Ordinanza cautelare 28 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18/08/2025, n. 7055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7055 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07055/2025REG.PROV.COLL.
N. 02227/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 2227 del 2025, proposto dalla AL Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B216145931, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Vizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione IA, in persona del Ministro pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
della Movi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la IA, Sezione prima, n. 1834 del 23 dicembre 2024, resa tra le parti, concernente il lotto n. 3 della gara centralizzata della Regione IA finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura
quadriennale di “ microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio CGM per il
controllo continuo della glicemia e relativi materiali di consumo ”, occorrenti alle Aziende del servizio sanitario regionale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione IA;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della Movi s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Vizzari, Graziano Pungì, per delega dell’avvocato Franceschina Talarico, e Andrea Stefanelli
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società AL, interessata a partecipare al lotto 3 della procedura di gara aperta indetta dalla Regione IA per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l’affidamento di una fornitura quadriennale di microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio CGM per il controllo continuo della glicemia e per i relativi materiali di consumo alle Aziende del servizio sanitario della Regione IA (gara ID 1180246), ha impugnato la clausola contenuta nell’art. 6.3. lettera b) del disciplinare che richiedeva quale requisito di partecipazione, “ L’esecuzione negli ultimi tre anni di almeno numero 1 fornitura analoga presso committenti pubblici o privati a quella del lotto per il quale si concorre di importo minimo pari al 50 % del valore del lotto per il quale si concorre ”.
1.1. In particolare, la AL ha dedotto, con un unico motivo di censura, l’irragionevolezza della stessa clausola che avrebbe posto un requisito limitativo e non giustificato alla partecipazione alla medesima gara.
2. Il Tar di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 1834 del 2024), ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di giudizio.
2.1. Secondo lo stesso Tribunale, la scelta dell’Amministrazione di prevedere un requisito “ di punta ” non frazionabile, previsto a pena di esclusione dal citato art. 6.3. lettera b), in considerazione delle caratteristiche del servizio (fornitura di dispositivi medici) e della natura giuridica dell’appalto (finalizzato alla conclusione di un accordo quadro e non di un singolo contratto) appariva congrua e proporzionata quanto alla esigenza di garantire un livello qualitativo adeguato alla particolare complessità delle prestazioni e/o servizi oggetto dell’appalto. In ogni caso, la scelta sarebbe stata conforme all’interesse pubblico alla concreta realizzazione del servizio richiesto sia in termini qualitativi che quantitativi.
3. Contro la suddetta decisione ha proposto appello la AL sulla base dei motivi di gravame di seguito sinteticamente indicati:
i) la sentenza del Tar sarebbe erronea laddove non ha valutato adeguatamente, anche sotto il profilo della carenza istruttoria, la limitazione operata dalla stazione appaltante della platea dei concorrenti (nel richiedere un requisito di punta l’Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno motivare il senso della sua previsione);
ii) il requisito della dimostrazione della capacità tecnica anche attraverso la dimostrazione dell’esecuzione di almeno un contratto di importo eccessivamente elevato (corrispondente a euro 4.680.000) avrebbe escluso in modo sproporzionato ed incongruo operatori economici che, come l’appellante, avevano capacità operative e affidabilità;
iii) la decisione del Tar non ha considerato adeguatamente come la clausola impugnata si ponesse in contrasto con la disciplina del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), in particolare con il principio del favor partecipationis e con gli articoli 10 e 100, comma 2 e 11, sulla proporzionalità e l’attinenza dei requisiti di partecipazione, nonché sul numero dei contratti eseguiti.
4. La Ragione IA si è costituita in giudizio il 25 marzo 2025, chiedendo il rigetto dell’appello.
5. Con ordinanza n. 1232 del 28 marzo 2025 questa Sezione ha preso atto della rinuncia di parte appellante all’istanza cautelare presentata contestualmente al ricorso.
6. La società Movi, partecipante ad un diverso lotto della medesima gara, ma con interessi coincidenti in ordine alla contestazione della clausola di cui all’art. 6, comma 3, lettera b) del disciplinare, è intervenuta ad adiuvandum con atto del 23 giugno 2025.
7. La ricorrente ha, infine, depositato un’ulteriore memoria e documenti rispettivamente il 24 giugno e il 1° luglio 2025.
8. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 10 luglio 2025.
