Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 11467/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11467 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 16.07.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli (NA) alla via Emilio Scaglione n. 23, presso lo studio dell'avvocato
Giuseppe Aulino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Napoli (NA) alla via Nicola Riccardo n. 5/E, presso lo studio dell'avvocato Flavia
Mascolo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, con comparsa conclusionale depositata in data 11.10.2024, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- pronunciare la separazione dei coniugi
1
via Marano Quarto n. 97 alla sig.ra - riconoscere a carico del sig. CP_1 Pt_1
e in favore della sig.ra la somma di euro 400,00 a titolo di
[...] CP_1
contributo al mantenimento, da versare a mezzo IBAN entro il giorno 5 di ogni mese;
- con vittoria di spese, diritti e di onorari di giudizio.”.
Parte resistente, con comparsa conclusionale depositata in data 11.09.2024, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Si conclude per l'accoglimento della domanda riconvenzionale e da porre un assegno almeno di almeno € 600,00 e a titolo risarcitorio la somma di € 50.000,00 per l'omessa contribuzione all' Ciò CP_2
peraltro consentirà alla sig.ra di giovarsi di una pensione propria o CP_1
comunque di traghettare la sig.ra comparente sino alla percezione della pensione sociale.”.
Il Pubblico Ministero, in data 07.08.2024, ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.10.2021, il ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 24.04.1982 con la resistente e che dalla loro unione erano nati 3 figli - e , tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3
economicamente indipendenti – ha dedotto che la prosecuzione della convivenza con la resistente era divenuta intollerabile.
Alla luce di quanto esposto, il ricorrente ha chiesto all'adito Tribunale di: “- pronunciare la separazione dei coniugi e e per Parte_1 CP_1
l'effetto autorizzare gli stessi a vivere separati;
- assegnare la casa coniugale, sita in Napoli alla via Marano Quarto n. 97 alla sig.ra - riconoscere a carico del CP_1
sig. e in favore della sig.ra la somma di euro 350,00 a Parte_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento, da versare a mezzo IBAN entro il giorno 5 di ogni mese;
- con vittoria di spese, diritti e di onorari di giudizio. “.
La resistente si è costituita in giudizio in data 5.1.2022, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e rappresentando che l'irreversibile crisi matrimoniale era ricollegabile in maniera esclusiva ai comportamenti contrari ai doveri coniugali tenuti dal ricorrente, ed in particolare a una relazione extraconiugale che il ricorrente aveva intrattenuto con un'altra donna;
inoltre, ha precisato di essersi sempre occupata dei figli e di aver sempre coadiuvato il marito nell'attività di ristorazione, consentendogli di preservare il suo impiego pubblico e di gestire una
2 seconda attività lavorativa.
Per tutto quanto esposto, la resistente ha chiesto: “dichiarare la separazione personale dei coniugi ponendo a carico del sig. un assegno per il Parte_1 mantenimento della sig.ra priva di alcuna attività di € 700,00 al CP_1
mese oltre adeguamento ISTAT. Con riserva di richiedere nei modi e termini di legge la quota dovuta alla comparente sul TFR che il sig. percepirà a fine del Pt_1 rapporto di lavoro”.
In sede di comparizione personale dinanzi al Presidente f.f., avvenuta all'udienza del 31.1.2022, sono comparsi entrambi i coniugi e hanno ribadito quanto dichiarato con i propri atti introduttivi;
dunque, il Presidente si è riservato ed a scioglimento della riserva, con provvedimento dell'1.2.2022, dato atto dell'esito negativo dell'esperito tentativo di conciliazione obbligatorio, ha così provveduto in via provvisoria: “1) autorizza i coniugi a vivere separatamente, fissando la propria residenza ove lo riterranno opportuno, con l'obbligo per colui che trasferisca la residenza di comunicarlo senza indugio all'altro coniuge;
2)) ai sensi dell'art 191, comma 2, c.c., così come modificato dalla legge 55/2015, in vigore dal 26 maggio
2015, dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
3) in merito alla casa coniugale, sita in Marano di Napoli alla via Marano Quarto n. 97, prende atto della comune volontà delle parti dell'assegnazione della stessa, allo stato e salvo ogni ulteriore approfondimento istruttorio in merito alla sussistenza dei presupposti, alla resistente , che continuerà ad abitarla insieme ai CP_1
figli ed;
4) avuto riguardo agli aspetti economici, alla luce delle Per_3 Per_2
dichiarazioni rese dalle parti in udienza sulle rispettive situazioni reddituali e salvo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, si ritiene, allo stato e salva diversa determinazione, equo determinare in euro 400,00 l'assegno di mantenimento che
dovrà versare in favore di per il mantenimento di Parte_1 CP_1 quest'ultima, entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat.”; dunque, ha nominato il Giudice Istruttore ed ha rinviato la causa all'udienza del 27.6.2022, successivamente disposta nelle forme della trattazione scritta.
3 Con memoria integrativa depositata in data 21.2.2022, il ricorrente ha ribadito tutte le richieste già avanzate con il proprio atto introduttivo, precisando di essere prossimo al pensionamento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.5.2022, parte resistente ha avanzato in via riconvenzionale domanda di addebito della separazione nei confronti del ricorrente per violazione dell'obbligo di fedeltà in corso di matrimonio ed ha chiesto disporsi in capo al medesimo l'obbligo di pagamento in suo favore di una somma mensile pari ad euro 800,00 a titolo di mantenimento.
Con provvedimento del 27.6.2022, il Giudice ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., fissando termini per il deposito di una proposta conciliativa e di una relazione rappresentativa delle loro condizioni patrimoniali ed economiche;
dunque, ha rinviato la causa all'udienza del
14.12.2022, fissandone lo svolgimento in trattazione scritta.
Depositate dalle parti le predette memorie, il Giudice, con provvedimento del
14.12.2022, si è riservato;
a scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 9.1.2023, ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalle parti nei limiti di rilevanza ed ammissibilità di cui al provvedimento ed ha rinviato la causa all'udienza del 16.5.2023.
Espletata l'istruttoria mediante l'escussione di due testi di parte resistente ed un teste di parte ricorrente, il Giudice, al fine di esperire tentativo per addivenire una composizione bonaria della controversia, ha fissato udienza di comparizione delle parti per il 6.10.2023.
Quivi, rilevata l'impossibilità di addivenire ad un accordo tra i coniugi, il Giudice si
è riservato sull'ulteriore richiesta istruttoria avanzata dal procuratore di parte resistente;
dunque, con provvedimento del 3.11.2023, ha disposto indagini di natura patrimoniale sull'effettivo tenore di vita tenuto dal ricorrente, onerando gli enti competenti al deposito di dettagliata relazione sul punto.
In seguito ad un rinvio disposto per consentire il deposito della documentazione richiesta, in data 3.4.2024 quest'ultima è pervenuta.
Con provvedimento del 16.7.2024, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, ha rimesso la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e trasmissione degli atti al PM il quale, in data 7.8.2024, ha apposto il visto.
4
2. Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne, invece, la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data
24.5.2022, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Tanto premesso, nel caso di specie, la domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente non può essere accolta in quanto già dalle deduzioni in fatto di parte resistente si evince che la dedotta relazione extraconiugale del ricorrente non ha costituito il fattore determinante la fine dell'affectio coniugalis, avendo le parti, dopo un iniziale allontanamento per tale causa, deciso, anche grazie all'intervento dei figli, di ritornare insieme fino al 2020 allorquando il ricorrente si è definitivamente allontanato dalla casa coniugale.
Ne consegue che la separazione tra i coniugi va pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c., con rigetto della domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente.
3. Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale.
5 Nulla va disposto in merito alla casa coniugale, sita in Napoli (NA) alla via Marano
Quarto n. 97, atteso che, in assenza di figli minorenni o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, non sussistono i presupposti previsti dall'art. 337 sexies c.c. per disporne l'assegnazione.
