CA
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 225/2021 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 8 maggio 2024 e vertente:
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Cabato e con C.F._2
questo elett.te domiciliati presso lo studio in Frattamaggiore (NA) al Corso F.
Durante n. 133, giusta procura in atti
ATTORE IN RIASSUNZIONE PARTE APPELLANTE
CONTRO
Vincenzo Di Monte e con questo elett.te dom.to presso lo studio in S. Arpino (CE) alla via Marconi n. 15, giusta procura in atti
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE PARTE APPELLATA
---------------------------------------------------------------------------------------
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 63/2007 del 15.2.2007, depositata in data 21 febbraio 2007 pronunciata dal Tribunale di AP, sezione distaccata di
Frattamaggiore, R.G. n. 496/2001, ad oggetto: confessoria servitutis, dopo l'annullamento della sentenza di appello, n. 795/2015 della Corte di Appello di
AP, dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 22579, resa il 16.10.2020) che ha respinto il primo motivo, ha accolto il secondo motivo, assorbendo ogni altra doglianza ed ha rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di AP, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si abbiano per integralmente trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Per la migliore comprensione dei fatti giova riferire che con atto di citazione notificato il 7 giugno 2001 e , premettevano di Parte_1 Parte_2
essere comproprietari di un fondo in S. Antimo, al Corso AL n. 91, già località
Terra Grande, di circa are 14 e centiare 58, contraddistinto in catasto dalla p.lla n.
1356 del foglio 6, ad essi pervenuto per successione ereditaria dal padre
[...]
e che tale fondo confinava con una zona di terreno, di circa are 15 e Per_1
centiare 84, in catasto dal mappale 1358 del foglio 6, di proprietà di CP_1
che l'aveva acquistata dallo zio .
[...] Persona_2
Illustravano quindi la vicenda riferendo che i ER , ed CP_2 Per_1 Per_2
, con rogito per notar del 12 aprile 1977, in sede di scioglimento
[...] Per_3
della comunione ereditaria dei beni a loro pervenuti in successione ereditaria, costituivano a favore e a carico dei terreni, di cui erano divenuti proprietari esclusivi, una servitù di passaggio diurna e notturna, pedonale e carrabile, su di una striscia ideale di sedime della larghezza costante di ml. 6,00 e della lunghezza di ml. 230,00 circa, che parte dalla CU NA (oggi via OL) e che, con andamento rettilineo da ovest ad est, raggiunge CU LI (oggi Corso AL).
Si trattava, infatti, prima di tale divisione, di un unico grande lotto di terreno indiviso di forma rettangolare, il cui lato maggiore, da ovest ad est, misurava ml.
230,00, destinata, ex “collatione agrorum privatorum”, in latitudine, dai condividenti, alla costituita servitù di passaggio.
In occasione dello scioglimento della comunione ereditaria i ER , CP_2
e stabilirono che il tratto iniziale della striscia di terreno Per_2 Persona_1
gravata da servitù, costituita in origine dalle particelle 1358 e 1357, partendo da via Ugo OL (ex CU NA) e, per una lunghezza di ml. 110 circa, avrebbe inciso per ml. 3,00 sulla proprietà di e per i restanti ml. 3,00 sulla Persona_1
proprietà di , mentre, per la restante lunghezza, restava totalmente Persona_2
a carico della proprietà di (padre del convenuto ), con il Parte_3 CP_1
principale varco di accesso del lotto su Corso AL (ex CU LI).
Denunciavano che aveva installato nel gennaio 2001, entro la Controparte_1
zona contraddistinta dalla p.lla 1358, tre pali di consistente diametro e altezza idonei a consentire l'edificazione di una fabbrica e, in prosieguo a questi, aveva apposto una rete che occupava quasi per intero l'indicata particella.
A seguito di tale condotta e citavano in giudizio Parte_1 Parte_2
, innanzi al Tribunale di AP, sez. distaccata di Controparte_1
Frattamaggiore, assumendo che, con le opere descritte, veniva a loro impedito l'utilizzo della servitù pedonale e carrabile. Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni:
1. Dichiarare la sussistenza del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile, diurna e notturna a favore della proprietà degli istanti e a carico della proprietà del sig. e dei suoi aventi causa, in virtù Controparte_1
dell'atto per notar come sopra indicato.
2. Condannare il convenuto alla Per_3
rimozione di tutti i manufatti inconsultamente in stallati sull'area di sedime destinata alla predetta servitù per tutta la estensione del suo fondo.
