CA
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/03/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Monica Vitali Presidente dr. Serena Sommariva Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 638/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Pt_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. GIAMMARIA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._1
CORSO D'AUGUSTO, 134/1 47921 RIMINI presso lo studio dell'avv. TOMASSOLI
FILIPPO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
pagina 1 di 8 GARATTONI GIANFRANCESCO ( ) CORSO D'AUGUSTO, C.F._2
100 47921 RIMINI;
APPELLATO
avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria sulle seguenti conclusioni.
Per “- riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 4247/2023, Pt_1
pubblicata in data 12.12.2023, non notificata e, per l'effetto, per i motivi di cui in narrativa, rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di prova;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, CP_1
contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla e confermare in Pt_1
toto la sentenza del Tribunale di Milano n.4247/2023 pubblicata il 12.12.2023
NON NOTIFICATA, SEMPRE NEL RISPETTO DELLA PRESCRIZIONE
DECENNALE DEI RATEI IN RESTITUZIONE, COSI' COME RICHIESTA ED
OTTENUTA IN PRIMO GRADO, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio DA DISTRARRE A FAVORE DEGLI SCRIVENTI DIFENSORI
QUALI ANTISTATARI.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 4247 del 12.12.2023 il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato dall'odierno appellato ed accertata l'illegittimità delle trattenute operate dalla a titolo di contributo di solidarietà, ha condannato la stessa alla cessazione del Pt_2
prelievo ed alla restituzione delle trattenute applicate a titolo di contributo di solidarietà mensilmente sui ratei pensionistici percepiti dal ricorrente, oltre interessi dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo.
pagina 2 di 8 Il primo giudice richiamando la Giurisprudenza di legittimità e di merito sulla questione ha ritenuto illegittimo il “contributo di solidarietà” applicato dalla in violazione del Pt_2
principio del “pro rata”, esulando l'imposizione di un siffatto onere patrimoniale dai poteri regolamentari della medesima. Pt_2
Ha impugnato la sentenza la con appello contenente tre articolati motivi di Pt_2
gravame.
Con il primo motivo contesta la violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e successive delibere;
violazione degli artt. 3, comma 12, Pt_1
L. n. 335/1995; 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); 1, comma
488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”); 3, 23 e 38 Cost. e l'erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara illegittimo il contributo di solidarietà”.
Ribadisce l'appellante la natura normativa dell'art. 22 del regolamento di disciplina della sostenendo che l'introduzione del contributo di solidarietà risponde Pt_2
all'obbligo dell'Ente del rispetto dei vincoli di bilancio, con un contemperamento degli interessi fra le generazioni, non incidendo in alcun modo sull'adeguatezza della prestazione pensionistica erogata con applicazione sulle quote di pensione calcolate con metodo retributivo con aliquote più basse rispetto a quelle calcolate con il metodo contributivo, che non incide sulla proporzione tra le contribuzioni versate e la pensione percepita secondo il principio necessario di ragionevolezza.
Con il secondo motivo titolato “Violazione degli artt. 1, L. 27.12.2013, n.147 (Legge di
Stabilità 2014); 3, comma 12, L. n. 335/1995; 1, comma 763, L. n. 296/2006
(Legge Finanziaria per il 2007); 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e Pt_1
successive delibere. II.1 L'interpretazione autentica dell'art. 3, L. n. 335/1995”, afferma che l'interpretazione autentica dell'art. 3, L. n. 335/1995 considera che: pagina 3 di 8 a) il contributo di solidarietà, essendo stato per adesso applicato per alcuni quinquenni, è con tutta evidenza in grado di modificare l'equilibrio finanziario di lungo periodo, avendo ridotto parzialmente la spesa pensionistica nel momento in cui essa era storicamente la più elevata e, quindi, evitando ripercussioni economicamente negative nel futuro;
b) la finalità perseguita dalla per mezzo dell'istituzione del contributo di Pt_1
solidarietà è stata unicamente e senza dubbio quella di perseguire, nei limiti della ragionevolezza e nei limiti imposti dal Legislatore, l'equilibrio finanziario di lungo termine.
