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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 419/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 419/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti LORENZIN CRISTIAN e DELLA VEDOVA ILARIA
ATTORE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. FISCON ROBERTO
CONVENUTO
e - (P.I. Controparte_2 CP_3 Controparte_4
), P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI LORENZO
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato te- lematicamente:
“In via principale.
Accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale del dott. CP_1 per i danni subiti dal dott. , condannarsi il dott.
[...] Parte_1 CP_5 dro al risarcimento di detti danni e dunque al pagamento al dott. CP_1 [...]
dell'importo di Euro 120.577,00= (centoventimilacinquecentosettanta- Parte_1 sette/00), o del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, quantificato even- tualmente anche in via equitativa, maggiorato di interessi legali dalla domanda al saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Il convenuto ha concluso come da nota autorizzata di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente:
“nel merito: rigettare in toto le domande attoree nei confronti del dr. CP_1 in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nelle
[...] proprie scritture difensive in via riconvenzionale subordinata nei confronti di Controparte_6
(ora
[...] Controparte_7
), in persona del legale rappresentante protempore: nella dene-
[...] gata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza, in tutto o in parte, delle domande attoree, e di conseguente condanna del dr. al risarcimen- Controparte_1 to del danno in favore del dr. , contesta la fondatezza della domanda Parte_1 principale formulata da circa l'inoperatività della polizza Controparte_2 assicurativa contratta dal dr. e chiede la condanna di Controparte_1 [...]
[...] [...]
, in persona del legale Controparte_8 rappresentante protempore, ora Controparte_7
, in persona del legale rappresentante protempore, a manlevare
[...]
e tenere indenne l'assicurato dr. da ogni condanna e da Controparte_1 ogni relativo esborso a favore del dr. che risultasse dovuto in forza Parte_1 dell'emananda sentenza, incluse le eventuali spese di soccombenza e le spese di re- sistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c., in forza della polizza assicurativa n.
127C2706 contratta dallo Controparte_9
Con rifusione di spese e compensi.”
La terza chiamata ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_2 conclusioni depositato telematicamente:
“NEL MERITO:
accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa n. 127C2706 contratta dal dott. in relazione alla domanda attorea e, di conse- Controparte_1 guenza, mandarsi integralmente assolta la terza chiamata Controparte_2 da qualsivoglia domanda nei di lei confronti espressa;
respingersi, comunque,
[...] ogni avversa domanda da chiunque proposta nei confronti dell'assicurato dott.
e, comunque, a cascata nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 in quanto infondata in fatto e in diritto, mandandosi il dott.
[...] [...]
e conseguentemente esente da ogni CP_1 Controparte_2 obbligazione;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accertamento dei fatti narrati da parte avversa, della sussistenza di un danno in capo al dott. Parte_2
[...
di responsabilità in capo al convenuto dott. di esi- Controparte_1 stenza di nesso eziologico tra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, di esi- stenza di una colpa grave in capo al convenuto dott. di Controparte_1 operatività della polizza a garanzia del medesimo, mantenersi l'obbligazione della terza chiamata in termini di stretta proporzione con la Controparte_2 percentuale di responsabilità accertata ove concorsualmente identificabile, e co- munque accertarsi il danno con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi;
il tutto nei limiti del contenuto del contratto d'assicurazione, limitandosi l'obbligazione di garanzia nei limiti di polizza, incluso massimale € 2.500.00,00, franchigie con un mi- nimo di € 2.500,00 e scoperti, nonché esclusioni oggettive e soggettive, limitazione di responsabilità solidale, secondo rischio, coassicurazione indiretta, etc.;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre ad accessori di legge”.
- 3 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18 gennaio 2024 via p.e.c. al dr.
[...]
l'attore dr. chiedeva di far accertare e dichiarare una CP_1 Parte_1 asserita responsabilità extracontrattuale del dr. per l'incarico svolto CP_1 da quest'ultimo quale Consulente Tecnico del Pubblico Ministero della Procura di
Belluno, dr. , per gli asseriti danni subiti dal dr. (imputato Per_1 Parte_1 nel procedimento penale avviato anche nei confronti di quest'ultimo), con richiesta di condanna del Consulente Tecnico del P.M. al risarcimento degli asseriti danni su- biti per € 120.577,00 (di cui € 70.577,00 per spese tecniche e legali del procedimen- to penale ed € 50.000,00 per danni morali) o del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, quantificato eventualmente anche in via equitativa, maggiorato di inte- ressi legali dalla domanda al saldo.
Dall'atto di citazione si apprende che il dott. venne coinvolto nel Parte_1 procedimento penale n. 2859/2018 R.G.N.R. avanti il Tribunale di Belluno – scaturi- to nell'ambito del fallimento della società EN & EN, dichiarato con sentenza del Tri- bunale di Belluno del 27 marzo 2018 – a causa delle perizie di stima redatte su inca- rico dell'organo amministrativo della Società. Successivamente alla dichiarazione di fallimento, sulla base della relazione ex art. 33 L. Fall. del curatore, rag.
[...]
e di una successiva relazione svolta da quest'ultimo su richiesta della Po- Per_2 lizia Giudiziaria, era scaturita un'indagine penale da parte della Procura della Re- pubblica presso il Tribunale di Belluno a carico degli ex amministratori di EN & EN, dei sindaci e di terzi, fra cui il dott. per accertare se fossero stati com- Parte_1 messi reati di bancarotta fraudolenta. Nell'ambito del procedimento, in data 19 gennaio 2019, il dott. era stato nominato Consulente della Controparte_1
Procura su incarico del P.M. dott. . Nella propria perizia del 15 ottobre Per_1
2020, il dott. vrebbe chiamato in causa a più riprese il dott. CP_1 [...]
il quale, su incarico del Consiglio di Amministrazione della società EN & Parte_1
EN, aveva svolto in due diversi momenti le perizie di valutazione del capitale eco- nomico della stessa società, e precisamente: a) la relazione di stima del 15 febbraio
2013 sul valore della società a quella data;
b) la relazione di stima del 5 maggio 2014 sul valore della società alla data del 31 dicembre 2013. In particolare, nelle conclu- sioni rassegnate dal dott. si legge che un coinvolgimento CP_1 nell'operazione e nella relativa responsabilità sia da ascrivere anche al dott. R_
, in concorso con gli amministratori, per aver permesso, mediante le proprie re-
[...] lazioni, la determinazione di un disavanzo di fusione di Euro 13.340.107,00= che è stato attribuito agli elementi dell'attivo ritenuti dagli amministratori “maggiormente valorizzati e strategici per la società”, valutati dal dott. in misura superio- Parte_1
- 4 - re al valore effettivo, quando invece l'importo di cui sopra era piuttosto da definire come perdita che la società ha avuto dall'operazione, posto la non attitudine dei ce- spiti valorizzati a produrre utilità futura per la società. In quell'ambito, il P.M. dott.
, chiese il rinvio a giudizio (anche) del dott. in quanto ritenne Per_1 Parte_1 che quest'ultimo, in qualità di tecnico incaricato di stimare il valore della società EN
& EN al 31 gennaio 2013 e al 31 dicembre 2013, avesse concorso con gli ammini- stratori della medesima società nella realizzazione del reato di bancarotta, redigen- do le due suddette perizie (in data 15 febbraio 2013 e 5 maggio 2014) nelle quali, stimando un elevato valore effettivo del patrimonio di EN & EN sia al 31 gennaio
2013 sia al 31 dicembre 2013: i. aveva consentito agli amministratori della fallita di evidenziare la convenienza per la società dell'operazione di fusione inversa posta in essere;
ii. aveva consentito agli amministratori di registrare il disavanzo di fusione di
€ 13.340.107,00 (determinato dagli amministratori) tra le poste dell'attivo patrimo- niale di EN & EN, con ciò permettendo agli amministratori stessi di occultare la per- dita del patrimonio di EN & EN che in realtà detta operazione di fusione aveva gene- rato già nel 2013. Nello specifico, al dott. venne contestato di aver redat- Parte_1 to due perizie di stima della società EN & EN nell'ambito del progetto di fusione per incorporazione – eseguita per il tramite di un'operazione di leveraged buy out – del- la società da parte della medesima EN & EN. La società Parte_3 Parte_3 era una società inattiva, rilevata da un gruppo di azionisti di EN & EN per acqui-
[...] stare il pacchetto di maggioranza di quest'ultima, ricorrendo ad indebitamento.
Successivamente all'acquisizione del pacchetto di maggioranza, venne Parte_3 fusa per incorporazione (quindi con un'operazione di fusione inversa) in EN & EN sulla quale venne dunque a gravare il debito contratto dagli azionisti per l'acquisto del pacchetto di maggioranza di . Nella tesi del P.M., suddetta operazione di CP_10 leveraged buy out rappresenterebbe un'operazione dolosa, seppur formalmente corretta, perché priva di valida giustificazione economica, in quanto eseguita al solo fine di liquidare alcuni soci di , rilevandone il pacchetto di maggioranza. Det- CP_10 ta operazione sarebbe stata eseguita, in estrema sintesi, sopravvalutando alcune poste patrimoniali di EN & EN ed attribuendo un plusvalore non reale ad attività della società e causando così il dissesto della società stessa. Tale operazione delit- tuosa sarebbe stata realizzata con la necessaria e fattiva collaborazione del dott.
, le cui perizie di stima sarebbero state strumentali alla manovra. Parte_1
Nell'atto di citazione, il dott. sostiene che le affermazioni del dott. Parte_1 [...] rispetto al suo operato siano errate dal punto di vista tecnico ed abbiano CP_1 fuorviato l'operato del P.M. il quale, ravvisando una condotta delittuosa caratteriz- zata dall'elemento psicologico del dolo, avrebbe chiesto ed ottenuto il suo rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 2), commesso in concorso con gli amministratori di EN & EN, e dunque con le aggravanti di aver agito in numero di cinque e di aver causato un danno di rilevante gravità. In particolare, l'attore oggi
- 5 - sostiene che il dott. nella sua perizia: − avrebbe assunto che le perizie CP_1 del dott. avrebbero determinato il disavanzo di fusione;
− avrebbe “con- Parte_1 fuso” i concetti di “rapporto di concambio” e “disavanzo di fusione”; − avrebbe erra- to nel ritenere che la perizia del dott. del 5 maggio 2014 avrebbe con- Parte_1 sentito l'allocazione del disavanzo di fusione da parte degli amministratori, in quan- to detto disavanzo avrebbe dovuto essere allocato nel bilancio di apertura al 1° gennaio 2013 e non nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Questi “grossola- ni” errori tecnici, secondo il dott. , avrebbero condotto il Pubblico Mini- Parte_1 stero a chiedere (ed ottenere) il suo rinvio a giudizio e sarebbero stati posti in esse- re dal Consulente Tecnico con “colpa grave”, posto che egli avrebbe confuso i prin- cipi basilari delle operazioni di fusione e ha omesso di considerare lo stato dell'arte
(di dottrina e di giurisprudenza) circa la liceità delle operazioni di leveraged buy out;
inoltre, lo stesso rileva che, se il dott. avesse svolto Controparte_1
l'incarico ricevuto con diligenza e competenza, individuando correttamente il peri- metro dell'indagine demandata al dott. e se non avesse attribuito al Parte_1 medesimo responsabilità inesistenti (peraltro connotandole, in maniera apodittica e del tutto immotivata, dell'elemento soggettivo del dolo specifico, elemento impre- scindibile per la sussistenza del reato contestatogli), non sarebbe stato rinviato a giudizio. Pertanto, il dott. chiede il risarcimento dei danni extracontrat- Parte_1 tuali subiti a causa della sua negligenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto dal- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno nell'ambito del processo
R.G.N.R. n. 2859/2018. I danni subiti sono stati valorizzati in € 120.577,00 e sono co- sì suddivisi: − € 70.577,00 a titolo di danno emergente per le spese sostenute per la difesa in giudizio;
− € 50.000,00 a titolo di danno biologico e danno morale, per il patimento subito durante i cinque lunghi anni dall'apertura delle indagini alla sen- tenza di assoluzione, nonché di danno di immagine, posto che il rinvio a giudizio e il processo penale hanno ricevuto una rilevante eco mediatica.
Il dr. si è costituito in giudizio, con comparsa di risposta depositata in CP_1 data 21 marzo 2024, nella quale chiedendo il rigetto della domanda, ha rilevato la manifesta infondatezza della domanda svolta dal dr. nei suoi confronti Parte_1 per totale difetto sia dell'esistenza in fatto (e in diritto) di asseriti errori commissivi ed omissivi nella consulenza redatta che, a dire di parte attrice, sarebbero stati compiuti dal C.T. del P.M. sia della sussistenza e dimostrazione della c.d. colpa gra- ve, sia del nesso causale tra detti asseriti errori ed il rinvio a giudizio del dr. R_
chiesto dal Pubblico Ministero, sia, infine, dell'asserito danno subito, in parti-
[...] colare l'asserito danno non patrimoniale. Il dr. in ogni caso, chiedeva CP_1 di essere autorizzato alla chiamata in causa in garanzia e manleva della propria
Compagnia di Assicurazione, da cui, nella denegata (e non af- Controparte_11 fatto creduta) ipotesi di condanna, ha diritto di essere tenuto manlevato e tenuto
- 6 - indenne da ogni responsabilità in forza della polizza assicurativa n. 127C2706 con- tratta dallo 1.3. Controparte_12
Con ordinanza del 26 marzo 2024 il Giudice Istruttore autorizzava la chiamata in causa di e rinviava all'udienza del 26 settembre 2024. Il dr. Controparte_11 [...]
in data 27 marzo 2024, notificava a atto di citazione CP_1 Controparte_2 per chiamata in causa di terzo a mezzo p.e.c.. .
si costituiva in giudi- Controparte_13 zio, con comparsa di costituzione e risposta del 10 giugno 2024, nella quale eccepiva l'inoperatività della polizza in relazione alla domanda attorea precisando che l'unica voce coperta dalla polizza potrebbe essere quella relativa al rimborso delle spese legali e tecniche sostenute dal dr. per difendersi dalle accuse di banca- Parte_1 rotta avanti il Tribunale di Belluno e chiedeva in ogni caso il rigetto della domanda dell'attore. Le parti provvedevano al deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., nelle quali, tra le altre cose, il dr. chiedeva, in via Parte_1 istruttoria, l'ammissione di prova per testi nonché l'ammissione di una CTU contabi- le, formulando una proposta di questo che si snodava in ben 16 punti. Le altre parti si opponevano fermamente all'ammissione delle suddette istanze istruttorie in quanto irrilevanti ed inammissibili. A seguito della discussione tenutasi all'udienza del 26 settembre 2024, in cui comparivano personalmente anche le parti, il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 26 settembre 2024, ritenuto che la controversia si appalesa sufficientemente istruita in via documentale ed è pertanto matura per la decisione, visto l'art. 281 quinquies c.p.c., fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 20 marzo 2025 ore 10.30, asse- gnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
In sostanza, il dr. ha citato in giudizio il dr. assumendo che Parte_1 CP_1 quest'ultimo, nella perizia redatta su incarico del P.M., dr. , nel procedi- Per_1 mento penale promosso avanti il Tribunale di Belluno, anche nei confronti del me- desimo dr. , avrebbe compiuto degli asseriti “errori” che costituirebbero Parte_1 appunto l'inadempimento o il fatto illecito imputato dall'attore al dr. CP_1
Detti asseriti errori – secondo la tesi attorea - avrebbero determinato la richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. anche a carico del dr. . E poiché il Giu- Parte_1 dice penale, con successiva sentenza, ha assolto gli imputati, tra cui il dr. , Parte_1 lo stesso chiede al CT del PM il risarcimento degli asseriti danni subiti, pari alle spese legali da egli sostenute nel procedimento penale, nonché anche i c.d. danni morali.
Invero ,l'attore assume che il dr. nell'espletamento dell'incarico di CP_1
Consulente ricevuto dal P.M., avrebbe agito con grave negligenza ed imperizia e
“colpa grave”, e ciò avrebbe “fuorviato” l'operato del P.M. che, solo a causa della
- 7 - negligenza del convenuto, avrebbe richiesto il rinvio a giudizio del dr. . Parte_1
Inoltre, il CT del PM avrebbe anche “attribuito al dott. una condotta Parte_1 delittuosa caratterizzata dall'elemento psicologico del dolo” ed “avrebbe attribuito al medesimo responsabilità inesistenti, peraltro connotandole, in maniera apoditti- ca e del tutto immotivata, dell'elemento soggettivo del dolo specifico, elemento imprescindibile per la sussistenza del reato contestatogli”. Dalla lettura degli scritti attorei emerge, in buona sostanza, che l'intera istruttoria penale sarebbe stato il ri- sultato “esclusivamente” dell'operato del dr. e che il P.M., dr. CP_1 Per_1
– magistrato con esperienza pluriennale - sarebbe stato un mero “strumento”
[...] nella mani del proprio Consulente Tecnico posto che quest'ultimo non solo avrebbe esaminato gli aspetti tecnici dell'operazione di fusione, ma avrebbe anche determi- nato che vi sarebbe stato il dolo specifico (ossia l'elemento soggettivo del reato contestato) in capo al dr. nell'aver compiuto dette errate valutazioni, Parte_1 nonché condotte penalmente rilevanti. Ergo, il P.M. – sempre secondo il dr. R_
- non avrebbe avuto alcun ruolo se non quello di “copiare” - senza apporti di
[...] alcun tipo - la relazione del Consulente anche per quanto riguarda gli aspetti giuridi- ci (dolo specifico) del reato contestato al dr. . Il dr. i è limi- Parte_1 CP_1 tato a compiere un'analisi tecnico-contabile della operazione di cui trattavasi, rite- nendo – come peraltro aveva già fatto il Curatore nella relazione ex art. 33 l.fall. - che il dr. , nelle proprie perizie, avesse sovrastimato erroneamente alcu- Parte_1 ne poste di bilancio della fallita società; perizie (quelle dell'attore), sulla base delle quali poi, come detto, gli amministratori di avevano potuto evidenziare la CP_10 convenienza economica dell'operazione di fusione ed avevano potuto allocare il c.d. disavanzo di fusione (determinato dai medesimi amministratori), occultando la per- dita del patrimonio di in realtà già esistente nel 2013. Qualsiasi valutazione CP_10 non tecnica (ossia giuridica) e decisione circa l'esistenza o meno di condotte penal- mente rilevanti e dell'elemento soggettivo del reato attribuito dal P.M al dr. R_
, ossia la compartecipazione dolosa di quest'ultimo all'operazione contestata,
[...] spettava (ovviamente), quale elemento strettamente giuridico, al solo Pubblico Mi- nistero, che nella elaborazione del capo di imputazione si è avvalso altresì dell'apporto della relazione del Curatore e di altre fonti di prova valorizzate in sede di indagine, potendo altresì disporre di ogni mezzo critico per appurare la attendibi- lità e verosimiglianza delle determinazioni tecniche del suo ausiliario.
Invero, il Giudice penale del Tribunale di Belluno, a seguito di una analisi della Rela- zione del Curatore, della documentazione acquisita dalla Polizia Giudiziaria nonché delle altre fonti di prova e di tutte le consulenze tecniche depositate sia dal P.M. sia dagli imputati, con sentenza depositata in data 11 maggio 2023, ha ritenuto, tra le altre cose, che i metodi utilizzati dal dott. potessero ritenersi corretti ed Parte_1
è giunto ad una conclusione assolutoria nei confronti degli imputati (tra cui il dott.
