Ordinanza cautelare 14 gennaio 2021
Sentenza 18 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 18/05/2021, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/05/2021
N. 01246/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01702/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1702 del 2020, proposto da
Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ospedaletto d'Alpinolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Pennetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione n. 224 del 07.10.2020: annullamento/revoca in autotutela del permesso di costruire n. 3 del 21.04.2020 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 10/2020 del 03.03.2020, aventi per oggetto la realizzazione di una stazione radio base.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ospedaletto d'Alpinolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 84 del d.l. n. 18/2020, 4 del d.l. n. 28/2020, 25 del d.l. n. 137/2020 e 1 del d.l. n. 183/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori tramite collegamento telematico da remoto, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, la Wind Tre s.p.a. (in appresso, W.T.) impugnava, chiedendone l’annullamento: - la determinazione n. 224 del 7 ottobre 2020, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo aveva annullato d’ufficio e revocato il permesso di costruire (PdC) n. 3 del 21 aprile 2020 e l’autorizzazione paesaggistica n. 10 del 3 marzo 2020; - la nota del Sindaco di Ospedaletto d’Alpinolo prot. n. 4573 del 6 ottobre 2020, recante la richiesta di parere in merito al ritiro in autotutela del PdC n. 3/2020 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 10/2020; -- il verbale della Commissione edilizia e della Commissione edilizia integrata del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo n. 8 del 6 ottobre 2020.
2. Gli annullati PdC n. 3/2020 (rilasciato in accoglimento dell’apposita istanza del 25 luglio 2019, prot. n. 3505, dalla W.T.) ed autorizzazione paesaggistica n. 10/2020 avevano per oggetto l’installazione di una stazione radio base (del tipo Raw Land) a servizio della rete di telefonia mobile da essa gestita, sul lotto PIP AV102, in proprietà di Carbone Gerardo, ubicato, in Ospedaletto d’Alpinolo, contrada Tuoro, località Cesine, e censito in catasto al foglio 4, particella 1305.
Il riesame in autotutela degli emessi titoli edilizio e paesaggistico era stato disposto alla luce delle risultanze della relazione del 7 settembre 2020, prot. n. 3973.
In tale relazione, il tecnico all’uopo incaricato dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo con determinazione n. 197 del 24 agosto 2020 aveva rilevato che: «i fabbricati indicati con le lettere dalla A alla P nelle planimetrie allegate, non risultano rappresentati nella planimetria della SIGEA s.r.l. [in appresso, S., ditta affidataria della progettazione], Tav. 2, codice sito AV102, del luglio 2019 … e che tranne i fabbricati indicati alle lettere O (Municipio), G e H tutti gli altri rientrano, totalmente o in parte, nel raggio di m 300,00 dall'asse della piastra di ancoraggio del palo dell'antenna … risulta, inoltre, che il basamento di ancoraggio realizzato per l'installazione dell'antenna è ubicato in posizione differente rispetto a quanto riportato sulla planimetria della S. sopra citata».
Di qui, dunque, previo verbale della Commissione edilizia e della Commissione edilizia integrata del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo n. 8 del 6 ottobre 2020, l’annullamento d’ufficio del PdC n. 3/2020 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 10/2020, sulla scorta della seguente motivazione: - «il plesso scolastico rientra nel raggio d'azione dei 300 m»; - «taluni fabbricati a ridosso dell'impianto non sono stati rappresentati nella planimetria redatti dalla S., Tav. 2, codice sito AV102, del luglio 2019 …»; - «l'ubicazione del basamento è stato realizzato in difformità dallo stato dei luoghi progettuali e dal permesso di costruire»; - «l'operato dell'amministrazione è stato fuorviato dalla erronea rappresentazione degli interventi riportati nella documentazione allegata alla richiesta di … rilascio del permesso di costruire per l'installazione del predetto impianto tecnologico»; - «ci sono concrete ragioni di interesse pubblico e privato ai sensi della legge n. 36/2001».
