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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio all'esito della trattazione scritta disposta per il giorno 5 giugno
2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1739/2024 RG sezione lavoro, vertente
TRA
(c. f. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Cardito (NA) presso la Via G. Oberdan n. 5, rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti, dall'Avv. Domenico Di Donato (c. f. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio del suddetto difensore che è sito in Grumo Nevano (NA) alla Via Filippo Turati n.35. Il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al numero di fax
081/8354766 e all'indirizzo di PEC (quale domicilio digitale eletto dallo stesso appellante):
Email_1
APPELLANTE
E
– società con unico socio, soggetta a direzione e Controparte_1 coordinamento di Enel S.p.A - con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con P. IVA e C.F. n. , in persona dell'avv. P.IVA_1
Tiziana Tosti, procuratrice speciale in virtù dei poteri a lei conferiti giusta atto per atto Notaio
di Milano del 9 novembre 2022, Rep. 197893, Racc. 26820, rappresentata e Persona_1 difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato apposto in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Enrico Boursier Niutta (C.F. - PEC CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Email_2 in Napoli al viale Gramsci n. 17/b.
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. , CP_2 Controparte_3 con sede legale in Napoli, alla via Del Pascone, n.8/A, P.IVA , rappresentata e P.IVA_2
1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Massimo Farina, C.F.
, e Angela Esposito, C.F. in virtù di procura allegata C.F._4 C.F._5 alla presente memoria , e presso il loro studio, in Napoli, alla Via R.Bracco 45, elettivamente domiciliata, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica: Email_3 Email_4
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 700/2024 pubblicata il
30.01.2024
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente la domanda proposta da nei confronti della datrice di Parte_1 lavoro e della committente la quale ultima in esecuzione CP_2 Controparte_4 di un contratto stipulato in data 13.06.2019 aveva appaltato l'esecuzione di lavori alle dighe di
Orzola e Fontanaluccia presso i luoghi di Ligonchio (RE) e Frassinoro (MO) ove egli aveva lavorato in forza di due contratti di lavoro a tempo pieno e determinato (il primo instaurato dal
3.09.2019 al 22.12.2019 ed il secondo dal 18.05.2020 al 31.10.2020). In particolare, il primo giudice riconosceva il diritto del ricorrente a ricevere il pagamento della maggiorazione per il lavoro straordinario espletato, anche festivo per le domeniche lavorate, da calcolare secondo le percentuali e le modalità prescritte dal CCNL applicato dalla (CCNL Multiservizi), CP_2 rimettendo ad altra sede il giudizio di quantificazione. Inoltre, il Tribunale di Napoli, applicando l'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche, condannava la in solido con la CP_2 committente dichiarando il diritto di quest'ultima ad essere Controparte_1 manlevata dalla società appaltatrice per gli importi eventualmente versati.
Con la medesima pronuncia, il Tribunale di Napoli respingeva la domanda proposta dal per il riconoscimento delle differenze retributive maturate in ragione dell'espletamento di Pt_1 mansioni, corrispondenti al 5° livello del CCNL Edilizia, espletate nel corso dei due rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con la nell'ambito del contratto di appalto CP_2 stipulato. Il giudice di prime cure evidenziava, infatti, che -secondo quanto eccepito dalla resistente e comprovato dalle buste paga allegate- il CCNL applicato dal datore di lavoro non corrispondeva a quello indicato dal il quale, peraltro, aveva articolato le proprie difese senza attingere in Pt_1 alcun modo la questione relativa alla congruità del trattamento economico applicato in esecuzione del CCNL Multiservizi. Da ciò -rilevata l'erroneità e lacunosità dell'impostazione della domanda- respingeva l'istanza diretta al riconoscimento del diritto al pagamento della retribuzione commisurata alla qualità del lavoro prestato in ragione dell'applicazione del CCNL Edilizia.