- 8 - ) in quanto gli elementi a carico degli stessi non consentivano di superare Parte_1 il limite dell'al di là di ogni ragionevole dubbio l'illiceità dell'operazione straordinaria e la sussistenza del reato contestato richiesto dal codice di procedura penale per una condanna. Dalla lettura della sentenza n. 66 del 14 aprile 2023 del Tribunale di
Belluno con cui tutti gli imputati sono stati assolti dai reati loro ascritti (la sentenza assolutoria è stata resa con formula dubitativa, ossia non perché il fatto non fosse stato commesso, ma perché non sussistevano elementi sufficienti per ritenere di- mostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'illiceità dell'operazione), emerge che due sono i filoni su cui poggia l'accusa del P.M.: i. assunta dolosità dell'operazione
MLBO, in quanto seppur formalmente corretta nella scansione temporale e docu- mentale, la stessa era (i) priva di valida giustificazione economica in quanto finaliz- zata esclusivamente a “liquidare” determinati soci intenzionati ad uscire dalla socie- tà facendo gravare il relativo debito sulla società stessa, (ii) nella consapevo- CP_10 lezza che la Società non sarebbe stata in grado di sostenerne il conseguente indebi- tamento e (iii) con la consapevole sopravvalutazione di alcune poste patrimoniali
(immobilizzazioni materiali e finanziarie) mediante attribuzione alle stesse di plusva- lori non reali basati su irragionevoli previsioni di realizzo (poste su cui è stato poi al- locato il disavanzo da fusione); ii. allocazione del disavanzo di fusione avvenuta nel
2014 al fine di consolidare e mascherare il cattivo affare. Tale comportamento delit- tuoso, secondo il Pubblico Ministero e alla luce di quanto indicato nella perizia del dott. sarebbe avvenuto con la necessaria e fattiva compartecipazio- CP_1 ne del dott. , il quale mediante le sue perizie avrebbe ampiamente e Parte_1 consapevolmente sopravvalutato il valore societario di alcune poste (immobilizza- zioni in corso e partecipazioni), facendo apparire finanziariamente ed economica- mente sostenibile un'operazione che in realtà non lo era. A detta di parte attrice,
l'intera istruttoria penale sarebbe stato il risultato “esclusivo” dell'operato del dott. entre il P.M. si sarebbe spogliato del proprio potere decisionale li- CP_1 mitandosi a “copiare” le conclusioni del proprio consulente, il quale non solo avreb- be esaminato gli aspetti tecnici dell'operazione di fusione, ma avrebbe anche risolto aspetti giuridici individuando il dolo specifico in capo al dott. nell'aver Parte_1 compiuto dette errate valutazioni. L'affermazione non è credibile: non solo perché il
Pubblico Ministero si è avvalso del proprio Consulente solo ed esclusivamente sotto l'aspetto contabile, ma anche perché è chiaro che qualsiasi valutazione circa l'esistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato attribuito dal P.M al dott.
, ossia la compartecipazione dolosa di quest'ultimo all'operazione conte- Parte_1 stata, spettava (ovviamente), quale elemento strettamente giuridico, solo al titolare dell'inchiesta. Non si ignora che, come chiarito dalla giurisprudenza, sul consulente tecnico del P.M. grava il dovere, connaturato a ogni parte pubblica di obiettività e imparzialità, nel senso che la sua funzione è tesa al raggiungimento di interessi pub- blici, quale, in primis, l'accertamento della verità (cfr. Cass. pen., SS.UU. sent. n.
- 9 - 51824/14). Ciò posto, la responsabilità civile di cui si discute è disciplinata dall'art. 64 c.p.c., secondo cui è il predetto ausiliare del giudice che deve risarcire i danni che ha cagionato alle parti con la sua condotta colposa (mentre il Parte_4
[..
non può rispondere di tale condotta né è garante delle obbligazioni risarcitorie di questi). Ciò in quanto il consulente tecnico svolge, nell'ambito del processo, una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell'interesse generale e superiore del- la giustizia, con responsabilità oltre che penale e disciplinare, anche civile, la quale importa, per lo stesso, l'obbligo di risarcire il danno che abbia cagionato in violazio- ne dei doveri connessi all'ufficio, precisandosi che lo stesso non esercita funzioni giudiziarie in senso tipico (cfr. Cass., Sez. III, 18 settembre 2015, n. 18313 richiamata da Cass., Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13010). Si tratta di una responsabilità aquiliana, ex art. 2043 c.c. (cfr. Cass., Sez. III, 1 dicembre 2004, n. 22587; Cass., Sez. I, 21 otto- bre 1992, n. 11474; Trib. Modena n. 1672/2012), posto che all'attività del consulen- te tecnico non possono applicarsi gli schemi privatistici dell'adempimento e dell'i- nadempimento, quasi che egli fosse vincolato alle parti da un rapporto di prestazio- ne d'opera (cfr. Cass., Sez. II, 25 maggio 1973, n. 1545). Compete al danneggiato, dunque, ex art. 2697 c.c., l'onere di provare, oltre che il danno, il nesso di causalità tra esso e la condotta del consulente, trattandosi di responsabilità extracontrattuale che richiede la prova del nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno, il cui onere è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. Cass., Sez. VI
- 1, 5 dicembre 2017, n. 28995). Quanto al grado di colpa necessario a far rilevare la responsabilità civile del consulente (se solo grave o anche lieve), posta l'assenza di riferimenti nella formulazione dell'art. 64 c. 2 c.p.c. (che costituisce la disposizione cardine della responsabilità civile del perito d'ufficio, secondo cui il consulente tec- nico è in ogni caso tenuto a risarcire i danni causati alle parti dall'esecuzione dell'in- carico ricevuto), deve ritenersi che il consulente tecnico risponde solo dei danni causati (oltre che con dolo) con colpa grave (cfr. Cass., Sez. III, 1 dicembre 2004, n.
22587; in senso conforme Cass., 18313/2015), con conseguente onere di chi si as- sume danneggiato dall'opera del consulente di provare, oltre che il danno, il nesso di causalità tra questo e la condotta del consulente e la caratterizzazione della colpa in capo a costui secondo i noti parametri della negligenza, imprudenza ed imperizia in termini di colpa grave.
Nel caso di specie, emerge che: i. gli asseriti “errori” tecnici attribuiti al dott.
[...] sono infondati, richiamati e condivisi i pertinenti ed esaustivi rilievi di- CP_1 fensivi di parte convenuta;
ii. gli stessi non sarebbero comunque caratterizzati da
“colpa grave” (rammentiamo che casi di colpa grave sono stati riscontrati allor- quando il Consulente smarrisce documenti originali e non più riproducibili, perde o distrugge la cosa controversa, omette di eseguire accertamenti irripetibili, etc.); iii. manca un nesso causale tra detti asseriti errori ed il danno di cui l'attore chiede il
- 10 - risarcimento.. Circa il primo profilo sollevato da parte attrice - assunta dolosità del
MLBO - i giudici hanno rilevato, innanzitutto, che i dati fattuali già rappresentati comprovano che l'operazione rispondeva alla necessità di conseguire un diverso controllo della società En & En, fino a quel momento sfilacciato e dilaniato dalle contrapposizioni fra le due “cordate” in cui si divideva l'azionariato: l'operazione, quindi, era effettivamente finalizzata ad una modifica degli assetti societari e della catena di controllo, ragione pienamente lecita. Nel caso di specie, il Consulente
Tecnico del P.M. (e prima il curatore e altri consulenti del curatore) ha ritenuto che il dott. , nel valutare gli elementi dell'attivo della fallita al Parte_1 Pt_5
01.01.2013 e al 31.12.2013, avesse applicato, sulla base della scienza aziendalistica e contabile, dei metodi errati, determinando così una conseguente errata sopravva- lutazione di alcuni elementi dell'attivo. Per tal via, in estrema sintesi, il P.M. ha im- putato al dott. di aver erroneamente sopravvalutato alcune poste di bi- Parte_1 lancio della società fallita nelle due perizie del febbraio 2013 e del maggio 2014 e ciò al fine di consentire agli amministratori (e quindi di aver concorso con gli stessi) di porre in essere delle operazioni configuranti un reato di bancarotta;
poste di bi- lancio che, viceversa, sono state valutate prima dal curatore della società fallita, poi dal. dott. quindi dal P.M. in maniera differente e più prudenziale. Di CP_1 fatto, la tesi del P.M. postulava che, poiché i singoli progetti dei vari impianti idroe- lettrici che costituivano il portafoglio del gruppo non avevano raggiunto la cantiera- bilità acquisendo tutte le autorizzazioni richieste per accedere agli incentivi pubblici ed entrare in esercizio, essi non potevano essere considerati se non a valore di iscri- zione contabile, ossia di costo, senza considerare alcun plusvalore. Secondo quanto indicato in sentenza, in punto di operazioni dolose, al fine di vagliare la legittimità o meno dell'operazione di MLBO deve essere verificato se, sulla base delle informa- zioni conosciute e conoscibili dal management in quel momento (2012/inizi 2013), il valore derivabile dai vari progetti in essere fosse concretamente nullo e, dunque, non vi fosse la ragionevole prospettiva di reddittività degli stessi. Analizzando i vari dati al tempo disponibili i giudici hanno ravvisato una ragionevole previsione di con- creta redditività futura e quindi era possibile la valorizzazione degli impianti secon- do metodi diversi da quelli utilizzati dal dott. quali quelli impiegati CP_1 dal dott. . Su tale ragionevole previsione di redditività futura si sono inse- Parte_1 riti i fattori negativi diversi e ulteriori a quelli fisiologicamente prevedibili e connessi al rischio di impresa, rilevati anche dal consulente del P.M., dott. CP_1
Trattasi di situazioni non prevedibili nel 2012/inizio 2013, ossia al momento del ri- corso alla leva finanziaria (il prolungato stallo nel rinnovo dell'incentivazione e la ri- duzione della stessa e l'aggravio significativo delle procedure autorizzative, la pre- senza di vizi strutturali nelle centrali…). In estrema sintesi, secondo il P.M. la valuta- zione dei singoli progetti, posta in essere dal dott. nelle due perizie, non Parte_1 era corretta in quanto i progetti non avevano raggiunto la cantierabilità, non aven-
- 11 - do acquisito tutte le autorizzazioni richieste per accedere agli incentivi pubblici ed entrare in esercizio, quindi, detti progetti avrebbero dovuto essere considerati a va- lori di iscrizione contabile (ossia di costo) senza considerare alcun plusvalore. Vice- versa, nella sentenza penale, dopo la disamina degli elementi di fatto a sua disposi- zione, il Giudice ha ritenuto che vi fosse una ragionevole previsione di concreta red- ditività futura di detti progetti e che, quindi, potessero ritenersi corretti i criteri di valutazione utilizzati dal dott. . Ciò anche in quanto, sempre secondo il Parte_1
Giudice penale, su quella ragionevole previsione di redditività futura si sarebbero inseriti dei fattori negativi diversi ed ulteriori a quelli fisiologicamente prevedibili e connessi al rischio di impresa. Nello specifico, in sentenza si legge: gli atti consegna- no una pluralità di elementi sintomatici della ragionevolezza, al momento del varo dell'operazione, delle previsioni di sostenibilità dell'indebitamento (per la sussisten- za di risorse con cui pagare il debito e previsioni concrete di redditività degli impian- ti in evoluzione) e di una ragione imprenditoriale necessaria per cui procedervi (la necessità di sbloccare le contrapposizioni societarie e azionare il programma di im- presa su cui già si era molto investito). Argomenti probatori tali da non considerare decisivi quelli dedotti, a contrario, dalla pubblica accusa, risolventesi in una nega- zione di redditività del progetto imprenditoriale in essere, in allora e in quel conte- sto, per lo più derivata dalla “fine” di elementi a carico degli imputati che si CP_10 valutano insufficienti a ritenere dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio l'illiceità dell'operazione straordinaria e la sussistenza del reato contestato. In defi- nitiva, il Giudice penale, a seguito di una analisi di tutte le perizie svolte, ha ritenuto che i metodi utilizzati dal dott. potessero ritenersi corretti ed è comun- Parte_1 que giunto ad una conclusione assolutoria nei confronti degli imputati (tra cui il
) in quanto gli elementi a carico degli stessi non consentivano di superare Parte_1 il limite dell'al di là di ogni ragionevole dubbio richiesto dal c.p.p. per una condanna.
Circa il profilo della congruità dell'allocazione del disavanzo di fusione, parimente, i giudici hanno ritenuto che vi siano plurimi elementi deponenti a favore della stessa e della conseguente veridicità delle appostazioni di bilancio che ne sono conseguite;
le deduzioni tecniche del dott. sono supportate da un metodo esplicitato Parte_1
e da una chiara elaborazione di calcolo sulla quale il consulente del Pubblico Mini- stero, dott. non ha portato censure, dal momento che l'impostazione CP_1 metodologica di fondo di quest'ultimi è quella di ritenere non valorizzabili progetti non ancora arrivati alle battute finali di realizzazione (in ottica prettamente pruden- ziale). Alla luce di tutte le considerazioni sopra illustrate, si ritiene che i giudici del
Tribunale di Belluno abbiano ravvisto una sorta di eccessiva prudenza nella valuta- zione effettuata dal dott. il quale nella sostanza avrebbe ritenuto ne- CP_1 cessario iscrivere al costo tutti i progetti dei vari impianti idroelettrici che non ave- vano ancora raggiunto la cantierabilità acquisendo tutte le autorizzazioni richieste per accedere agli incentivi pubblici ed entrare in esercizio, mentre al fine di definire
- 12 - la dolosità delle valutazioni operate dal dott. avrebbe dovuto essere veri- Parte_1 ficato se, sulla base delle informazioni conosciute e conoscibili dal management in quel momento (2012/inizi 2013), il valore derivabile dai vari progetti in essere fosse concretamente nullo e dunque non vi fosse la ragionevole prospettiva di reddittività degli stessi. Conseguentemente, i giudici non hanno condiviso da un punto di vista tecnico la tesi del P.M. e del consulente dott. in particolare, gli stessi CP_1 hanno sostenuto che in funzione dei vari dati/informazioni al tempo disponibili vi era una ragionevole previsione di concreta redditività futura degli impianti in porta- foglio e che quindi la valorizzazione proposta dal dott. fosse condivisibile Parte_1 al tempo;
solo eventi successivi al 2013 hanno depresso il valore dei progetti di im- pianto (<< non è vero che dopo il 2013 “è successo poco o nulla”; dopo il 2013 si è concretizzata la contrazione dell'incentivazione pubblica, sono subentrate significa- tive e variabili nelle procedure di autorizzazione, si è instaurato un contenzioso im- portante che ha portato al sequestro della società e ha drenato risorse al pari della significativa ripresa fiscale subita>>). Escluso che l'impostazione tecnica seguita dal dott. irca la valutazione di alcune poste di bilancio sia qualificabile da CP_1 un punto di vista giuridico quale “colpa grave”, parimenti va escluso il nesso di cau- salità tra tale condotta ed il danno patito dal dott. . Si torna a ribadire Parte_1 che, sotto il profilo del nesso causale, il rinvio a giudizio fu il frutto della libera valu- tazione del P.M. che ha ritenuto di disporlo a fronte della documentazione acquisita Pt_ dalla P.G. (tra cui figurava anche relazione ex art. 33 l.fall. in cui il curatore della lita riteneva i valori stimati dal dott. erroneamente calcolati), e ritenuta Parte_1 da quest'ultimo idonea ad evitare il provvedimento di rinvio a giudizio. L'autonoma valutazione effettuata dal magistrato competente incide, quindi sul nesso di causa, atteso che è intervenuto un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria idoneo per in- terrompere il nesso di causalità tra l'illecito e il danno. È sempre l'organo pubblico nella sua titolarità (costituzionale) esclusiva dell'azione penale, il dominus dell'in- staurazione del procedimento penale, così interrompendo ogni nesso causale tra notizia criminis (querela o denunzia che sia) ed il danno che l'imputato abbia subito.
È chiaro che, nel caso in esame, nessun elemento potrebbe consentire l'individuazione di un profilo di colpa grave a carico del dott. CP_1
Di fatto, nello svolgimento dell'incarico ricevuto dalla Procura della Repubblica non pare in ogni caso ravvisabile alcun profilo di colpa grave a carico del convenuto, il quale risulta aver svolto i propri accertamenti su incarico del Pubblico Ministero, mediante analitica esposizione delle risultanze documentali dallo stesso acquisite in conformità al quesito postogli, giungendo al termine delle operazioni a conclusioni le quali non paiono affatto viziate da errori macroscopici e gravi vizi logici come de- dotto dalla parte attrice. Deve poi osservarsi che le eventuali contestazioni nel meri- to dell'accertamento peritale ben potevano (e dovevano) esplicarsi nella relativa
- 13 - sede naturale a mezzo del proprio consulente di parte, il tutto nell'ambito della di- fesa tecnica che spetta all'imputato e non nella presente sede civile. Sul punto, va anche osservato che non risulta valorizzabile, ai fini dell'addebito di responsabilità al convenuto, nemmeno il fatto che l'attore sia stato assolto all'esito del giudizio pena- le di che trattasi. Non vi può essere nesso di causalità tra la condotta del C.T.U. e qualsivoglia danno della parte, in quanto l'operato del consulente d'ufficio è sotto- posto al vaglio critico del giudice. Quindi mai si può ipotizzare una responsabilità del consulente d'ufficio per esito negativo di un processo, in quanto l'intervento del giudice (e nella fattispecie del P.M.) interrompe il nesso di causalità. Fondamento decisivo della idea della esclusione del nesso causale (in caso di condanna basata sulla perizia erronea) è il principio del peritus peritorum (Cons. Stato, sez. VI, 9 feb- braio 2015, n. 627), secondo il quale nel nostro ordinamento è consentito al giudice di merito valutare la complessiva attendibilità delle relazioni peritali e se del caso disattenderne le conclusioni. In tal modo il giudice si assume la responsabilità esclu- siva del processo. L'attività del c.t.u. avrebbe valenza soltanto endoprocessuale, mentre ogni effetto esterno dipenderebbe dall'attività del giudice. Invero pare evi- dente che la necessaria autonoma valutazione effettuata dal P.M. incida, necessa- riamente ed incontrovertibilmente, sul nesso causale, in quanto il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria è idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'asserito fatto illecito e l'asserito danno. E' l'organo pubblico, infatti, ad essere esclusivo tito- lare dell'azione penale, e la sua autonoma decisione interrompe ogni rapporto di causa tra una denunzia (o una querela) o, come nel caso di specie, una conclusione di un elaborato tecnico-contabile e l'asserito danno che l'indagato abbia potuto su- bire.
Nemmeno si può ritenere che la diffusione del contenuto della perizia anche su quotidiani ed internet possa in ogni caso essere ascritta al convenuto, essendo stata realizzata - per quanto emerso in questa sede - da testate giornalistiche conforme- mente al diritto di cronaca che loro spetta per legge, con la conseguenza che sareb- be, eventualmente, solo ad essi addebitabile una eventuale mancanza di cautela e/o di diligenza nella diffusione di tali informazioni, rese dal consulente al P.M. in adempimento dei propri doveri d'ufficio. Né può ravvisarsi offerta prova idonea al riguardo. Quanto sopra è sufficiente per ottenere il rigetto di ogni domanda. Né la riapertura istruttoria potrebbe seriamente sostenere l'assunto attoree risultando l'articolato di prova orale offerto nel complesso ultroneo ed inammissibile sotto i profili puntualmente censurati dalla difesa di parte convenuta che vanno richiamati per esteso e condivisi. Parimenti inammissibile in quanto del tutto esplorativa rima- ne la richiesta di CTU contabile.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree con il favore delle spese
- 14 - La statuizione di rigetto preclude la disamina della domanda di manleva svolta dal convenuto dei confronti della terza chiamata, la cui partecipazione al giudizio rima- ne giustificata dalle allegazioni attoree relative alla lamentata responsabilità profes- sionale.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese anche di tale posizione difensi- va, liquidandole come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta le domande attoree.
Condanna l'attore alla rifusione in favore del convenuto e del terzo chiamato delle spese di lite liquidate per ciascuna posizione difensiva in euro 14.103,00 per com- pensi oltre accessori di legge.
Padova,1-4-2025 il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 15 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 419/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti LORENZIN CRISTIAN e DELLA VEDOVA ILARIA
ATTORE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. FISCON ROBERTO
CONVENUTO
e - (P.I. Controparte_2 CP_3 Controparte_4
), P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI LORENZO
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato te- lematicamente:
“In via principale.
Accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale del dott. CP_1 per i danni subiti dal dott. , condannarsi il dott.
[...] Parte_1 CP_5 dro al risarcimento di detti danni e dunque al pagamento al dott. CP_1 [...]
dell'importo di Euro 120.577,00= (centoventimilacinquecentosettanta- Parte_1 sette/00), o del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, quantificato even- tualmente anche in via equitativa, maggiorato di interessi legali dalla domanda al saldo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Il convenuto ha concluso come da nota autorizzata di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente:
“nel merito: rigettare in toto le domande attoree nei confronti del dr. CP_1 in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nelle
[...] proprie scritture difensive in via riconvenzionale subordinata nei confronti di Controparte_6
(ora
[...] Controparte_7
), in persona del legale rappresentante protempore: nella dene-
[...] gata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza, in tutto o in parte, delle domande attoree, e di conseguente condanna del dr. al risarcimen- Controparte_1 to del danno in favore del dr. , contesta la fondatezza della domanda Parte_1 principale formulata da circa l'inoperatività della polizza Controparte_2 assicurativa contratta dal dr. e chiede la condanna di Controparte_1 [...]
[...] [...]
, in persona del legale Controparte_8 rappresentante protempore, ora Controparte_7
, in persona del legale rappresentante protempore, a manlevare
[...]
e tenere indenne l'assicurato dr. da ogni condanna e da Controparte_1 ogni relativo esborso a favore del dr. che risultasse dovuto in forza Parte_1 dell'emananda sentenza, incluse le eventuali spese di soccombenza e le spese di re- sistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c., in forza della polizza assicurativa n.
127C2706 contratta dallo Controparte_9
Con rifusione di spese e compensi.”
La terza chiamata ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_2 conclusioni depositato telematicamente:
“NEL MERITO:
accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa n. 127C2706 contratta dal dott. in relazione alla domanda attorea e, di conse- Controparte_1 guenza, mandarsi integralmente assolta la terza chiamata Controparte_2 da qualsivoglia domanda nei di lei confronti espressa;
respingersi, comunque,
[...] ogni avversa domanda da chiunque proposta nei confronti dell'assicurato dott.
e, comunque, a cascata nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 in quanto infondata in fatto e in diritto, mandandosi il dott.
[...] [...]
e conseguentemente esente da ogni CP_1 Controparte_2 obbligazione;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accertamento dei fatti narrati da parte avversa, della sussistenza di un danno in capo al dott. Parte_2
[...
di responsabilità in capo al convenuto dott. di esi- Controparte_1 stenza di nesso eziologico tra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, di esi- stenza di una colpa grave in capo al convenuto dott. di Controparte_1 operatività della polizza a garanzia del medesimo, mantenersi l'obbligazione della terza chiamata in termini di stretta proporzione con la Controparte_2 percentuale di responsabilità accertata ove concorsualmente identificabile, e co- munque accertarsi il danno con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi;
il tutto nei limiti del contenuto del contratto d'assicurazione, limitandosi l'obbligazione di garanzia nei limiti di polizza, incluso massimale € 2.500.00,00, franchigie con un mi- nimo di € 2.500,00 e scoperti, nonché esclusioni oggettive e soggettive, limitazione di responsabilità solidale, secondo rischio, coassicurazione indiretta, etc.;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre ad accessori di legge”.
- 3 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18 gennaio 2024 via p.e.c. al dr.
[...]
l'attore dr. chiedeva di far accertare e dichiarare una CP_1 Parte_1 asserita responsabilità extracontrattuale del dr. per l'incarico svolto CP_1 da quest'ultimo quale Consulente Tecnico del Pubblico Ministero della Procura di
Belluno, dr. , per gli asseriti danni subiti dal dr. (imputato Per_1 Parte_1 nel procedimento penale avviato anche nei confronti di quest'ultimo), con richiesta di condanna del Consulente Tecnico del P.M. al risarcimento degli asseriti danni su- biti per € 120.577,00 (di cui € 70.577,00 per spese tecniche e legali del procedimen- to penale ed € 50.000,00 per danni morali) o del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, quantificato eventualmente anche in via equitativa, maggiorato di inte- ressi legali dalla domanda al saldo.
Dall'atto di citazione si apprende che il dott. venne coinvolto nel Parte_1 procedimento penale n. 2859/2018 R.G.N.R. avanti il Tribunale di Belluno – scaturi- to nell'ambito del fallimento della società EN & EN, dichiarato con sentenza del Tri- bunale di Belluno del 27 marzo 2018 – a causa delle perizie di stima redatte su inca- rico dell'organo amministrativo della Società. Successivamente alla dichiarazione di fallimento, sulla base della relazione ex art. 33 L. Fall. del curatore, rag.
[...]
e di una successiva relazione svolta da quest'ultimo su richiesta della Po- Per_2 lizia Giudiziaria, era scaturita un'indagine penale da parte della Procura della Re- pubblica presso il Tribunale di Belluno a carico degli ex amministratori di EN & EN, dei sindaci e di terzi, fra cui il dott. per accertare se fossero stati com- Parte_1 messi reati di bancarotta fraudolenta. Nell'ambito del procedimento, in data 19 gennaio 2019, il dott. era stato nominato Consulente della Controparte_1
Procura su incarico del P.M. dott. . Nella propria perizia del 15 ottobre Per_1
2020, il dott. vrebbe chiamato in causa a più riprese il dott. CP_1 [...]
il quale, su incarico del Consiglio di Amministrazione della società EN & Parte_1
EN, aveva svolto in due diversi momenti le perizie di valutazione del capitale eco- nomico della stessa società, e precisamente: a) la relazione di stima del 15 febbraio
2013 sul valore della società a quella data;
b) la relazione di stima del 5 maggio 2014 sul valore della società alla data del 31 dicembre 2013. In particolare, nelle conclu- sioni rassegnate dal dott. si legge che un coinvolgimento CP_1 nell'operazione e nella relativa responsabilità sia da ascrivere anche al dott. R_
, in concorso con gli amministratori, per aver permesso, mediante le proprie re-
[...] lazioni, la determinazione di un disavanzo di fusione di Euro 13.340.107,00= che è stato attribuito agli elementi dell'attivo ritenuti dagli amministratori “maggiormente valorizzati e strategici per la società”, valutati dal dott. in misura superio- Parte_1
- 4 - re al valore effettivo, quando invece l'importo di cui sopra era piuttosto da definire come perdita che la società ha avuto dall'operazione, posto la non attitudine dei ce- spiti valorizzati a produrre utilità futura per la società. In quell'ambito, il P.M. dott.
, chiese il rinvio a giudizio (anche) del dott. in quanto ritenne Per_1 Parte_1 che quest'ultimo, in qualità di tecnico incaricato di stimare il valore della società EN
& EN al 31 gennaio 2013 e al 31 dicembre 2013, avesse concorso con gli ammini- stratori della medesima società nella realizzazione del reato di bancarotta, redigen- do le due suddette perizie (in data 15 febbraio 2013 e 5 maggio 2014) nelle quali, stimando un elevato valore effettivo del patrimonio di EN & EN sia al 31 gennaio
2013 sia al 31 dicembre 2013: i. aveva consentito agli amministratori della fallita di evidenziare la convenienza per la società dell'operazione di fusione inversa posta in essere;
ii. aveva consentito agli amministratori di registrare il disavanzo di fusione di
€ 13.340.107,00 (determinato dagli amministratori) tra le poste dell'attivo patrimo- niale di EN & EN, con ciò permettendo agli amministratori stessi di occultare la per- dita del patrimonio di EN & EN che in realtà detta operazione di fusione aveva gene- rato già nel 2013. Nello specifico, al dott. venne contestato di aver redat- Parte_1 to due perizie di stima della società EN & EN nell'ambito del progetto di fusione per incorporazione – eseguita per il tramite di un'operazione di leveraged buy out – del- la società da parte della medesima EN & EN. La società Parte_3 Parte_3 era una società inattiva, rilevata da un gruppo di azionisti di EN & EN per acqui-
[...] stare il pacchetto di maggioranza di quest'ultima, ricorrendo ad indebitamento.
Successivamente all'acquisizione del pacchetto di maggioranza, venne Parte_3 fusa per incorporazione (quindi con un'operazione di fusione inversa) in EN & EN sulla quale venne dunque a gravare il debito contratto dagli azionisti per l'acquisto del pacchetto di maggioranza di . Nella tesi del P.M., suddetta operazione di CP_10 leveraged buy out rappresenterebbe un'operazione dolosa, seppur formalmente corretta, perché priva di valida giustificazione economica, in quanto eseguita al solo fine di liquidare alcuni soci di , rilevandone il pacchetto di maggioranza. Det- CP_10 ta operazione sarebbe stata eseguita, in estrema sintesi, sopravvalutando alcune poste patrimoniali di EN & EN ed attribuendo un plusvalore non reale ad attività della società e causando così il dissesto della società stessa. Tale operazione delit- tuosa sarebbe stata realizzata con la necessaria e fattiva collaborazione del dott.
, le cui perizie di stima sarebbero state strumentali alla manovra. Parte_1
Nell'atto di citazione, il dott. sostiene che le affermazioni del dott. Parte_1 [...] rispetto al suo operato siano errate dal punto di vista tecnico ed abbiano CP_1 fuorviato l'operato del P.M. il quale, ravvisando una condotta delittuosa caratteriz- zata dall'elemento psicologico del dolo, avrebbe chiesto ed ottenuto il suo rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 2), commesso in concorso con gli amministratori di EN & EN, e dunque con le aggravanti di aver agito in numero di cinque e di aver causato un danno di rilevante gravità. In particolare, l'attore oggi
- 5 - sostiene che il dott. nella sua perizia: − avrebbe assunto che le perizie CP_1 del dott. avrebbero determinato il disavanzo di fusione;
− avrebbe “con- Parte_1 fuso” i concetti di “rapporto di concambio” e “disavanzo di fusione”; − avrebbe erra- to nel ritenere che la perizia del dott. del 5 maggio 2014 avrebbe con- Parte_1 sentito l'allocazione del disavanzo di fusione da parte degli amministratori, in quan- to detto disavanzo avrebbe dovuto essere allocato nel bilancio di apertura al 1° gennaio 2013 e non nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Questi “grossola- ni” errori tecnici, secondo il dott. , avrebbero condotto il Pubblico Mini- Parte_1 stero a chiedere (ed ottenere) il suo rinvio a giudizio e sarebbero stati posti in esse- re dal Consulente Tecnico con “colpa grave”, posto che egli avrebbe confuso i prin- cipi basilari delle operazioni di fusione e ha omesso di considerare lo stato dell'arte
(di dottrina e di giurisprudenza) circa la liceità delle operazioni di leveraged buy out;
inoltre, lo stesso rileva che, se il dott. avesse svolto Controparte_1
l'incarico ricevuto con diligenza e competenza, individuando correttamente il peri- metro dell'indagine demandata al dott. e se non avesse attribuito al Parte_1 medesimo responsabilità inesistenti (peraltro connotandole, in maniera apodittica e del tutto immotivata, dell'elemento soggettivo del dolo specifico, elemento impre- scindibile per la sussistenza del reato contestatogli), non sarebbe stato rinviato a giudizio. Pertanto, il dott. chiede il risarcimento dei danni extracontrat- Parte_1 tuali subiti a causa della sua negligenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto dal- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno nell'ambito del processo
R.G.N.R. n. 2859/2018. I danni subiti sono stati valorizzati in € 120.577,00 e sono co- sì suddivisi: − € 70.577,00 a titolo di danno emergente per le spese sostenute per la difesa in giudizio;
− € 50.000,00 a titolo di danno biologico e danno morale, per il patimento subito durante i cinque lunghi anni dall'apertura delle indagini alla sen- tenza di assoluzione, nonché di danno di immagine, posto che il rinvio a giudizio e il processo penale hanno ricevuto una rilevante eco mediatica.
Il dr. si è costituito in giudizio, con comparsa di risposta depositata in CP_1 data 21 marzo 2024, nella quale chiedendo il rigetto della domanda, ha rilevato la manifesta infondatezza della domanda svolta dal dr. nei suoi confronti Parte_1 per totale difetto sia dell'esistenza in fatto (e in diritto) di asseriti errori commissivi ed omissivi nella consulenza redatta che, a dire di parte attrice, sarebbero stati compiuti dal C.T. del P.M. sia della sussistenza e dimostrazione della c.d. colpa gra- ve, sia del nesso causale tra detti asseriti errori ed il rinvio a giudizio del dr. R_
chiesto dal Pubblico Ministero, sia, infine, dell'asserito danno subito, in parti-
[...] colare l'asserito danno non patrimoniale. Il dr. in ogni caso, chiedeva CP_1 di essere autorizzato alla chiamata in causa in garanzia e manleva della propria
Compagnia di Assicurazione, da cui, nella denegata (e non af- Controparte_11 fatto creduta) ipotesi di condanna, ha diritto di essere tenuto manlevato e tenuto
- 6 - indenne da ogni responsabilità in forza della polizza assicurativa n. 127C2706 con- tratta dallo 1.3. Controparte_12
Con ordinanza del 26 marzo 2024 il Giudice Istruttore autorizzava la chiamata in causa di e rinviava all'udienza del 26 settembre 2024. Il dr. Controparte_11 [...]
in data 27 marzo 2024, notificava a atto di citazione CP_1 Controparte_2 per chiamata in causa di terzo a mezzo p.e.c.. .
si costituiva in giudi- Controparte_13 zio, con comparsa di costituzione e risposta del 10 giugno 2024, nella quale eccepiva l'inoperatività della polizza in relazione alla domanda attorea precisando che l'unica voce coperta dalla polizza potrebbe essere quella relativa al rimborso delle spese legali e tecniche sostenute dal dr. per difendersi dalle accuse di banca- Parte_1 rotta avanti il Tribunale di Belluno e chiedeva in ogni caso il rigetto della domanda dell'attore. Le parti provvedevano al deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., nelle quali, tra le altre cose, il dr. chiedeva, in via Parte_1 istruttoria, l'ammissione di prova per testi nonché l'ammissione di una CTU contabi- le, formulando una proposta di questo che si snodava in ben 16 punti. Le altre parti si opponevano fermamente all'ammissione delle suddette istanze istruttorie in quanto irrilevanti ed inammissibili. A seguito della discussione tenutasi all'udienza del 26 settembre 2024, in cui comparivano personalmente anche le parti, il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 26 settembre 2024, ritenuto che la controversia si appalesa sufficientemente istruita in via documentale ed è pertanto matura per la decisione, visto l'art. 281 quinquies c.p.c., fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 20 marzo 2025 ore 10.30, asse- gnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
In sostanza, il dr. ha citato in giudizio il dr. assumendo che Parte_1 CP_1 quest'ultimo, nella perizia redatta su incarico del P.M., dr. , nel procedi- Per_1 mento penale promosso avanti il Tribunale di Belluno, anche nei confronti del me- desimo dr. , avrebbe compiuto degli asseriti “errori” che costituirebbero Parte_1 appunto l'inadempimento o il fatto illecito imputato dall'attore al dr. CP_1
Detti asseriti errori – secondo la tesi attorea - avrebbero determinato la richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. anche a carico del dr. . E poiché il Giu- Parte_1 dice penale, con successiva sentenza, ha assolto gli imputati, tra cui il dr. , Parte_1 lo stesso chiede al CT del PM il risarcimento degli asseriti danni subiti, pari alle spese legali da egli sostenute nel procedimento penale, nonché anche i c.d. danni morali.
Invero ,l'attore assume che il dr. nell'espletamento dell'incarico di CP_1
Consulente ricevuto dal P.M., avrebbe agito con grave negligenza ed imperizia e
“colpa grave”, e ciò avrebbe “fuorviato” l'operato del P.M. che, solo a causa della
- 7 - negligenza del convenuto, avrebbe richiesto il rinvio a giudizio del dr. . Parte_1
Inoltre, il CT del PM avrebbe anche “attribuito al dott. una condotta Parte_1 delittuosa caratterizzata dall'elemento psicologico del dolo” ed “avrebbe attribuito al medesimo responsabilità inesistenti, peraltro connotandole, in maniera apoditti- ca e del tutto immotivata, dell'elemento soggettivo del dolo specifico, elemento imprescindibile per la sussistenza del reato contestatogli”. Dalla lettura degli scritti attorei emerge, in buona sostanza, che l'intera istruttoria penale sarebbe stato il ri- sultato “esclusivamente” dell'operato del dr. e che il P.M., dr. CP_1 Per_1
– magistrato con esperienza pluriennale - sarebbe stato un mero “strumento”
[...] nella mani del proprio Consulente Tecnico posto che quest'ultimo non solo avrebbe esaminato gli aspetti tecnici dell'operazione di fusione, ma avrebbe anche determi- nato che vi sarebbe stato il dolo specifico (ossia l'elemento soggettivo del reato contestato) in capo al dr. nell'aver compiuto dette errate valutazioni, Parte_1 nonché condotte penalmente rilevanti. Ergo, il P.M. – sempre secondo il dr. R_
- non avrebbe avuto alcun ruolo se non quello di “copiare” - senza apporti di
[...] alcun tipo - la relazione del Consulente anche per quanto riguarda gli aspetti giuridi- ci (dolo specifico) del reato contestato al dr. . Il dr. i è limi- Parte_1 CP_1 tato a compiere un'analisi tecnico-contabile della operazione di cui trattavasi, rite- nendo – come peraltro aveva già fatto il Curatore nella relazione ex art. 33 l.fall. - che il dr. , nelle proprie perizie, avesse sovrastimato erroneamente alcu- Parte_1 ne poste di bilancio della fallita società; perizie (quelle dell'attore), sulla base delle quali poi, come detto, gli amministratori di avevano potuto evidenziare la CP_10 convenienza economica dell'operazione di fusione ed avevano potuto allocare il c.d. disavanzo di fusione (determinato dai medesimi amministratori), occultando la per- dita del patrimonio di in realtà già esistente nel 2013. Qualsiasi valutazione CP_10 non tecnica (ossia giuridica) e decisione circa l'esistenza o meno di condotte penal- mente rilevanti e dell'elemento soggettivo del reato attribuito dal P.M al dr. R_
, ossia la compartecipazione dolosa di quest'ultimo all'operazione contestata,
[...] spettava (ovviamente), quale elemento strettamente giuridico, al solo Pubblico Mi- nistero, che nella elaborazione del capo di imputazione si è avvalso altresì dell'apporto della relazione del Curatore e di altre fonti di prova valorizzate in sede di indagine, potendo altresì disporre di ogni mezzo critico per appurare la attendibi- lità e verosimiglianza delle determinazioni tecniche del suo ausiliario.
Invero, il Giudice penale del Tribunale di Belluno, a seguito di una analisi della Rela- zione del Curatore, della documentazione acquisita dalla Polizia Giudiziaria nonché delle altre fonti di prova e di tutte le consulenze tecniche depositate sia dal P.M. sia dagli imputati, con sentenza depositata in data 11 maggio 2023, ha ritenuto, tra le altre cose, che i metodi utilizzati dal dott. potessero ritenersi corretti ed Parte_1
è giunto ad una conclusione assolutoria nei confronti degli imputati (tra cui il dott.