9. L’appello non è fondato.
10. Va, preliminarmente, evidenziato che la stazione appaltante ha la facoltà di prevedere determinati requisiti di capacità professionale, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 (codice dei contratti pubblici che riprende sul punto l’art. 83, comma 2, del previgente codice di cui al d.lgs. n. 50 del 2016). L’Amministrazione può infatti imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, con la finalità di incentivare la partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, che garantiscano elevati standard qualitativi al fine di svolgere al meglio le prestazioni oggetto di gara. Per questa ragione, è riconosciuta alla stessa Amministrazione un’ampia discrezionalità nell’individuazione dei suddetti requisiti tecnici, ancorché più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all’interesse pubblico perseguito (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 24 agosto 2020, n. 5186 – sez. IV 1° febbraio 2024, n. 1048; Corte di giustizia, 31 marzo 2022, in causa C-195/21).
10.1. Nel caso di specie, è stato richiesto ai partecipanti alla gara dall’art. 6.3 lettera b) del disciplinare di comprovare, a pena di esclusione, il requisito della capacità tecnico-professionale mediante la dimostrazione dell’intervenuta stipula, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando, di almeno un contratto per “ servizio di punta ” analogo, tenuto conto delle caratteristiche del servizio richiesto (di fornitura di dispositivi medici) e delle finalità della gara relative alla conclusione di un accordo quadro e non di un singolo contratto.
10.2. In questo contesto, inoltre, l’indicazione di una percentuale dell’importo del precedente contratto pari al 50% del valore del lotto non risulta, come rilevato dal Tar, in contrasto con le indicazioni stabilite da altre stazioni appaltanti in procedure analoghe.
10.3. Non può dunque condividersi la tesi dell’appellante che ritiene che la lex specialis abbia ristretto ingiustificatamente la concorrenza. Il requisito contestato, oltre ai minimi di legge, poteva in realtà essere legittimamente preteso in quanto conforme non solo ai principi relativi al corretto andamento del procedimento amministrativo (economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza), ma anche ai principi dell'Unione Europea (cfr. direttiva 2014/24/UE) o elaborati in sede giurisdizionale dalla Corte di Giustizia (cfr. 17 settembre 2002, in causa C-513/99), con riferimento ai profili della libera concorrenza, di parità di trattamento e non discriminazione, di proporzionalità.
10.4. D’altra parte, solo ai fini della verifica della ragionevolezza e della proporzionalità dei requisiti richiesti è ammesso il sindacato del giudice amministrativo sulla scelta discrezionale operata in sede di lex specialis dalla stazione appaltante. E nel caso in esame la clausola di cui all’art. 6.3. lettera b) non appare né irragionevole, né sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante a contrarre con un soggetto capace di adempiere al contratto, pretendendo che il concorrente abbia nel triennio di riferimento un fatturato annuo specifico pari al valore del canone annuo e pari a un decimo del valore complessivo del contratto.
10.5. Peraltro, questa Sezione, in occasione dell’appello contro l’ordinanza del Tar n. 527 del 2024 che aveva respinto la domanda cautelare della ricorrente, ha avuto già modo di rilevare “ non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di misure cautelari, non evidenziando, la conformazione del bando per come contestata, profili di macroscopica illegittimità o irragionevolezza o travisamento del fatto, dovendosi ritenere ascritta alla discrezionalità amministrativa l’individuazione dei requisiti di partecipazione, in ragione della complessità della commessa oggetto della procedura ” (cfr. ordinanza n. 3890 del 2024).
10.6. Ed anche sul lamentato difetto di motivazione non può sottacersi che la clausola è stata inserita dall’esigenza esplicita di garantire un livello qualitativo adeguato in relazione alla complessità delle prestazioni oggetto dell’appalto (cfr. disciplinare par. 7 che per l’avvalimento rinvia e giustifica i requisiti speciali di cui all’art. 6 e Faq n. 5 che costituiscono pur sempre un elemento di interpretazione).
11. Quanto, infine, alla censura dell’appellante in ordine alle violazioni delle disposizioni del codice dei contratti pubblici e segnatamente dell’art. 100, comma 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 (si sarebbe dovuta dimostrare l’esecuzione di più contratti e non solo di un contratto), deve ritenersi condivisibile la conclusione del Tar (§ 2.4.3. della sentenza impugnata) con la quale si è evidenziato come la norma del disciplinare contestata, nel prevedere quale requisito di capacità tecnica e professionale l’esecuzione nel triennio precedente di “ almeno ” un contratto analogo, si sia resa conforme, nell’utilizzo del predetto avverbio, alla disposizione del codice richiamata.
12. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
13. Tenuto conto della prevalente natura interpretativa della controversia, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO