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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 15043/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 15043 / 2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. FABIO DEMOFONTI
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. FABIO DEMOFONTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 09.09.25, depositate il 05.09.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in
Roma (RM) alla via Raoul Chiodelli n. 202 sarà oggetto di impegno reciproco dei coniugi in favore del figlio, come di seguito specificato;
3. il figlio maggiorenne, dal Per_1
29.01.2024 lavora con rapporto di apprendistato presso Electra Telecommunication
S.r.l.s. (all. 7);
4. a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese, il sig. corrisponderà comunque a mani del medesimo, la Pt_2 somma mensile di € 100,00 (cento/00), da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro di
Roma, sottoscritto il 17 dicembre 2014; 5. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
6. al fine di pervenire alla separazione, i coniugi hanno dovuto superare disaccordi riguardanti le attribuzioni patrimoniali, che hanno influito sul percorso di soluzione dei problemi nascenti dalla crisi matrimoniale. Gli stessi coniugi sono così giunti alla decisione di obbligarsi a donare, entro il 30 giugno 2025, al proprio figlio l'immobile sito in Roma (RM), Per_1 via Raoul Chiodelli n. 202 (Catasto Fabbricati del Comune di Roma, Foglio 668, P.lla
900, Sub 15) unitamente al box auto sito nel medesimo luogo (Catasto Fabbricati del
Comune di Roma, Foglio 668, P.lla 900, Sub 7), considerando espressamente i coniugi tale trasferimento – e l'obbligo reciproco ad effettuarlo – indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e concordando entrambi su come esso – e sempre anche l'obbligo reciproco ad effettuarlo – garantisca il figlio, assicurando allo stesso certezze patrimoniali ed evitando altresì i problemi che potrebbero scaturire da eventuali seconde nozze dei coniugi medesimi.
7. il sig. si impegna – fino alla sua Pt_2 estinzione, prevista per il mese di agosto dell'anno 2036 – a pagare tutte le restanti rate del mutuo, ciascuna pari ad € 573,31 mensili, acceso presso Intesa San Paolo S.p.A. per l'acquisto del menzionato immobile sito in Roma (RM), via Raoul Chiodelli n. 202, anche per il tempo successivo all'avvenuta sua donazione al figlio 8. i coniugi si Per_1 impegnano ad amministrare di comune accordo l'immobile sito in Tornareccio (CH) alla via P. Nenni n. 21, e a dividerne tra loro, in parti uguali, spese ed eventuali proventi di qualsivoglia natura;
9. i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta”
e il procuratore ha concluso in conformità;
visti gli artt. 473bis.47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della pronuncia;
che non vi sia luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P. Q. M.
1) omologa la separazione personale di nata a [...] il Parte_1
09.10.1974, e , nato a [...] il [...], alle condizioni come Parte_2 integralmente riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della pronuncia, di cui il Tribunale prende atto;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all' annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 01298, Parte
1, Serie 03, Anno 2010);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, 09/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Simona Rossi dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 15043 / 2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. FABIO DEMOFONTI
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. FABIO DEMOFONTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 09.09.25, depositate il 05.09.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in
Roma (RM) alla via Raoul Chiodelli n. 202 sarà oggetto di impegno reciproco dei coniugi in favore del figlio, come di seguito specificato;
3. il figlio maggiorenne, dal Per_1
29.01.2024 lavora con rapporto di apprendistato presso Electra Telecommunication
S.r.l.s. (all. 7);
4. a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese, il sig. corrisponderà comunque a mani del medesimo, la Pt_2 somma mensile di € 100,00 (cento/00), da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro di
Roma, sottoscritto il 17 dicembre 2014; 5. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
6. al fine di pervenire alla separazione, i coniugi hanno dovuto superare disaccordi riguardanti le attribuzioni patrimoniali, che hanno influito sul percorso di soluzione dei problemi nascenti dalla crisi matrimoniale. Gli stessi coniugi sono così giunti alla decisione di obbligarsi a donare, entro il 30 giugno 2025, al proprio figlio l'immobile sito in Roma (RM), Per_1 via Raoul Chiodelli n. 202 (Catasto Fabbricati del Comune di Roma, Foglio 668, P.lla
900, Sub 15) unitamente al box auto sito nel medesimo luogo (Catasto Fabbricati del
Comune di Roma, Foglio 668, P.lla 900, Sub 7), considerando espressamente i coniugi tale trasferimento – e l'obbligo reciproco ad effettuarlo – indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e concordando entrambi su come esso – e sempre anche l'obbligo reciproco ad effettuarlo – garantisca il figlio, assicurando allo stesso certezze patrimoniali ed evitando altresì i problemi che potrebbero scaturire da eventuali seconde nozze dei coniugi medesimi.
7. il sig. si impegna – fino alla sua Pt_2 estinzione, prevista per il mese di agosto dell'anno 2036 – a pagare tutte le restanti rate del mutuo, ciascuna pari ad € 573,31 mensili, acceso presso Intesa San Paolo S.p.A. per l'acquisto del menzionato immobile sito in Roma (RM), via Raoul Chiodelli n. 202, anche per il tempo successivo all'avvenuta sua donazione al figlio 8. i coniugi si Per_1 impegnano ad amministrare di comune accordo l'immobile sito in Tornareccio (CH) alla via P. Nenni n. 21, e a dividerne tra loro, in parti uguali, spese ed eventuali proventi di qualsivoglia natura;
9. i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta”
e il procuratore ha concluso in conformità;
visti gli artt. 473bis.47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della pronuncia;
che non vi sia luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P. Q. M.
1) omologa la separazione personale di nata a [...] il Parte_1
09.10.1974, e , nato a [...] il [...], alle condizioni come Parte_2 integralmente riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della pronuncia, di cui il Tribunale prende atto;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all' annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 01298, Parte
1, Serie 03, Anno 2010);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, 09/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Simona Rossi dott.ssa Marta Ienzi