- 8 - ) in quanto gli elementi a carico degli stessi non consentivano di superare Parte_1 il limite dell'al di là di ogni ragionevole dubbio l'illiceità dell'operazione straordinaria e la sussistenza del reato contestato richiesto dal codice di procedura penale per una condanna. Dalla lettura della sentenza n. 66 del 14 aprile 2023 del Tribunale di
Belluno con cui tutti gli imputati sono stati assolti dai reati loro ascritti (la sentenza assolutoria è stata resa con formula dubitativa, ossia non perché il fatto non fosse stato commesso, ma perché non sussistevano elementi sufficienti per ritenere di- mostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'illiceità dell'operazione), emerge che due sono i filoni su cui poggia l'accusa del P.M.: i. assunta dolosità dell'operazione
MLBO, in quanto seppur formalmente corretta nella scansione temporale e docu- mentale, la stessa era (i) priva di valida giustificazione economica in quanto finaliz- zata esclusivamente a “liquidare” determinati soci intenzionati ad uscire dalla socie- tà facendo gravare il relativo debito sulla società stessa, (ii) nella consapevo- CP_10 lezza che la Società non sarebbe stata in grado di sostenerne il conseguente indebi- tamento e (iii) con la consapevole sopravvalutazione di alcune poste patrimoniali
(immobilizzazioni materiali e finanziarie) mediante attribuzione alle stesse di plusva- lori non reali basati su irragionevoli previsioni di realizzo (poste su cui è stato poi al- locato il disavanzo da fusione); ii. allocazione del disavanzo di fusione avvenuta nel
2014 al fine di consolidare e mascherare il cattivo affare. Tale comportamento delit- tuoso, secondo il Pubblico Ministero e alla luce di quanto indicato nella perizia del dott. sarebbe avvenuto con la necessaria e fattiva compartecipazio- CP_1 ne del dott. , il quale mediante le sue perizie avrebbe ampiamente e Parte_1 consapevolmente sopravvalutato il valore societario di alcune poste (immobilizza- zioni in corso e partecipazioni), facendo apparire finanziariamente ed economica- mente sostenibile un'operazione che in realtà non lo era. A detta di parte attrice,
l'intera istruttoria penale sarebbe stato il risultato “esclusivo” dell'operato del dott. entre il P.M. si sarebbe spogliato del proprio potere decisionale li- CP_1 mitandosi a “copiare” le conclusioni del proprio consulente, il quale non solo avreb- be esaminato gli aspetti tecnici dell'operazione di fusione, ma avrebbe anche risolto aspetti giuridici individuando il dolo specifico in capo al dott. nell'aver Parte_1 compiuto dette errate valutazioni. L'affermazione non è credibile: non solo perché il
Pubblico Ministero si è avvalso del proprio Consulente solo ed esclusivamente sotto l'aspetto contabile, ma anche perché è chiaro che qualsiasi valutazione circa l'esistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato attribuito dal P.M al dott.
, ossia la compartecipazione dolosa di quest'ultimo all'operazione conte- Parte_1 stata, spettava (ovviamente), quale elemento strettamente giuridico, solo al titolare dell'inchiesta. Non si ignora che, come chiarito dalla giurisprudenza, sul consulente tecnico del P.M. grava il dovere, connaturato a ogni parte pubblica di obiettività e imparzialità, nel senso che la sua funzione è tesa al raggiungimento di interessi pub- blici, quale, in primis, l'accertamento della verità (cfr. Cass. pen., SS.UU. sent. n.
- 9 - 51824/14). Ciò posto, la responsabilità civile di cui si discute è disciplinata dall'art. 64 c.p.c., secondo cui è il predetto ausiliare del giudice che deve risarcire i danni che ha cagionato alle parti con la sua condotta colposa (mentre il Parte_4
[..
non può rispondere di tale condotta né è garante delle obbligazioni risarcitorie di questi). Ciò in quanto il consulente tecnico svolge, nell'ambito del processo, una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell'interesse generale e superiore del- la giustizia, con responsabilità oltre che penale e disciplinare, anche civile, la quale importa, per lo stesso, l'obbligo di risarcire il danno che abbia cagionato in violazio- ne dei doveri connessi all'ufficio, precisandosi che lo stesso non esercita funzioni giudiziarie in senso tipico (cfr. Cass., Sez. III, 18 settembre 2015, n. 18313 richiamata da Cass., Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13010). Si tratta di una responsabilità aquiliana, ex art. 2043 c.c. (cfr. Cass., Sez. III, 1 dicembre 2004, n. 22587; Cass., Sez. I, 21 otto- bre 1992, n. 11474; Trib. Modena n. 1672/2012), posto che all'attività del consulen- te tecnico non possono applicarsi gli schemi privatistici dell'adempimento e dell'i- nadempimento, quasi che egli fosse vincolato alle parti da un rapporto di prestazio- ne d'opera (cfr. Cass., Sez. II, 25 maggio 1973, n. 1545). Compete al danneggiato, dunque, ex art. 2697 c.c., l'onere di provare, oltre che il danno, il nesso di causalità tra esso e la condotta del consulente, trattandosi di responsabilità extracontrattuale che richiede la prova del nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno, il cui onere è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. Cass., Sez. VI
- 1, 5 dicembre 2017, n. 28995). Quanto al grado di colpa necessario a far rilevare la responsabilità civile del consulente (se solo grave o anche lieve), posta l'assenza di riferimenti nella formulazione dell'art. 64 c. 2 c.p.c. (che costituisce la disposizione cardine della responsabilità civile del perito d'ufficio, secondo cui il consulente tec- nico è in ogni caso tenuto a risarcire i danni causati alle parti dall'esecuzione dell'in- carico ricevuto), deve ritenersi che il consulente tecnico risponde solo dei danni causati (oltre che con dolo) con colpa grave (cfr. Cass., Sez. III, 1 dicembre 2004, n.
22587; in senso conforme Cass., 18313/2015), con conseguente onere di chi si as- sume danneggiato dall'opera del consulente di provare, oltre che il danno, il nesso di causalità tra questo e la condotta del consulente e la caratterizzazione della colpa in capo a costui secondo i noti parametri della negligenza, imprudenza ed imperizia in termini di colpa grave.
Nel caso di specie, emerge che: i. gli asseriti “errori” tecnici attribuiti al dott.
[...] sono infondati, richiamati e condivisi i pertinenti ed esaustivi rilievi di- CP_1 fensivi di parte convenuta;
ii. gli stessi non sarebbero comunque caratterizzati da
“colpa grave” (rammentiamo che casi di colpa grave sono stati riscontrati allor- quando il Consulente smarrisce documenti originali e non più riproducibili, perde o distrugge la cosa controversa, omette di eseguire accertamenti irripetibili, etc.); iii. manca un nesso causale tra detti asseriti errori ed il danno di cui l'attore chiede il
- 10 - risarcimento.. Circa il primo profilo sollevato da parte attrice - assunta dolosità del
MLBO - i giudici hanno rilevato, innanzitutto, che i dati fattuali già rappresentati comprovano che l'operazione rispondeva alla necessità di conseguire un diverso controllo della società En & En, fino a quel momento sfilacciato e dilaniato dalle contrapposizioni fra le due “cordate” in cui si divideva l'azionariato: l'operazione, quindi, era effettivamente finalizzata ad una modifica degli assetti societari e della catena di controllo, ragione pienamente lecita. Nel caso di specie, il Consulente
Tecnico del P.M. (e prima il curatore e altri consulenti del curatore) ha ritenuto che il dott. , nel valutare gli elementi dell'attivo della fallita al Parte_1 Pt_5
01.01.2013 e al 31.12.2013, avesse applicato, sulla base della scienza aziendalistica e contabile, dei metodi errati, determinando così una conseguente errata sopravva- lutazione di alcuni elementi dell'attivo. Per tal via, in estrema sintesi, il P.M. ha im- putato al dott. di aver erroneamente sopravvalutato alcune poste di bi- Parte_1 lancio della società fallita nelle due perizie del febbraio 2013 e del maggio 2014 e ciò al fine di consentire agli amministratori (e quindi di aver concorso con gli stessi) di porre in essere delle operazioni configuranti un reato di bancarotta;
poste di bi- lancio che, viceversa, sono state valutate prima dal curatore della società fallita, poi dal. dott. quindi dal P.M. in maniera differente e più prudenziale. Di CP_1 fatto, la tesi del P.M. postulava che, poiché i singoli progetti dei vari impianti idroe- lettrici che costituivano il portafoglio del gruppo non avevano raggiunto la cantiera- bilità acquisendo tutte le autorizzazioni richieste per accedere agli incentivi pubblici ed entrare in esercizio, essi non potevano essere considerati se non a valore di iscri- zione contabile, ossia di costo, senza considerare alcun plusvalore. Secondo quanto indicato in sentenza, in punto di operazioni dolose, al fine di vagliare la legittimità o meno dell'operazione di MLBO deve essere verificato se, sulla base delle informa- zioni conosciute e conoscibili dal management in quel momento (2012/inizi 2013), il valore derivabile dai vari progetti in essere fosse concretamente nullo e, dunque, non vi fosse la ragionevole prospettiva di reddittività degli stessi. Analizzando i vari dati al tempo disponibili i giudici hanno ravvisato una ragionevole previsione di con- creta redditività futura e quindi era possibile la valorizzazione degli impianti secon- do metodi diversi da quelli utilizzati dal dott. quali quelli impiegati CP_1 dal dott. . Su tale ragionevole previsione di redditività futura si sono inse- Parte_1 riti i fattori negativi diversi e ulteriori a quelli fisiologicamente prevedibili e connessi al rischio di impresa, rilevati anche dal consulente del P.M., dott. CP_1
Trattasi di situazioni non prevedibili nel 2012/inizio 2013, ossia al momento del ri- corso alla leva finanziaria (il prolungato stallo nel rinnovo dell'incentivazione e la ri- duzione della stessa e l'aggravio significativo delle procedure autorizzative, la pre- senza di vizi strutturali nelle centrali…). In estrema sintesi, secondo il P.M. la valuta- zione dei singoli progetti, posta in essere dal dott. nelle due perizie, non Parte_1 era corretta in quanto i progetti non avevano raggiunto la cantierabilità, non aven-
- 11 - do acquisito tutte le autorizzazioni richieste per accedere agli incentivi pubblici ed entrare in esercizio, quindi, detti progetti avrebbero dovuto essere considerati a va- lori di iscrizione contabile (ossia di costo) senza considerare alcun plusvalore. Vice- versa, nella sentenza penale, dopo la disamina degli elementi di fatto a sua disposi- zione, il Giudice ha ritenuto che vi fosse una ragionevole previsione di concreta red- ditività futura di detti progetti e che, quindi, potessero ritenersi corretti i criteri di valutazione utilizzati dal dott. . Ciò anche in quanto, sempre secondo il Parte_1
Giudice penale, su quella ragionevole previsione di redditività futura si sarebbero inseriti dei fattori negativi diversi ed ulteriori a quelli fisiologicamente prevedibili e connessi al rischio di impresa. Nello specifico, in sentenza si legge: gli atti consegna- no una pluralità di elementi sintomatici della ragionevolezza, al momento del varo dell'operazione, delle previsioni di sostenibilità dell'indebitamento (per la sussisten- za di risorse con cui pagare il debito e previsioni concrete di redditività degli impian- ti in evoluzione) e di una ragione imprenditoriale necessaria per cui procedervi (la necessità di sbloccare le contrapposizioni societarie e azionare il programma di im- presa su cui già si era molto investito). Argomenti probatori tali da non considerare decisivi quelli dedotti, a contrario, dalla pubblica accusa, risolventesi in una nega- zione di redditività del progetto imprenditoriale in essere, in allora e in quel conte- sto, per lo più derivata dalla “fine” di elementi a carico degli imputati che si CP_10 valutano insufficienti a ritenere dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio l'illiceità dell'operazione straordinaria e la sussistenza del reato contestato. In defi- nitiva, il Giudice penale, a seguito di una analisi di tutte le perizie svolte, ha ritenuto che i metodi utilizzati dal dott. potessero ritenersi corretti ed è comun- Parte_1 que giunto ad una conclusione assolutoria nei confronti degli imputati (tra cui il
) in quanto gli elementi a carico degli stessi non consentivano di superare Parte_1 il limite dell'al di là di ogni ragionevole dubbio richiesto dal c.p.p. per una condanna.