Con ricorso depositato in data 26.06.2024 ha proposto appello avverso tale Parte_1 sentenza affidando il gravame a sette motivi esposti da pag 14 a pag.26 del ricorso introduttivo di
2 questo grado di giudizio. Con i primi cinque motivi di appello ha lamentato Parte_1
l'erroneità della pronuncia derivante dal fatto che il giudice di prime cure -disattendendo le allegazioni difensive contenute in ricorso (indicazione dell'inquadramento in ragione delle mansioni di manovale edile;
rivendicazione dell'inquadramento superiore corrispondente allo svolgimento delle mansioni di capocantiere inquadrabili nel V livello del CCNL Edilizia;
implicita rivendicazione del trattamento del CCNL Edilizia quale più congruo e corrispondente al settore merceologico della società datrice di lavoro) avrebbe concluso per la inidoneità delle stesse, stante la mancata deduzione dell'inadeguatezza del complessivo trattamento riservato al dipendente in ragione del contratto collettivo a lui applicato, ivi compresa la regolazione dell'indennità di trasferta. Con il quinto motivo di gravame, poi, lamentava il mancato riconoscimento della responsabilità solidale delle parti e, infine, con l'ultimo motivo invocava la condanna in solido delle parti appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituivano in giudizio entrambe le società che contestavano la fondatezza del gravame di cui chiedevano il rigetto.
Nelle more del procedimento era disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con decreto ritualmente comunicato alle parti che non formulavano osservazioni.
Quindi, acquisite le note, riservata la causa in decisione all'esito della camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 la controversia era definita nei termini di seguito espressi.
Preliminarmente, la Corte osserva che è divenuto definitivo -per mancata impugnazione- il capo della sentenza con il quale il Tribunale di Napoli ha riconosciuto il diritto del di Pt_1 percepire le differenze retributive (da quantificare in separata sede) maturate nell'esecuzione dei due contratti di lavoro a tempo determinato a titolo di maggiorazioni per lo svolgimento del lavoro straordinario, anche festivo, nelle percentuali prescritte dal CCNL Multiservizi.
Per quanto riguarda, invece, le ulteriori censure si osserva che le stesse sono infondate.
Il giudice di prime cure, dopo un'ampia premessa circa l'efficacia vincolante del contratto collettivo di diritto comune, ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte per la quale il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso da quello in concreto applicato se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale. In tal caso, egli può eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost. deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto dal contratto applicato.
Tale affermazione è del tutto condivisibile.
Occorre rammentare, quanto alla vincolatività della disciplina del contratto collettivo anche alla società, pacificamente non aderente alle associazioni stipulanti, che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “…nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune - nella carenza di una specifica disciplina normativa
3 e della perdurante inattuazione dell'art. 39 della Cost. - l'individuazione della contrattazione collettiva va fatta unicamente sulla base delle regole dei contratti in generale ed attraverso
l'indagine della volontà delle parti, risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di fatto di un determinato contratto collettivo. E' stato invero puntualizzato da questa Corte di cassazione che l'obbligo del rispetto del
CCNL sorga in prima battuta per i rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti” (Cass. 13 ottobre 2021, n. 27923, Cass. n. 5596/01, Cass. n.
42001/2021).
Inoltre, in modo assolutamente costante, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in mancanza dell'iscrizione di entrambe le parti del rapporto alle associazioni stipulanti ovvero in alternativa al vincolo per associazione, sono altresì obbligate all'applicazione di un determinato contratto collettivo le parti che "abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole" (così, Cass. 31 dicembre 2021, n. 42097, Cass. 13 ottobre 2021, n. 42097, Cass. 13 ottobre 2021, n. 27923).
L'eventuale adesione ad un'organizzazione sindacale di categoria non rappresenterebbe altro, quindi, che una delle declinazioni possibili dei c.d. "atti di volontà", capaci, giuridicamente, di manifestare la comune intenzione di accettare che il rapporto di lavoro sia sottoposto a una specifica disciplina collettiva (in questi termini, Cass. 2 maggio 2019, n. 11537).
Dalla ricostruzione giurisprudenziale compiuta risulta che il contratto collettivo di diritto comune è efficace ex ex art. 1372 c.c.., dal punto di vista soggettivo, nei confronti delle parti stipulanti (e, cioè, da un lato, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, dall'altro, le associazioni sindacali dei datori di lavoro o direttamente il datore di lavoro), nonché ex art. 1387 e ss c.c. nei confronti dei lavoratori e dei datori di lavoro che alle parti stipulanti hanno conferito mandato, in base alle regole sulla rappresentanza.
Inoltre, in conformità alla propria natura, il contratto collettivo è aperto all'adesione da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti.
Come si è visto, la giurisprudenza ha ritenuto che la volontà del datore di lavoro di obbligarsi ad applicare il contratto collettivo possa essere desunta non solo dall'iscrizione all'associazione stipulante o da un esplicito atto di adesione al recepimento del contratto collettivo, ma anche attraverso fatti o comportamenti concludenti, che sia pure implicitamente esprimono la volontà del datore di lavoro di applicare la disciplina collettiva.
Di conseguenza, il contratto collettivo è efficace anche nei confronti delle parti del rapporto di lavoro che, pur non essendo iscritte ai sindacati stipulanti, abbiano volontariamente aderito alla disciplina del contratto collettivo, o l'abbiano comunque recepita.
4 Nella prassi, tale recepimento viene solitamente effettuato mediante una esplicita clausola inserita nei contratti individuali di lavoro, con la quale si fa rinvio alla disciplina o al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro (adesione esplicita); oppure quando il datore ne fa applicazione in via di fatto, seppur in assenza di adesioni espresse o il lavoratore ne chieda l'applicazione in via giudiziale (adesione implicita).” (in termini, Cass.civ.
Sez.Lav. Ord. 18.03.2024 n. 7203).
Da tali considerazioni consegue che, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato. In particolare, come ribadito anche da Cass. n. 27757/2020
"costituisce ius receptum che nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite (Cass. n. 15889/2008; n. 132/2002)”.
Fatte queste premesse, la Corte osserva che il giudice di prime cure in modo del tutto corretto ha applicato la presunzione di adeguatezza della retribuzione commisurata ai parametri del CCNL Multiservizi pacificamente applicato dalla parte datoriale, atteso che il lavoratore non aveva espresso in alcuna parte del ricorso introduttivo del giudizio deduzioni o difese idonee a dimostrare il carattere deteriore del trattamento economico complessivo riservatogli in ragione del
CCNL Multiservizi applicato dal datore di lavoro.
In proposito, invero, occorre sottolineare come ai fini della verifica della adeguatezza della retribuzione, è il lavoratore che ha l'onere di dimostrare l'oggetto su cui deve avvenire la valutazione del giudice: nel caso in esame, invece, l'odierno appellante si è limitato a rivendicare il superiore inquadramento facendo riferimento ad un livello retributivo appartenente ad un contratto collettivo differente rispetto a quello applicato dal datore di lavoro, senza addurre alcuna altra specificazione circa la presunta inadeguatezza del trattamento globale riservatogli in ragione del
CCNL Multiservizi.
Alla luce di tali considerazioni, che assorbono ogni argomento attinente alla voce (indennità di trasferta) richiesta in ragione del contratto indebitamente invocato, devono essere respinti i primi cinque motivi di gravame.
Quanto al sesto motivo, con il quale si lamenta la presunta mancata condanna in solido delle parti appellate, la Corte ne rileva l'inammissibilità tenuto conto della condanna in solido espressamente pronunciata dal giudice di prime cure nel capo a) della sentenza.
5 In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti appellate ed in ragione del valore (euro 33.404,02) desumibile dalla somma richiesta al capo g) delle conclusioni di cui al ricorso. Nel liquidare le spese giudiziali saranno applicate le vigenti tariffe in considerazione delle tre fasi espletate in questa sede (studio, introduttiva e decisionale).
In considerazione dell'esito del giudizio, infine, deve essere disposta la condanna al pagamento dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del grado che liquida in complessivi 3.473,00 per ciascuna, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario delle spese generali, come da Tariffa Forense, con distrazione;
3) dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio all'esito della trattazione scritta disposta per il giorno 5 giugno
2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1739/2024 RG sezione lavoro, vertente
TRA
(c. f. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Cardito (NA) presso la Via G. Oberdan n. 5, rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti, dall'Avv. Domenico Di Donato (c. f. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio del suddetto difensore che è sito in Grumo Nevano (NA) alla Via Filippo Turati n.35. Il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al numero di fax
081/8354766 e all'indirizzo di PEC (quale domicilio digitale eletto dallo stesso appellante):
Email_1
APPELLANTE
E
– società con unico socio, soggetta a direzione e Controparte_1 coordinamento di Enel S.p.A - con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con P. IVA e C.F. n. , in persona dell'avv. P.IVA_1
Tiziana Tosti, procuratrice speciale in virtù dei poteri a lei conferiti giusta atto per atto Notaio
di Milano del 9 novembre 2022, Rep. 197893, Racc. 26820, rappresentata e Persona_1 difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato apposto in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Enrico Boursier Niutta (C.F. - PEC CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Email_2 in Napoli al viale Gramsci n. 17/b.
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. , CP_2 Controparte_3 con sede legale in Napoli, alla via Del Pascone, n.8/A, P.IVA , rappresentata e P.IVA_2
1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Massimo Farina, C.F.
, e Angela Esposito, C.F. in virtù di procura allegata C.F._4 C.F._5 alla presente memoria , e presso il loro studio, in Napoli, alla Via R.Bracco 45, elettivamente domiciliata, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica: Email_3 Email_4
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 700/2024 pubblicata il
30.01.2024
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente la domanda proposta da nei confronti della datrice di Parte_1 lavoro e della committente la quale ultima in esecuzione CP_2 Controparte_4 di un contratto stipulato in data 13.06.2019 aveva appaltato l'esecuzione di lavori alle dighe di
Orzola e Fontanaluccia presso i luoghi di Ligonchio (RE) e Frassinoro (MO) ove egli aveva lavorato in forza di due contratti di lavoro a tempo pieno e determinato (il primo instaurato dal
3.09.2019 al 22.12.2019 ed il secondo dal 18.05.2020 al 31.10.2020). In particolare, il primo giudice riconosceva il diritto del ricorrente a ricevere il pagamento della maggiorazione per il lavoro straordinario espletato, anche festivo per le domeniche lavorate, da calcolare secondo le percentuali e le modalità prescritte dal CCNL applicato dalla (CCNL Multiservizi), CP_2 rimettendo ad altra sede il giudizio di quantificazione. Inoltre, il Tribunale di Napoli, applicando l'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche, condannava la in solido con la CP_2 committente dichiarando il diritto di quest'ultima ad essere Controparte_1 manlevata dalla società appaltatrice per gli importi eventualmente versati.
Con la medesima pronuncia, il Tribunale di Napoli respingeva la domanda proposta dal per il riconoscimento delle differenze retributive maturate in ragione dell'espletamento di Pt_1 mansioni, corrispondenti al 5° livello del CCNL Edilizia, espletate nel corso dei due rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con la nell'ambito del contratto di appalto CP_2 stipulato. Il giudice di prime cure evidenziava, infatti, che -secondo quanto eccepito dalla resistente e comprovato dalle buste paga allegate- il CCNL applicato dal datore di lavoro non corrispondeva a quello indicato dal il quale, peraltro, aveva articolato le proprie difese senza attingere in Pt_1 alcun modo la questione relativa alla congruità del trattamento economico applicato in esecuzione del CCNL Multiservizi. Da ciò -rilevata l'erroneità e lacunosità dell'impostazione della domanda- respingeva l'istanza diretta al riconoscimento del diritto al pagamento della retribuzione commisurata alla qualità del lavoro prestato in ragione dell'applicazione del CCNL Edilizia.