3. In via gradata, condannarlo alla rimozione per violazione delle distanze di legge.
4. In via del tutto subordinata, condannare il convenuto al risarcimento dei danni da liquidarsi per equivalente, secondo quanto si determini in giudizio.”.
Si costituiva che, nel resistere alla domanda attorea, deduceva Controparte_1
che sull'area di sua proprietà insisteva da oltre un ventennio la recinzione indicata dagli attori alla quale aveva sostituito tre pali. Dichiarava che la servitù descritta nell'atto notarile del 1977 non era mai stata esercitata da alcuno, tanto in relazione alla sua p.lla n. 1358.
Spiegava quindi domanda riconvenzionale per sentir dichiarare l'intervenuta estinzione ex art. 1073 c.c. della servitù sulla p.lla 1358.
Veniva espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi.
Il Tribunale di AP, sezione distaccata di Frattamaggiore, con la sentenza n.
63/2007 del 21.2.2007, rigettava le domande proposte dalla parte attrice e dichiarava l'estinzione della servitù, ordinando al Conservatore dei RR.II. di cancellare la servitù per l'intera lunghezza di ml. 110 (lunghezza dell'intera p.lla
1358 appartenente a ). Controparte_1
Le spese di lite venivano compensate tra le parti.
Il Giudice riteneva fondata la domanda riconvenzionale, proposta dal convenuto, prevalentemente sulla deposizione resa da (padre di ) che Parte_3 CP_1
aveva escluso la presenza di un viottolo in terra battuta all'interno della p.lla n.
1358, da lui sempre coltivata per l'intera estensione.
2. Proponevano appello e con i seguenti Parte_1 Parte_2
motivi:
1. violazione dell'art. 1073 c.c. e ss. e delle norme di cui agli artt. 1363 e ss. c.c.
e motivazione contraddittoria e perplessa.
2. violazione dell'art. 244 e ss. c.p.c. con riguardo alle dichiarazioni del teste
ed ulteriori profili di manifesta illogicità della motivazione in Parte_3
relazione alla ritenuta attendibilità.
3. violazione degli artt. 1360 e s.s. c.c., motivazione apodittica e contradditoria con riguardo all'indicazione dell'elemento di riscontro estrinseco della attendibilità del teste.
4. violazione degli artt. 1350 e ss. c.c. – vizio di motivazione con riguardo alla premessa logica della declaratoria dl estinzione della servitù.
5. violazione dell'art.112 c.p.c. e dell'art. 1073 e ss. c.c. in relazione all'erronea declaratoria di prescrizione dell'intera servitù di passaggio anziché della limitata parte di essa oggetto del contendere.
Concludevano per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese di lite del doppio grado del giudizio.
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'appello perché Controparte_1
infondato e proponeva appello incidentale per sentir riformare la sentenza di primo grado sul governo delle spese processuali.
2.1 Nell'instaurato procedimento di appello (n. 1271/2007 Corte di Appello di
AP) la causa veniva decisa con la sentenza n. 795/2015 con la quale la Corte di Appello di AP rigettava l'appello principale ed accoglieva l'appello incidentale sul governo delle spese.
3. e proponevano ricorso per Cassazione Parte_1 Parte_2
contro la sentenza n. 795/2015, resa dalla Corte di Appello di AP, con sette motivi di gravame.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22579/2020, depositata in data 16 ottobre 2020, nell'accogliere il secondo motivo di impugnazione (errore di diritto ex art. 360 c.p.c., i., n.
3 - violazione e falsa applicazione degli artt. 1073
c.c. e 1061 c.c., nei punti della sentenza in cui la corte d'appello ha ritenuto
determinante ai fini della decisione dl estinzione per prescrizione della servitù di passaggio, il carattere "apparente" dl tale servitù e, conseguentemente, la carenza di prova in ordine all'esistenza di un vialetto in terra battuta invece di accertare il decorso ventennale del non uso della stessa) così disponeva:
7.1. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento degli altri. 7.2. La corte
d'appello, infatti, come in precedenza osservato, ha ritenuto che "trattandosi di servitù pedonale e carrabile da esercitarsi su di una fascia di terreno agricolo della larghezza di sei metri, il naturale calpestio e l'accesso dei veicoli abbiano potuto, come sarebbe stato lecito aspettarsi, compattare il terreno in modo tale da rendere evidente la destinazione a passaggio di auto e di persone" e che il tribunale, avendo accertato sulla base di una valutazione complessiva di tutte le prove raccolte che tale vialetto in terra battuta non era mai esistito, aveva
"correttamente" ritenuto, in ragione del non uso del passaggio che tale emergenza probatoria lasciava evidentemente desumere, che il diritto di servitù si fosse prescritto. 7.3. La corte, quindi, al fine di stabilire se la servitù di passaggio azionata dagli attori si era o meno prescritta per non uso ventennale, ha attribuito rilievo decisi vo al fatto che il vialetto in terra battuta sul fondo
(servente) del convenuto, che ne avrebbe dovuto dimostrare l'esercizio, non era emerso (o meglio: non era stato ritenuto tale) dalle prove raccolte in giudizio.