3. Nell’avversare l’adottata determinazione n. 224 del 7 ottobre 2020, la W.T. lamentava, in estrema sintesi, che l’amministrazione comunale intimata: a) in violazione dell’art. 10 della l. n. 241/1990, non avrebbe adeguatamente considerato le controdeduzioni rassegnate dall’interessata in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento in autotutela di cui alla nota del 23 settembre 2020, prot. n. 4347; b) avrebbe disposto la rimozione del PdC n. 3/2020 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 10/2020, in difetto di valutazione e motivazione in merito all’interesse pubblico prevalente alla rimozione di questi ultimi rispetto all’interesse antagonistico del soggetto privato alla loro conservazione, oltre che in violazione del canone di proporzionalità, avendo debordato nella sfera di competenze in materia di verifiche radioprotezionistiche, riservate all’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – ARPAC, concernenti non già la realizzazione ex se dell’infrastruttura progettata, bensì le emissioni elettromagnetiche conseguenti alla sua attivazione e, quindi, non impingenti sui prerequisiti di rilascio dei predetti titoli abilitativi edilizio e paesaggistico; c) avrebbe erroneamente ricollegato portata infirmante il PdC n. 3/2020 e l’autorizzazione paesaggistica n. 10/2020 all’installazione del basamento dell’antenna in difformità dal progetto assentito, la quale avrebbe potuto, al più, formare oggetto di misura sanzionatoria; d) avrebbe ritirato l’autorizzazione paesaggistica n. 10/2020 senza previamente interpellare la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino (in appresso, Soprintendenza di Salerno e Avellino) e senza esplicitare le ragioni ambientali giustificative della determinazione assunta; e) avrebbe esercitato un potere di revoca non esperibile in riferimento ad un titolo edilizio rilasciato; f) avrebbe agito sulla scorta della direttiva sindacale del 12 agosto 2020, prot. n. 3564, impartita – ai fini del richiesto riesame della documentazione progettuale a corredo dell’istanza del 25 luglio 2019, prot. n. 3505 – in assenza dei dichiarati presupposti ex art. 50 del d.lgs. n. 267/2000; g) avrebbe erroneamente considerato infedele la pretermissione – in sede di istanza del 25 luglio 2019, prot. n. 3505 – dei fabbricati potenzialmente esposti alle onde elettromagnetiche entro il raggio di m 300 dall'asse della piastra di ancoraggio del palo dell'antenna né avrebbe tenuto conto del mancato superamento del valore soglia di 6V/m ex d.p.c.m. 8 luglio 2003 rispetto a quelli ricompresi in area critica; h) non avrebbe adeguatamente circostanziato la rilevata difformità di collocazione del basamento dell’antenna; i) la nota del Sindaco di Ospedaletto d’Alpinolo prot. n. 4573 del 6 ottobre 2020, recante la richiesta di parere in merito al ritiro in autotutela del PdC n. 3/2020 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 10 del 3 marzo 2020, sarebbe stata emanata da organo a tanto incompetente.
4. Costituitosi l’intimato Comune di Ospedaletto d’Alpinolo, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso.
5. In esito alla camera di consiglio del 13 gennaio 2021, in cui il ricorso veniva chiamato per la trattazione dell’incidente cautelare, la Sezione, con ord. n. 12/2021, oltre a fissare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., l’udienza pubblica per la discussione della causa nel merito, disponeva, a carico dell’amministrazione locale resistente, la produzione di una relazione puntuale di valutazione circa gli elementi tecnici, giuridici e fattuali dedotti dalla ricorrente a sostegno delle proprie tesi, per il tramite delle consulenze tecniche di parte depositate in giudizio.
In assolvimento dell’impartito incombente istruttorio, il Comune di Ospedaletto d’Alpinolo versava in atti la relazione del Responsabile dell’Area Tecnica prot. n. 658 del 9 febbraio 2021, alla quale la W.T. replicava con duplice ordine di controdeduzioni.