Circa il profilo della congruità dell'allocazione del disavanzo di fusione, parimente, i giudici hanno ritenuto che vi siano plurimi elementi deponenti a favore della stessa e della conseguente veridicità delle appostazioni di bilancio che ne sono conseguite;
le deduzioni tecniche del dott. sono supportate da un metodo esplicitato Parte_1
e da una chiara elaborazione di calcolo sulla quale il consulente del Pubblico Mini- stero, dott. non ha portato censure, dal momento che l'impostazione CP_1 metodologica di fondo di quest'ultimi è quella di ritenere non valorizzabili progetti non ancora arrivati alle battute finali di realizzazione (in ottica prettamente pruden- ziale). Alla luce di tutte le considerazioni sopra illustrate, si ritiene che i giudici del
Tribunale di Belluno abbiano ravvisto una sorta di eccessiva prudenza nella valuta- zione effettuata dal dott. il quale nella sostanza avrebbe ritenuto ne- CP_1 cessario iscrivere al costo tutti i progetti dei vari impianti idroelettrici che non ave- vano ancora raggiunto la cantierabilità acquisendo tutte le autorizzazioni richieste per accedere agli incentivi pubblici ed entrare in esercizio, mentre al fine di definire
- 12 - la dolosità delle valutazioni operate dal dott. avrebbe dovuto essere veri- Parte_1 ficato se, sulla base delle informazioni conosciute e conoscibili dal management in quel momento (2012/inizi 2013), il valore derivabile dai vari progetti in essere fosse concretamente nullo e dunque non vi fosse la ragionevole prospettiva di reddittività degli stessi. Conseguentemente, i giudici non hanno condiviso da un punto di vista tecnico la tesi del P.M. e del consulente dott. in particolare, gli stessi CP_1 hanno sostenuto che in funzione dei vari dati/informazioni al tempo disponibili vi era una ragionevole previsione di concreta redditività futura degli impianti in porta- foglio e che quindi la valorizzazione proposta dal dott. fosse condivisibile Parte_1 al tempo;
solo eventi successivi al 2013 hanno depresso il valore dei progetti di im- pianto (<< non è vero che dopo il 2013 “è successo poco o nulla”; dopo il 2013 si è concretizzata la contrazione dell'incentivazione pubblica, sono subentrate significa- tive e variabili nelle procedure di autorizzazione, si è instaurato un contenzioso im- portante che ha portato al sequestro della società e ha drenato risorse al pari della significativa ripresa fiscale subita>>). Escluso che l'impostazione tecnica seguita dal dott. irca la valutazione di alcune poste di bilancio sia qualificabile da CP_1 un punto di vista giuridico quale “colpa grave”, parimenti va escluso il nesso di cau- salità tra tale condotta ed il danno patito dal dott. . Si torna a ribadire Parte_1 che, sotto il profilo del nesso causale, il rinvio a giudizio fu il frutto della libera valu- tazione del P.M. che ha ritenuto di disporlo a fronte della documentazione acquisita Pt_ dalla P.G. (tra cui figurava anche relazione ex art. 33 l.fall. in cui il curatore della lita riteneva i valori stimati dal dott. erroneamente calcolati), e ritenuta Parte_1 da quest'ultimo idonea ad evitare il provvedimento di rinvio a giudizio. L'autonoma valutazione effettuata dal magistrato competente incide, quindi sul nesso di causa, atteso che è intervenuto un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria idoneo per in- terrompere il nesso di causalità tra l'illecito e il danno. È sempre l'organo pubblico nella sua titolarità (costituzionale) esclusiva dell'azione penale, il dominus dell'in- staurazione del procedimento penale, così interrompendo ogni nesso causale tra notizia criminis (querela o denunzia che sia) ed il danno che l'imputato abbia subito.
È chiaro che, nel caso in esame, nessun elemento potrebbe consentire l'individuazione di un profilo di colpa grave a carico del dott. CP_1
Di fatto, nello svolgimento dell'incarico ricevuto dalla Procura della Repubblica non pare in ogni caso ravvisabile alcun profilo di colpa grave a carico del convenuto, il quale risulta aver svolto i propri accertamenti su incarico del Pubblico Ministero, mediante analitica esposizione delle risultanze documentali dallo stesso acquisite in conformità al quesito postogli, giungendo al termine delle operazioni a conclusioni le quali non paiono affatto viziate da errori macroscopici e gravi vizi logici come de- dotto dalla parte attrice. Deve poi osservarsi che le eventuali contestazioni nel meri- to dell'accertamento peritale ben potevano (e dovevano) esplicarsi nella relativa
- 13 - sede naturale a mezzo del proprio consulente di parte, il tutto nell'ambito della di- fesa tecnica che spetta all'imputato e non nella presente sede civile. Sul punto, va anche osservato che non risulta valorizzabile, ai fini dell'addebito di responsabilità al convenuto, nemmeno il fatto che l'attore sia stato assolto all'esito del giudizio pena- le di che trattasi. Non vi può essere nesso di causalità tra la condotta del C.T.U. e qualsivoglia danno della parte, in quanto l'operato del consulente d'ufficio è sotto- posto al vaglio critico del giudice. Quindi mai si può ipotizzare una responsabilità del consulente d'ufficio per esito negativo di un processo, in quanto l'intervento del giudice (e nella fattispecie del P.M.) interrompe il nesso di causalità. Fondamento decisivo della idea della esclusione del nesso causale (in caso di condanna basata sulla perizia erronea) è il principio del peritus peritorum (Cons. Stato, sez. VI, 9 feb- braio 2015, n. 627), secondo il quale nel nostro ordinamento è consentito al giudice di merito valutare la complessiva attendibilità delle relazioni peritali e se del caso disattenderne le conclusioni. In tal modo il giudice si assume la responsabilità esclu- siva del processo. L'attività del c.t.u. avrebbe valenza soltanto endoprocessuale, mentre ogni effetto esterno dipenderebbe dall'attività del giudice. Invero pare evi- dente che la necessaria autonoma valutazione effettuata dal P.M. incida, necessa- riamente ed incontrovertibilmente, sul nesso causale, in quanto il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria è idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'asserito fatto illecito e l'asserito danno. E' l'organo pubblico, infatti, ad essere esclusivo tito- lare dell'azione penale, e la sua autonoma decisione interrompe ogni rapporto di causa tra una denunzia (o una querela) o, come nel caso di specie, una conclusione di un elaborato tecnico-contabile e l'asserito danno che l'indagato abbia potuto su- bire.
Nemmeno si può ritenere che la diffusione del contenuto della perizia anche su quotidiani ed internet possa in ogni caso essere ascritta al convenuto, essendo stata realizzata - per quanto emerso in questa sede - da testate giornalistiche conforme- mente al diritto di cronaca che loro spetta per legge, con la conseguenza che sareb- be, eventualmente, solo ad essi addebitabile una eventuale mancanza di cautela e/o di diligenza nella diffusione di tali informazioni, rese dal consulente al P.M. in adempimento dei propri doveri d'ufficio. Né può ravvisarsi offerta prova idonea al riguardo. Quanto sopra è sufficiente per ottenere il rigetto di ogni domanda. Né la riapertura istruttoria potrebbe seriamente sostenere l'assunto attoree risultando l'articolato di prova orale offerto nel complesso ultroneo ed inammissibile sotto i profili puntualmente censurati dalla difesa di parte convenuta che vanno richiamati per esteso e condivisi. Parimenti inammissibile in quanto del tutto esplorativa rima- ne la richiesta di CTU contabile.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree con il favore delle spese
- 14 - La statuizione di rigetto preclude la disamina della domanda di manleva svolta dal convenuto dei confronti della terza chiamata, la cui partecipazione al giudizio rima- ne giustificata dalle allegazioni attoree relative alla lamentata responsabilità profes- sionale.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese anche di tale posizione difensi- va, liquidandole come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta le domande attoree.
Condanna l'attore alla rifusione in favore del convenuto e del terzo chiamato delle spese di lite liquidate per ciascuna posizione difensiva in euro 14.103,00 per com- pensi oltre accessori di legge.
Padova,1-4-2025 il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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