7.4. La corte, però, così giudicando, non ha considerato che "l'apparenza è un fenomeno che riguarda l'usucapione, mentre qui siamo nel campo del non uso, un fatto del titolare del diritto, in relazione al quale non può avere rilievo il criterio della visibilità delle opere nei confronti del fondo servente, sicchè la servitù di passaggio - una volta costituita - può essere esercitata, ai fini della sua conservazione, anche in modo discontinuo e non apparente, se la situazione dei luoghi lo permette" (Cass. n. 26636 del 2011, in motiv., che ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva dichiarato l'estinzione per non uso di una servitù coattiva di passaggio pedonale con riguardo alla sporadicità del transito
e alla perduta visibilità del tratturo).
7.5. La corte d'appello, quindi, non ha rispettato il principio che la sentenza citata ha affermato e che i ricorrenti hanno espressamente invocato, e cioè che la servitù di passaggio è, per sua natura, una servitù discontinua, in relazione alla quale ogni episodio di transito costituisce esercizio del diritto, con la conseguenza che, ove la servitù sia stata costituita - com'è accaduto nella specie - in virtù di titolo idoneo, ai fini della prescrizione, non assumono rilievo, ove la situazione dei luoghi lo permetta, nè la mancanza del requisito dell'apparenza necessario per la costituzione della servitù per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia - nè il carattere sporadico dell'esercizio. 8. Il ricorso dev'essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di AP che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Ha quindi cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato alla Corte di Appello di
AP, altra sezione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di
Cassazione.
4. e hanno quindi provveduto ad inviare a Parte_1 Parte_2
mezzo posta per la notifica, in data 7 gennaio 2021, atto di citazione in riassunzione ed hanno così concluso: “1. Dichiarare la sussistenza del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile, diurna e notturna a favore della proprietà degli istanti e a carico della proprietà del sig. e dei Controparte_1
suoi aventi causa, in virtù dell'atto per notar come sopra indicato.
2. Per_3
Condannare il convenuto alla rimozione di tutti i manufatti inconsultamente in stallati sull'area di sedime destinata alla predetta servitù per tutta la estensione del suo fondo.
3. In via gradata, condannarlo alla rimozione per violazione delle distanze di legge.
4. In via del tutto subordinata, condannare il convenuto al risarcimento dei danni da liquidarsi per equivalente, secondo quanto si determini in giudizio.”.
5. Condannare in ogni caso alla restituzione della Controparte_1
somma di euro 8.746,98 versatagli dagli attori in esecuzione della sentenza n.
795/15 del 16/02/2015 della Corte di Appello di AP e poi cassata con rinvio dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 22579/20 del 16/10/2020.
Rigettarsi altresì la domanda riconvenzionale di prime cure dall'appellato.
Vittoria delle spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio sin qui svolti, ivi compreso il giudizio di cassazione, oltre spese generali ed accessori di legge.”.
Si è costituito il quale ha affermato: Controparte_1
“In ogni caso il sig. , stanco e provato dai tanti anni di causa Controparte_1
e da tante altre cause in cui è stato convenuto, in via preliminare chiede disporsi la comparizione delle parti, ovvero interrogatorio libero delle parti, al fine di sottoscrivere un accordo con il quale il sig. intende Controparte_1
riconoscere quanto richiesto con l'odierno atto di citazione. Tale disponibilità è finalizzata alla “normalizzazione” dei rapporti tra parenti e vicini di casa.”
(pag. 2 comparsa di costituzione).
Ha così concluso: A) In via preliminare disporre il libero interrogatorio
/comparizione delle parti finalizzata anche alla conciliazione della lite. B) In subordine accogliere le conclusioni di cui i capi 1,2 e 3 dell'atto di appello.
C)Rigettare il capo 4 delle suddette conclusioni. D)Compensare integralmente le spese dei giudizi.
All'udienza in data 8 maggio 2024 la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche. 5. Occorre verificare d'ufficio se l'atto di citazione in riassunzione sia stata proposto tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che l'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 22579/2020 è stata depositata in data 16.10.2020, e l'atto di citazione in riassunzione è stato inviato a mezzo posta per la notifica in data 7 gennaio 2021.
6. Preliminarmente si evidenzia che nel procedimento in sede di rinvio, ai sensi dell'art. 394 c.p.c., le parti conservano la posizione processuale che avevano nel giudizio conclusosi con la sentenza cassata.
La riassunzione della causa davanti al Giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata e, come tale, instaura un processo chiuso nel quale è preclusa ogni possibilità di proporre nuove domande ed eccezioni, prove (eccetto il giuramento decisorio), nonché conclusioni diverse – salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni dell'ordinanza di
Cassazione – ed il giudice di rinvio ha gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata.
Ne consegue che non possono essere proposti dalle parti, e presi in esame dal giudice di rinvio, motivi di impugnazione diversi da quelli proposti nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che, in relazione al carattere dispositivo dell'impugnazione, i poteri del giudice di rinvio vanno determinati con esclusivo riferimento alle iniziative legittimamente assunte dalle parti.
Nella decisione della controversia il giudice di rinvio deve uniformarsi, secondo quando prescritto dall'art. 384 c.p.c., al principio di diritto affermato dalla Corte, principio che costituisce il criterio di decisione che il giudice di rinvio deve applicare. Nell'ipotesi della cassazione con rinvio per vizio di motivazione il giudice di merito conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova, potendo compiere anche ulteriori accertamenti giustificati dalla sentenza di annullamento e dall'esigenza di colmare le carenze da questa riscontrate, tranne che in ordine ai fatti che la sentenza medesima ha considerato definitivamente accertati, per non essere investiti dell'impugnazione, né in via principale né in via incidentale e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata (Cassazione civile, sez. I, 10-
12-2018 n. 31901).
Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di appello per motivi di merito (cosiddetto giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, che ha preceduto il giudizio di cassazione, ma una nuova ed autonoma fase del processo che, pur essendo soggetta per ragioni di rito alle norme riguardanti il corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescindente, ha natura integralmente rescissoria, nel senso che esso mira ad una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia riformandola, statuisce per la prima volta sulle domande proposte dalle parti.
7. Ciò considerato i motivi di appello presentati da e Parte_1 [...]
vengono presi in considerazione esclusivamente nei limiti di quanto Parte_2
statuito dalla Suprema Corte che ha cassato, con rinvio, la sentenza n. 795/2015 della Corte di Appello di AP in relazione all'accoglimento del secondo motivo, ritenuti assorbiti gli altri sei.
Occorre però precisare che, assegnata la causa a sentenza, le parti costituite hanno depositato identica memoria di replica con la quale hanno congiuntamente affermato:
“L'appellato nel costituirsi nel presente grado di giudizio, Controparte_1
preso atto della decisione della Corte di Cassazione ha aderito senza riserva alcuna alle domande formulate con l'atto di appello in riassunzione, ha personalmente ribadito tale posizione all'udienza (in presenza) di precisazione delle conclusioni e non ha depositato comparsa conclusionale. In ragione di quanto innanzi, le parti congiuntamente chiedono accogliersi le domande formulate da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
e, quindi le seguenti conclusioni:
1. Dichiarare la sussistenza del diritto
[...]
di servitù di passaggio pedonale e carrabile, diurna e notturna a favore della proprietà di e e a carico della proprietà di Pt_1 Parte_2 CP_1
e dei suoi aventi causa, in virtù dell'atto per notar del 12/04/1977;
[...] Per_3
2. Condannare il convenuto alla rimozione di tutti i manufatti installati sull'area di sedime destinata alla predetta servitù per tutta la estensione del suo fondo;
3.
In via gradata, condannarlo alla rimozione per violazione della distanza di legge;
4. Condannare alla restituzione della somma forfettariamente Controparte_1
e congiuntamente determinata dalle parti di euro 10.000,00 a titolo di restituzione delle somme corrisposte dagli appellanti all'appellato in esecuzione della sentenza n. 795/15 del 16/02/2015 della Corte di Appello di AP (poi cassata con rinvio dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 22579/20 del 16/10/2020); 5.
Con spese integralmente compensate di tutti gli altri gradi di giudizio sin qui svolti, ivi compreso il giudizio di cassazione.”.
La concorde espressa volontà delle parti costituite di ottenere una pronuncia nei termini indicati appare accoglibile in quanto, da un lato, la domanda di
“confessoria servitutis” della servitù di passaggio pedonale e carrabile di cui si discute (così formulata: “Dichiarare la sussistenza del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile, diurna e notturna a favore della proprietà degli istanti e a carico della proprietà del sig. e dei suoi aventi causa, Controparte_1
in virtù dell'atto per notar come sopra indicato”) risulta comprovata dal Per_3
titolo prodotto in atti dagli attori/ attuali riassumenti (atto per notaio del Per_3 12 aprile 1977 – allegato 3 in atto di citazione e riportato in fascicolo primo grado attori, art. 14 richiamato atto) e non è mai stata contestata dall'originario convenuto;
dall'altro, nelle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, e come sopra riportate, è ravvisabile una rinuncia implicita dell'originario convenuto alla sua domanda riconvenzionale di prescrizione della servitù in questione, con conseguente superfluità dell'indagine demandata a questa Corte in sede di rinvio dalla Cassazione in ordine all'accertamento della estinzione del diritto in re aliena, sul punto dovendosi pronunciare la cessazione della materia del contendere;
infine, può ritenersi non contestata la circostanza denunciata dagli originari attori quanto alla realizzazione da parte del convenuto di opere che impediscono l'esercizio della reclamata servitù, alla cui rimozione l'autore in questa sede non si è opposto.
Verificato, dunque, che le concordi conclusioni rassegnate dalle parti non si pongono in contrasto con quanto deliberato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22579/2020 e con il titolo prodotto in atti, ritiene questa Corte di poter disporre in conformità come in dispositivo, anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio secondo la regolamentazione dalle parti stesse proposta e agli obblighi restitutori.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AP, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione sull'appello proposto da e contro la sentenza Parte_1 Parte_2
63/2007 del Tribunale di Tribunale di AP, ex sezione distaccata di
Frattamaggiore, depositata in data 21 febbraio 2007, così provvede:
1- accoglie la domanda formulata in primo grado dagli attori e per l'effetto, dichiara la sussistenza del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile, diurna e notturna a favore della proprietà di e e a carico Pt_1 Parte_2 della proprietà di e dei suoi aventi causa, in virtù dell'atto per Controparte_1
notar del 12/04/1977; Per_3
2. Condanna il convenuto alla rimozione dei manufatti di cui è causa installati sull'area di sedime destinata alla predetta servitù per tutta la estensione del suo fondo;
3. Condanna alla restituzione della somma forfettariamente e Controparte_1
congiuntamente determinata dalle parti di euro 10.000,00 a titolo di restituzione delle somme corrisposte dagli appellanti all'appellato in esecuzione della sentenza n. 795/15 del 16/02/2015 della Corte di Appello di AP (poi cassata con rinvio dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 22579/20 del 16/10/2020);
4- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale avanzata da di estinzione per prescrizione della Controparte_1
servitù di causa, per intervenuta rinuncia.
4. Compensa integralmente le spese di tutti gli altri gradi di giudizio (primo grado, appello, Cassazione e presente giudizio di rinvio).
Così deciso in AP il 27 novembre 2024
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Alessandra Piscitiello 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Corte di Appello di AP 2^ sezione civile: e contro Parte_1 Parte_2
. Controparte_1
2 Corte di Appello di AP 2^ sezione civile: e contro Parte_1 Parte_2
. Controparte_1
3 Corte di Appello di AP 2^ sezione civile: e contro Parte_1 Parte_2
. Controparte_1
4 Corte di Appello di AP 2^ sezione civile: e contro Parte_1 Parte_2
. Controparte_1
5 Corte di Appello di AP 2^ sezione civile: e contro Parte_1 Parte_2
. Controparte_1
6 Corte di Appello di AP 2^ sezione civile: e contro Parte_1 Parte_2
. Controparte_1
7 Corte di Appello di AP 2^ sezione civile: e contro Parte_1 Parte_2
. Controparte_1
8 Corte di Appello di AP 2^ sezione civile: e contro Parte_1 Parte_2
. Controparte_1
9 Corte di Appello di AP 2^ sezione civile: e contro Parte_1 Parte_2
. Controparte_1
10 Corte di Appello di AP 2^ sezione civile: e contro Parte_1 Parte_2
. Controparte_1
11 Corte di Appello di AP 2^ sezione civile: e contro Parte_1 Parte_2
. Controparte_1
12 Corte di Appello di AP 2^ sezione civile: e contro Parte_1 Parte_2
. Controparte_1
13 Corte di Appello di AP 2^ sezione civile: e contro Parte_1 Parte_2
. Controparte_1