Secondo la tesi esposta dalla cassa, non si può quindi dubitare che il contributo di solidarietà istituito dalla sia “finalizzato” all'equilibrio finanziario di lungo Pt_1
termine; di conseguenza, non si può dubitare che esso rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013.
Pertanto, la sentenza impugnata ha violato l'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013 (legge di
Stabilità 2014), in quanto non ha considerato che la disposizione in esame è certamente uno dei provvedimenti rientranti nell'ambito di applicazione della legge di Stabilità stessa, essendo un provvedimento in materia previdenziale adottato da un Ente previdenziale privatizzato ed approvato dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge.
Con il terzo motivo l'appellante deduce l'errata pronuncia sulla prescrizione delle pretese avversarie per la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2948 Cod. civ., giacché si ritiene applicabile la prescrizione quinquennale sui ratei di pensione e non invece il termine decennale come ritenuto in sentenza.
Si è costituito in giudizio l'appellato con memoria, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa all'udienza di cui all'epigrafe e decisa come da dispositivo in calce.
pagina 4 di 8 Tutti i motivi di appello relativi alla correttezza dell'applicazione del contributo di solidarietà, sono stati decisi da questa Corte molteplici volte in modo sfavorevole alla
Pt_2
Questo Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento seguito in materia anche con riferimento ai principi chiariti dalla Suprema Corte e a tal fine si richiama la sentenza n. 443/2023 di questa Corte d'appello anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att.
c.p.c.:
“La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha ripetutamente chiarito, con riguardo alla questione della possibilità, per la di imporre un contributo di Pt_2
solidarietà, che “la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. nn. 29523, 31527, 31641,
31642 del 2022; n. 6897 del 2022; n. 28054 del 2020; nn. 603 e 982 del 2019), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono Controparte_2
adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore
(così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020)” (Cass. 4604/2023).
pagina 5 di 8 A tali pronunce e alle ragioni che le sorreggono si rinvia integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.., non avendo, la proposto argomentazioni idonee ad Pt_2
indurre la Corte a discostarsene, essendosi limitata a reiterare le considerazioni già vagliate – e respinte in plurime pronunce– dalla Suprema Corte. Per quanto attiene al terzo motivo di appello relativo alla eccepita prescrizione dei crediti si richiama ancora la sentenza n. 443/2023 di questa Corte d'appello “…quanto al termine, quinquennale o decennale, la Cassazione, con la sentenza sopra richiamata, ha ribadito che “la relativa questione è stata oggetto delle pronunce sopra richiamate (Cass. n. 29523 del 2022, seguita da Cass. nn. 31527, 31641, 31642 del 2022) con cui si è affermato che "il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale"; a fondamento del principio, la
Corte ha richiamato il precedente di Cass. n.41320 del 2021 e osservato che "se (...) il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.". Differenti soluzioni non possono trarsi dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con la L. 30 aprile
1969, n. 153, artt. 27 e 29 concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma
1, lett. d), n. 2). Ciò per la decisiva considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pagina 6 di 8 pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata. “
Da ultimo va ribadita la prescrizione decennale, “In materia di previdenza obbligatoria
(quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del
1994), la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non rilevando in contrario l'art. 47-bis d.p.r. nr. 639 del 1970, disposizione inapplicabile alla fattispecie del credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione. (Cass.
L. Ord. N. 23257 del 28.8.2024).”
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo di cui al dispositivo, così ritenuto congruo al valore, all'attività ed alla serialità della controversia.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4247/2023 del Tribunale di Milano.
Condanna la appellante al pagamento delle spese del grado in favore di Pt_2 [...]
che liquida nell'importo di € 3.500 oltre spese generali e gli accessori di legge, CP_1
con distrazione in favore degli avvocati Tomassoli Filippo e Garattoni Gianfrancesco.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24/12/2012 n. 228. pagina 7 di 8 Milano, 2.10.2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dr. Corrado Gioacchini Dr. Monica Vitali
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Monica Vitali Presidente dr. Serena Sommariva Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 638/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Pt_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. GIAMMARIA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._1
CORSO D'AUGUSTO, 134/1 47921 RIMINI presso lo studio dell'avv. TOMASSOLI
FILIPPO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
pagina 1 di 8 GARATTONI GIANFRANCESCO ( ) CORSO D'AUGUSTO, C.F._2
100 47921 RIMINI;
APPELLATO
avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria sulle seguenti conclusioni.
Per “- riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 4247/2023, Pt_1
pubblicata in data 12.12.2023, non notificata e, per l'effetto, per i motivi di cui in narrativa, rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di prova;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, CP_1
contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla e confermare in Pt_1
toto la sentenza del Tribunale di Milano n.4247/2023 pubblicata il 12.12.2023
NON NOTIFICATA, SEMPRE NEL RISPETTO DELLA PRESCRIZIONE
DECENNALE DEI RATEI IN RESTITUZIONE, COSI' COME RICHIESTA ED
OTTENUTA IN PRIMO GRADO, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio DA DISTRARRE A FAVORE DEGLI SCRIVENTI DIFENSORI
QUALI ANTISTATARI.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 4247 del 12.12.2023 il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato dall'odierno appellato ed accertata l'illegittimità delle trattenute operate dalla a titolo di contributo di solidarietà, ha condannato la stessa alla cessazione del Pt_2
prelievo ed alla restituzione delle trattenute applicate a titolo di contributo di solidarietà mensilmente sui ratei pensionistici percepiti dal ricorrente, oltre interessi dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo.
pagina 2 di 8 Il primo giudice richiamando la Giurisprudenza di legittimità e di merito sulla questione ha ritenuto illegittimo il “contributo di solidarietà” applicato dalla in violazione del Pt_2
principio del “pro rata”, esulando l'imposizione di un siffatto onere patrimoniale dai poteri regolamentari della medesima. Pt_2
Ha impugnato la sentenza la con appello contenente tre articolati motivi di Pt_2
gravame.
Con il primo motivo contesta la violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e successive delibere;
violazione degli artt. 3, comma 12, Pt_1
L. n. 335/1995; 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); 1, comma
488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”); 3, 23 e 38 Cost. e l'erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara illegittimo il contributo di solidarietà”.
Ribadisce l'appellante la natura normativa dell'art. 22 del regolamento di disciplina della sostenendo che l'introduzione del contributo di solidarietà risponde Pt_2
all'obbligo dell'Ente del rispetto dei vincoli di bilancio, con un contemperamento degli interessi fra le generazioni, non incidendo in alcun modo sull'adeguatezza della prestazione pensionistica erogata con applicazione sulle quote di pensione calcolate con metodo retributivo con aliquote più basse rispetto a quelle calcolate con il metodo contributivo, che non incide sulla proporzione tra le contribuzioni versate e la pensione percepita secondo il principio necessario di ragionevolezza.
Con il secondo motivo titolato “Violazione degli artt. 1, L. 27.12.2013, n.147 (Legge di
Stabilità 2014); 3, comma 12, L. n. 335/1995; 1, comma 763, L. n. 296/2006
(Legge Finanziaria per il 2007); 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e Pt_1
successive delibere. II.1 L'interpretazione autentica dell'art. 3, L. n. 335/1995”, afferma che l'interpretazione autentica dell'art. 3, L. n. 335/1995 considera che: pagina 3 di 8 a) il contributo di solidarietà, essendo stato per adesso applicato per alcuni quinquenni, è con tutta evidenza in grado di modificare l'equilibrio finanziario di lungo periodo, avendo ridotto parzialmente la spesa pensionistica nel momento in cui essa era storicamente la più elevata e, quindi, evitando ripercussioni economicamente negative nel futuro;
b) la finalità perseguita dalla per mezzo dell'istituzione del contributo di Pt_1
solidarietà è stata unicamente e senza dubbio quella di perseguire, nei limiti della ragionevolezza e nei limiti imposti dal Legislatore, l'equilibrio finanziario di lungo termine.
Secondo la tesi esposta dalla cassa, non si può quindi dubitare che il contributo di solidarietà istituito dalla sia “finalizzato” all'equilibrio finanziario di lungo Pt_1
termine; di conseguenza, non si può dubitare che esso rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013.
Pertanto, la sentenza impugnata ha violato l'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013 (legge di
Stabilità 2014), in quanto non ha considerato che la disposizione in esame è certamente uno dei provvedimenti rientranti nell'ambito di applicazione della legge di Stabilità stessa, essendo un provvedimento in materia previdenziale adottato da un Ente previdenziale privatizzato ed approvato dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge.
Con il terzo motivo l'appellante deduce l'errata pronuncia sulla prescrizione delle pretese avversarie per la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2948 Cod. civ., giacché si ritiene applicabile la prescrizione quinquennale sui ratei di pensione e non invece il termine decennale come ritenuto in sentenza.
Si è costituito in giudizio l'appellato con memoria, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa all'udienza di cui all'epigrafe e decisa come da dispositivo in calce.
pagina 4 di 8 Tutti i motivi di appello relativi alla correttezza dell'applicazione del contributo di solidarietà, sono stati decisi da questa Corte molteplici volte in modo sfavorevole alla
Pt_2
Questo Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento seguito in materia anche con riferimento ai principi chiariti dalla Suprema Corte e a tal fine si richiama la sentenza n. 443/2023 di questa Corte d'appello anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att.
c.p.c.:
“La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha ripetutamente chiarito, con riguardo alla questione della possibilità, per la di imporre un contributo di Pt_2
solidarietà, che “la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. nn. 29523, 31527, 31641,
31642 del 2022; n. 6897 del 2022; n. 28054 del 2020; nn. 603 e 982 del 2019), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono Controparte_2
adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore
(così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020)” (Cass. 4604/2023).
pagina 5 di 8 A tali pronunce e alle ragioni che le sorreggono si rinvia integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.., non avendo, la proposto argomentazioni idonee ad Pt_2
indurre la Corte a discostarsene, essendosi limitata a reiterare le considerazioni già vagliate – e respinte in plurime pronunce– dalla Suprema Corte. Per quanto attiene al terzo motivo di appello relativo alla eccepita prescrizione dei crediti si richiama ancora la sentenza n. 443/2023 di questa Corte d'appello “…quanto al termine, quinquennale o decennale, la Cassazione, con la sentenza sopra richiamata, ha ribadito che “la relativa questione è stata oggetto delle pronunce sopra richiamate (Cass. n. 29523 del 2022, seguita da Cass. nn. 31527, 31641, 31642 del 2022) con cui si è affermato che "il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale"; a fondamento del principio, la
Corte ha richiamato il precedente di Cass. n.41320 del 2021 e osservato che "se (...) il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.". Differenti soluzioni non possono trarsi dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con la L. 30 aprile
1969, n. 153, artt. 27 e 29 concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma
1, lett. d), n. 2). Ciò per la decisiva considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pagina 6 di 8 pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata. “
Da ultimo va ribadita la prescrizione decennale, “In materia di previdenza obbligatoria
(quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del
1994), la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non rilevando in contrario l'art. 47-bis d.p.r. nr. 639 del 1970, disposizione inapplicabile alla fattispecie del credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione. (Cass.
L. Ord. N. 23257 del 28.8.2024).”
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo di cui al dispositivo, così ritenuto congruo al valore, all'attività ed alla serialità della controversia.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4247/2023 del Tribunale di Milano.
Condanna la appellante al pagamento delle spese del grado in favore di Pt_2 [...]
che liquida nell'importo di € 3.500 oltre spese generali e gli accessori di legge, CP_1
con distrazione in favore degli avvocati Tomassoli Filippo e Garattoni Gianfrancesco.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24/12/2012 n. 228. pagina 7 di 8 Milano, 2.10.2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dr. Corrado Gioacchini Dr. Monica Vitali
pagina 8 di 8