4. Sulla domanda di mantenimento avanzata da . CP_1
Riguardo alla domanda di mantenimento avanzata da va osservato CP_1 che, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di Cassazione, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n. 3490/1998; Cass. n. 7700/2000).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
Ai fini poi della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, il giudice deve determinare la misura dell'assegno non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti, e la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente
6 l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 17199/2013; Cass. n. 605/2017).
Orbene, nel caso di specie, preliminarmente deve rilevarsi che parte ricorrente, all'udienza presidenziale del 31.1.2022, ha dichiarato di svolgere l'attività di impiegato regionale, di percepire uno stipendio mensile pari a circa 1.500,00 euro
(ridotto sensibilmente a causa di alcune spese fisse mensili) e di essere prossimo al pensionamento;
a sostegno di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato la seguente documentazione reddituale: certificazione unica 2018, attestante un reddito lordo complessivo annuale pari ad euro 31.061,10; certificazione unica
2019, attestante un reddito lordo complessivo annuale pari ad euro 35.899,00; certificazione unica 2021, attestante un reddito lordo complessivo annuale pari ad euro 38.633,11; certificazione unica 2022, attestante un reddito lordo complessivo annuale pari ad euro 37.431,61; accrediti pensionistici relativi ad alcune mensilità dell'anno 2022 per una somma mensile pari ad euro 1.455,63.
Dal canto suo, parte resistente, all'udienza presidenziale del 31.1.2022, ha dichiarato di non aver mai lavorato e di aver sempre aiutato il ricorrente nella gestione della sua attività di ristorazione;
a sostegno di quanto dichiarato, ha depositato certificazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta la mancata percezione di redditi per gli anni 2019, 2020 e 2021; non è stata offerta al Tribunale ulteriore documentazione aggiornata.
Sul punto, l'attività istruttoria espletata mediante l'escussione dei testi ha confermato che la resistente ha contribuito all'attività di ristorazione del ricorrente, svolgendo servizio di catering (cfr. dichiarazioni dei testi rese all'udienza del
16.5.2023).
Inoltre, in data 3.4.2024 risulta pervenuta relazione della Guardia di Finanza –
Gruppo Giugliano in Campania che conferma quanto emerso dalle certificazioni uniche depositate dal ricorrente ed attesta che quest'ultimo percepisce una somma mensile pari ad euro 2.420,69 a titolo di pensione di vecchiaia e di anzianità.
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra indicato, ritiene il Tribunale che la domanda avanzata da parte resistente sia fondata e vada pertanto accolta. Invero, risulta evidente una disparità nella capacità reddituale delle parti ed i presupposti di cui all'art 156 c.c. per disporre un assegno di mantenimento nell'interesse della
7 resistente. Pertanto, il Tribunale ritiene congruo prevedere a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della resistente mediante versamento di un assegno di mantenimento pari ad euro 600,00 (seicento/00) mensili. Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT.
5. Sull'ulteriore domanda avanzate dalla resistente . CP_1
La domanda avanzata dalla resistente con comparsa conclusionale depositata in data 11.9.2024 e relativa alla condanna del ricorrente al risarcimento dei danni per omesso versamento dei contributi all' , oltre ad essere tardiva, è CP_2
inammissibile in questa sede alla luce di quanto di seguito indicato.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, “l' art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
È, pertanto, esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio- soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v. Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n.
1767; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di
Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318; Cass.; sentenza n. 20638/2004).
Nella specie, la connessione tra la domanda sopra indicata con quella di separazione
è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte" (da ultimo cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 8.9.2014 n.
18870).
Ne discende la declaratoria di inammissibilità della detta domanda.
6. Sulla regolamentazione delle spese processuali.
8 Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi (nato a [...] l'[...]) e (nata a [...] il Parte_1 CP_1
29.8.1960);
b) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente;
c) nulla dispone in merito all'assegnazione della casa coniugale;
d) dispone che versi mensilmente a entro e non Parte_1 CP_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 600,00 (seicento/00) a titolo di contributo al mantenimento della stessa, somma rivalutabile automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT;
e) dichiara inammissibile l'ulteriore domanda avanzata dalla resistente in corso di causa;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 91, Parte I, S. -, sez. Z Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982);
g) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 8.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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