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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 423/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 19/03/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
ROCCA SALVATORE
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Controparte_1
CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.2.2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001146097, prot. CP_1
2203.19/01/2024.0010085, notificata il 3.2.2024, scaturente dall'accertamento prot. CP_1
2203.28/06/2018.0076254 del 28.6.2018, a mezzo del quale l' aveva contestato la CP_2 violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, del d.l.12.9.1983 n. 463, convertito nella l.
11.11.1983 n. 638, avendo omesso di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per i mesi di settembre e novembre del 2016.
A fondamento della domanda eccepiva la prescrizione della pretesa ex art. 3, comma 9, della legge 8.8.1995 n. 335; la decadenza ex art. 25 del D.lgs. 26.2.1999 n. 46; di aver ceduto le quote della società il 27.6.2017 e,quindi, di aver cessato le funzioni di Parte_2 amministratore. Tanto premesso, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva, insisteva per l'annullamento dell'atto opposto.
L' nel costituirsi ritualmente in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed CP_1 eccepito e insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è così decisa.
**
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Il caso in esame ha ad oggetto un'opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogata per omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie che a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 15.1.2016 n. 8 ( 6.2.2016) risulta depenalizzata dall'art. 3 comma 6 del citato decreto.
L'art. 28 della l. 24.11.1981 n. 689, applicabile al caso di specie ex art. 6 D.lgs 8/2016, prevede che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Ebbene, atteso che l'omissione contributiva per cui è causa afferisce alle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per i mesi di settembre e novembre del 2016 e che l' ha proceduto a notificare l'accertamento CP_1 della violazione in data 20.7.2018 (cfr. all 2 fascicolo , pur computando il termine di CP_1 sospensione assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 quater del d.l.12.9.1983 n.
463, convertito nella l. 11.11.1983 n. 638), nonché per il periodo dal 23.2.2020 al 31.5.2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis, del d.l. 17.3.2020 n. 18, convertito nella l. 24.4.2020 n.
27 (pari a 98 giorni), il credito risulta prescritto alla data del 21.01.2024, ossia in data precedente la notifica dell'impugnata ordinanza ingiunzione (3.2.2024).
Conseguentemente, il credito portato dall'ordinanza ingiunzione opposta non è dovuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e smi, espunta la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 423/2024, così provvede: - annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro CP_1
499,00 , oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Crotone, 20/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei