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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2884/2022 r.g. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Saverio Molica e Giacomo Farrelli, in virtù di procura in calce all'atto di appello e di deliberazione della giunta comunale n. 151 del 29.04.2022;
CP_1
E
E , rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore CP_2 CP_3
Barletta, per procura in calce alla memoria costitutiva e difensiva;
-APPELLATI-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace di n. 29/2022, avente Parte_1 ad oggetto responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 04.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il , in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro,
e , proponendo appello avverso la sentenza n. 29/2022, CP_2 CP_3 depositata il 14.01.2022, con la quale il Giudice di pace di 1) ha accolto la Parte_1 domanda promossa da e, per l'effetto, ha condannato il CP_3 Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attore della
[...] somma di € 1.500,00, per risarcimento dei danni materiali, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al soddisfo;
2) ha accolto la domanda promossa da e, CP_2 per l'effetto, ha condannato il , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 1.104,15, a titolo di risarcimento dei danni fisici, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al soddisfo;
3) ha posto definitivamente a carico del , il pagamento di € 500,00 per la C.T.U. Parte_1 tecnico – modale svolta, con detrazione di eventuali acconti già versati;
4) ha condannato il , al pagamento in favore di parte attrice dei 2/3 delle spese di lite, Parte_1 liquidati in € 83,34 per spese ed € 670,00 per competenze oltre alle dovute occorrende ope legis; 5) ha compensato il restante 1/3 delle spese e competenze di lite tra le parti.
Come motivi di impugnazione parte appellante ha dedotto: la tardività dell'appello; il travisamento dei fatti e dell'istruttoria da parte del Giudice di Pace, per avere dichiarato ammissibile la prova testimoniale resa dal terzo trasportato e per non avere CP_4 valutato la C.T.U. tecnico modale, dalla quale era emerso che la causa del sinistro non era stata l'insidia stradale, bensì la presenza di materiale vischioso, prontamente eliminato dai tecnici della società appaltatrice della raccolta rifiuti;
la condotta colposa del danneggiato nella causazione del sinistro;
l'erroneità della statuizione sulle spese di lite.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, quale Giudice d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, ) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) nel merito: a) riformare integralmente la sentenza n.
29/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di il 14/01/2022 nel giudizio distinto con Parte_1
R.G. n. 5156/2019, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente
2 l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
b) nella denegata ipotesi si dovesse ritenere sussistente la responsabilità del riconoscere e dichiarare il concorso di colpa della Parte_1 parte attrice e ridurre, conseguentemente, l'importo risarcitorio, in ragione dell'incidenza CP_2 causale del dedotto concorso di colpa;
4) condannare le controparti alla rifusione delle spese di lite
(compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.”.
Con comparsa depositata il 15.09.2022, si sono costituiti e , CP_2 CP_3 eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 341 c.p.c., chiedendo, in via preliminare, il rigetto della richiesta di esecutività della sentenza impugnata, nel merito, il rigetto del gravame perché infondato con conferma della sentenza impugnata, vinte le spese di lite.
All'udienza del 19.12.2022, è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita documentalmente, all'udienza del
04.11.2024, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, deve essere dichiarata la tempestività dell'appello, poiché dagli atti risulta che la sentenza di primo grado è stata depositata il 14.01.2022 e l'atto di appello è stato notificato a e entro i sei mesi, ovvero il 14.07.2022 (cfr. CP_2 CP_3 allegati all'atto di appello).
Ancora, in via preliminare, si dichiara l'ammissibilità dell'impugnazione proposta, poiché
l'appellante non solo ha predisposto l'atto introduttivo del giudizio in specifici capi separati, ma ha anche ottemperato a quanto previsto dall'art. 342 c.p.c., perché dal tenore complessivo dell'atto è possibile individuare le parti del provvedimento che ha inteso appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono espresse in materia, affermando che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
3 argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. Cass. n. 27199/2017).
Ciò posto, nel merito, l'appello è infondato e viene rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'appellante ha censurato la sentenza emessa dal Giudice di Pace per inattendibilità del teste per travisamento dell'istruttoria sulla prova del caso fortuito e sulla CP_4 condotta colposa del danneggiato.
La fattispecie in esame configura un'ipotesi di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e la Corte di cassazione a Sezioni Unite, ha affermato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e non presuntiva e che per la sua configurazione l'attore deve dimostrare il nesso di causalità tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Inoltre, ha precisato che le modifiche improvvise della struttura della cosa (tra cui le macchie d'olio) divengono con il trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere (cfr. Cass., Civ.,
Sez. Un., ord. n. 20943/2022).
In particolare, la Corte di Cassazione, in tema di responsabilità da custodia di beni demaniali, nelle specifiche ipotesi di insidie presenti sul manto stradale, ha ritenuto che:
“… «la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo
l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia
d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità
4 offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (così Cass. Sez.
3, Sentenza n. 6101 del 12 marzo 2013; conformi, in precedenza: Sez. 3, Sentenza n. 15042 del 6 giugno 2008; Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25 luglio 2008; Sez. 3, Sentenza n. 8157 del 3 aprile
2009; Sez. 3, Sentenza n. 24419 del 19 novembre 2009; Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 20 novembre
2009; Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13 luglio 2011; Sez. 3, Sentenza n. 15720 del 18 luglio 2011;
Sez. 3, Sentenza n. 21508 del 18 ottobre 2011; più di recente, sempre nel medesimo senso, si vedano anche: Cass., Sez. 3, Sentenze n. 4768 del 11 marzo 2016, n. 5622 del 22 marzo 2016 e n. 5695 del
23 marzo 2016, non massimate).”(cfr. Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 4963/2019).
Quindi, precisato il regime giuridico applicabile al caso di specie e richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, si rileva che dall'esame della documentazione è emerso che il Giudice di Pace abbia erroneamente ricondotto la fattispecie ex art. 2051 c.c. in quella di tipo presuntivo, essendo invece oggettiva, e abbia omesso di dichiarare l'incapacità a testimoniare del teste fondando la CP_4 motivazione solo su questa prova, non considerando invece la C.T.U. e l'istruttoria documentale, dalla quale è comunque emersa la responsabilità del . Parte_1
Anzitutto, in riferimento alla capacità a testimoniare di si rileva che CP_4 quest'ultima ha dichiarato che: “Ho riportato lesioni nel sinistro occorso in data 23/10/2018”.
Orbene, in tema di incapacità a testimoniare del terzo trasportato la Cassazione ha affermato che “la circostanza, poi, che il testimone chiamato a deporre nel giudizio di risarcimento del danno causato da un sinistro stradale fosse una persona trasportata su uno dei veicoli coinvolti, non lo rende affatto capace a deporre, quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro oggetto del giudizio. Posto, infatti, che l'incapacità a deporre sussiste quando il testimone possa teoricamente intervenire nel giudizio in cui è chiamato a deporre… (cfr. Cass., Civ., Sez. VI, ord. n.
19121/2019, succ. conf. Cass., Civ., Sez. III, Ord. n. 13501/2022 ).
Pertanto, ne discende che il Giudice di prime cure non ha applicato i principi enunciati dalla
Cassazione in tema di incapacità a testimoniare, valutando ai fini della prova della responsabilità ex art. 2051 c.c. la testimonianza resa dal terzo passeggero la CP_4 quale aveva dichiarato di avere subito dei danni in conseguenza del sinistro.
Tuttavia, dall'esame del compendio probatorio è comunque emersa la responsabilità dell'amministrazione comunale.
5 Infatti, mentre e hanno fornito la prova del nesso causale tra CP_2 CP_3 la cosa e l'evento dannoso, il non ha dimostrato il caso fortuito, Parte_1 ovvero che la presenza della macchia d'olio sull'asfalto fosse recente e non ha neanche dimostrato la condotta colposa del danneggiato.
Nello specifico, gli appellati hanno prodotto il verbale dei vigili urbani, inviati sul luogo del sinistro alle ore 17:15 e giunti 15 minuti dopo, nel quale è stata descritta la specie e condizione della strada, curva, con doppia carreggiata con separazione, asfaltata, sdrucciolevole, sono state descritte le condizioni metereologiche piovose, la presenza di un'ammaccatura sullo spartitraffico, il precedente intervento dell'ANAS di eliminazione della sostanza oleosa, la richiesta di un ulteriore intervento per la rimozione della sostanza oleosa alla società e della presenza di più sinistri causati nello stesso luogo, CP_5 intervenuti nel tempo intercorrente tra il momento del sinistro, ore 16:00 e l'intervento degli stessi ore 17:30 (cfr. all. n. 1 all'atto di citazione di cui al fascicolo di primo grado).
Inoltre, dalla lettura della CTU è emerso che il consulente ha accertato che: “per quanto emerge dagli atti, essendo presente un “rapporto incidente stradale con lesioni” redatto dalla Polizia
Municipale dello stesso Comune di il sinistro “verificatosi il 23 ottobre 2018 alle ore 16.00”, Parte_1 in Viale de Filippis in prossimità del palo luce 2672”. Pur nella totale certezza dell'evento sinistroso, visto l'intervento della Polizia Locale, considerata la condizione e la qualità della superficie il nesso causale tra l'evento ed il manto stradale anche e soprattutto in virtù di quanto contenuto nel rapporto della
Polizia Municipale sembra da essere legato ad una sopravvenuta condizione critica della superficie di carattere temporaneo e circoscritta nell'intorno della zona del sinistro. Al sesto rigo del rapporto, infatti, la
Polizia Municipale riporta “…il fondo stradale si presentava sdrucciolevole, tanto che, nonostante una squadra cantoniera ANAS di passaggio sul posto avesse già effettuato una parziale bonifica, si rendeva necessario richiedere, tramite C.R., un ulteriore intervento da parte della ditta SIECO…”. Ciò, in pratica, implica che oltre alla superficie bagnata dalla semplice e normale acqua di pioggia come in numerosi giorni dell'anno, qualche altra non ben identificata sostanza, con ogni probabilità particolarmente oleosa ed in una certa rilevante quantità, si trovava sulla superficie stradale negli istanti antecedenti gli eventi sinistrosi ( negli ultimi due righi, infatti, il rapporto cita testualmente: “…Si dà atto che, nel medesimo luogo, nell'arco di tempo intercorrente tra il sinistro in atti e l'intervento della scrivente, si sono verificati ulteriori due sinistri con modalità analoghe…”). Osservando con attenzione le foto scattate dalla Polizia Locale ed allegate al rapporto, in una in particolare, si nota sul margine destro la
6 presenza sul bordo del marciapiede della mascherina di un'auto che non sembra appartenere alla citroen
C4 tg. CY313ZB poiché diversa per forma e tipologia ed inoltre con il marchio che sembra appartenere ad un veicolo del gruppo fiat, mentre il palo luce ritratto alla base nella stessa foto (delle 17:35) in realtà è il n. 2671 che insiste su un tratto più rettilineo mentre la zona relativa al palo n. 2672 è quella relativa alla foto delle 17:34 nella quale, in un tratto all'estrema sinistra della carreggiata si nota la presenza di un tratto del guard-rail, posto sullo spartitraffico deformato che potrebbe, anche se non vi è alcuna certezza, rappresentare l'effettivo punto d'urto della Citroen C4 tg. CY313ZB. Nella foto delle 17:35 inoltre si nota sul margine destro della carreggiata la presenza di una non ben identificata polvere di colore rossastro, segno residuo dell'intervento di bonifica menzionato nel rapporto dalla Polizia Locale già avviato dall'ANAS prima dello stesso intervento, che richiama la similitudine con la normale segatura o altra polvere assorbente spesso utilizzata anche nei pavimenti industriali e delle officine meccaniche per assorbire e rimuovere le sostanze particolarmente untuose come gli oli minerali o altre sostanze lubrificanti simili la cui presenza su una qualsiasi sede stradale si può verificare anche solo temporaneamente per varie
e molteplici cause che vanno dalla rottura della coppa dell'olio (con perdita del lubrificante a gravità lungo tutto il percorso) a quello del turbocompressore (con il lubrificante che fuoriesce in pressione ed in grande quantità dallo scarico del veicolo) di un qualsiasi veicolo circolante o ancora dallo sversamento abusivo di sostanze oleose sul posto avesse già effettuato una parziale bonifica, si rendeva…Per questo motivo, alla luce dei pochi elementi a disposizione, quanto esposto sembra poter essere l'unico nesso causale possibile, anche se non identificabile con una certezza assoluta, tra l'evento descritto in citazione ed il manto stradale nelle condizioni che emergono dai verbali di Polizia Locale…” . Ed ancora, il CTU in risposta al quesito 3) ha dichiarato che: “Osservando attentamente l'unica foto dell'auto sul lato sx non appare evidente la foratura della ruota (dall'immagine il pneumatico sembrerebbe in pressione) e nemmeno dell'ammaccatura del parafango sinistro (il profilo della sagoma appare intatto mentre si vede un'ombra che potrebbe essere un riflesso se non un'ammaccatura di lievissima entità peraltro senza perdita di vernice) il che dimostra che è impossibile la valutazione solo attraverso documentazione fotografica senza esame visivo diretto o dati assolutamente certi inerenti il veicolo quindi nulla si può dire riguardo all'esatto ammontare dei danni subiti dal veicolo tg. CY313ZB, peraltro indisponibile, ed in ogni caso i danni visibili si possono considerare compatibili con un urto dello stesso veicolo con lo spartitraffico disposto sul lato sinistro della carreggiata. Mentre nulla si può dire in merito all'avvenuta possibilità o meno di un urto sul lato destro quello sul lato sinistro, con molta probabilità, può essersi verificato a causa della perdita d'aderenza…”. (v. CTU allegata al fascicolo di primo grado).
7 A ciò va aggiunto che il teste agente della polizia municipale, ha dichiarato Testimone_1 che: “non ho assistito direttamente all'occorso, in quanto, a seguito di chiamata sono sopraggiunto con un collega ed una volta arrivato sono stato informato dall'attrice che in qualità di conducente mi ha descritto la dinamica dell'evento a proposito della lettura del capitolo 1”. ADR in merito al capitolo 2 non posso rispondere sulla velocità, ma posso dichiarare che quando sono arrivato io con il collega, l'autovettura in questione era stata spostata, comunque posso confermare che contro il muro spartitraffico vi erano evidenti Testim segni di impatto. ADR confermo il capitolo 4. (difesa attrice) non sono in grado di stabilire che tipo di sostanza scivolosa insistesse sull'asfalto, ma posso confermare che io e il collega abbiamo riscontrato una particolare scivolosità dell'asfalto, causata dalla predetta sostanza…. ADR non sono in grado di sapere se questa presenza oleosa fosse stata precedentemente segnalata. ADR… nessun accertamento è stato fatto sulla misurazione della velocità il cui limite nel tratto di strada in questione è di 50 km/h” (v. verbale udienza del 2.07.2020).
Ed ancora il teste , agente di polizia municipale interrogato sul capitolo 5 Testimone_3 formulato dal ha dichiarato che: “non ho constatato che i pneumatici Parte_1 fossero usurati anche perché dovevamo impedire che ci venissero addosso le altre auto perché si erano verificati altri incidenti.”. ADR: “Non ho accertato il rispetto di limiti di velocità.”. ADR dell'avv.
Folino Rosa: “vi era stato un intervento in precedenza da parte dell'ANAS ed uno successivamente allertato da noi agenti di Polizia Locale.”. ADR dell'avv. Folino Rosa: “Confermo la strada era sdrucciolevole, che non era chiusa al traffico, ma che noi agenti abbiamo veicolato il traffico su di una corsia e abbiamo posto la segnaletica di pericolo in nostra dotazione” (v. verbale udienza del
12.02.2021).
Quindi, dalle risultanze istruttorie è emerso che la macchia oleosa aveva causato il sinistro, mentre il non ha fornito la prova che la sostanza oleosa sul manto Parte_1 stradale fosse recente e che, come tale, non fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità la prova della presenza recente di una macchia d'olio, non prevedibile e dunque non evitabile da parte del perché Pt_1 formatasi poco prima dell'incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto di custodia, grava sul custode, ovvero sull'ente comunale che deve allegare elementi, anche fonti di presunzione che consentano di affermare l'incidenza del caso fortuito nella causazione dell'evento (cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 7361/2019).
8 Anzi, dall'esame della documentazione agli atti è emerso che prima del sinistro l'ANAS, sebbene di passaggio sul tratto stradale, aveva tentato di rimuovere la macchia d'olio, coprendola con della terra (cfr. all. n. 1 all'atto di citazione di cui al fascicolo di primo grado).
Da ciò si desume che la presenza della sostanza oleosa sull'asfalto non era recente e che era, dunque, evitabile il sinistro attraverso un tempestivo intervento riparatore da parte del
. Parte_1
Parimenti infondata è la censura sulla sussistenza di una condotta colposa del danneggiato, in ordine alla quale l'appellante non ha assolto l'onere della prova su di lui incombente in conformità a quanto stabilito dalla giurisprudenza. (cfr. Cass., Civ., Sez. II, ord. n. 18518/2024).
Anzi, dalle testimonianze degli agenti municipali sopra riportate è emerso che non era stata accertata l'usura degli pneumatici e che non era stata rilevata la velocità percorsa dal veicolo (cfr. CTU allegata al fascicolo di primo grado e verbale udienza del 02.07.2020 e
12.02.2021 sopra riportati).
Il C.T.U., sul punto ha accertato che: “mentre in merito alla condotta di guida, in assenza dei classici rilievi metrici con la posizione esatta del veicolo e le tracce di una possibile frenata e/o di
“scarrocciamento”, ma soprattutto dell'effettivo punto d'urto, nulla di certo si può affermare se non il fatto che osservando le uniche foto (delle 17:56) ritraenti il veicolo, peraltro solo nella parte anteriore e sinistra, si nota l'assenza del paraurti anteriore, di cui manca la foto a parte, ma aldilà di ciò le foto non sembrano mostrare segni di deformazione o di rottura evidenti di parti della carrozzeria esposte ed a vista (come cofano, parafango sx, fari) o ancora di perdita di liquidi nell'intorno della superficie dell'autovettura, il che farebbe pensare ad urto, con ogni probabilità sul lato sinistro, non particolarmente violento quindi ad una velocità, anche se non calcolabile con i dati disponibili, non particolarmente elevata, considerato infine che il rapporto della Polizia Locale non menziona l'intervento di un carro attrezzi quindi non vi è traccia di un ricovero in officina a ” (cfr. CTU allegata al fascicolo di primo grado). Parte_1
Pertanto, si ritiene che il sia responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. Parte_1 per i danni riportati da e , in occasione del sinistro avvenuto il CP_2 CP_3
23/10/2018 per difetto di prova del caso fortuito e della condotta colposa del danneggiato.
9 Infine, si dichiara infondato anche il motivo di impugnazione sull'erroneità della statuizione sulle spese di lite, perché poste a carico del in Parte_1 applicazione del principio di soccombenza.
Invero, dalla lettura della sentenza si rileva che l'odierno appellante, soccombente in primo grado, sia stato condannato al pagamento di 2/3 delle spese di lite mentre per il restante 1/3 sono state compensate tra le parti.
Ebbene, deve osservarsi che le spese di lite seguono la soccombenza, ma che il Giudice può disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, oltre che in caso di soccombenza reciproca, soltanto nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, del mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., Civ., Sez. VI, ord.
n. 3977/2020).
Nella fattispecie, il Giudice di primo grado ha fatto parziale applicazione del principio di soccombenza, disponendo la condanna per i 2/3 delle spese di lite, applicando la compensazione per il restante 1/3 senza esporre i giusti motivi ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale.
Pertanto, la sentenza di primo grado va riformata in punto di spese e in applicazione del principio della soccombenza il , va condannato al pagamento in Parte_1 favore di e delle spese di lite del primo grado per l'intero CP_2 CP_3 importo di € 83,34 per spese ed € 670,00 per competenze oltre IVA e CPA e accessori come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 47/2022, scaglione come da valore della causa.
Si dà atto, infine, che per effetto della pronuncia di rigetto dell'appello, la parte che l'ha proposto è tenuta a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta l'appello proposto dal , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, e conferma la sentenza n. 29/2022 emessa dal Giudice di Pace di , Parte_1 con modifica in parte della motivazione;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di e , delle spese del primo grado di CP_2 CP_3 giudizio, pari ad € 83,34 per spese ed € 670,00 per competenze oltre IVA e CPA e accessori come per legge;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento in favore di e delle spese di lite che liquida in € CP_2 CP_3
2.552,00, oltre IVA e CPA e spese generali al 15%;
- dà atto che parte appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Catanzaro, lì 14 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
11
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2884/2022 r.g. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Saverio Molica e Giacomo Farrelli, in virtù di procura in calce all'atto di appello e di deliberazione della giunta comunale n. 151 del 29.04.2022;
CP_1
E
E , rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore CP_2 CP_3
Barletta, per procura in calce alla memoria costitutiva e difensiva;
-APPELLATI-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace di n. 29/2022, avente Parte_1 ad oggetto responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 04.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il , in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro,
e , proponendo appello avverso la sentenza n. 29/2022, CP_2 CP_3 depositata il 14.01.2022, con la quale il Giudice di pace di 1) ha accolto la Parte_1 domanda promossa da e, per l'effetto, ha condannato il CP_3 Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attore della
[...] somma di € 1.500,00, per risarcimento dei danni materiali, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al soddisfo;
2) ha accolto la domanda promossa da e, CP_2 per l'effetto, ha condannato il , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 1.104,15, a titolo di risarcimento dei danni fisici, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al soddisfo;
3) ha posto definitivamente a carico del , il pagamento di € 500,00 per la C.T.U. Parte_1 tecnico – modale svolta, con detrazione di eventuali acconti già versati;
4) ha condannato il , al pagamento in favore di parte attrice dei 2/3 delle spese di lite, Parte_1 liquidati in € 83,34 per spese ed € 670,00 per competenze oltre alle dovute occorrende ope legis; 5) ha compensato il restante 1/3 delle spese e competenze di lite tra le parti.
Come motivi di impugnazione parte appellante ha dedotto: la tardività dell'appello; il travisamento dei fatti e dell'istruttoria da parte del Giudice di Pace, per avere dichiarato ammissibile la prova testimoniale resa dal terzo trasportato e per non avere CP_4 valutato la C.T.U. tecnico modale, dalla quale era emerso che la causa del sinistro non era stata l'insidia stradale, bensì la presenza di materiale vischioso, prontamente eliminato dai tecnici della società appaltatrice della raccolta rifiuti;
la condotta colposa del danneggiato nella causazione del sinistro;
l'erroneità della statuizione sulle spese di lite.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, quale Giudice d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, ) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) nel merito: a) riformare integralmente la sentenza n.
29/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di il 14/01/2022 nel giudizio distinto con Parte_1
R.G. n. 5156/2019, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente
2 l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
b) nella denegata ipotesi si dovesse ritenere sussistente la responsabilità del riconoscere e dichiarare il concorso di colpa della Parte_1 parte attrice e ridurre, conseguentemente, l'importo risarcitorio, in ragione dell'incidenza CP_2 causale del dedotto concorso di colpa;
4) condannare le controparti alla rifusione delle spese di lite
(compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.”.
Con comparsa depositata il 15.09.2022, si sono costituiti e , CP_2 CP_3 eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 341 c.p.c., chiedendo, in via preliminare, il rigetto della richiesta di esecutività della sentenza impugnata, nel merito, il rigetto del gravame perché infondato con conferma della sentenza impugnata, vinte le spese di lite.
All'udienza del 19.12.2022, è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita documentalmente, all'udienza del
04.11.2024, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, deve essere dichiarata la tempestività dell'appello, poiché dagli atti risulta che la sentenza di primo grado è stata depositata il 14.01.2022 e l'atto di appello è stato notificato a e entro i sei mesi, ovvero il 14.07.2022 (cfr. CP_2 CP_3 allegati all'atto di appello).
Ancora, in via preliminare, si dichiara l'ammissibilità dell'impugnazione proposta, poiché
l'appellante non solo ha predisposto l'atto introduttivo del giudizio in specifici capi separati, ma ha anche ottemperato a quanto previsto dall'art. 342 c.p.c., perché dal tenore complessivo dell'atto è possibile individuare le parti del provvedimento che ha inteso appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono espresse in materia, affermando che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
3 argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. Cass. n. 27199/2017).
Ciò posto, nel merito, l'appello è infondato e viene rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'appellante ha censurato la sentenza emessa dal Giudice di Pace per inattendibilità del teste per travisamento dell'istruttoria sulla prova del caso fortuito e sulla CP_4 condotta colposa del danneggiato.
La fattispecie in esame configura un'ipotesi di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e la Corte di cassazione a Sezioni Unite, ha affermato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e non presuntiva e che per la sua configurazione l'attore deve dimostrare il nesso di causalità tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Inoltre, ha precisato che le modifiche improvvise della struttura della cosa (tra cui le macchie d'olio) divengono con il trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere (cfr. Cass., Civ.,
Sez. Un., ord. n. 20943/2022).
In particolare, la Corte di Cassazione, in tema di responsabilità da custodia di beni demaniali, nelle specifiche ipotesi di insidie presenti sul manto stradale, ha ritenuto che:
“… «la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo
l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia
d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità
4 offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (così Cass. Sez.
3, Sentenza n. 6101 del 12 marzo 2013; conformi, in precedenza: Sez. 3, Sentenza n. 15042 del 6 giugno 2008; Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25 luglio 2008; Sez. 3, Sentenza n. 8157 del 3 aprile
2009; Sez. 3, Sentenza n. 24419 del 19 novembre 2009; Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 20 novembre
2009; Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13 luglio 2011; Sez. 3, Sentenza n. 15720 del 18 luglio 2011;
Sez. 3, Sentenza n. 21508 del 18 ottobre 2011; più di recente, sempre nel medesimo senso, si vedano anche: Cass., Sez. 3, Sentenze n. 4768 del 11 marzo 2016, n. 5622 del 22 marzo 2016 e n. 5695 del
23 marzo 2016, non massimate).”(cfr. Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 4963/2019).
Quindi, precisato il regime giuridico applicabile al caso di specie e richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, si rileva che dall'esame della documentazione è emerso che il Giudice di Pace abbia erroneamente ricondotto la fattispecie ex art. 2051 c.c. in quella di tipo presuntivo, essendo invece oggettiva, e abbia omesso di dichiarare l'incapacità a testimoniare del teste fondando la CP_4 motivazione solo su questa prova, non considerando invece la C.T.U. e l'istruttoria documentale, dalla quale è comunque emersa la responsabilità del . Parte_1
Anzitutto, in riferimento alla capacità a testimoniare di si rileva che CP_4 quest'ultima ha dichiarato che: “Ho riportato lesioni nel sinistro occorso in data 23/10/2018”.
Orbene, in tema di incapacità a testimoniare del terzo trasportato la Cassazione ha affermato che “la circostanza, poi, che il testimone chiamato a deporre nel giudizio di risarcimento del danno causato da un sinistro stradale fosse una persona trasportata su uno dei veicoli coinvolti, non lo rende affatto capace a deporre, quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro oggetto del giudizio. Posto, infatti, che l'incapacità a deporre sussiste quando il testimone possa teoricamente intervenire nel giudizio in cui è chiamato a deporre… (cfr. Cass., Civ., Sez. VI, ord. n.
19121/2019, succ. conf. Cass., Civ., Sez. III, Ord. n. 13501/2022 ).
Pertanto, ne discende che il Giudice di prime cure non ha applicato i principi enunciati dalla
Cassazione in tema di incapacità a testimoniare, valutando ai fini della prova della responsabilità ex art. 2051 c.c. la testimonianza resa dal terzo passeggero la CP_4 quale aveva dichiarato di avere subito dei danni in conseguenza del sinistro.
Tuttavia, dall'esame del compendio probatorio è comunque emersa la responsabilità dell'amministrazione comunale.
5 Infatti, mentre e hanno fornito la prova del nesso causale tra CP_2 CP_3 la cosa e l'evento dannoso, il non ha dimostrato il caso fortuito, Parte_1 ovvero che la presenza della macchia d'olio sull'asfalto fosse recente e non ha neanche dimostrato la condotta colposa del danneggiato.
Nello specifico, gli appellati hanno prodotto il verbale dei vigili urbani, inviati sul luogo del sinistro alle ore 17:15 e giunti 15 minuti dopo, nel quale è stata descritta la specie e condizione della strada, curva, con doppia carreggiata con separazione, asfaltata, sdrucciolevole, sono state descritte le condizioni metereologiche piovose, la presenza di un'ammaccatura sullo spartitraffico, il precedente intervento dell'ANAS di eliminazione della sostanza oleosa, la richiesta di un ulteriore intervento per la rimozione della sostanza oleosa alla società e della presenza di più sinistri causati nello stesso luogo, CP_5 intervenuti nel tempo intercorrente tra il momento del sinistro, ore 16:00 e l'intervento degli stessi ore 17:30 (cfr. all. n. 1 all'atto di citazione di cui al fascicolo di primo grado).
Inoltre, dalla lettura della CTU è emerso che il consulente ha accertato che: “per quanto emerge dagli atti, essendo presente un “rapporto incidente stradale con lesioni” redatto dalla Polizia
Municipale dello stesso Comune di il sinistro “verificatosi il 23 ottobre 2018 alle ore 16.00”, Parte_1 in Viale de Filippis in prossimità del palo luce 2672”. Pur nella totale certezza dell'evento sinistroso, visto l'intervento della Polizia Locale, considerata la condizione e la qualità della superficie il nesso causale tra l'evento ed il manto stradale anche e soprattutto in virtù di quanto contenuto nel rapporto della
Polizia Municipale sembra da essere legato ad una sopravvenuta condizione critica della superficie di carattere temporaneo e circoscritta nell'intorno della zona del sinistro. Al sesto rigo del rapporto, infatti, la
Polizia Municipale riporta “…il fondo stradale si presentava sdrucciolevole, tanto che, nonostante una squadra cantoniera ANAS di passaggio sul posto avesse già effettuato una parziale bonifica, si rendeva necessario richiedere, tramite C.R., un ulteriore intervento da parte della ditta SIECO…”. Ciò, in pratica, implica che oltre alla superficie bagnata dalla semplice e normale acqua di pioggia come in numerosi giorni dell'anno, qualche altra non ben identificata sostanza, con ogni probabilità particolarmente oleosa ed in una certa rilevante quantità, si trovava sulla superficie stradale negli istanti antecedenti gli eventi sinistrosi ( negli ultimi due righi, infatti, il rapporto cita testualmente: “…Si dà atto che, nel medesimo luogo, nell'arco di tempo intercorrente tra il sinistro in atti e l'intervento della scrivente, si sono verificati ulteriori due sinistri con modalità analoghe…”). Osservando con attenzione le foto scattate dalla Polizia Locale ed allegate al rapporto, in una in particolare, si nota sul margine destro la
6 presenza sul bordo del marciapiede della mascherina di un'auto che non sembra appartenere alla citroen
C4 tg. CY313ZB poiché diversa per forma e tipologia ed inoltre con il marchio che sembra appartenere ad un veicolo del gruppo fiat, mentre il palo luce ritratto alla base nella stessa foto (delle 17:35) in realtà è il n. 2671 che insiste su un tratto più rettilineo mentre la zona relativa al palo n. 2672 è quella relativa alla foto delle 17:34 nella quale, in un tratto all'estrema sinistra della carreggiata si nota la presenza di un tratto del guard-rail, posto sullo spartitraffico deformato che potrebbe, anche se non vi è alcuna certezza, rappresentare l'effettivo punto d'urto della Citroen C4 tg. CY313ZB. Nella foto delle 17:35 inoltre si nota sul margine destro della carreggiata la presenza di una non ben identificata polvere di colore rossastro, segno residuo dell'intervento di bonifica menzionato nel rapporto dalla Polizia Locale già avviato dall'ANAS prima dello stesso intervento, che richiama la similitudine con la normale segatura o altra polvere assorbente spesso utilizzata anche nei pavimenti industriali e delle officine meccaniche per assorbire e rimuovere le sostanze particolarmente untuose come gli oli minerali o altre sostanze lubrificanti simili la cui presenza su una qualsiasi sede stradale si può verificare anche solo temporaneamente per varie
e molteplici cause che vanno dalla rottura della coppa dell'olio (con perdita del lubrificante a gravità lungo tutto il percorso) a quello del turbocompressore (con il lubrificante che fuoriesce in pressione ed in grande quantità dallo scarico del veicolo) di un qualsiasi veicolo circolante o ancora dallo sversamento abusivo di sostanze oleose sul posto avesse già effettuato una parziale bonifica, si rendeva…Per questo motivo, alla luce dei pochi elementi a disposizione, quanto esposto sembra poter essere l'unico nesso causale possibile, anche se non identificabile con una certezza assoluta, tra l'evento descritto in citazione ed il manto stradale nelle condizioni che emergono dai verbali di Polizia Locale…” . Ed ancora, il CTU in risposta al quesito 3) ha dichiarato che: “Osservando attentamente l'unica foto dell'auto sul lato sx non appare evidente la foratura della ruota (dall'immagine il pneumatico sembrerebbe in pressione) e nemmeno dell'ammaccatura del parafango sinistro (il profilo della sagoma appare intatto mentre si vede un'ombra che potrebbe essere un riflesso se non un'ammaccatura di lievissima entità peraltro senza perdita di vernice) il che dimostra che è impossibile la valutazione solo attraverso documentazione fotografica senza esame visivo diretto o dati assolutamente certi inerenti il veicolo quindi nulla si può dire riguardo all'esatto ammontare dei danni subiti dal veicolo tg. CY313ZB, peraltro indisponibile, ed in ogni caso i danni visibili si possono considerare compatibili con un urto dello stesso veicolo con lo spartitraffico disposto sul lato sinistro della carreggiata. Mentre nulla si può dire in merito all'avvenuta possibilità o meno di un urto sul lato destro quello sul lato sinistro, con molta probabilità, può essersi verificato a causa della perdita d'aderenza…”. (v. CTU allegata al fascicolo di primo grado).
7 A ciò va aggiunto che il teste agente della polizia municipale, ha dichiarato Testimone_1 che: “non ho assistito direttamente all'occorso, in quanto, a seguito di chiamata sono sopraggiunto con un collega ed una volta arrivato sono stato informato dall'attrice che in qualità di conducente mi ha descritto la dinamica dell'evento a proposito della lettura del capitolo 1”. ADR in merito al capitolo 2 non posso rispondere sulla velocità, ma posso dichiarare che quando sono arrivato io con il collega, l'autovettura in questione era stata spostata, comunque posso confermare che contro il muro spartitraffico vi erano evidenti Testim segni di impatto. ADR confermo il capitolo 4. (difesa attrice) non sono in grado di stabilire che tipo di sostanza scivolosa insistesse sull'asfalto, ma posso confermare che io e il collega abbiamo riscontrato una particolare scivolosità dell'asfalto, causata dalla predetta sostanza…. ADR non sono in grado di sapere se questa presenza oleosa fosse stata precedentemente segnalata. ADR… nessun accertamento è stato fatto sulla misurazione della velocità il cui limite nel tratto di strada in questione è di 50 km/h” (v. verbale udienza del 2.07.2020).
Ed ancora il teste , agente di polizia municipale interrogato sul capitolo 5 Testimone_3 formulato dal ha dichiarato che: “non ho constatato che i pneumatici Parte_1 fossero usurati anche perché dovevamo impedire che ci venissero addosso le altre auto perché si erano verificati altri incidenti.”. ADR: “Non ho accertato il rispetto di limiti di velocità.”. ADR dell'avv.
Folino Rosa: “vi era stato un intervento in precedenza da parte dell'ANAS ed uno successivamente allertato da noi agenti di Polizia Locale.”. ADR dell'avv. Folino Rosa: “Confermo la strada era sdrucciolevole, che non era chiusa al traffico, ma che noi agenti abbiamo veicolato il traffico su di una corsia e abbiamo posto la segnaletica di pericolo in nostra dotazione” (v. verbale udienza del
12.02.2021).
Quindi, dalle risultanze istruttorie è emerso che la macchia oleosa aveva causato il sinistro, mentre il non ha fornito la prova che la sostanza oleosa sul manto Parte_1 stradale fosse recente e che, come tale, non fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità la prova della presenza recente di una macchia d'olio, non prevedibile e dunque non evitabile da parte del perché Pt_1 formatasi poco prima dell'incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto di custodia, grava sul custode, ovvero sull'ente comunale che deve allegare elementi, anche fonti di presunzione che consentano di affermare l'incidenza del caso fortuito nella causazione dell'evento (cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 7361/2019).
8 Anzi, dall'esame della documentazione agli atti è emerso che prima del sinistro l'ANAS, sebbene di passaggio sul tratto stradale, aveva tentato di rimuovere la macchia d'olio, coprendola con della terra (cfr. all. n. 1 all'atto di citazione di cui al fascicolo di primo grado).
Da ciò si desume che la presenza della sostanza oleosa sull'asfalto non era recente e che era, dunque, evitabile il sinistro attraverso un tempestivo intervento riparatore da parte del
. Parte_1
Parimenti infondata è la censura sulla sussistenza di una condotta colposa del danneggiato, in ordine alla quale l'appellante non ha assolto l'onere della prova su di lui incombente in conformità a quanto stabilito dalla giurisprudenza. (cfr. Cass., Civ., Sez. II, ord. n. 18518/2024).
Anzi, dalle testimonianze degli agenti municipali sopra riportate è emerso che non era stata accertata l'usura degli pneumatici e che non era stata rilevata la velocità percorsa dal veicolo (cfr. CTU allegata al fascicolo di primo grado e verbale udienza del 02.07.2020 e
12.02.2021 sopra riportati).
Il C.T.U., sul punto ha accertato che: “mentre in merito alla condotta di guida, in assenza dei classici rilievi metrici con la posizione esatta del veicolo e le tracce di una possibile frenata e/o di
“scarrocciamento”, ma soprattutto dell'effettivo punto d'urto, nulla di certo si può affermare se non il fatto che osservando le uniche foto (delle 17:56) ritraenti il veicolo, peraltro solo nella parte anteriore e sinistra, si nota l'assenza del paraurti anteriore, di cui manca la foto a parte, ma aldilà di ciò le foto non sembrano mostrare segni di deformazione o di rottura evidenti di parti della carrozzeria esposte ed a vista (come cofano, parafango sx, fari) o ancora di perdita di liquidi nell'intorno della superficie dell'autovettura, il che farebbe pensare ad urto, con ogni probabilità sul lato sinistro, non particolarmente violento quindi ad una velocità, anche se non calcolabile con i dati disponibili, non particolarmente elevata, considerato infine che il rapporto della Polizia Locale non menziona l'intervento di un carro attrezzi quindi non vi è traccia di un ricovero in officina a ” (cfr. CTU allegata al fascicolo di primo grado). Parte_1
Pertanto, si ritiene che il sia responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. Parte_1 per i danni riportati da e , in occasione del sinistro avvenuto il CP_2 CP_3
23/10/2018 per difetto di prova del caso fortuito e della condotta colposa del danneggiato.
9 Infine, si dichiara infondato anche il motivo di impugnazione sull'erroneità della statuizione sulle spese di lite, perché poste a carico del in Parte_1 applicazione del principio di soccombenza.
Invero, dalla lettura della sentenza si rileva che l'odierno appellante, soccombente in primo grado, sia stato condannato al pagamento di 2/3 delle spese di lite mentre per il restante 1/3 sono state compensate tra le parti.
Ebbene, deve osservarsi che le spese di lite seguono la soccombenza, ma che il Giudice può disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, oltre che in caso di soccombenza reciproca, soltanto nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, del mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., Civ., Sez. VI, ord.
n. 3977/2020).
Nella fattispecie, il Giudice di primo grado ha fatto parziale applicazione del principio di soccombenza, disponendo la condanna per i 2/3 delle spese di lite, applicando la compensazione per il restante 1/3 senza esporre i giusti motivi ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale.
Pertanto, la sentenza di primo grado va riformata in punto di spese e in applicazione del principio della soccombenza il , va condannato al pagamento in Parte_1 favore di e delle spese di lite del primo grado per l'intero CP_2 CP_3 importo di € 83,34 per spese ed € 670,00 per competenze oltre IVA e CPA e accessori come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 47/2022, scaglione come da valore della causa.
Si dà atto, infine, che per effetto della pronuncia di rigetto dell'appello, la parte che l'ha proposto è tenuta a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta l'appello proposto dal , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, e conferma la sentenza n. 29/2022 emessa dal Giudice di Pace di , Parte_1 con modifica in parte della motivazione;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di e , delle spese del primo grado di CP_2 CP_3 giudizio, pari ad € 83,34 per spese ed € 670,00 per competenze oltre IVA e CPA e accessori come per legge;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento in favore di e delle spese di lite che liquida in € CP_2 CP_3
2.552,00, oltre IVA e CPA e spese generali al 15%;
- dà atto che parte appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Catanzaro, lì 14 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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