Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 11/04/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.775 / 2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 775 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2023, posta in decisione in data 11.02.2025, e vertente
TRA il sig. nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Bembo n.12, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Marco Storti,
Ricorrente
E la sig.ra , nata ad [...] il [...] ivi residente in [...], Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucrezia Bonomi.
Resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Divorzio Giudiziale- cessazione effetti civili del matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 28.12.2023 ritualmente notificato, il ricorrente adiva Parte_1
l'intestato Tribunale domandando di:
alle seguenti condizioni:
[...]
1) pronunciare, sin d'ora, sentenza parziale, sul vincolo del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fossombrone di procede alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) pronunciare in via definitiva sentenza di scioglimento del matrimonio;
3) accertare, stabilire e dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che comunque non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo ed a favore di entrambi;
4) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori Per_1
secondo le disposizioni della legge n. 54/2006, peraltro con collocazione paritaria e paritetica a favore di entrambi i genitori a settimane alternate e/o con la diversa modalità ritenuta più consona agli interessi del minore eventualmente con il diverso seguente schema:
-fine settimana alternati (dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina ore 8,00, riaccompagnandolo al scuola);
-dal lunedì pomeriggio (dall'uscita da scuola) sino al mercoledì mattina
(riaccompagnandolo a scuola) presso il genitore che non ha tenuto il minore nel fine settimana;
-dal mercoledì pomeriggio (dall'uscita da scuola) sino al venerdì mattina
(riaccompagnandolo a scuola) presso il genitore che non lo terrà nel fine settimana.
Per le ferie estive, potrà trascorrere quindici giorni con ciascun genitore, di cui Per_1
al massimo sette continuativi fino al termine delle scuole elementari, fatta salva la possibilità di concordare tra il padre e la madre deroghe a tali disposizioni, compatibilmente con le esigenze del bambino nonché con le rispettive esigenze lavorative dei genitori. I genitori si impegnano ad accordarsi entro la fine del mese di maggio per le successive vacanze estive.
Per le festività Natalizie, il minore trascorrerà le giornate del 24 dicembre e del 25 dicembre in modo alternato con ciascun genitore;
dal 26 dicembre mattina al 2 gennaio mattina il minore trascorrerà il periodo festivo con uno dei due genitori;
dal 2 gennaio mattina all' 8 gennaio mattina con l'altro, previo accordo e, possibilmente, alternandosi nel corso degli anni.
Il bambino trascorrerà anche le altre grandi festività (comprensive di Pasqua, Lunedì
Dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, Festa patronale, Ferragosto, Ponte dei Santi,
con ciascun genitore in modo alternato. Persona_2
Compleanni come da condizioni di separazioni.
5) Esonerare il ricorrente da ogni qualsiasi contribuzione a favore della sig.ra Pt_2
anche a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore.
[...]
6) Con vittoria di spese di lite in caso di opposizione.”.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata si costituiva in giudizio Parte_2
che domandava:
“Voglia l' Ecc.mo Tribunale adito
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Fossombrone in data 19.07.2014 da , nata a [...] il [...] e ivi Parte_2
residente Via Del Popolo n. 25 e , nato a [...] il [...] Parte_1
e ivi residente in [...] trascritto nel registro Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 12 P. II, S. A , Ufficio 1 anno 2014, ricorrendone i presupposti di legge, e con richiesta, ove il presente giudizio prosegua avanti all'Ill.mo G.I. per le correlate questioni e richieste economiche , che il Tribunale Voglia emettere sentenza non definitiva per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 4 comma 12
L. 898/70.
2) Affidamento e collocazione del minore :Affidare in via condivisa il figlio minore a entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica, come già Per_1
in essere, presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni . Per converso , ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé il figlio. Entrambi i genitori dovranno rispettare il diritto del minori a che lo stesso conservi rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale
3)Frequentazione del figlio con i genitori : trascorrerà con i genitori i fine Per_1
settimana in modalità alternata dal venerdì dall'uscita di scuola (o dalla mattina nei periodi non scolastici sino alla domenica comprensivi di pernotto ); nei w.e. di spettanza del padre trascorrerà con lo stesso un giorno infrasettimanale(Lunedì) ivi compreso di pernotto. Nei w.e. di spettanza della madre, trascorrerà con il padre un giorno Per_1
infrasettimanale (Giovedì) comprensivo di pernotto.
Il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi nonché scolastici e ricreativi del minore, potrà altresì frequentare il figlio tutti i giorni di tutte le settimane dal Lunedì al
Giovedì dall'uscita di scuola fino 16. I genitori, nei giorni in cui il figlio è con loro lo seguiranno nello svolgimento dei compiti scolastici e nello svolgimento di attività sportive e ricreative Vacanze Natalizie e Pasquali: Il figlio trascorrerà con i genitori ad anni alterni le giornate del 24 e del 25 Dicembre a seguire il periodo dal 26 al 31 Dicembre e dal 1 al 6
Gennaio. I giorni di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi dal figlio ad anni alterni con la madre e il padre. Vacanze estive : compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori, da comunicarsi entro Giugno di ogni anno e delle esigenze del minore , i genitori terranno con sè il figlio, nel mese di Luglio o Agosto, 15 giorni in maniera consecutiva o frazionata Festività nazionali : pari alternanza annuale seguirà per tutte le altre festività comandate .
3) Mantenimento figlio : confermare l' obbligo del pagamento in favore della Sig.ra Pt_2
a titolo di assegno di mantenimento per il figlio nella misura già rivalutata di € 268,50 da corrispondersi entro il 7 di ogni mese. Somma che verrà rivalutata annualmente secondo
Istat come per legge.
4) Spese straordinarie: Le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Pesaro che si allega quale parte integrante del presente atto Doc. 8 protocollo Tribunale di Pesaro spese straordinarie ) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
5) Assegno unico : verrà percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno, come per legge. 6) Assegno divorzile: non disporre alcun assegno divorzile in favore di alcuna delle parti essendo le stesse economicamente autosufficienti
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.
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Disattese le proposte conciliative formulate dal Giudice Istruttore, in data 28.08.24 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione parziale in ordine allo status e con Sentenza n.
231/2024 pubbl. il 05/11/2024 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, sussistendone i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e smi.
Con successiva ordinanza del 30.10.2024 il Giudice istruttore rinviava all'udienza del giorno
11.02.2025 per l'audizione del minore riservando all'esito l'adozione di Persona_3
ogni ulteriore mezzo istruttorio ivi inclusa la nomina di un c.t.u.
All'udienza dell'11.02.2025 veniva ascoltato il minore che dichiarava: “io mi Per_1
chiamo ho 7 anni e il mio compleanno è il 2 novembre faccio la seconda Per_1
elementare e in classe ho un migliore amico. Mi trovo bene in classe, però mi danno troppi compiti, a me piace la matematica ho fatto i compiti in due secondi. Io vivo con mamma e vedo BB solo un giorno durante la settimana mentre gli altri cinque sto con mamma, vorrei stare un po' di più con BB tipo due giorni per uno. Mi manca papà anche se con mamma sto bene.”
Terminato l'ascolto del minore, entravano in udienza anche le parti che, all'esito della lettura di quanto dichiarato dal minore raggiungevano un accordo nei seguenti termini: “ Per_1
sarà affidato congiuntamente ai genitori con collocamento paritario nei seguenti termini: a settimane alterne, il lunedì e martedì con la mamma il mercoledì e il giovedì con il BB venerdì sabato e domenica con la mamma;
la settimana successiva il lunedì e il martedì con il BB e il mercoledì e il giovedì con la mamma;
venerdì sabato e domenica con il BB .
Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% per cento tra le parti secondo protocollo in uso al Tribunale e l'assegno unico verrà incassato a metà da ciascuna parte.
Spese di lite compensate.”
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione. OSSERVA IL COLLEGIO
Non vi sono ragioni oggettive che inducano a ritenere non accoglibili le condizioni stabilite dalle parti in via congiunta all'udienza dell'11.02.2025.
Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore Per_1
sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse della minore e conforme ai principi regolatori della materia, appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire al minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità e consentire ai genitori di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con il figlio Per_1
Le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, rilevato che con Sentenza parziale n. 231/2024 pubbl. il 05/11/2024 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti,così provvede:
DISPONE in conformità alle condizioni indicate dalle parti all'udienza dell'11.02.2025 e riportate in parte motiva.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Urbino, 9.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Vera Colella dott. Egidio De Leone