensione in favore del figlio inabile
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/02/2024, adiva codesto Giudice del Parte_1
CP_ Lavoro, ed esponeva di aver presentato domanda alla competente sede al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità sulla pensione di cui era titolare il padre, Per_1
deceduto in data 6/2/2019, e di possedere i requisiti di vivenza a carico necessari per la
[...]
prestazione richiesta.
CP_ Lamentava che, nonostante fosse affetta da gravi infermità, l' rigettava la domanda in quanto “non è stata riconosciuta inabile alla data di morte del familiare”;
Esperito l'iter amministrativo anche con il ricorso in secondo grado, anch'esso respinto, la ricorrente aveva presentato azione giudiziaria, chiedendo, pertanto, il riconoscimento al diritto alla CP_ pensione di reversibilità a norma delle disposizioni di legge vigenti e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
CP_ L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Sulla documentazione in atti e dopo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, la causa,
a seguito della discussione, veniva decisa con la presente sentenza. Preliminarmente occorre osservare che non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Sempre in via preliminare va rilevata l'insussistenza della prescrizione e decadenza, essendo l'azione presentata nei termini di legge.
Nel merito, la domanda deve essere rigettata per quanto di ragione.
La ricorrente ha chiesto che l' venga condannato a corrisponderle la pensione di CP_1
reversibilità, quale figlia superstite totalmente inabile del proprio padre, . Persona_1
L'art. 13 rdl n. 636/39 e succ. mod. e integr. stabilisce che hanno diritto alla pensione di reversibilità, tra gli altri, i figli maggiorenni totalmente inabili che vivevano a carico del pensionato.
La stessa disposizione statuisce che i figli superstiti si considerano a carico del pensionato se questi provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
In merito alla determinazione di elementi oggettivi per la valutazione della c.d. vivenza a CP_ carico, l' con delibera 31.10.2000, n. 478, ha stabilito di fare riferimento ad indici stabiliti per legge e di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale. Tale criterio è stato ritenuto valido dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. 14996/2007).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato e provato il requisito della vivenza a carico del genitore, producendo estratto contributivo e lo stato di famiglia storico;
l' dal canto suo non ha CP_1
svolto alcuna utile difesa e contestazione, stante l'assoluta carenza di contenuto della memoria costitutiva, che consta di frasi lasciate in bianco.
Per quanto riguarda il requisito sanitario, il nominato CTU ha accertato che la ricorrente risultava invalida al 67% alla data del 6/2/2019, data del decesso padre e pertanto non versava in condizioni di Inabilità al lavoro, condizione richiesta dalla legge per ottenere la Reversibilità
Pensionistica (cfr. relazione di CTU dott. ssa , in atti). Persona_2
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, avuto riguardo all'obiettività clinica riscontata, oltre che alla documentazione medica valutata, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Stante l'insussistenza del requisito sanitario, la domanda va rigettata.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro di Patti, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' , con ricorso depositato Parte_1 CP_1
in Cancelleria il 28/02/2024 , così provvede: - Rigetta il ricorso;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 03/04/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena