Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1726 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. GUARINO ROCCO Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. PUPO Controparte_1
MARIA ;
CP 2, AVV. ANNOVAZZI ROBERTO;
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.5.2019 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.0342018900347743000 relativa alla cartella esattoriale n. 03420080032445617000, notificata il
29.10.2008.
Ha dedotto la nullità dell'opposta intimazione per omessa notifica dell'atto presupposto e per difetto di motivazione e nel merito, la prescrizione del credito in ragione del tempo trascorso successivamente all'eventuale notifica dell'atto impositivo prodromico.
Si sono costituiti in giudizio CP_3 e CP_2, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'opposizione e la carenza di legittimazione passiva e concludendo, nel merito, per l'infondatezza del ricorso, di cui hanno chiesto il rigetto.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, all'udienza odierna, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la Controparte_1
pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' CP_3 cui è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Parimenti, deve essere affermata la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso della pretesa creditoria.
Tanto premesso, deve essere dichiarata in via assorbente la cessazione della materia del contendere.
n.Invero, İ singoli carichi sottesi alla cartella di pagamento
03420080032445617000 (presupposto dell'intimazione impugnata nell'odierno giudizio) sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 4, comma 1, d.
I. 23 ottobre 2018, n. 119, secondo cui: "I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. (...)".
Il limite di valore si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, mentre non si tiene conto degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione (Cass. 13/12/2023, n.
34841, Cass. 21/03/2023, n. 8090, Cass. 20/03/2023, n. 7989); tale limite è riferito al "singolo carico affidato", sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a mille euro. Per "carico" (da calcolare alla data di entrata in vigore del decreto cioè 24 ottobre 2018) si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, per cui oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella (in tal senso
Cassazione, Sentenza 17 agosto 2022, n. 2485)
L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato d. I. opera in via automatica e ipso iure, in presenza dei presupposti di legge e con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass., Sez. V. 7
Giugno 2019, n. 15471).
Trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a mille euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010), rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 35535/2023, Cass. n. 32772/2023,
Cass. n. 18413/2023).
Spese compensate stante la definizione ope legis della controversia.
PQM
in composizione monocratica nella persona del Il Tribunale di Castrovillari
Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80
del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 15/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO