Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 18/4/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7155/2024 R.G.L., avente a oggetto disabilità gravissima,
PROMOSSA DA
e riassunta n.q. di eredi da Parte_1 Persona_1
[...] Controparte_1 Controparte_2
e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, con l'Avv. Maria Cristina Castiglione;
[...]
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Filippa Morina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.7.2024, l'originaria ricorrente Parte_1 ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…a)
[...]
accertare e dichiarare che la signora nata a [...] il Parte_1
09.09.1937 e residente in [...], cod. fisc.
, possiede tutti i requisiti di legge ivi comprese le condizioni C.F._1
sanitarie per riconoscere alla stessa lo status di soggetto con disabilità gravissima ai fine della suddetta normativa (D.P.R.S. n. 589 del 31/08/2018 e s.m.i., D.A. n. 113/Gab del
23/10/2018, D.A. n. 126 del 13/11/2018, Circolare Assessorato Regionale della Salute n.
1
(14.07.2023);
b) annullare la nota protocollo n. 80351 del 04.04.2024 dell' che ha P_ rigettato l'istanza del 14.07.2023 per l'accesso al benefico economico in favore di persone con disabilità gravissima;
c) conseguentemente, condannare l' , in persona del legale rappresentante P_ pro tempore, domiciliata per la carica nella sede dell'Istituto in , Via S. Maria La P_
Grande n. 5 (Cod. Fisc. P.I. ), PEC: spct.itspct.it, al P.IVA_1 Email_1
pagamento della prestazione economica dovuta in virtù ed esecuzione della citata normativa per la disabilità gravissima nella misura di legge (assegno mensile nella misura di legge), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (14.07.2023), oltre interesse e rivalutazione monetaria come per legge;
d) condannare controparte al pagamento delle spese processuali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con ordinanza dell'8.10.2024, stante il decesso di parte ricorrente avvenuto in data
2.9.2024, è stata dichiarata ex art. 300 c.p.c. l'interruzione del procedimento.
Con “comparsa di costituzione con richiesta di prosecuzione del processo interrotto” depositata in data 25.10.2024, il procedimento è stato riassunto da
[...]
, , Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e n.q. di eredi di
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
Parte_1
Con memoria difensiva depositata in data 20.12.2024, si è costituita in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “…Per tutto quanto suesposto e per P_
quant'altro deducibile, contrariis reiectis, si chiede all'Ill.mo Giudice adito che il ricorso venga dichiarato inammissibile e/o improcedibile in quanto è manifestamente carente della specifica allegazione dei requisiti per legge richiesti, ma pure di idonea documentazione medica atta a porre in essere un eventuale accertamento in sede giudiziale.
In subordine nel merito, che il ricorso venga rigettato perché palesemente infondato, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa.
In estremo subordine, sempre nel merito, ove dovessero riconoscersi le condizioni sanitarie previste dal D.M. 26/09/2016, si chiede che venga accertato e dichiarato esclusivamente lo status sanitario di disabilità gravissima dell'interessato e non anche il diritto tout court a percepire il beneficio economico, giacché quest'ultimo, come è stato
2 dimostrato, ai sensi del DPRS n. 545/2017 ss.mm.ii. e della Circolare n. 17/2018 Ass.
Salute, deve intendersi a formazione progressiva condizionata non solo dalle condizioni Cont sanitarie ma anche dai dati socio-economici del beneficiario che l' di deve P_
obbligatoriamente tenere in considerazione nel determinare la concessione dello stesso beneficio economico: 1) eventuali ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il S.S.R. che non danno diritto all'assegno per i relativi giorni di degenza, 2) il valore ISEE c.d. socio-sanitario per la determinazione del quantum dell'assegno mensile e 3) la sottoscrizione del Patto di Cura per l'impegno a utilizzare l'assegno per i bisogni del soggetto fragile.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 18.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, essendo sussistite in capo all'originaria ricorrente le condizioni sanitarie Parte_1
per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi del D.M. 26.9.2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, a decorrere dal mese di maggio 2024 e sino alla data del suo decesso avvenuto il 2.9.2024.
Nella specie, con ordinanza del 20.12.2024 è stato conferito al CTU nominato l'incarico di “…accertare, sulla base della documentazione in atti, “se, e a decorrere da quale data, parte ricorrente possa ritenersi in condizione di “disabilità gravissima” ai sensi del D.M. 26.9.2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, pubblicato nella G.U.R.I., serie generale, n. 280 del 30/11/2016”…”.
2.1. Ebbene, il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha affermato la sussistenza in capo all'originaria ricorrente dei Parte_1
requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ex art. 3 del citato D.M. 26.9.2016 a decorrere dal mese di maggio 2024.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui
[...] era affetta (id est: “…Pregressa frattura pertrocanterica destra Parte_1
3 osteosintetizzata (2022). Emiparesi brachio-crurale sinistra, post-ictus ischemico, vasculopatia cerebrale con demenza molto grave (CDR4) per cui allettata, non deambulante, con piaghe da decubito sacrali. Affetta da Ipertensione arteriosa;
Diabete mellito tipo due I-D, Distiroidismo;
Colite ulcerosa;
Anemia”), ha chiaramente concluso che “…Il complesso patologico evidenziato, rendeva la ricorrente affetta da disabilità gravissima a norma del D.M. di riferimento. Alla luce dello stato attuale e considerati i riscontri clinico-strumentali ed il quadro patologico complessivo emergente dalla documentazione agli atti, si ritiene di riconoscere la fu , deceduta Parte_1 all'età di 86 anni, soggetto in condizione di “Disabilità gravissima” di cui all'art. 3 del
D.M. 26.9.2016, con Decorrenza dal Maggio 2024”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., siccome peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
2.3. Sulla base delle superiori considerazioni, in conclusione, può riconoscersi il diritto dell'originaria ricorrente a far tempo dal mese di maggio Parte_1
2024 e sino alla data del suo decesso (id est: 2.9.2024), all'accertamento della condizione di disabile gravissima, con la conseguente condanna della convenuta a P_
corrispondere ai ricorrenti in riassunzione il beneficio richiesto a condizione della sussistenza delle condizioni di legge, oltre interessi dalla maturazioni al soddisfo.
3. Atteso che il requisito sanitario richiesto è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' P_
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che era affetta da infermità le quali la hanno resa Parte_1
soggetto affetto da disabilità gravissima a decorrere dal mese di maggio 2024 e sino al decesso avvenuto il 2.9.2024 e, pertanto, condanna l' alla corresponsione ai P_
4 ricorrenti in riassunzione del relativo beneficio alle condizioni di legge, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
compensa le spese di lite;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' P_
.
[...]
Catania, 18 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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