Con ricorso depositato in data 26.06.2024 ha proposto appello avverso tale Parte_1 sentenza affidando il gravame a sette motivi esposti da pag 14 a pag.26 del ricorso introduttivo di
2 questo grado di giudizio. Con i primi cinque motivi di appello ha lamentato Parte_1
l'erroneità della pronuncia derivante dal fatto che il giudice di prime cure -disattendendo le allegazioni difensive contenute in ricorso (indicazione dell'inquadramento in ragione delle mansioni di manovale edile;
rivendicazione dell'inquadramento superiore corrispondente allo svolgimento delle mansioni di capocantiere inquadrabili nel V livello del CCNL Edilizia;
implicita rivendicazione del trattamento del CCNL Edilizia quale più congruo e corrispondente al settore merceologico della società datrice di lavoro) avrebbe concluso per la inidoneità delle stesse, stante la mancata deduzione dell'inadeguatezza del complessivo trattamento riservato al dipendente in ragione del contratto collettivo a lui applicato, ivi compresa la regolazione dell'indennità di trasferta. Con il quinto motivo di gravame, poi, lamentava il mancato riconoscimento della responsabilità solidale delle parti e, infine, con l'ultimo motivo invocava la condanna in solido delle parti appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituivano in giudizio entrambe le società che contestavano la fondatezza del gravame di cui chiedevano il rigetto.
Nelle more del procedimento era disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con decreto ritualmente comunicato alle parti che non formulavano osservazioni.
Quindi, acquisite le note, riservata la causa in decisione all'esito della camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 la controversia era definita nei termini di seguito espressi.
Preliminarmente, la Corte osserva che è divenuto definitivo -per mancata impugnazione- il capo della sentenza con il quale il Tribunale di Napoli ha riconosciuto il diritto del di Pt_1 percepire le differenze retributive (da quantificare in separata sede) maturate nell'esecuzione dei due contratti di lavoro a tempo determinato a titolo di maggiorazioni per lo svolgimento del lavoro straordinario, anche festivo, nelle percentuali prescritte dal CCNL Multiservizi.
Per quanto riguarda, invece, le ulteriori censure si osserva che le stesse sono infondate.
Il giudice di prime cure, dopo un'ampia premessa circa l'efficacia vincolante del contratto collettivo di diritto comune, ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte per la quale il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso da quello in concreto applicato se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale. In tal caso, egli può eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost. deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto dal contratto applicato.
Tale affermazione è del tutto condivisibile.
Occorre rammentare, quanto alla vincolatività della disciplina del contratto collettivo anche alla società, pacificamente non aderente alle associazioni stipulanti, che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “…nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune - nella carenza di una specifica disciplina normativa
3 e della perdurante inattuazione dell'art. 39 della Cost. - l'individuazione della contrattazione collettiva va fatta unicamente sulla base delle regole dei contratti in generale ed attraverso
l'indagine della volontà delle parti, risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di fatto di un determinato contratto collettivo. E' stato invero puntualizzato da questa Corte di cassazione che l'obbligo del rispetto del
CCNL sorga in prima battuta per i rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti” (Cass. 13 ottobre 2021, n. 27923, Cass. n. 5596/01, Cass. n.
42001/2021).
Inoltre, in modo assolutamente costante, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in mancanza dell'iscrizione di entrambe le parti del rapporto alle associazioni stipulanti ovvero in alternativa al vincolo per associazione, sono altresì obbligate all'applicazione di un determinato contratto collettivo le parti che "abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole" (così, Cass. 31 dicembre 2021, n. 42097, Cass. 13 ottobre 2021, n. 42097, Cass. 13 ottobre 2021, n. 27923).
L'eventuale adesione ad un'organizzazione sindacale di categoria non rappresenterebbe altro, quindi, che una delle declinazioni possibili dei c.d. "atti di volontà", capaci, giuridicamente, di manifestare la comune intenzione di accettare che il rapporto di lavoro sia sottoposto a una specifica disciplina collettiva (in questi termini, Cass. 2 maggio 2019, n. 11537).
Dalla ricostruzione giurisprudenziale compiuta risulta che il contratto collettivo di diritto comune è efficace ex ex art. 1372 c.c.., dal punto di vista soggettivo, nei confronti delle parti stipulanti (e, cioè, da un lato, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, dall'altro, le associazioni sindacali dei datori di lavoro o direttamente il datore di lavoro), nonché ex art. 1387 e ss c.c. nei confronti dei lavoratori e dei datori di lavoro che alle parti stipulanti hanno conferito mandato, in base alle regole sulla rappresentanza.
Inoltre, in conformità alla propria natura, il contratto collettivo è aperto all'adesione da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti.
Come si è visto, la giurisprudenza ha ritenuto che la volontà del datore di lavoro di obbligarsi ad applicare il contratto collettivo possa essere desunta non solo dall'iscrizione all'associazione stipulante o da un esplicito atto di adesione al recepimento del contratto collettivo, ma anche attraverso fatti o comportamenti concludenti, che sia pure implicitamente esprimono la volontà del datore di lavoro di applicare la disciplina collettiva.
Di conseguenza, il contratto collettivo è efficace anche nei confronti delle parti del rapporto di lavoro che, pur non essendo iscritte ai sindacati stipulanti, abbiano volontariamente aderito alla disciplina del contratto collettivo, o l'abbiano comunque recepita.
4 Nella prassi, tale recepimento viene solitamente effettuato mediante una esplicita clausola inserita nei contratti individuali di lavoro, con la quale si fa rinvio alla disciplina o al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro (adesione esplicita); oppure quando il datore ne fa applicazione in via di fatto, seppur in assenza di adesioni espresse o il lavoratore ne chieda l'applicazione in via giudiziale (adesione implicita).” (in termini, Cass.civ.
Sez.Lav. Ord. 18.03.2024 n. 7203).
Da tali considerazioni consegue che, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato. In particolare, come ribadito anche da Cass. n. 27757/2020
"costituisce ius receptum che nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite (Cass. n. 15889/2008; n. 132/2002)”.
Fatte queste premesse, la Corte osserva che il giudice di prime cure in modo del tutto corretto ha applicato la presunzione di adeguatezza della retribuzione commisurata ai parametri del CCNL Multiservizi pacificamente applicato dalla parte datoriale, atteso che il lavoratore non aveva espresso in alcuna parte del ricorso introduttivo del giudizio deduzioni o difese idonee a dimostrare il carattere deteriore del trattamento economico complessivo riservatogli in ragione del
CCNL Multiservizi applicato dal datore di lavoro.
In proposito, invero, occorre sottolineare come ai fini della verifica della adeguatezza della retribuzione, è il lavoratore che ha l'onere di dimostrare l'oggetto su cui deve avvenire la valutazione del giudice: nel caso in esame, invece, l'odierno appellante si è limitato a rivendicare il superiore inquadramento facendo riferimento ad un livello retributivo appartenente ad un contratto collettivo differente rispetto a quello applicato dal datore di lavoro, senza addurre alcuna altra specificazione circa la presunta inadeguatezza del trattamento globale riservatogli in ragione del
CCNL Multiservizi.
Alla luce di tali considerazioni, che assorbono ogni argomento attinente alla voce (indennità di trasferta) richiesta in ragione del contratto indebitamente invocato, devono essere respinti i primi cinque motivi di gravame.
Quanto al sesto motivo, con il quale si lamenta la presunta mancata condanna in solido delle parti appellate, la Corte ne rileva l'inammissibilità tenuto conto della condanna in solido espressamente pronunciata dal giudice di prime cure nel capo a) della sentenza.
5 In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti appellate ed in ragione del valore (euro 33.404,02) desumibile dalla somma richiesta al capo g) delle conclusioni di cui al ricorso. Nel liquidare le spese giudiziali saranno applicate le vigenti tariffe in considerazione delle tre fasi espletate in questa sede (studio, introduttiva e decisionale).
In considerazione dell'esito del giudizio, infine, deve essere disposta la condanna al pagamento dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del grado che liquida in complessivi 3.473,00 per ciascuna, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario delle spese generali, come da Tariffa Forense, con distrazione;
3) dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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