Articolo 1 della Legge 31 luglio 1954, n. 626
Articolo 2
Versione
29 agosto 1954
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di 2700 milioni di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione, esercizio finanziario 1954-55, per la istituzione di un Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica a di produttivita'.
Tale Fondo, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione, sara' depositato in conto corrente fruttifero presso il Tesoro dello Stato o presso l'Istituto di emissione.
A tale Fondo saranno imputate anche le spese effettuate per la realizzazione dei programmi di produttivita', che dovranno essere rimborsate al Fondo lire Interim-Aid, previsto dall'Accordo stipulato dal Governo italiano e da quello degli Stati Uniti d'America, ratificato e reso esecutivo con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153 .
Entrata in vigore il 29 agosto 1954