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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Valentina Santa Cruz CONSIGLIERA
in esito all'udienza del 12 marzo 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 239 dell'anno 2020, proposta da:
, con sede legale in Roma, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e con sede in Roma, in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso l'avv. Laura
Furcas, rappresentati e difesi dagli avv.ti Laura Furcas e Marina Olla, giusta procura generale alle liti
APPELLANTI
CONTRO
, residente in [...], contumace CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 30 marzo 2015, aveva CP_1
convenuto in giudizio l' e aveva impugnato l'avviso di addebito n. 325 2014 00063714 86 CP_2 000, notificatogli il 20 febbraio 2015, con il quale l' indicato gli aveva ingiunto il Pt_1
pagamento della somma complessiva di €. 4.085,90, a titolo di contributi dovuti alla Gestione
separata (€. 2.120,00), sanzioni civili (€. 1.272,00), interessi di mora (€. 508,42), spese di notifica (€. 4,11) e compensi di riscossione (€. 181,37).
Anteriormente alla notificazione dell'avviso di addebito, aveva allegato il ricorrente, l'Istituto
previdenziale gli aveva comunicato che da una verifica era risultato che egli aveva dichiarato,
per l'anno 2007, un reddito da lavoro autonomo, derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, non assoggettato a contribuzione obbligatoria presso la Cassa professionale competente e lo aveva, quindi, invitato al versamento degli importi dovuti, precisando di avere provveduto ad iscriverlo d'ufficio, con decorrenza 10 gennaio 2007, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 335/1995.
Ciò premesso, l'opponente aveva, quindi, sostenuto l'illegittimità delle richieste avanzate dall' , sia in quanto non risultava comprensibile il criterio e le modalità utilizzate CP_2
dall' per il calcolo dei contributi richiesti, sia in quanto egli risultava iscritto all'albo degli Pt_1
ingegneri della provincia di Cagliari ed era, in quanto tale, sottoposto a contribuzione obbligatoria verso l' , alla quale aveva, infatti, versato i contributi integrativi. CP_3
Inoltre, aveva aggiunto il ricorrente, egli aveva regolarmente provveduto alla presentazione all'Agenzia delle Entrate delle proprie dichiarazioni reddituali e la fattispecie non poteva, quindi,
essere qualificata in termini di evasione contributiva, né egli, in difetto di intenzione di evadere e di qualunque responsabilità o colpa, poteva essere tenuto al pagamento delle sanzioni.
D'altra parte, aveva sostenuto il ricorrente, la norma di interpretazione autentica dell'art. 2,
comma 26, sopra citato aveva previsto che quest'ultima norma dovesse essere interpretata nel senso che sono tenuti all'iscrizione i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non è
subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero non è soggetto al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, restando, invece, iscritti alla gestione separata tutti i soggetti la cui attività professionale non abbia una cassa previdenziale propria.
2 L'unico ente previdenziale titolato a richiedergli il versamento di contribuzione per l'esercizio di attività professionali previste nell'ordinamento professionale degli ingegneri iscritti agli Albi, ha,
quindi, concluso, sul punto, , era dunque l' CP_1 CP_3
Dopo avere, altresì, eccepito l'intervenuta prescrizione estintiva dei crediti vantati dall' con CP_2
l'avviso di addebito impugnato, visto che il relativo termine aveva iniziato a decorrere dalla data prevista per il pagamento del saldo della dichiarazione dei redditi, cioè dal 16 giugno 2008, e il primo atto interruttivo gli era stato notificato il 19 giugno 2013, aveva, quindi, CP_1
domandato che l'avviso di addebito impugnato fosse dichiarato nullo o annullato e dichiarato,
comunque, privo di efficacia, che la pretesa dell' fosse rigettata e che, quindi, il giudice CP_2
intimasse all' di procedere alla sua cancellazione, con effetto retroattivo, dalla Gestione CP_2
separata.
- ***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo che l'opposizione avversa fosse CP_2
rigettata e che il ricorrente fosse condannato al pagamento di quanto richiesto, oltre accessori maturati.
L'ente convenuto, dopo avere premesso che il ricorrente, ingegnere iscritto al relativo ordine professionale, per l'anno 2007 aveva denunciato, oltre ai redditi da lavoro dipendente, anche redditi da attività professionale, senza compilare, nella relativa dichiarazione, il quadro relativo alla contribuzione, aveva riferito di avere, quindi, provveduto ad iscriverlo alla gestione separata,
dandone comunicazione con nota regolarmente recapitata e diffidandolo al pagamento del dovuto.
L' aveva, quindi, confermato la legittimità della propria pretesa, rammentando che, ai Pt_1
sensi della L.335/1995, art.2, comma 26, i soggetti che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1, art 49 TUIR, sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata , purché, come poi precisato con DM 281/1996 e CP_2
successivamente confermato dalla norma di interpretazione autentica dettata dall'art 18, comma
3 12, d.l. 98/2011, quegli stessi redditi da attività professionale non siano già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria, presso assicurazioni generali o casse professionali.
Nella fattispecie, aveva, quindi, osservato l' , poiché la normativa che disciplina l'iscrizione CP_2
a (art.21, comma 5, L.6/1981 e art.7 dello Statuto) assoggetta a contribuzione gli CP_3
iscritti all'Albo, titolari di partita iva, purché non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria derivante da attività di lavoro subordinato o altra attività, il ricorrente, in quanto assicurato nel Fondo di Assicurazione Obbligatoria per i Lavoratori Dipendenti e, quindi, non assoggettato, per i redditi professionali, alla contribuzione della relativa cassa professionale,
rientrava a pieno titolo nell'ipotesi normativa sopra indicata, senza che alcun rilievo potesse attribuirsi alla circostanza che egli avesse provveduto al versamento del c.d. contributo integrativo, essendo quest'ultimo privo di natura previdenziale.
L' aveva, inoltre, contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta CP_2
dall'opponente, considerato che, a suo dire, il termine quinquennale aveva iniziato a decorrere,
non dal giorno di scadenza del versamento dei contributi omessi, ma dal giorno della presentazione della dichiarazione dei redditi, grazie alla quale l'Istituto era stato posto in grado di evincere l'esistenza di emolumenti derivanti dallo svolgimento di attività autonoma professionale.
Quanto alle sanzioni civili, aveva, infine, sostenuto l'ente di previdenza, era stata correttamente applicata la legge 388/2000, in regime di evasione contributiva, ex art. 116, comma 8, lett. B,
mentre sulla obbligatorietà delle sanzioni e sulla legittimità dell'applicazione della fattispecie di evasione si era già pronunciata la giurisprudenza di merito che aveva escluso l'applicazione delle sanzioni in forma ridotta o dei soli interessi legali, ritenendo corretto il calcolo dell' . Pt_1
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 471/2020 del 24 giugno 2020, aveva accolto l'eccezione di prescrizione proposta dall'opponente e aveva, quindi, annullato l'avviso di
4 addebito impugnato, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Il primo giudice, in particolare, in adesione ai più recenti orientamenti della Suprema Corte,
aveva ritenuto che il termine quinquennale di prescrizione decorresse dalla data di scadenza del termine previsto per il pagamento dei contributi, cioè il 16 giugno 2008, e che, quindi, il medesimo fosse interamente compiuto alla data in cui il ricorrente aveva ricevuto l'avviso bonario di pagamento, cioè il 19 giugno 2013.
Il Tribunale aveva, inoltre, escluso la sussistenza di una causa di sospensione della prescrizione,
non potendo il mero comportamento omissivo del contribuente costituire doloso occultamento del debito, il quale deve essere sempre caratterizzato dall'intenzione di impedire l'accertamento del debito, tanto da rendere la condotta “ingannatrice e fraudolenta” (così si esprime Cass. civ.,
Sez. L, 5 dicembre 2005, n. 26355, e ancora prima con sentenze n. 1222 del 23 gennaio 2004 e n.
10592 del 24 ottobre 1998), situazione che nella specie non risultava comprovata.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' . CP_2
, malgrado la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della CP_1
prima udienza, non si è costituito in questa fase del giudizio.
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'ente appellante:
“…l'Ecc.ma Corte adita, previa riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei motivi
d'appello, voglia rigettare integralmente l'avversa domanda con compensazione delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente dichiarato CP_2
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
In particolare, l' ha, innanzitutto, sostenuto che il primo giudice aveva errato in quanto Pt_1
5 aveva individuato la data di decorrenza del termine quinquennale in quella prevista per il versamento del saldo dei contributi (cioè 16 giugno 2008) invece che in quella in cui CP_1
aveva presentato la dichiarazione dei redditi, cioè il 15 settembre 2008.
[...]
Nella specie, inoltre, ha osservato l' , per l'anno 2007, il termine per il versamento delle Pt_1
imposte sui redditi delle persone fisiche e per il saldo dei contributi scadeva il 16 giugno 2008,
ma era stato prorogato, con applicazione della sanzione simbolica di €. 32,00, al 16 luglio 2008,
mentre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi era stato prorogato al 30
settembre 2008.
La data di decorrenza della prescrizione, ha, quindi, evidenziato l'ente appellante, era quindi quella del 30 settembre 2008, sicché doveva ritenersi che esso appellante avesse provato di avere validamente interrotto la prescrizione con la raccomandata recapitata il 16 giugno 2013.
Alle medesime conclusioni, ha aggiunto l' , doveva giungersi anche considerando la data di CP_2
effettiva presentazione della dichiarazione dei redditi, occorsa, nella fattispecie, il 15 settembre
2008.
Peraltro, ha sottolineato l'ente appellante, in ogni caso, anche considerando il termine di prescrizione decorrente dalla scadenza del termine previsto per il pagamento dei contributi, le conclusioni cui si era giunti non sarebbero potute cambiare, visto che il termine in questione era stato prorogato dall'annuale DPCM al 16 luglio 2008.
Dopo avere, quindi, in via subordinata, sostenuto che, in ogni caso, fossero presenti nella fattispecie circostanze idonee a determinare la sospensione del decorso della prescrizione,
l' aveva, quindi, insistito perché la sentenza impugnata fosse riformata e l'opposizione CP_2
proposta da in primo grado fosse rigettata, domandando, anche per il caso di CP_1
rigetto dell'appello, che le spese di entrambi i gradi del giudizio fossero compensate.
***
L'appello è infondato.
6 Come riconosciuto anche dall' , la Suprema Corte, con indirizzo consolidato da cui questo CP_2
Collegio non ritiene di discostarsi, ha affermato che “in materia previdenziale, la prescrizione
dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il
pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei
redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in
questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”
(così Cass. 27950/2018, nonché, in senso analogo, tra le altre, Cass. 10273/2021 e, di recente,
Cass. 24186/2024 e Cass. 24584/2024).
In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che, in tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017,
n. 13463), ma la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre dal momento “in cui i singoli contributi dovevano essere
versati” (art. 55 r.d.l. 1827/1935), mentre la dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione dei redditi (si vedano, in particolare,
Cass. 27950/2018 e Cass. 19403/2019).
Quanto all'individuazione della data di scadenza del termine per il versamento dei contributi, la regola, in generale, è quella fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo il quale “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati
entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione
dei redditi”.
7 Nel caso di specie il versamento del saldo, che, come precisato anche dalla Suprema Corte nei precedenti citati, è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato pacificamente al 16 giugno 2008.
Come evidenziato dall' nell'atto di appello, la Suprema Corte ha, altresì, affermato, che, CP_2
nell'individuare la detta decorrenza, si deve tenere conto anche del differimento previsto dai vari
D.P.C.M. annuali.
Peraltro, a differenza di quanto sostenuto dall' appellante, nell'anno 2008 il termine Pt_1
previsto per il versamento del saldo non era stato differito, cosicché la scadenza era rimasta fissata alla data sopra indicata.
Poiché, pertanto, è pacifico tra le parti che il primo atto interruttivo, cioè l'avviso bonario del 4
giugno 2013, fosse stato ricevuto dall'appellato il 19 giugno 2013 (erroneamente l' ha CP_2
indicato nell'atto di appello la data del 16 giugno 2013, mentre sin dal primo grado di giudizio -
si veda il ricorso introduttivo e la scheda istruttoria allegata alla memoria difensiva - era pacifico che la data in questione fosse quella del 19 giugno 2013, d'altra parte comprovata dall'avviso di ricevimento prodotto dallo stesso ), deve confermarsi, come già accertato dal giudice di Pt_1
primo grado, che il credito vantato dall' nel presente procedimento si fosse estinto in virtù CP_2
dell'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Né può riconoscersi rilievo alla questione dell'asserita intervenuta sospensione del predetto termine, formulata dall' in via subordinata. CP_2
Come, infatti, anche di recente, affermato anche dalla Suprema Corte (si veda, da ultimo, Cass.
28594/2024), non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro
RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo,
presupponendo la condotta dolosa in questione un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione e foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli.
8 E, come già evidenziato dal primo giudice, difettano nella fattispecie elementi ulteriori, rispetto alla mancata compilazione del quadro sopra indicato, che avvalorino il contegno doloso del debitore, mai allegati dall' e certamente non individuabili nella mera condotta di CP_2
inadempimento dell'obbligo contributivo (mancata iscrizione alla gestione separata, mancata comunicazione dell'attività svolta, mancato versamento dei contributi).
***
Sulla base di tutte le motivazioni sopra esposte, l'appello proposto dall' deve, quindi, essere CP_2
rigettato, senza che debba essere esaminato il motivo di censura relativo alla statuizione contenuta nella sentenza impugnata in punto di spese, visto che, a differenza di quanto sostenuto dall' , il Tribunale aveva integralmente compensato tra le parti le spese del giudizio. CP_2
Nulla deve disporsi in ordine alle spese della presente fase del giudizio, considerata la contumacia dell'appellato.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
-
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto dall' ; CP_2
nulla sulle spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 27 maggio 2025.
L'estensore…………………………………………………….La Presidente
9 dott.ssa Daniela Coinu………………………………………dott.ssa Maria Luisa Scarpa
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Valentina Santa Cruz CONSIGLIERA
in esito all'udienza del 12 marzo 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 239 dell'anno 2020, proposta da:
, con sede legale in Roma, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e con sede in Roma, in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso l'avv. Laura
Furcas, rappresentati e difesi dagli avv.ti Laura Furcas e Marina Olla, giusta procura generale alle liti
APPELLANTI
CONTRO
, residente in [...], contumace CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 30 marzo 2015, aveva CP_1
convenuto in giudizio l' e aveva impugnato l'avviso di addebito n. 325 2014 00063714 86 CP_2 000, notificatogli il 20 febbraio 2015, con il quale l' indicato gli aveva ingiunto il Pt_1
pagamento della somma complessiva di €. 4.085,90, a titolo di contributi dovuti alla Gestione
separata (€. 2.120,00), sanzioni civili (€. 1.272,00), interessi di mora (€. 508,42), spese di notifica (€. 4,11) e compensi di riscossione (€. 181,37).
Anteriormente alla notificazione dell'avviso di addebito, aveva allegato il ricorrente, l'Istituto
previdenziale gli aveva comunicato che da una verifica era risultato che egli aveva dichiarato,
per l'anno 2007, un reddito da lavoro autonomo, derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, non assoggettato a contribuzione obbligatoria presso la Cassa professionale competente e lo aveva, quindi, invitato al versamento degli importi dovuti, precisando di avere provveduto ad iscriverlo d'ufficio, con decorrenza 10 gennaio 2007, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 335/1995.
Ciò premesso, l'opponente aveva, quindi, sostenuto l'illegittimità delle richieste avanzate dall' , sia in quanto non risultava comprensibile il criterio e le modalità utilizzate CP_2
dall' per il calcolo dei contributi richiesti, sia in quanto egli risultava iscritto all'albo degli Pt_1
ingegneri della provincia di Cagliari ed era, in quanto tale, sottoposto a contribuzione obbligatoria verso l' , alla quale aveva, infatti, versato i contributi integrativi. CP_3
Inoltre, aveva aggiunto il ricorrente, egli aveva regolarmente provveduto alla presentazione all'Agenzia delle Entrate delle proprie dichiarazioni reddituali e la fattispecie non poteva, quindi,
essere qualificata in termini di evasione contributiva, né egli, in difetto di intenzione di evadere e di qualunque responsabilità o colpa, poteva essere tenuto al pagamento delle sanzioni.
D'altra parte, aveva sostenuto il ricorrente, la norma di interpretazione autentica dell'art. 2,
comma 26, sopra citato aveva previsto che quest'ultima norma dovesse essere interpretata nel senso che sono tenuti all'iscrizione i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non è
subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero non è soggetto al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, restando, invece, iscritti alla gestione separata tutti i soggetti la cui attività professionale non abbia una cassa previdenziale propria.
2 L'unico ente previdenziale titolato a richiedergli il versamento di contribuzione per l'esercizio di attività professionali previste nell'ordinamento professionale degli ingegneri iscritti agli Albi, ha,
quindi, concluso, sul punto, , era dunque l' CP_1 CP_3
Dopo avere, altresì, eccepito l'intervenuta prescrizione estintiva dei crediti vantati dall' con CP_2
l'avviso di addebito impugnato, visto che il relativo termine aveva iniziato a decorrere dalla data prevista per il pagamento del saldo della dichiarazione dei redditi, cioè dal 16 giugno 2008, e il primo atto interruttivo gli era stato notificato il 19 giugno 2013, aveva, quindi, CP_1
domandato che l'avviso di addebito impugnato fosse dichiarato nullo o annullato e dichiarato,
comunque, privo di efficacia, che la pretesa dell' fosse rigettata e che, quindi, il giudice CP_2
intimasse all' di procedere alla sua cancellazione, con effetto retroattivo, dalla Gestione CP_2
separata.
- ***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo che l'opposizione avversa fosse CP_2
rigettata e che il ricorrente fosse condannato al pagamento di quanto richiesto, oltre accessori maturati.
L'ente convenuto, dopo avere premesso che il ricorrente, ingegnere iscritto al relativo ordine professionale, per l'anno 2007 aveva denunciato, oltre ai redditi da lavoro dipendente, anche redditi da attività professionale, senza compilare, nella relativa dichiarazione, il quadro relativo alla contribuzione, aveva riferito di avere, quindi, provveduto ad iscriverlo alla gestione separata,
dandone comunicazione con nota regolarmente recapitata e diffidandolo al pagamento del dovuto.
L' aveva, quindi, confermato la legittimità della propria pretesa, rammentando che, ai Pt_1
sensi della L.335/1995, art.2, comma 26, i soggetti che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1, art 49 TUIR, sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata , purché, come poi precisato con DM 281/1996 e CP_2
successivamente confermato dalla norma di interpretazione autentica dettata dall'art 18, comma
3 12, d.l. 98/2011, quegli stessi redditi da attività professionale non siano già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria, presso assicurazioni generali o casse professionali.
Nella fattispecie, aveva, quindi, osservato l' , poiché la normativa che disciplina l'iscrizione CP_2
a (art.21, comma 5, L.6/1981 e art.7 dello Statuto) assoggetta a contribuzione gli CP_3
iscritti all'Albo, titolari di partita iva, purché non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria derivante da attività di lavoro subordinato o altra attività, il ricorrente, in quanto assicurato nel Fondo di Assicurazione Obbligatoria per i Lavoratori Dipendenti e, quindi, non assoggettato, per i redditi professionali, alla contribuzione della relativa cassa professionale,
rientrava a pieno titolo nell'ipotesi normativa sopra indicata, senza che alcun rilievo potesse attribuirsi alla circostanza che egli avesse provveduto al versamento del c.d. contributo integrativo, essendo quest'ultimo privo di natura previdenziale.
L' aveva, inoltre, contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta CP_2
dall'opponente, considerato che, a suo dire, il termine quinquennale aveva iniziato a decorrere,
non dal giorno di scadenza del versamento dei contributi omessi, ma dal giorno della presentazione della dichiarazione dei redditi, grazie alla quale l'Istituto era stato posto in grado di evincere l'esistenza di emolumenti derivanti dallo svolgimento di attività autonoma professionale.
Quanto alle sanzioni civili, aveva, infine, sostenuto l'ente di previdenza, era stata correttamente applicata la legge 388/2000, in regime di evasione contributiva, ex art. 116, comma 8, lett. B,
mentre sulla obbligatorietà delle sanzioni e sulla legittimità dell'applicazione della fattispecie di evasione si era già pronunciata la giurisprudenza di merito che aveva escluso l'applicazione delle sanzioni in forma ridotta o dei soli interessi legali, ritenendo corretto il calcolo dell' . Pt_1
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Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 471/2020 del 24 giugno 2020, aveva accolto l'eccezione di prescrizione proposta dall'opponente e aveva, quindi, annullato l'avviso di
4 addebito impugnato, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Il primo giudice, in particolare, in adesione ai più recenti orientamenti della Suprema Corte,
aveva ritenuto che il termine quinquennale di prescrizione decorresse dalla data di scadenza del termine previsto per il pagamento dei contributi, cioè il 16 giugno 2008, e che, quindi, il medesimo fosse interamente compiuto alla data in cui il ricorrente aveva ricevuto l'avviso bonario di pagamento, cioè il 19 giugno 2013.
Il Tribunale aveva, inoltre, escluso la sussistenza di una causa di sospensione della prescrizione,
non potendo il mero comportamento omissivo del contribuente costituire doloso occultamento del debito, il quale deve essere sempre caratterizzato dall'intenzione di impedire l'accertamento del debito, tanto da rendere la condotta “ingannatrice e fraudolenta” (così si esprime Cass. civ.,
Sez. L, 5 dicembre 2005, n. 26355, e ancora prima con sentenze n. 1222 del 23 gennaio 2004 e n.
10592 del 24 ottobre 1998), situazione che nella specie non risultava comprovata.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' . CP_2
, malgrado la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della CP_1
prima udienza, non si è costituito in questa fase del giudizio.
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'ente appellante:
“…l'Ecc.ma Corte adita, previa riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei motivi
d'appello, voglia rigettare integralmente l'avversa domanda con compensazione delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente dichiarato CP_2
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
In particolare, l' ha, innanzitutto, sostenuto che il primo giudice aveva errato in quanto Pt_1
5 aveva individuato la data di decorrenza del termine quinquennale in quella prevista per il versamento del saldo dei contributi (cioè 16 giugno 2008) invece che in quella in cui CP_1
aveva presentato la dichiarazione dei redditi, cioè il 15 settembre 2008.
[...]
Nella specie, inoltre, ha osservato l' , per l'anno 2007, il termine per il versamento delle Pt_1
imposte sui redditi delle persone fisiche e per il saldo dei contributi scadeva il 16 giugno 2008,
ma era stato prorogato, con applicazione della sanzione simbolica di €. 32,00, al 16 luglio 2008,
mentre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi era stato prorogato al 30
settembre 2008.
La data di decorrenza della prescrizione, ha, quindi, evidenziato l'ente appellante, era quindi quella del 30 settembre 2008, sicché doveva ritenersi che esso appellante avesse provato di avere validamente interrotto la prescrizione con la raccomandata recapitata il 16 giugno 2013.
Alle medesime conclusioni, ha aggiunto l' , doveva giungersi anche considerando la data di CP_2
effettiva presentazione della dichiarazione dei redditi, occorsa, nella fattispecie, il 15 settembre
2008.
Peraltro, ha sottolineato l'ente appellante, in ogni caso, anche considerando il termine di prescrizione decorrente dalla scadenza del termine previsto per il pagamento dei contributi, le conclusioni cui si era giunti non sarebbero potute cambiare, visto che il termine in questione era stato prorogato dall'annuale DPCM al 16 luglio 2008.