5. All’udienza del 14 aprile 2021, svoltasi tramite collegamento da remoto sulla piattaforma “Microsoft Teams”, effettuato ai sensi degli artt. 4 del d.l. n. 28/2020, 25 del d.l. n. 137/2020 e 1 del d.l. n. 183/2020 e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134/2020, la causa era trattenuta in decisione.
6. Venendo ora a scrutinare il ricorso nel merito, esso si rivela infondato per le ragioni illustrate in appresso.
7. Innanzitutto, priva di pregio è la censura di violazione dell’art. 10 della l. n. 241/1990 (cfr. retro, sub n. 3.a).
Le garanzie partecipative e gli obblighi motivazionali ex art. 10 della l. n. 241/1990 non avrebbero potuto, infatti, tradursi – a discapito dei principi procedimentali di efficacia e celerità – in un interminabile confronto dialettico con l’interessata e in un’analitica confutazione degli elementi da quest’ultima forniti nelle controdeduzioni al preavviso di riesame del PdC n. 3/2020 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 10/2020, essendo sufficienti, per la loro osservanza, il compiuto apprezzamento e la perspicua esplicazione dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche che, in positivo, ossia in logica e insuperata antitesi alle anzidette controdeduzioni, hanno giustificato la preannunciata determinazione in autotutela (cfr. TAR Abruzzo, L'Aquila, 26 luglio 2004, n. 836; sez. I, 6 giugno 2007, n. 285; TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 14 maggio 2005, n. 459; TAR Liguria, Genova, sez. II, 7 luglio 2005, n. 1022; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 7 aprile 2006, n. 772; TAR Lazio, Roma, sez. I, 4 agosto 2006, n. 6950; 14 settembre 2007, n. 8951; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 16 ottobre 2009, n. 5817; 21 settembre 2010, n. 17489; 23 luglio 2014, n. 4131; 21 gennaio 2015, n. 374; 26 agosto 2015, n. 4269; Salerno, sez. II, 12 luglio 2018, n. 1067).
8. Neppure accreditabile è la censura di violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 per carenza di valutazione e motivazione circa l’interesse pubblico giustificativo della rimozione in autotutela del PdC n. 3/2020 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 10/2020 (cfr. retro, sub n. 3.b).
8.1. Ed invero, nella specie, l’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio dei citati titoli abilitativi è da reputarsi risiedere, in re ipsa, nella primaria esigenza di presidiare la salubrità ambientale, e, quindi, la salute della collettività locale, rispetto ai fenomeni da esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dalla stazione radio base progettata dalla W.T. Interesse pubblico dalla cui salvaguardia l’ente locale resistente non avrebbe potuto fondatamente considerarsi esautorato in nome di una pretesa parcellizzazione ratione materiae – a seconda, cioè, delle competenze esercitabili in sede di adozione del provvedimento originario e del suo contrarius actus – del sotteso apprezzamento, quale postulata dalla ricorrente, ma, in realtà, sconosciuta all’ordinamento; e che, invece, è stato legittimamente valorizzato dal Comune di Ospedaletto d’Alpinolo entro lo spettro ampio e pluralistico degli interessi convergenti e confliggenti discrezionalmente comparabili – in base alla formula generale dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 – dall’amministrazione in sede di riesame dei provvedimenti ex ante adottati.
Non senza sottolineare, subito dopo, che, allo stato degli atti procedimentali, una simile valutazione non avrebbe potuto essere effettuata se non dall’ente locale resistente.
In questo senso, l’ARPAC, nella propria nota del 6 agosto 2020, prot. n. 40971, ha declinato la richiesta comunale di rideterminazione in merito al pregresso parere favorevole del 21 ottobre 2019, rappresentando che «l’emissione del nuovo parere fosse subordinata alla presentazione di una nuova istanza da parte della W.T. corredata di tutti gli elaborati grafici aggiornati e di tutta la documentazione necessaria al rilascio del nuovo parere» e che «compito dell’Agenzia era di valutare la compatibilità elettromagnetica del progetto con i limiti di esposizione di cui alla legge n. 36/2001 … pertanto la compatibilità del progetto con il PUC e/o la verifica delle planimetrie con lo stato di fatto nonché il rilascio dell’autorizzazione è di esclusiva competenza dell’amministrazione comunale»: in altri termini, affinché l’interesse pubblico alla salubrità ambientale potesse essere correttamente salvaguardato tramite una verifica radioprotezionistica aderente all’effettivo stato dei luoghi, l’iter abilitativo avrebbe dovuto ripartire, previo autoannullamento dei titoli rilasciati e, quindi, per iniziativa dell’amministrazione comunale promanante, dal punto – antecedente al parere dell’ARPAC del 21 ottobre 2019 – in cui si è determinato il ravvisato vizio istruttorio-documentale.
Nello stesso senso, e in via ancor più dirimente, occorre soggiungere che i Comuni risultano tutt’altro che sprovvisti di competenze in materia di protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici.
In particolare, l’art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001 stabilisce che «i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4». E, soprattutto, il successivo art. 14, comma 1, prevede che «le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l’attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, di cui al decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61»: in altri termini, le strutture quale, appunto, l’ARPAC rivestono natura strumentale rispetto all’esercizio di poteri di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale, che rimangono pur sempre soggettivamente riconducibili alla sfera di competenze riservata agli enti locali.
8.2. I superiori approdi si rafforzano ulteriormente col rilievo che l’annullamento d’ufficio dell’atto emanato sulla base di dichiarazioni o rappresentazioni inveritiere – quali, appunto, in appresso si riveleranno essere quelle fornite dalla W. T. in sede di istanza di permesso di costruire prot. n. 3505 del 25 luglio 2019 – nemmeno soggiacciono all’onere valutativo-motivazionale circa l’interesse pubblico giustificativo di esso.
Come statuito da Cons. Stato, ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8, detto onere valutativo-motivazionale è affievolito in caso di non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole, dal momento che non è configurabile una posizione di affidamento legittimo.
Ciò, in piena continuità col consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l’interesse pubblico all’eliminazione di un titolo abilitativo illegittimo risiede in re ipsa, a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà da parte dell’interessato, risultata rilevante o decisiva ai fini del provvedimento ampliativo, non potendo l’interessato vantare il proprio legittimo affidamento nella persistenza di un titolo ottenuto attraverso l’induzione in errore dell’amministrazione procedente (Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6554; sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6554; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 3 novembre 2003, n. 2366; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 21 febbraio 2005, n. 686; TAR Liguria. Genova, sez. I, 7 luglio 2005, n. 1027; 17 novembre 2006, n. 1550; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 13 febbraio 2006, n. 2026; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 5 febbraio 2008, n. 129; TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 4 marzo 2004, n. 115; 10 maggio 2005, n. 299; 10 aprile 2006, n. 238; 18 ottobre 2008, n. 643).
8.3. In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, l’amministrazione resistente risulta aver fatto, nella specie, buon governo dei principi e delle regole in materia di autotutela.
9. Le considerazioni reiettive svolte retro, sub n. 8.1, inducono a dquotare anche il motivo di gravame secondo cui il Comune di Ospedaletto d’Alpinolo avrebbe illegittimamente ritirato l’autorizzazione paesaggistica n. 10/2020 senza previamente interpellare la Soprintendenza di Salerno e Avellino e senza esplicitare le ragioni ambientali giustificative della determinazione assunta (cfr. retro, sub n. 3.d).
Ribadisce, al riguardo, il Collegio che l’infedele rappresentazione dello stato dei luoghi ante operam da parte dell’interessata non avrebbe potuto che comportare, in via immediata, il ritiro dei titoli abilitativi rilasciati in suo favore, affinché, soltanto all’indomani della corretta riformulazione dell’istanza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, le autorità tutorie locale e statale potessero svolgere le valutazioni di rispettiva competenza, precluse, in limine, dal rilevato vizio istruttorio-documentale.
10. Non merita, poi, favorevole apprezzamento la tesi attorea di irrevocabilità del rilasciato titolo edilizio (cfr. retro, sub n. 3.e).
In argomento, giova rammentare che gli atti amministrativi vanno interpretati risalendo al relativo contenuto sostanziale e al potere in concreto esercitato dall’autorità promanante, dovendosi prescindere dal nomen iuris ad essi attribuito al momento dell'adozione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2010, n. 4902; TAR Lazio, Roma, sez. III, 17 giugno 2008, n. 5916; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 17 settembre 2009, n. 4977).
Ciò posto, nella specie, al di là dell’utilizzo del termine “revoca”, congiuntamente al termine “annullamento d’ufficio” da parte dell’impugnata determinazione n. 224 del 7 ottobre 2020, è indubbio che la misura con essa adottata sia riconducibile all’orbita applicativa non già dell’art. 21 quinquies (“Revoca del provvedimento”) della l. n. 241/1990, bensì dell’art. 21 nonies (“Annullamento d’ufficio”) della l. n. 241/1990, espressamente e ripetutamente richiamato nel testo del provvedimento, siccome conseguente al sopravvenuto rilievo di omessa e/o infedele rappresentazione di fabbricati (ivi compreso un plesso scolastico) potenzialmente esposti alle emissioni elettromagnetiche dell’assentita stazione radio base.
11. Privi di pregio sono, altresì, i profili di censura volti a denunciare lo sconfinamento dell’organo sindacale dal perimetro dei propri poteri, in sede di emanazione sia della direttiva del 12 agosto 2020, prot. n. 3564, sia della nota del 6 ottobre 2020, prot. n. 4573 (cfr. retro, sub n. 3.f e n. 3.i).
Trattasi, infatti, di atti meramente interni e propulsivi, finalizzati a stimolare – alla luce delle segnalazioni del Gruppo di minoranza consiliare “Il Coraggio di Essere Liberi” (note del 19 giugno 2020, prot. n. 2698, e del 21 luglio 2020, prot. n. 3188), nonché delle risultanze della relazione del 7 settembre 2020, prot. n. 3973, a cura del tecnico incaricato dall’amministrazione, e degli esiti della seduta della Commissione edilizia e della Commissione edilizia integrata del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo del 6 ottobre 2020 (cfr. verbale n. 8, in pari data) – il riesame in autotutela del PdC n. 3/2020 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 10/2020 da parte degli organi dirigenziali a tanto competenti, nell’esercizio discrezionale delle funzioni di rispettiva competenza.
12. Destituito di fondamento è l’ordine di doglianze con cui la W. T. contesta il rilievo di omessa e/o infedele rappresentazione – in sede di istanza di permesso di costruire prot. n. 3505 del 25 luglio 2019 – di fabbricati potenzialmente esposti alle emissioni elettromagnetiche dell’assentita stazione radio base.
In particolare, dalla relazione del Responsabile dell’Area Tecnica prot. n. 658 del 9 febbraio 2021, depositata in giudizio in assolvimento dell’incombente istruttorio impartito dalla Sezione con ord. n. 12/2021, emerge, senza trovare decisiva smentita nelle controdeduzioni tecniche esibite dalla W. T., che:
- anche alla stregua della esibita aero-ortofoto estratta dalla piattaforma Google Earth, ed a conferma dei rilievi topografici riportati nella relazione del tecnico incaricato dal Comune di Ospedaletto d’Alpinolo prot. n. 3973 del 7 settembre 2020, il plesso scolastico (costituente ricettore sensibile) contrassegnato con la lett. M, nonché gli edifici contrassegnati con le lett. L e P nelle planimetrie a corredo della citata relazione tecnica figurano ricompresi almeno in parte entro il raggio di m 300,00 dal punto di installazione della stazione radio base controversa;
- «dai riscontri effettuati con l’applicazione Google Earth, mediante la funzione righello e profilo in elevazione, – recita, in proposito, la richiamata relazione del Responsabile dell’Area Tecnica prot. n. 658 del 9 febbraio 2021 – si è potuto verificare … che il plesso scolastico rientra nel raggio dei m 300,00 e che lo stesso nella relazione predittiva allegata all’istanza di autorizzazione non è stato tenuto in debita considerazione»;
- per converso, la W.T., nelle proprie controdeduzioni tecniche, deduce, in termini implicitamente confessori, che i fabbricati anzidetti, contrassegnati con le lett. L, M e P «sono ai margini dei m 300,00»;
- l’asserita inaccessibilità e l’assenza nella cartografia territoriale regionale degli edifici contrassegnati con le lett. C, D ed F nelle planimetrie a corredo della relazione del tecnico incaricato dal Comune di Ospedaletto d’Alpinolo prot. n. 3973 del 7 settembre 2020 e con le lett. n. 11, 12 e 13 nella planimetria a corredo della consulenza tecnica di parte ricorrente non valgono a giustificare la loro mancata riproduzione in sede di istanza di permesso di costruire prot. n. 3505 del 25 luglio 2019: ciò, in quanto detta inaccessibilità risulta tutt’altro che dimostrata da parte ricorrente e in quanto una simile circostanza, al pari della carenza di aggiornamento della cartografia territoriale regionale, ben avrebbe potuto e dovuto essere ovviata, in fase di redazione progettuale, per il tramite delle mappe catastali disponibili e dell’archivio storico delle immagini reperibili sulla piattaforma Google Earth;
- d’altronde, in termini sostanzialmente confessori, nella consulenza tecnica di parte ricorrente si espone che i suindicati edifici «sono quelli che effettivamente mancavano»;
- il fabbricato contrassegnato con la lett. B nelle planimetrie a corredo della relazione del tecnico incaricato dal Comune di Ospedaletto d’Alpinolo prot. n. 3973 del 7 settembre 2020 figura erroneamente accorpato a quello contrassegnato con la lett. A, per effetto dell’utilizzo di un’immagine anacronistica (risalente al 2013) prelevata sulla piattaforma Google Earth, ove esso non aveva ancora assunto l’attuale configurazione di civile abitazione, ma corrispondeva ancora al forno ed alla porcilaia preesistenti.
Le incongruenze della rappresentazione dello stato dei luoghi fornita in sede di istanza di permesso di costruire prot. n. 3505 del 25 luglio 2019 non avrebbero potuto, dunque, non tradursi in termini ab origine e in radice infirmanti il progetto assentito col PdC n. 3/2020 e con l’autorizzazione paesaggistica n. 10/2020.
13. Le superiori considerazioni permettono, infine, di prescindere dai profili di censura rivolti al rilievo di installazione del basamento dell’antenna in difformità dal progetto assentito (cfr. retro, sub n. 3.c e n. 3.h).
In proposito, occorre rimarcare che l’annullamento d’ufficio del PdC n. 3/2020 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 10/2020 è stato disposto in ragione sia dell’omessa rappresentazione progettuale di svariati fabbricati in prossimità della prevista stazione radio base sia della traslazione della piastra di ancoraggio dell’antenna.
Ebbene, la verificata infedeltà degli elaborati grafici a corredo dell’istanza di permesso di costruire prot. n. 3505 del 25 luglio 2019 rende inammissibili del deduzioni attoree avverso la restante base argomentativa della contestazione in esame (ossia avverso il rilievo di installazione del basamento dell’antenna in difformità dal progetto assentito), considerata la relativa natura plurimotivata. In presenza di un atto sorretto da autonome ragioni giuridico-fattuali, è, infatti, bastevole l’acclarata legittimità di una sola delle argomentazioni poste a suo fondamento, perché l’atto medesimo possa resistere al richiesto sindacato giurisdizionale su di esso, con conseguente assorbimento – per carenza di interesse e per finalità di economia processuale – delle censure dirette a contestare ogni ulteriore nucleo motivazionale della determinazione avversata.
14. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza e di connessa inammissibilità di tutte le censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe va, nel complesso, respinto.
15. La complessità istruttoria della vicenda controversa giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, svoltasi tramite collegamento telematico da remoto, ai sensi dell'art. 84, comma 6, del d.l. n. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Igor Nobile, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO