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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 3455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3455 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Carmen Lombardi Presidente dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 ottobre 2024 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 633\2020 del ruolo generale lavoro
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Domenico Carozza Parte_1 che lo rappresenta e difende come in atti appellante E
, in persona del Presidente p.t. elettivamente domiciliato in Napoli alla via CP_1
G. Ferraris n.4 e rappresentato e difeso dall'Avv. Itala De Benedictis come da mandato agli atti appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1° aprile 2020, ha proposto rituale Parte_1 appello avverso la sentenza n.239/20 del 27.1.2020, con la quale il Tribunale di Santa Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso dallo stesso proposto, orientato alla liquidazione della cd. MiniAspi in relazione alla disoccupazione successiva al rapporto di lavoro quale vigile del fuoco volontario prestato per il periodo dall'1.1.2013 al 30.9.2014. A sostegno del gravame l'appellante ha sostenuto l'erronea ricostruzione offerta dal Tribunale relativamente alla natura non subordinata del rapporto di lavoro svolto dal Pt_1 quale vigile volontario;
sosteneva inoltre la ricorrenza dei presupposti contributivi di legge per il riconoscimento dell'indennità richiesta. Ha concluso chiedendo, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento integrale della domanda proposta in primo grado, con indennità da quantificarsi in separato giudizio. Vinte le spese.
Ricostituito il contraddittorio, l' si è costituito aderendo alla richiesta di CP_1 modifica parziale della decisione avanzata, concordando sull'erroneità della sentenza nella sua motivazione laddove afferma che il rapporto di Vigile del Fuoco Volontario non legittimi alla sua cessazione il diritto all'indennità di disoccupazione. Allegava tuttavia il difetto del requisito minimo delle 13 settimane di contribuzione nell'anno precedente alla domanda amministrativa, per cui l'appello doveva essere nel merito rigettato.
All'esito dell'udienza odierna fissata per la discussione la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
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L'appello è infondato.
L'appellante e l'Istituto appellato concordano sull'erroneità della ricostruzione giuridica offerta dal Tribunale relativamente all'esistenza del presupposto soggettivo per l'accesso alla prestazione richiesta.
Il primo giudice ha ritenuto che il rapporto di lavoro dei volontari del Corpo dei Vigili del Fuoco non avessero natura subordinata, avendo i loro compiti solo una funzione eccezionale-emergenziale. Il relativo rapporto, ex legge 27.12.1941 n.1570 ex dlgs.08.03.2006 n.139, può essere attivato in occasione di calamità naturali o catastrofi con durata massima di centosessanta giorni e con ragioni strettamente collegate alla funzione principale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Tali richiami, quindi, sono disposti solo in caso di necessità funzionali allo svolgimento dei compiti quali il soccorso pubblico e per i corsi di formazione a questo scopo. Il Tribunale ha ritenuto indicativo, in tale direzione, che i volontari non sono scelti per pubblico concorso ma su domanda;
essi possono intrattenere un rapporto di lavoro con altro soggetto, anche privato, che ha l'obbligo di lasciarli disponibili. Pertanto, difettando il carattere della subordinazione, il primo giudice ha ritenuto che ne discendesse la strutturale mancanza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione.
La ricostruzione giuridica non merita condivisione.
Durante il rapporto d lavoro del vigile del fuoco volontario non può dubitarsi della ricorrenza dei requisiti tipici del rapporto di lavoro subordinato ex art.2094 c.c. mediante la messa a disposizione, in favore del datore, delle energie lavorative ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo. Deve richiamarsi il Dlgs. 08.03.2006 n.139 che, nell'apportare il riordino delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco, ha disposto rispettivamente, all'art.9 – Richiami in servizio del personale volontario – le modalità di assunzione, mentre, con il successivo art.10 – Trattamento economico ed assicurativo –ha stabilito: “…al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo spetta il trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario...il personale volontario è assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio”. È evidente, quindi, la totale equiparazione dei caratteri del rapporto di lavoro dei Vigili del Fuoco Volontari a quelli in servizio effettivo. Come correttamente ricostruito anche dall'appellante, ciò è confermato anche dall'art. 71 della Legge 469 del 1961 che, in particolare, all'art.71 testualmente recita: “...il personale volontario, chiamato in servizio temporaneo ai sensi del precedente articolo 70 e per tutta la durata di tale richiamo, ha diritto al trattamento economico iniziale del personale dipendente...al trattamento di missione….ai compensi inerenti alle prestazioni straordinarie di cui alla tabella allegato n.2 della legge 24 ottobre 1955 n.1077...”.
Tale quadro normativo di riferimento evidenzia l'allineamento del rapporto, sia pure su base temporanea, al rapporto di lavoro dipendente che il compenso erogato è assoggettabile a contribuzione che deve essere versata alla Cassa di Previdenza di appartenenza originaria del dipendente volontario.
Dunque, deve concludersi che astrattamente il rapporto di lavoro quale vigile del fuoco volontario prestato dall'appellante è compatibile sotto u profilo soggettivo con la prestazione oggetto di domanda, ovviamente purché ricorrano i presupposti contributivi previsti dalla legge.
Passando all'esame appunto dei presupposti contributivi, l'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione - istituita con Rdl n. 2214/1919- venne introdotta allo scopo di garantire all'assicurato, che versi in stato di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, un'indennità giornaliera per un determinato lasso temporale. Oggetto di tale assicurazione era, dunque, il rischio costituito dall'inattività dovuta a mancanza di lavoro per le condizioni del relativo mercato. Per potere avere diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione era necessario che l'assicurato potesse far valere la titolarità dei seguenti requisiti: - due anni di anzianità assicurativa;
- un anno di contribuzione- ovvero 52 settimane nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione;
iscrizione nelle liste di collocamento (poi sostituita dall'autocertificazione della disponibilità al lavoro). Per gli addetti a lavorazioni di durata inferiore a sei mesi (e dunque per chi abbia lavorato meno di 52 settimane nell'anno, per i lavoratori stagionali e salutari), venne introdotta a partire dal 1998 la possibilità di accedere ad una forma di indennità di disoccupazione in misura ridotta, ossia per un numero massimo di giornate pari a quelle lavorate nell'anno precedente. I requisiti minimi fissati per il conseguimento di tale prestazione vennero individuati in: 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria e l'aver svolto lavoro dipendente per almeno 78 giorni nel periodo di riferimento, oltre all'iscrizione nelle liste di collocamento (poi sostituita dall'autocertificazione della disponibilità al lavoro). Il quadro normativo così delineato ha subito significativi mutamenti in seguito all'entrata in vigore della legge 92/2012, il cui art. 2 ha istituito la cd. Aspi (Assicurazione sociale per l'impiego) che, per le cessazioni dal lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la precedente indennità di disoccupazione, nelle forme ordinaria e ridotta.
Segnatamente, la novella ha disposto che per l'erogazione dell'indennità Aspi ordinaria continuano ad essere necessari i requisiti già previsti per l'accesso all'indennità di disoccupazione ordinaria.
In particolare, l'interessato deve rendere, presso il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Occorre poi che siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione (il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato) e che sussista almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
All'indennità di disoccupazione in forma ridotta è stata sostituita la cd. mini Aspi, per la cui erogazione è necessario: lo stato di disoccupazione involontario, attestato a mezzo autodichiarazione dell'interessato al Centro per l'impiego che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Non è più richiesto - ed è questa la differenza più significativa rispetto al regime dell'indennità di disoccupazione - il requisito della anzianità assicurativa. La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato: - ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
- data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
Nella fattispecie, il aveva solo genericamente allegato in primo grado la Pt_1 titolarità di tutti i requisiti richiesti per la fruizione dell'indennità Aspi in misura minima (cd. Mini Aspi). L'indagine sulla ricorrenza dei presupposti contributivi deve essere effettuata sulla domanda presentata dall'appellante in data 12.03.2014, in seguito al licenziamento intervenuto in data 17.02.2014, non risultando agli atti alcuna prova del prosieguo del rapporto fino a settembre 2014 come allegato in ricorso. Sulla base della documentazione prodotta dall' e fornita dal Comando CP_1
Provinciale VV.FF. emerge che il periodo di richiamo ha avuto efficacia dal
01.03.2013 al 17.02.2014, ovviamente per periodi non continuativi. Pertanto, come certificato dallo stesso Ente i periodi effettivamente lavorati dall'appellante sono stati: dal 15.03.2013 al 03.04.2013 (per un totale di 3 settimane), dal
02.08.2013 al 21.08.2013 (totale altre 3 settimane), dal 21.10.2013 al 09.11.2013 (totale 3 settimane) e dal 29.01.2014 al 17.02.2014 (totale 3 settimane). Si raggiunge dunque il monte contributivo complessivo di 12 settimane, mentre non ricorre il requisito minimo delle 13 settimane nel periodo indagato, cui è riferita la domanda amministrativa.
L'appello deve dunque essere rigettato, sa pure sulla base di motivazione diversa da quella espressa in primo grado.
La peculiarità della vicenda e la natura meramente emendativa della motivazione conducono a ritenere equa una compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) rigetta l'appello; b) compensa le spese del grado. Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228\2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Napoli 2 ottobre 2024 Il Consigliere est. Dr.ssa Chiara De Franco
Il Presidente Dr.ssa Carmen Lombardi