Dopo avere, quindi, in via subordinata, sostenuto che, in ogni caso, fossero presenti nella fattispecie circostanze idonee a determinare la sospensione del decorso della prescrizione,
l' aveva, quindi, insistito perché la sentenza impugnata fosse riformata e l'opposizione CP_2
proposta da in primo grado fosse rigettata, domandando, anche per il caso di CP_1
rigetto dell'appello, che le spese di entrambi i gradi del giudizio fossero compensate.
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L'appello è infondato.
6 Come riconosciuto anche dall' , la Suprema Corte, con indirizzo consolidato da cui questo CP_2
Collegio non ritiene di discostarsi, ha affermato che “in materia previdenziale, la prescrizione
dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il
pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei
redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in
questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”
(così Cass. 27950/2018, nonché, in senso analogo, tra le altre, Cass. 10273/2021 e, di recente,
Cass. 24186/2024 e Cass. 24584/2024).
In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che, in tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017,
n. 13463), ma la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre dal momento “in cui i singoli contributi dovevano essere
versati” (art. 55 r.d.l. 1827/1935), mentre la dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione dei redditi (si vedano, in particolare,
Cass. 27950/2018 e Cass. 19403/2019).
Quanto all'individuazione della data di scadenza del termine per il versamento dei contributi, la regola, in generale, è quella fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo il quale “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati
entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione
dei redditi”.
7 Nel caso di specie il versamento del saldo, che, come precisato anche dalla Suprema Corte nei precedenti citati, è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato pacificamente al 16 giugno 2008.
Come evidenziato dall' nell'atto di appello, la Suprema Corte ha, altresì, affermato, che, CP_2
nell'individuare la detta decorrenza, si deve tenere conto anche del differimento previsto dai vari
D.P.C.M. annuali.
Peraltro, a differenza di quanto sostenuto dall' appellante, nell'anno 2008 il termine Pt_1
previsto per il versamento del saldo non era stato differito, cosicché la scadenza era rimasta fissata alla data sopra indicata.
Poiché, pertanto, è pacifico tra le parti che il primo atto interruttivo, cioè l'avviso bonario del 4
giugno 2013, fosse stato ricevuto dall'appellato il 19 giugno 2013 (erroneamente l' ha CP_2
indicato nell'atto di appello la data del 16 giugno 2013, mentre sin dal primo grado di giudizio -
si veda il ricorso introduttivo e la scheda istruttoria allegata alla memoria difensiva - era pacifico che la data in questione fosse quella del 19 giugno 2013, d'altra parte comprovata dall'avviso di ricevimento prodotto dallo stesso ), deve confermarsi, come già accertato dal giudice di Pt_1
primo grado, che il credito vantato dall' nel presente procedimento si fosse estinto in virtù CP_2
dell'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Né può riconoscersi rilievo alla questione dell'asserita intervenuta sospensione del predetto termine, formulata dall' in via subordinata. CP_2
Come, infatti, anche di recente, affermato anche dalla Suprema Corte (si veda, da ultimo, Cass.
28594/2024), non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro
RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo,
presupponendo la condotta dolosa in questione un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione e foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli.
8 E, come già evidenziato dal primo giudice, difettano nella fattispecie elementi ulteriori, rispetto alla mancata compilazione del quadro sopra indicato, che avvalorino il contegno doloso del debitore, mai allegati dall' e certamente non individuabili nella mera condotta di CP_2
inadempimento dell'obbligo contributivo (mancata iscrizione alla gestione separata, mancata comunicazione dell'attività svolta, mancato versamento dei contributi).
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Sulla base di tutte le motivazioni sopra esposte, l'appello proposto dall' deve, quindi, essere CP_2
rigettato, senza che debba essere esaminato il motivo di censura relativo alla statuizione contenuta nella sentenza impugnata in punto di spese, visto che, a differenza di quanto sostenuto dall' , il Tribunale aveva integralmente compensato tra le parti le spese del giudizio. CP_2
Nulla deve disporsi in ordine alle spese della presente fase del giudizio, considerata la contumacia dell'appellato.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
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P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto dall' ; CP_2
nulla sulle spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 27 maggio 2025.
L'estensore…………………………………………………….La Presidente
9 dott.ssa Daniela Coinu………………………………………dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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