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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Federico Bressan ConIGliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1575/2022 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 25.7.2022, vertente
TRA
C.F. e P.I. in persona Parte_1 P.IVA_1 del socio e legale rappresentante pro tempore, , con sede legale in Parte_1
Venezia, San Polo 3077, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Albertini, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Venezia Mestre, via Torino n. 180/a, appellante/attrice opponente in primo grado
E
, C.F. , nella sua qualità di titolare dell'omonima CP_1 C.F._1 impresa individuale “ ”, con sede in Venezia Controparte_2
(Ve), Sestiere San Marco n. 4600, 30125, P.I. iscrizione al ruolo dei P.IVA_2 mediatori della C.C.I.A.A. di Venezia n. 2024, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Stefano Lavazza Seranto e Andrea Lavazza Seranto, elettivamente domiciliata presso lo studio legale del primo, in Venezia Mestre, Via Carducci n. 9/a, appellata/ricorrente-convenuta opposta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1211/2022 del Tribunale di
Venezia, pubblicata in data 23.06.2022 a definizione del procedimento di primo grado n. 4886/2020 R.G. promosso da nei Parte_1 confronti di in opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia CP_1
n. 722/2020, n. 1615/2020 R.G., in punto: pagamento di provvigione di mediazione;
1 causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante ( : Parte_1
“In riforma della appellata sentenza n. 1211/2022 in data 23.06.022, pronunciata dal
Tribunale di Venezia all'esito del giudizio 4886/2020, voglia codesta Ecc.ma Corte, nel merito: - revocare il decreto ingiuntivo n. 722/2020, iscritto al n. R.G. n.
1615/2020 del Tribunale di Venezia, dichiarando che nulla deve Parte_1 alla IG.ra per i titoli dedotti in giudizio;
- dichiararsi comunque non dovuta da CP_1 la somma di cui al decreto ingiuntivo Parte_1 opposto;
in subordine: - determinarsi la diversa minor somma dovuta da Parte_1
in ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del
[...] presente giudizio, oltre al rimborso spese generali (15%), IVA e C.P.A. come per legge”; conclusioni di parte appellata ( ): CP_1
“In via pregiudiziale: dichiararsi l'inammissibilità della domanda nuova svolta in subordine dall'appellante, con la quale chiede per la prima volta “In subordine: determinarsi la diversa minor somma dovuta da e ciò a mente Parte_1 dell'art. 345 c.p.c., con la precisazione che l'appellata non accetta il contraddittorio sul punto. In via principale di merito: 1) respingersi le domande tutte svolte dalla
in persona del suo legale rappresentante e Parte_1 amministratore IG. , poiché infondate in fatto e in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermarsi in ogni sua parte l'appellata sentenza del Tribunale di Venezia
n. 1211/2021. 2) Spese e competenze di lite rifuse con distrazione delle stesse a favore di procuratori attori che si dichiarano antistatari. In via subordinata di merito:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in principalità, condannarsi la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante IG. , con sede in San Polo n. 3077 – 30125 Venezia al Parte_1 pagamento, a favore della IG.ra , nella sua qualità di titolare dell'omonima CP_1 impresa individuale corrente sotto l'insegna “ Controparte_2
”, con sede in Sestiere di San Marco n. 4600 -, della somma di € 9.600,00, come
[...] portata dalla fattura n. 4 del 18.03.2019, ovverosia di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi maturati e maturandi nella misura stabilita dal D.L. 231/02 e ciò a titolo di compenso per l'attività di intermediazione svolta dalla medesima IG.ra . - Spese e competenze di lite rifuse con distrazione delle CP_1 stesse a favore di procuratori attori che si dichiarano antistatari”.
I
2
Fatti di causa
e svolgimento del processo.
1. Con la sentenza in oggetto qui impugnata, il Tribunale di Venezia, definitivamente provvedendo sulla causa n. 4886/2020 R.G. – promossa dalla società con atto di citazione in opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 722/2020, emesso per l'importo di € 9.600, oltre alle spese del procedimento monitorio, su ricorso di in qualità di titolare dell'impresa CP_1 individuale “ ” in relazione alla fattura n. 4 Controparte_2 del 18.3.2019, emessa per l'attività di mediazione svolta con riguardo alla cessione dell'azienda di pubblico esercizio sita in Venezia, San Polo 3077, da Parte_1
a – ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo
[...] CP_3 opposto, condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.835,00, oltre accessori di legge, assorbita ogni questione non espressamente decisa, nello specifico ritenendo che la trattativa tra Parte_1
e si fosse definitivamente perfezionata l'8.3.2019 con
[...] CP_3
l'accettazione da parte della prima dell'offerta irrevocabile di acquisto formulata dal secondo, con conseguente insorgenza a favore della mediatrice del diritto al pagamento della provvigione di mediazione, non assumendo, per contro, rilievo la successiva vicenda contrattuale interessante la medesima azienda intercorsa tra la
(diversa) società e tale AM OH. Parte_2
2. Ha proposto ritualmente appello l'opponente deducendo Parte_1
l'erroneità della sentenza per non avere il giudice correttamente valutato i fatti, e segnatamente per non avere inteso che l'affare trattato dall'agenzia ricorrente era in realtà unitario e si era concluso (nella sostanza negli stessi termini inizialmente concordati) con il contratto di affitto d'azienda stipulato il 12.4.2019 tra “ Parte_2
e tale AM OH, non assumendo rilievo la diversità tipologica dei contratti
[...] di riferimento (di cessione d'azienda, secondo l'originaria intesa, e di affitto d'azienda, come da seconda intesa), né che le parti del negozio definitivo siano state diverse da quelle che lo avevano inizialmente trattato, con la conseguenza che tenuti al pagamento della provvigione dovevano ritenersi in via esclusiva le parti del contratto definitivo di affitto d'azienda, restandone esclusa che aveva avuto Parte_1 nella fattispecie un ruolo solo marginale e non risulta in ogni caso legata da alcun rapporto qualificante con la società cedente. Pertanto, essendo stata già pagata la provvigione alla ricorrente da “ e dall'affittuario, nulla doveva Parte_2 ritenersi ulteriormente dovuto da “ , diversamente prospettandosi Parte_1 un'ingiusta duplicazione della provvigione e un conseguente indebito arricchimento del mediatore.
3 3. Si è costituita nel presente secondo grado contestando la CP_1 ammissibilità e la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza appellata e vittoria di spese.
4. Fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.4.2024; precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti;
depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata riservata in decisione e quindi decisa come di seguito si espone.
II
Ragioni della decisione.
5. Con un unico motivo di gravame, impugna la sentenza Parte_1 assumendone l'erroneità sul rilievo che l'intera vicenda dedotta in causa andrebbe riguardata in maniera unitaria, trattandosi in realtà di un unico affare, per la cui mediazione spetterebbe al mediatore che se ne è in concreto occupato un unico compenso, non potendosi frazionare l'attività svolta in più segmenti, ognuno dei quali meritevole di un autonomo compenso. Avendo “ già corrisposto alla Parte_2 IG.ra la provvigione posta a carico del venditore/affittuario ed avendo anche la CP_1 controparte contrattuale pagato quanto dovuto, la domanda proposta dalla mediatrice per ottenere il compenso di mediazione anche da Parte_1 risulterebbe, quindi, priva di fondamento – avendo quest'ultima avuto un ruolo solo occasionale nella vicenda, poi posto nel nulla dalla concreta gestione dell'affare, che avrebbe avuto come protagonisti la società “ e il IG. – Parte_2 CP_3 ed essendo pacifico in giurisprudenza che anche in presenza di più atti negoziali, laddove esecutivi di un unico affare, al mediatore sarebbe comunque dovuta una sola provvigione e non già tante (provvigioni) quanti sono i soggetti coinvolti.
5.1 Il primo giudice, nel rigettare l'opposizione proposta da ha Parte_1 ritenuto l'autonomia dei due rapporti: , da un lato, e Controparte_4 [...]
, dall'altro, e la conseguente spettanza alla ricorrente Controparte_5 CP_1
di un autonomo compenso provvigionale per ciascuna trattativa, nello specifico
[...] così motivando: “Ad avviso di questo Giudice, l'opposizione nasce dal fraintendimento di un dato che invece è chiaro e nitido. Ci si spiega. Nell'opposizione, come visto sopra, parte opponente scrive: “ retrocesse l'azienda a Parte_1 Parte_2 in data 8 aprile 2019, cedette la stessa azienda al IG.
[...] Parte_2 CP_3
(in realtà a AM OH) il successivo 12 aprile 2019, solo quattro giorni dopo
[...]
(doc. 2 – visura doc. 3 – contratto )”. Tale Parte_2 Parte_3 assunto (cessione tra e IG. è ribadito ancora pure nelle note Parte_2 CP_3 CP_ conclusive: “• in data 12 aprile 2019 cedeva l'azienda al IG. (doc. Parte_2
3 )”. In realtà, il dato, documentale, è in senso opposto. Tra Parte_1 Parte_2
4 e il IG. il contratto non è stato di cessione, ma di affitto giusta doc. 3 di parte CP_3 opponente medesima. E', quindi, ben vero, come afferma l'opponente e come valorizzato nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., che la trattativa tra e il terzo Parte_2
è stata “autonoma”, ma questo dato si aggiunge, e non sostituisce, quello precedente costituito dalla trattativa pregressa e neppure negata, nella sostanza, tra l'opponente ed il IG. D'altronde, quando parte opponente ha sottoscritto con la CP_3 Parte_2 transazione, in data 6.12.2019, si prendeva in debita considerazione l'eventuale debenza delle somme pretese dall'odierna opposta (segue estratto: si qualifica come cessione il contratto di aprile 2019, ma è evidente che è un refuso o che comunque
l'atto notarile sia stato congegnato, invece, come affitto). Insomma, la IG.ra CP_1 non duplica indebitamente alcunché, ma ha diritto a ricevere il pagamento di due provvigioni per due trattative distinte. Non giova a parte opponente la vicinanza temporale tra contratto del 12 aprile 2019 e proposta e accettazione dell'8.3.2019 ma, anzi, semmai la tempestività dell'attività della mediatrice depone a suo favore
(sarebbe paradossale pregiudicarla per questo), fermo che un mese, nel mondo degli affari, in un mercato appetibile come Venezia e caratterizzato da precise cadenze di tipo turistico-stagionali, potrebbe pure essere considerato un lasso di tempo considerevole. Ovviamente, nella proposta ex art. 185 bis c.p.c., il Giudice aveva considerato come positiva un'eventuale adesione, deflattiva, di parte opponente ai fini della regolazione delle spese di lite. Non avendo, la proposta, incrociato il consenso di parte opponente, non si deve più considerare quella liquidazione, ma si deve tener conto dei valori medi di cui alla Tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, con riferimento alle quattro fasi ivi contemplate. Ogni altra questione è assorbita”.
5.2 La decisione è corretta e va confermata. Per contro, l'impugnazione è infondata e va quindi respinta.
5.3 I fatti – alla luce delle evidenze disponibili e dell'assenza da parte della società opponente di una specifica contestazione della narrazione contenuta nel ricorso monitorio – si sono svolti nei seguenti termini:
i) la IG.ra opera nella provincia di Venezia quale agente immobiliare, CP_1 Pa sotto l'insegna di l'Agenzia d'Affari ”; CP_2 CP_1
ii) nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 la IG.ra prestava CP_1 attività di intermediazione d'affari a favore della società Parte_1 in riferimento alla conclusione di un contratto di cessione d'azienda;
[...]
iii) in data 15 febbraio 2020 il IG. , nato a [...], CP_3 sottoscriveva, per il tramite della IG.ra , proposta irrevocabile di acquisto CP_1 dell'azienda di proprietà della società opponente, depositando nelle mani della stessa
5 ricorrente assegno di euro 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. Tale proposta, inizialmente formulata con scadenza 22.2.2019 veniva prorogata, per espressa disposizione del promittente acquirente, fino al 26.2.2019 [“Il sottoscritto CP_3 nato a [...] il [...], residente in via Andrea Palladio
Marghera - Venezia C.F. , con la presente propongo C.F._2 irrevocabilmente di acquistare per me o per persona fisica o giuridica da nominare il ramo d'azienda denominata " " sito a Venezia Parte_1 CP_6 sestiere San Polo 3077 - C.F. e P.I. alle seguenti condizioni: 1) Il P.IVA_3 prezzo di cessione proposto comprensivo di ogni elemento dell'azienda, ad esclusione dei rapporti di lavoro dipendente in corso, dei debiti e dei crediti e comprensivo di magazzino pari ad euro 320.000 (trecentoventimila/00); 2) il prezzo di cessione sarà corrisposto nei seguenti modi e tempi: quanto ad euro 60.000/00 all'atto definitivo notarile di cessione d'azienda a titolo di acconto prezzo;
quanto ad 180.000/00 in 36 rate mensili di euro 5.000/00 cadauna a titolo di ulteriore acconto prezzo;
quanto ad euro 8O.0OO/OO a titolo di saldo prezzo in due rate di euro 4O.OOO/OO cadauna la prima rata dopo 24 mesi dal rogito definito e la seconda rata dopo 36 mesi dal rogito definitivo. Al fine di garantire il regolare adempimento del prezzo di cessione sino al saldo il sottoscritto Vi comunica la disponibilità ad utilizzare lo strumento del temporaneo affitto d'azienda e della promessa di cessione (opzione d'acquisto) così come indicato dal commercialista 3) parte venditrice dovrà garantire Testimone_1 che il ramo d'azienda ceduto è libero da pegni, vincoli, sequestri ed ogni altra pregiudizievole, dovrà inoltre garantire di essere in regola con tutti gli adempimenti fiscali e contributivi previsti dal Legislatore, dovrà essere in regola con tutte le normative vigenti per lo svolgimento di attività di pubblico esercizio/bar; 4) all'accettazione della presente proposta sarà depositato a titolo di caparra confirmatoria assegno bancario intestato alla parte venditrice di euro 5000,00
(cinquemila/00) nelle mani dell'agente immobiliare IG.ra ; 5) la presente CP_1 proposta è valida sino al giorno 22 Febbraio 2019”]; iv) per effetto della modifica dei termini e delle condizioni di vendita dell'azienda comunicata alla IG.ra direttamente dal IG. , legale CP_1 Parte_1 rappresentante di le parti non addivenivano alla conclusione del Parte_1 contratto di cessione d'azienda entro la indicata data del 26.2.2019 [“Con la presente il sottoscritto in qualità di socio amministratore della società Parte_1
titolare dell'azienda commerciale sita a Venezia San Polo 3077, Parte_1 in riferimento alla proposta irrevocabile di acquisto redatta e sottoscritta con il Vostro tramite dal IG. , Vi dichiara quanto segue: La proposta può essere CP_3
6 accettata se i termini saranno i seguenti: quanto ad euro 70.000/00 (settantamila) da versarsi a titolo di acconto prezzo contestualmente al rogito definitivo di vendita da stipularsi entro e non oltre il 31/3/2019 con contestuale consegna chiavi;
quanto ad euro 180.000/00 (centottantamila) a titolo di ulteriore acconto prezzo in 36 rate mensili di euro 5.000/00 (cinquemila/00) cadauna prima rata 30/4/2019 e ultima rata 31/3/2022; quanto ad euro 35.000/00 (trentacinquemila) a titolo di ulteriore acconto prezzo entro il 31/3/2021; quanto ad euro 35.000/00 (trentacinquemila) a titolo di saldo prezzo entro e non oltre il 31/3/2022. La cessione visto il pagamento dilazionato sarà sottoposta a riserva di proprietà. Tuttavia, tale nostra accettazione
è subordinata all'ottenimento di un prestito bancario di circa euro 80.000/00 richiesto per poter saldare la parte cedente che a suo tempo ci aveva venduto l'azienda oggetto oggi di Vostra proposta. Pertanto, se entro 10 giorni dalla data odierna non avremo ottenuto garanzie da parte dell'istituto bancario per ottenere detta erogazione la nostra accettazione di fatto si risolverà senza che nessuna delle parti possa pretendere nulla. Parte venditrice garantisce comunque la piena volontà di vendita e si adopererà per trovare soluzione alternativa nel caso di mancata erogazione finanziamento”];
v) successivamente, tuttavia, stante la perdurante volontà del IG. di CP_3 procedere comunque all'acquisto dell'azienda di proprietà di in Parte_1 data 8 marzo 2019, il promittente acquirente formulava e sottoscriveva, sempre per il tramite della IG.ra , nuova proposta irrevocabile di acquisto, depositando nelle CP_1 mani della mediatrice assegno circolare di euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria [“Venezia, 8 Marzo 2019. PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO
RAMO D'AZIENDA. lo sottoscritto , nato a [...] il CP_3
18/5/1991, residente in via Andrea Palladio Marghera - Venezia C.F.
con la presente propongo irrevocabilmente di acquistare per me C.F._3
o per persona fisica o giuridica da nominare, il ramo d'azienda denominata
“ , Sestiere San Polo 3077” alle seguenti condizioni: 1) ll prezzo di Parte_1 cessione proposto è comprensivo di ogni elemento dell'azienda, delle attrezzature perfettamente funzionanti in data odierna presenti nei locali sede dell'attività di cui sarà redatto separato inventario prima del rogito definitivo di cessione, ad esclusione dei rapporti di lavoro dipendente in corso, dei debiti e dei crediti pari ad euro 320,000
(trecentoventimila/00); 2) Il prezzo di cessione sarà corrisposto nei seguenti modi e tempi: quanto ad euro 70.000/00 all'atto definitivo notarile di cessione d'azienda da stipularsi entro e non oltre il 20 marzo 2019 a titolo di acconto prezzo;
quanto ad
180.000/00 in 36 rate mensili di euro 5.000/00 cadauna prima rata 15 aprile 201,9
7 a titolo di ulteriore acconto prezzo;
quanto ad euro 70.000100 a titolo di saldo prezzo in due rate di euro 35.000/00 cadauna la prima rata dopo 24 mesi dal rogito definito
e la seconda rata dopo 36 mesi dal rogito definitivo. Trattandosi di pagamento prezzo dilazionato, parte proponente si rende edotta che nel rogito definitivo di vendita sarà prevista la clausola risolutiva espressa art. 1465 c.c. con la previsione che le somme precedentemente versate in caso di tale evenienza potranno essere trattenute da parte venditrice. Parte venditrice dovrà garantire che il ramo d'azienda ceduto è libero da pegni, vincoli, sequestri ed ogni altra pregiudizievole, dovrà inoltre garantire di essere in regola con tutti gli adempimenti fiscali e contributivi previsti dal tutte le normative vigenti per lo svolgimento di personale dipendente Legislatore, dovrà essere in regola con attività di pubblico esercizio/bar, senza personale dipendente.
4) In data odierna a titolo di caparra confirmatoria alla presente proposta deposito in via fiduciaria assegno circolare di euro 10.000/00 intestato alla società venditrice alla
IGnora , agente immobiliare con studio in Venezia San Marco 4600. 5) La CP_1 presente proposta è valida sino al giorno 08 marzo 2019”]; vi) detta proposta veniva in pari data (8 marzo 2019) accettata dal IG. Parte_1
e, per l'effetto, la IG.ra provvedeva tempestivamente, su richiesta di
[...] CP_1
, a fissare appuntamento presso lo Studio del notaio dott.ssa Parte_1 [...]
per il giorno 18 marzo 2019, alle ore 16.00, onde procedere alla Persona_1 conclusione dell'operazione di cessione d'azienda oggetto del mandato professionale ricevuto dalla società convenuta;
vii) in data 15 marzo 2019, il notaio trasmetteva alla IG.ra una prima bozza CP_1 del contratto di cessione d'azienda che avrebbe dovuto essere sottoscritto dalle parti pochi giorni più tardi;
viii) nonostante il già raggiunto accordo, in data 18 marzo 2019, in sede di rogito notarile, il discusso trasferimento d'azienda non si perfezionava per fatti estranei alla mediatrice, consistenti nella scoperta (occorsa in quella circostanza, per la prima volta) di un debito di circa 52.000 gravante su per canoni di Parte_1 locazione dell'immobile adibito a sede aziendale non pagati all'ente proprietario dei locali;
ix) in data 18 marzo 2019 emetteva a carico di la CP_1 Parte_1 fattura n. 4, dell'importo di euro 9.600, per l'attività di mediazione svolta in relazione alla trattativa per l'acquisto del ramo d'azienda di Controparte_7
Venezia, San Polo 3077, che tuttavia non veniva pagata;
x) il successivo 8 aprile 2019, e Parte_1 Parte_2 sottoscrivevano contratto di risoluzione del contratto di cessione di azienda che era
8 stato tra le stesse parti stipulato il 18.7.2017 e, per l'effetto, l'azienda oggetto di causa rientrava nella piena disponibilità di la quale, a propria volta, Parte_2 con contratto in data 12.4.2019 la concedeva in affitto a tale AM OH.
5.4 Così stando le cose, sussistono pienamente le condizioni per ritenere, ai fini e per gli effetti di cui al presente giudizio, che l'affare intermediato dalla ricorrente tra e sia stato effettivamente concluso (in CP_1 Parte_1 CP_3 data 8.3.2019) e che ciò sia avvenuto proprio per effetto dell'iniziativa causalmente efficiente dalla medesima posta in essere. Per contro, essendosi l'“affare” concluso con la stipulazione del predetto “preliminare” di cessione di ramo d'azienda, nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che il corrispondente contratto definitivo non sia più stato stipulato (per circostanze indipendenti dal mediatore) e che lo sia stato invece il contratto di affitto avente ad oggetto il medesimo ramo d'azienda, sottoscritto nella prescritta forma dell'atto pubblico il 12.4.2019 tra la società proprietaria, e il nuovo (e diverso) affittuario, AM OH, Parte_2 cittadino bangladese pacificamente diverso dall'originario contrente, , e CP_3 che non vi è evidenza in causa fosse a quest'ultimo legato da vincoli familiari, né che abbia agito come prestanome del primo.
Va in proposito ricordato che il mediatore ha diritto alla provvigione se l'affare è concluso “per effetto del suo intervento” e che per “conclusione dell'affare” si intende il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti in virtù del quale sia costituito un vincolo attribuente il diritto ad agire per l'adempimento o, in difetto, per il risarcimento del danno (Cassazione civile, sez. III, 17.1.2017, n. 923; Cassazione civile sez. VI, 30.11.2015, n. 24399;
Cassazione civile, sez. III, 9.4.2009, n. 8676).
In altri termini, per “conclusione dell'affare”, come più volte specificato dalla giurisprudenza, non deve necessariamente intendersi la conclusione del contratto, ma, più in generale, un'operazione economica che ha portato le parti a soddisfare i loro reciproci interessi.
Anche la stipulazione di un contratto preliminare, pertanto, è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di un contratto definitivo o di un preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e, quindi, di forma scritta ove richiesta ad substantiam a norma degli artt. 1350 e 1351 c.c. (cfr., in termini, ex multis, Cassazione civile, sez. VI, 30.11.2015, n. 24399; Cassazione civile, Sez. III,
16.6.1992, n. 7400).
La conclusione dell'affare, poi, non coincide con il perfezionamento del negozio giuridico individuato dalle parti quale strumento per la produzione degli effetti dagli
9 stessi programmati, tant'è che il mediatore ha diritto alla provvigione anche se il contratto definitivo sia stato concluso dopo la disdetta del contratto di mediazione, oppure qualora al contratto preliminare non sia poi seguita la stipulazione del contratto definitivo (Cassazione civile, Sez. III, 16.6.1992, n. 7400), o ancora laddove un primo contratto preliminare, già perfezionatosi con l'accettazione di una proposta irrevocabile di acquisto sia successivamente modificato con la stipula di un nuovo contratto preliminare, questa volta sottoposto a una condizione sospensiva non verificatasi (Cassazione civile, Sez. II, 9.1.2024, n. 680), risultando altresì irrilevante l'ipotesi in cui le parti originarie abbiano sostituito altri a sé nell'operazione conclusiva (Cassazione civile, Sez. III, 21.5.2010, n. 12527; Cassazione civile, Sez.
III, 2.11.2010, n. 22273). Corrispondentemente, qualora il contratto preliminare preveda che il definitivo debba essere stipulato entro un termine finale, il diritto alla provvigione sorge alla data della stipulazione del preliminare, non a quella coincidente con il termine finale di efficacia e, nel caso in cui il promittente acquirente abbia la facoltà di recedere, poiché detta facoltà integra, sostanzialmente, una condizione risolutiva, il suo eventuale esercizio non fa venire meno il diritto del mediatore alla provvigione (Cassazione civile, Sez. III, 6.8.2004, n. 15161).
Da ultimo, è appena il caso di sottolineare che se è vero che nel contratto di mediazione le parti hanno la facoltà di derogare alla disciplina dell'art. 1755 c.c., potendo condizionare il diritto del mediatore alla provvigione ad eventi diversi dalla conclusione dell'affare (cfr. Cassazione civile sez. II, 24.1.2024, n. 2359, in riferimento a una fattispecie in cui la comune intenzione delle parti era quella di differire il pagamento della provvigione del mediatore al momento di conclusione del contratto definitivo), tuttavia tale circostanza non ricorre nella fattispecie in esame, in cui il diritto della mediatrice ( ) alla provvigione deve ritenersi insorto, CP_1 in difetto di diversi, specifici, accordi, nel momento in cui l'affare (e quindi la cessione del ramo d'azienda di riferimento, in quel momento – l'8.3.2019 – ancora di proprietà di è stato concluso con l'accettazione da parte del legale Parte_1 rappresentante di , della proposta di acquisto Parte_1 Parte_1 formulata da , non potendo certamente le parti far venire meno ex post il CP_3 già maturato diritto del mediatore alla corresponsione della provvigione.
Ciò detto circa l'accezione di “affare concluso”, quanto alla seconda componente indispensabile per l'insorgere del diritto alla provvigione del mediatore – e cioè il nesso causale che deve necessariamente intercorrere tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare stesso, sussistendo il quale il diritto alla provvigione sorge anche laddove il processo di formazione della volontà delle parti sia complesso e
10 protratto nel tempo ed altri soggetti si adoperino per la conclusione del medesimo affare – nella specie non vi è dubbio (trattandosi di un dato incontestato) che la
"messa in relazione" di con sia causalmente dipesa Parte_1 CP_3 proprio dalla iniziativa di , la quale per ciò stesso ha maturato il diritto alla CP_1 corresponsione della provvigione da ciascuna delle parti, irrilevante essendo che in questa sede la stessa abbia deciso di agire nei soli confronti della promittente venditrice, Parte_1
Come noto, il diritto alla corresponsione della provvigione di mediazione sorge per il solo fatto che la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera del mediatore, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative fino all'accordo definitivo;
quindi, anche la semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti (e nella specie certamente lo è).
In definitiva, deve ritenersi che il diritto alla corresponsione della provvigione di mediazione richiesta da a sia (definitivamente) CP_1 Parte_1 maturato l'8.3.2019 al momento della stipulazione tra quest'ultima e del CP_3 contratto preliminare di acquisto del ramo di azienda di Venezia, San Polo 3077, in allora di proprietà della prima, e che tale diritto non sia venuto meno per il solo fatto:
a) che dette parti si siano determinate a non procedere oltre con la stipulazione del contratto definitivo di cessione;
b) che si sia determinata a Parte_1 risolvere il contratto di compravendita del medesimo complesso aziendale che aveva acquistato nel 2017 dalla precedente proprietaria, “ con riserva di Parte_2 proprietà; c) che detta azienda, rientrata nella disponibilità di “ , sia Parte_2 stata alfine affittata da questa ad un altro cittadino bangladese (il quale, come già sottolineato, non vi è alcuna evidenza fosse legato all'originario proponente, CP_3
né tantomeno che fosse identificabile con la moglie di questi, né comunque
[...] che abbia agito per suo conto), trattandosi di vicenda che alla luce delle evidenze di causa risulta del tutto autonoma rispetto alla prima, come peraltro ammesso dalla stessa opponente e come attestato dal primo giudice (cfr. citazione in opposizione di primo grado, pag. 3, punto 5, e sentenza di primo grado, pag. 8).
Quanto, infine, alla tesi della (ingiusta) duplicazione della provvigione che così si determinerebbe a favore di , si tratta di un argomento non pertinente e CP_1 comunque infondato, posto che a fronte di una prima trattativa conclusasi con la stipulazione del preliminare di cessione e del successivo verificarsi di una evidente
11 soluzione di continuità (costituita dalla determinazione delle parti di detto preliminare di non procedere oltre con la stipulazione del definitivo e nella successiva scelta di di risolvere il precedente contratto di cessione a proprio favore e di Parte_1 retrocedere l'azienda all'originaria cedente, , l'affitto di detto ramo Parte_2
d'azienda da “ ” a AM OH non può ritenersi costituire il normale Parte_2 sviluppo (ed esito) della prima attività di mediazione posta in essere da , CP_1 quanto piuttosto l'esito di una nuova attività di intermediazione, interessante soggetti diversi da quelli coinvolti nella prima (e cioè “ e AM OH in Parte_2 luogo di “ e ), avente ad oggetto un complesso Parte_1 CP_3 aziendale che non era più di ma di un diverso soggetto, e cioè Parte_1
“ e attribuente su questo un titolo di disponibilità diverso e deteriore Parte_2 rispetto a quello originariamente previsto (affitto anziché acquisto).
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della appellante e a favore della Parte_1 appellata con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro CP_1 normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli minimi (attesa la semplicità delle questioni dedotte e la loro riproposizione in questa sede in termini sostanzialmente identici a quelli del primo grado) per ciascuna delle tre fasi (di studio, di introduzione e decisoria) in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento dichiarato: da € 5.201 a € 26.000.
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 1575/2022 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 1211/2022 del Tribunale di Venezia;
b) condanna la appellante a rimborsare Parte_1
12 alla appellata le spese di lite del presente secondo grado, che CP_1 liquida, per compensi, in € 2.000,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
c) dà atto della sussistenza a carico della società appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso nella camera di conIGlio del 19.9.2024
Il ConIGliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Federico Bressan ConIGliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1575/2022 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 25.7.2022, vertente
TRA
C.F. e P.I. in persona Parte_1 P.IVA_1 del socio e legale rappresentante pro tempore, , con sede legale in Parte_1
Venezia, San Polo 3077, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Albertini, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Venezia Mestre, via Torino n. 180/a, appellante/attrice opponente in primo grado
E
, C.F. , nella sua qualità di titolare dell'omonima CP_1 C.F._1 impresa individuale “ ”, con sede in Venezia Controparte_2
(Ve), Sestiere San Marco n. 4600, 30125, P.I. iscrizione al ruolo dei P.IVA_2 mediatori della C.C.I.A.A. di Venezia n. 2024, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Stefano Lavazza Seranto e Andrea Lavazza Seranto, elettivamente domiciliata presso lo studio legale del primo, in Venezia Mestre, Via Carducci n. 9/a, appellata/ricorrente-convenuta opposta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1211/2022 del Tribunale di
Venezia, pubblicata in data 23.06.2022 a definizione del procedimento di primo grado n. 4886/2020 R.G. promosso da nei Parte_1 confronti di in opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia CP_1
n. 722/2020, n. 1615/2020 R.G., in punto: pagamento di provvigione di mediazione;
1 causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante ( : Parte_1
“In riforma della appellata sentenza n. 1211/2022 in data 23.06.022, pronunciata dal
Tribunale di Venezia all'esito del giudizio 4886/2020, voglia codesta Ecc.ma Corte, nel merito: - revocare il decreto ingiuntivo n. 722/2020, iscritto al n. R.G. n.
1615/2020 del Tribunale di Venezia, dichiarando che nulla deve Parte_1 alla IG.ra per i titoli dedotti in giudizio;
- dichiararsi comunque non dovuta da CP_1 la somma di cui al decreto ingiuntivo Parte_1 opposto;
in subordine: - determinarsi la diversa minor somma dovuta da Parte_1
in ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del
[...] presente giudizio, oltre al rimborso spese generali (15%), IVA e C.P.A. come per legge”; conclusioni di parte appellata ( ): CP_1
“In via pregiudiziale: dichiararsi l'inammissibilità della domanda nuova svolta in subordine dall'appellante, con la quale chiede per la prima volta “In subordine: determinarsi la diversa minor somma dovuta da e ciò a mente Parte_1 dell'art. 345 c.p.c., con la precisazione che l'appellata non accetta il contraddittorio sul punto. In via principale di merito: 1) respingersi le domande tutte svolte dalla
in persona del suo legale rappresentante e Parte_1 amministratore IG. , poiché infondate in fatto e in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermarsi in ogni sua parte l'appellata sentenza del Tribunale di Venezia
n. 1211/2021. 2) Spese e competenze di lite rifuse con distrazione delle stesse a favore di procuratori attori che si dichiarano antistatari. In via subordinata di merito:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in principalità, condannarsi la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante IG. , con sede in San Polo n. 3077 – 30125 Venezia al Parte_1 pagamento, a favore della IG.ra , nella sua qualità di titolare dell'omonima CP_1 impresa individuale corrente sotto l'insegna “ Controparte_2
”, con sede in Sestiere di San Marco n. 4600 -, della somma di € 9.600,00, come
[...] portata dalla fattura n. 4 del 18.03.2019, ovverosia di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi maturati e maturandi nella misura stabilita dal D.L. 231/02 e ciò a titolo di compenso per l'attività di intermediazione svolta dalla medesima IG.ra . - Spese e competenze di lite rifuse con distrazione delle CP_1 stesse a favore di procuratori attori che si dichiarano antistatari”.
I
2
Fatti di causa
e svolgimento del processo.
1. Con la sentenza in oggetto qui impugnata, il Tribunale di Venezia, definitivamente provvedendo sulla causa n. 4886/2020 R.G. – promossa dalla società con atto di citazione in opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 722/2020, emesso per l'importo di € 9.600, oltre alle spese del procedimento monitorio, su ricorso di in qualità di titolare dell'impresa CP_1 individuale “ ” in relazione alla fattura n. 4 Controparte_2 del 18.3.2019, emessa per l'attività di mediazione svolta con riguardo alla cessione dell'azienda di pubblico esercizio sita in Venezia, San Polo 3077, da Parte_1
a – ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo
[...] CP_3 opposto, condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.835,00, oltre accessori di legge, assorbita ogni questione non espressamente decisa, nello specifico ritenendo che la trattativa tra Parte_1
e si fosse definitivamente perfezionata l'8.3.2019 con
[...] CP_3
l'accettazione da parte della prima dell'offerta irrevocabile di acquisto formulata dal secondo, con conseguente insorgenza a favore della mediatrice del diritto al pagamento della provvigione di mediazione, non assumendo, per contro, rilievo la successiva vicenda contrattuale interessante la medesima azienda intercorsa tra la
(diversa) società e tale AM OH. Parte_2
2. Ha proposto ritualmente appello l'opponente deducendo Parte_1
l'erroneità della sentenza per non avere il giudice correttamente valutato i fatti, e segnatamente per non avere inteso che l'affare trattato dall'agenzia ricorrente era in realtà unitario e si era concluso (nella sostanza negli stessi termini inizialmente concordati) con il contratto di affitto d'azienda stipulato il 12.4.2019 tra “ Parte_2
e tale AM OH, non assumendo rilievo la diversità tipologica dei contratti
[...] di riferimento (di cessione d'azienda, secondo l'originaria intesa, e di affitto d'azienda, come da seconda intesa), né che le parti del negozio definitivo siano state diverse da quelle che lo avevano inizialmente trattato, con la conseguenza che tenuti al pagamento della provvigione dovevano ritenersi in via esclusiva le parti del contratto definitivo di affitto d'azienda, restandone esclusa che aveva avuto Parte_1 nella fattispecie un ruolo solo marginale e non risulta in ogni caso legata da alcun rapporto qualificante con la società cedente. Pertanto, essendo stata già pagata la provvigione alla ricorrente da “ e dall'affittuario, nulla doveva Parte_2 ritenersi ulteriormente dovuto da “ , diversamente prospettandosi Parte_1 un'ingiusta duplicazione della provvigione e un conseguente indebito arricchimento del mediatore.
3 3. Si è costituita nel presente secondo grado contestando la CP_1 ammissibilità e la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza appellata e vittoria di spese.
4. Fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.4.2024; precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti;
depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata riservata in decisione e quindi decisa come di seguito si espone.
II
Ragioni della decisione.
5. Con un unico motivo di gravame, impugna la sentenza Parte_1 assumendone l'erroneità sul rilievo che l'intera vicenda dedotta in causa andrebbe riguardata in maniera unitaria, trattandosi in realtà di un unico affare, per la cui mediazione spetterebbe al mediatore che se ne è in concreto occupato un unico compenso, non potendosi frazionare l'attività svolta in più segmenti, ognuno dei quali meritevole di un autonomo compenso. Avendo “ già corrisposto alla Parte_2 IG.ra la provvigione posta a carico del venditore/affittuario ed avendo anche la CP_1 controparte contrattuale pagato quanto dovuto, la domanda proposta dalla mediatrice per ottenere il compenso di mediazione anche da Parte_1 risulterebbe, quindi, priva di fondamento – avendo quest'ultima avuto un ruolo solo occasionale nella vicenda, poi posto nel nulla dalla concreta gestione dell'affare, che avrebbe avuto come protagonisti la società “ e il IG. – Parte_2 CP_3 ed essendo pacifico in giurisprudenza che anche in presenza di più atti negoziali, laddove esecutivi di un unico affare, al mediatore sarebbe comunque dovuta una sola provvigione e non già tante (provvigioni) quanti sono i soggetti coinvolti.
5.1 Il primo giudice, nel rigettare l'opposizione proposta da ha Parte_1 ritenuto l'autonomia dei due rapporti: , da un lato, e Controparte_4 [...]
, dall'altro, e la conseguente spettanza alla ricorrente Controparte_5 CP_1
di un autonomo compenso provvigionale per ciascuna trattativa, nello specifico
[...] così motivando: “Ad avviso di questo Giudice, l'opposizione nasce dal fraintendimento di un dato che invece è chiaro e nitido. Ci si spiega. Nell'opposizione, come visto sopra, parte opponente scrive: “ retrocesse l'azienda a Parte_1 Parte_2 in data 8 aprile 2019, cedette la stessa azienda al IG.
[...] Parte_2 CP_3
(in realtà a AM OH) il successivo 12 aprile 2019, solo quattro giorni dopo
[...]
(doc. 2 – visura doc. 3 – contratto )”. Tale Parte_2 Parte_3 assunto (cessione tra e IG. è ribadito ancora pure nelle note Parte_2 CP_3 CP_ conclusive: “• in data 12 aprile 2019 cedeva l'azienda al IG. (doc. Parte_2
3 )”. In realtà, il dato, documentale, è in senso opposto. Tra Parte_1 Parte_2
4 e il IG. il contratto non è stato di cessione, ma di affitto giusta doc. 3 di parte CP_3 opponente medesima. E', quindi, ben vero, come afferma l'opponente e come valorizzato nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., che la trattativa tra e il terzo Parte_2
è stata “autonoma”, ma questo dato si aggiunge, e non sostituisce, quello precedente costituito dalla trattativa pregressa e neppure negata, nella sostanza, tra l'opponente ed il IG. D'altronde, quando parte opponente ha sottoscritto con la CP_3 Parte_2 transazione, in data 6.12.2019, si prendeva in debita considerazione l'eventuale debenza delle somme pretese dall'odierna opposta (segue estratto: si qualifica come cessione il contratto di aprile 2019, ma è evidente che è un refuso o che comunque
l'atto notarile sia stato congegnato, invece, come affitto). Insomma, la IG.ra CP_1 non duplica indebitamente alcunché, ma ha diritto a ricevere il pagamento di due provvigioni per due trattative distinte. Non giova a parte opponente la vicinanza temporale tra contratto del 12 aprile 2019 e proposta e accettazione dell'8.3.2019 ma, anzi, semmai la tempestività dell'attività della mediatrice depone a suo favore
(sarebbe paradossale pregiudicarla per questo), fermo che un mese, nel mondo degli affari, in un mercato appetibile come Venezia e caratterizzato da precise cadenze di tipo turistico-stagionali, potrebbe pure essere considerato un lasso di tempo considerevole. Ovviamente, nella proposta ex art. 185 bis c.p.c., il Giudice aveva considerato come positiva un'eventuale adesione, deflattiva, di parte opponente ai fini della regolazione delle spese di lite. Non avendo, la proposta, incrociato il consenso di parte opponente, non si deve più considerare quella liquidazione, ma si deve tener conto dei valori medi di cui alla Tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, con riferimento alle quattro fasi ivi contemplate. Ogni altra questione è assorbita”.
5.2 La decisione è corretta e va confermata. Per contro, l'impugnazione è infondata e va quindi respinta.
5.3 I fatti – alla luce delle evidenze disponibili e dell'assenza da parte della società opponente di una specifica contestazione della narrazione contenuta nel ricorso monitorio – si sono svolti nei seguenti termini:
i) la IG.ra opera nella provincia di Venezia quale agente immobiliare, CP_1 Pa sotto l'insegna di l'Agenzia d'Affari ”; CP_2 CP_1
ii) nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 la IG.ra prestava CP_1 attività di intermediazione d'affari a favore della società Parte_1 in riferimento alla conclusione di un contratto di cessione d'azienda;
[...]
iii) in data 15 febbraio 2020 il IG. , nato a [...], CP_3 sottoscriveva, per il tramite della IG.ra , proposta irrevocabile di acquisto CP_1 dell'azienda di proprietà della società opponente, depositando nelle mani della stessa
5 ricorrente assegno di euro 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. Tale proposta, inizialmente formulata con scadenza 22.2.2019 veniva prorogata, per espressa disposizione del promittente acquirente, fino al 26.2.2019 [“Il sottoscritto CP_3 nato a [...] il [...], residente in via Andrea Palladio
Marghera - Venezia C.F. , con la presente propongo C.F._2 irrevocabilmente di acquistare per me o per persona fisica o giuridica da nominare il ramo d'azienda denominata " " sito a Venezia Parte_1 CP_6 sestiere San Polo 3077 - C.F. e P.I. alle seguenti condizioni: 1) Il P.IVA_3 prezzo di cessione proposto comprensivo di ogni elemento dell'azienda, ad esclusione dei rapporti di lavoro dipendente in corso, dei debiti e dei crediti e comprensivo di magazzino pari ad euro 320.000 (trecentoventimila/00); 2) il prezzo di cessione sarà corrisposto nei seguenti modi e tempi: quanto ad euro 60.000/00 all'atto definitivo notarile di cessione d'azienda a titolo di acconto prezzo;
quanto ad 180.000/00 in 36 rate mensili di euro 5.000/00 cadauna a titolo di ulteriore acconto prezzo;
quanto ad euro 8O.0OO/OO a titolo di saldo prezzo in due rate di euro 4O.OOO/OO cadauna la prima rata dopo 24 mesi dal rogito definito e la seconda rata dopo 36 mesi dal rogito definitivo. Al fine di garantire il regolare adempimento del prezzo di cessione sino al saldo il sottoscritto Vi comunica la disponibilità ad utilizzare lo strumento del temporaneo affitto d'azienda e della promessa di cessione (opzione d'acquisto) così come indicato dal commercialista 3) parte venditrice dovrà garantire Testimone_1 che il ramo d'azienda ceduto è libero da pegni, vincoli, sequestri ed ogni altra pregiudizievole, dovrà inoltre garantire di essere in regola con tutti gli adempimenti fiscali e contributivi previsti dal Legislatore, dovrà essere in regola con tutte le normative vigenti per lo svolgimento di attività di pubblico esercizio/bar; 4) all'accettazione della presente proposta sarà depositato a titolo di caparra confirmatoria assegno bancario intestato alla parte venditrice di euro 5000,00
(cinquemila/00) nelle mani dell'agente immobiliare IG.ra ; 5) la presente CP_1 proposta è valida sino al giorno 22 Febbraio 2019”]; iv) per effetto della modifica dei termini e delle condizioni di vendita dell'azienda comunicata alla IG.ra direttamente dal IG. , legale CP_1 Parte_1 rappresentante di le parti non addivenivano alla conclusione del Parte_1 contratto di cessione d'azienda entro la indicata data del 26.2.2019 [“Con la presente il sottoscritto in qualità di socio amministratore della società Parte_1
titolare dell'azienda commerciale sita a Venezia San Polo 3077, Parte_1 in riferimento alla proposta irrevocabile di acquisto redatta e sottoscritta con il Vostro tramite dal IG. , Vi dichiara quanto segue: La proposta può essere CP_3
6 accettata se i termini saranno i seguenti: quanto ad euro 70.000/00 (settantamila) da versarsi a titolo di acconto prezzo contestualmente al rogito definitivo di vendita da stipularsi entro e non oltre il 31/3/2019 con contestuale consegna chiavi;
quanto ad euro 180.000/00 (centottantamila) a titolo di ulteriore acconto prezzo in 36 rate mensili di euro 5.000/00 (cinquemila/00) cadauna prima rata 30/4/2019 e ultima rata 31/3/2022; quanto ad euro 35.000/00 (trentacinquemila) a titolo di ulteriore acconto prezzo entro il 31/3/2021; quanto ad euro 35.000/00 (trentacinquemila) a titolo di saldo prezzo entro e non oltre il 31/3/2022. La cessione visto il pagamento dilazionato sarà sottoposta a riserva di proprietà. Tuttavia, tale nostra accettazione
è subordinata all'ottenimento di un prestito bancario di circa euro 80.000/00 richiesto per poter saldare la parte cedente che a suo tempo ci aveva venduto l'azienda oggetto oggi di Vostra proposta. Pertanto, se entro 10 giorni dalla data odierna non avremo ottenuto garanzie da parte dell'istituto bancario per ottenere detta erogazione la nostra accettazione di fatto si risolverà senza che nessuna delle parti possa pretendere nulla. Parte venditrice garantisce comunque la piena volontà di vendita e si adopererà per trovare soluzione alternativa nel caso di mancata erogazione finanziamento”];
v) successivamente, tuttavia, stante la perdurante volontà del IG. di CP_3 procedere comunque all'acquisto dell'azienda di proprietà di in Parte_1 data 8 marzo 2019, il promittente acquirente formulava e sottoscriveva, sempre per il tramite della IG.ra , nuova proposta irrevocabile di acquisto, depositando nelle CP_1 mani della mediatrice assegno circolare di euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria [“Venezia, 8 Marzo 2019. PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO
RAMO D'AZIENDA. lo sottoscritto , nato a [...] il CP_3
18/5/1991, residente in via Andrea Palladio Marghera - Venezia C.F.
con la presente propongo irrevocabilmente di acquistare per me C.F._3
o per persona fisica o giuridica da nominare, il ramo d'azienda denominata
“ , Sestiere San Polo 3077” alle seguenti condizioni: 1) ll prezzo di Parte_1 cessione proposto è comprensivo di ogni elemento dell'azienda, delle attrezzature perfettamente funzionanti in data odierna presenti nei locali sede dell'attività di cui sarà redatto separato inventario prima del rogito definitivo di cessione, ad esclusione dei rapporti di lavoro dipendente in corso, dei debiti e dei crediti pari ad euro 320,000
(trecentoventimila/00); 2) Il prezzo di cessione sarà corrisposto nei seguenti modi e tempi: quanto ad euro 70.000/00 all'atto definitivo notarile di cessione d'azienda da stipularsi entro e non oltre il 20 marzo 2019 a titolo di acconto prezzo;
quanto ad
180.000/00 in 36 rate mensili di euro 5.000/00 cadauna prima rata 15 aprile 201,9
7 a titolo di ulteriore acconto prezzo;
quanto ad euro 70.000100 a titolo di saldo prezzo in due rate di euro 35.000/00 cadauna la prima rata dopo 24 mesi dal rogito definito
e la seconda rata dopo 36 mesi dal rogito definitivo. Trattandosi di pagamento prezzo dilazionato, parte proponente si rende edotta che nel rogito definitivo di vendita sarà prevista la clausola risolutiva espressa art. 1465 c.c. con la previsione che le somme precedentemente versate in caso di tale evenienza potranno essere trattenute da parte venditrice. Parte venditrice dovrà garantire che il ramo d'azienda ceduto è libero da pegni, vincoli, sequestri ed ogni altra pregiudizievole, dovrà inoltre garantire di essere in regola con tutti gli adempimenti fiscali e contributivi previsti dal tutte le normative vigenti per lo svolgimento di personale dipendente Legislatore, dovrà essere in regola con attività di pubblico esercizio/bar, senza personale dipendente.
4) In data odierna a titolo di caparra confirmatoria alla presente proposta deposito in via fiduciaria assegno circolare di euro 10.000/00 intestato alla società venditrice alla
IGnora , agente immobiliare con studio in Venezia San Marco 4600. 5) La CP_1 presente proposta è valida sino al giorno 08 marzo 2019”]; vi) detta proposta veniva in pari data (8 marzo 2019) accettata dal IG. Parte_1
e, per l'effetto, la IG.ra provvedeva tempestivamente, su richiesta di
[...] CP_1
, a fissare appuntamento presso lo Studio del notaio dott.ssa Parte_1 [...]
per il giorno 18 marzo 2019, alle ore 16.00, onde procedere alla Persona_1 conclusione dell'operazione di cessione d'azienda oggetto del mandato professionale ricevuto dalla società convenuta;
vii) in data 15 marzo 2019, il notaio trasmetteva alla IG.ra una prima bozza CP_1 del contratto di cessione d'azienda che avrebbe dovuto essere sottoscritto dalle parti pochi giorni più tardi;
viii) nonostante il già raggiunto accordo, in data 18 marzo 2019, in sede di rogito notarile, il discusso trasferimento d'azienda non si perfezionava per fatti estranei alla mediatrice, consistenti nella scoperta (occorsa in quella circostanza, per la prima volta) di un debito di circa 52.000 gravante su per canoni di Parte_1 locazione dell'immobile adibito a sede aziendale non pagati all'ente proprietario dei locali;
ix) in data 18 marzo 2019 emetteva a carico di la CP_1 Parte_1 fattura n. 4, dell'importo di euro 9.600, per l'attività di mediazione svolta in relazione alla trattativa per l'acquisto del ramo d'azienda di Controparte_7
Venezia, San Polo 3077, che tuttavia non veniva pagata;
x) il successivo 8 aprile 2019, e Parte_1 Parte_2 sottoscrivevano contratto di risoluzione del contratto di cessione di azienda che era
8 stato tra le stesse parti stipulato il 18.7.2017 e, per l'effetto, l'azienda oggetto di causa rientrava nella piena disponibilità di la quale, a propria volta, Parte_2 con contratto in data 12.4.2019 la concedeva in affitto a tale AM OH.
5.4 Così stando le cose, sussistono pienamente le condizioni per ritenere, ai fini e per gli effetti di cui al presente giudizio, che l'affare intermediato dalla ricorrente tra e sia stato effettivamente concluso (in CP_1 Parte_1 CP_3 data 8.3.2019) e che ciò sia avvenuto proprio per effetto dell'iniziativa causalmente efficiente dalla medesima posta in essere. Per contro, essendosi l'“affare” concluso con la stipulazione del predetto “preliminare” di cessione di ramo d'azienda, nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che il corrispondente contratto definitivo non sia più stato stipulato (per circostanze indipendenti dal mediatore) e che lo sia stato invece il contratto di affitto avente ad oggetto il medesimo ramo d'azienda, sottoscritto nella prescritta forma dell'atto pubblico il 12.4.2019 tra la società proprietaria, e il nuovo (e diverso) affittuario, AM OH, Parte_2 cittadino bangladese pacificamente diverso dall'originario contrente, , e CP_3 che non vi è evidenza in causa fosse a quest'ultimo legato da vincoli familiari, né che abbia agito come prestanome del primo.
Va in proposito ricordato che il mediatore ha diritto alla provvigione se l'affare è concluso “per effetto del suo intervento” e che per “conclusione dell'affare” si intende il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti in virtù del quale sia costituito un vincolo attribuente il diritto ad agire per l'adempimento o, in difetto, per il risarcimento del danno (Cassazione civile, sez. III, 17.1.2017, n. 923; Cassazione civile sez. VI, 30.11.2015, n. 24399;
Cassazione civile, sez. III, 9.4.2009, n. 8676).
In altri termini, per “conclusione dell'affare”, come più volte specificato dalla giurisprudenza, non deve necessariamente intendersi la conclusione del contratto, ma, più in generale, un'operazione economica che ha portato le parti a soddisfare i loro reciproci interessi.
Anche la stipulazione di un contratto preliminare, pertanto, è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di un contratto definitivo o di un preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e, quindi, di forma scritta ove richiesta ad substantiam a norma degli artt. 1350 e 1351 c.c. (cfr., in termini, ex multis, Cassazione civile, sez. VI, 30.11.2015, n. 24399; Cassazione civile, Sez. III,
16.6.1992, n. 7400).
La conclusione dell'affare, poi, non coincide con il perfezionamento del negozio giuridico individuato dalle parti quale strumento per la produzione degli effetti dagli
9 stessi programmati, tant'è che il mediatore ha diritto alla provvigione anche se il contratto definitivo sia stato concluso dopo la disdetta del contratto di mediazione, oppure qualora al contratto preliminare non sia poi seguita la stipulazione del contratto definitivo (Cassazione civile, Sez. III, 16.6.1992, n. 7400), o ancora laddove un primo contratto preliminare, già perfezionatosi con l'accettazione di una proposta irrevocabile di acquisto sia successivamente modificato con la stipula di un nuovo contratto preliminare, questa volta sottoposto a una condizione sospensiva non verificatasi (Cassazione civile, Sez. II, 9.1.2024, n. 680), risultando altresì irrilevante l'ipotesi in cui le parti originarie abbiano sostituito altri a sé nell'operazione conclusiva (Cassazione civile, Sez. III, 21.5.2010, n. 12527; Cassazione civile, Sez.
III, 2.11.2010, n. 22273). Corrispondentemente, qualora il contratto preliminare preveda che il definitivo debba essere stipulato entro un termine finale, il diritto alla provvigione sorge alla data della stipulazione del preliminare, non a quella coincidente con il termine finale di efficacia e, nel caso in cui il promittente acquirente abbia la facoltà di recedere, poiché detta facoltà integra, sostanzialmente, una condizione risolutiva, il suo eventuale esercizio non fa venire meno il diritto del mediatore alla provvigione (Cassazione civile, Sez. III, 6.8.2004, n. 15161).
Da ultimo, è appena il caso di sottolineare che se è vero che nel contratto di mediazione le parti hanno la facoltà di derogare alla disciplina dell'art. 1755 c.c., potendo condizionare il diritto del mediatore alla provvigione ad eventi diversi dalla conclusione dell'affare (cfr. Cassazione civile sez. II, 24.1.2024, n. 2359, in riferimento a una fattispecie in cui la comune intenzione delle parti era quella di differire il pagamento della provvigione del mediatore al momento di conclusione del contratto definitivo), tuttavia tale circostanza non ricorre nella fattispecie in esame, in cui il diritto della mediatrice ( ) alla provvigione deve ritenersi insorto, CP_1 in difetto di diversi, specifici, accordi, nel momento in cui l'affare (e quindi la cessione del ramo d'azienda di riferimento, in quel momento – l'8.3.2019 – ancora di proprietà di è stato concluso con l'accettazione da parte del legale Parte_1 rappresentante di , della proposta di acquisto Parte_1 Parte_1 formulata da , non potendo certamente le parti far venire meno ex post il CP_3 già maturato diritto del mediatore alla corresponsione della provvigione.
Ciò detto circa l'accezione di “affare concluso”, quanto alla seconda componente indispensabile per l'insorgere del diritto alla provvigione del mediatore – e cioè il nesso causale che deve necessariamente intercorrere tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare stesso, sussistendo il quale il diritto alla provvigione sorge anche laddove il processo di formazione della volontà delle parti sia complesso e
10 protratto nel tempo ed altri soggetti si adoperino per la conclusione del medesimo affare – nella specie non vi è dubbio (trattandosi di un dato incontestato) che la
"messa in relazione" di con sia causalmente dipesa Parte_1 CP_3 proprio dalla iniziativa di , la quale per ciò stesso ha maturato il diritto alla CP_1 corresponsione della provvigione da ciascuna delle parti, irrilevante essendo che in questa sede la stessa abbia deciso di agire nei soli confronti della promittente venditrice, Parte_1
Come noto, il diritto alla corresponsione della provvigione di mediazione sorge per il solo fatto che la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera del mediatore, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative fino all'accordo definitivo;
quindi, anche la semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti (e nella specie certamente lo è).
In definitiva, deve ritenersi che il diritto alla corresponsione della provvigione di mediazione richiesta da a sia (definitivamente) CP_1 Parte_1 maturato l'8.3.2019 al momento della stipulazione tra quest'ultima e del CP_3 contratto preliminare di acquisto del ramo di azienda di Venezia, San Polo 3077, in allora di proprietà della prima, e che tale diritto non sia venuto meno per il solo fatto:
a) che dette parti si siano determinate a non procedere oltre con la stipulazione del contratto definitivo di cessione;
b) che si sia determinata a Parte_1 risolvere il contratto di compravendita del medesimo complesso aziendale che aveva acquistato nel 2017 dalla precedente proprietaria, “ con riserva di Parte_2 proprietà; c) che detta azienda, rientrata nella disponibilità di “ , sia Parte_2 stata alfine affittata da questa ad un altro cittadino bangladese (il quale, come già sottolineato, non vi è alcuna evidenza fosse legato all'originario proponente, CP_3
né tantomeno che fosse identificabile con la moglie di questi, né comunque
[...] che abbia agito per suo conto), trattandosi di vicenda che alla luce delle evidenze di causa risulta del tutto autonoma rispetto alla prima, come peraltro ammesso dalla stessa opponente e come attestato dal primo giudice (cfr. citazione in opposizione di primo grado, pag. 3, punto 5, e sentenza di primo grado, pag. 8).
Quanto, infine, alla tesi della (ingiusta) duplicazione della provvigione che così si determinerebbe a favore di , si tratta di un argomento non pertinente e CP_1 comunque infondato, posto che a fronte di una prima trattativa conclusasi con la stipulazione del preliminare di cessione e del successivo verificarsi di una evidente
11 soluzione di continuità (costituita dalla determinazione delle parti di detto preliminare di non procedere oltre con la stipulazione del definitivo e nella successiva scelta di di risolvere il precedente contratto di cessione a proprio favore e di Parte_1 retrocedere l'azienda all'originaria cedente, , l'affitto di detto ramo Parte_2
d'azienda da “ ” a AM OH non può ritenersi costituire il normale Parte_2 sviluppo (ed esito) della prima attività di mediazione posta in essere da , CP_1 quanto piuttosto l'esito di una nuova attività di intermediazione, interessante soggetti diversi da quelli coinvolti nella prima (e cioè “ e AM OH in Parte_2 luogo di “ e ), avente ad oggetto un complesso Parte_1 CP_3 aziendale che non era più di ma di un diverso soggetto, e cioè Parte_1
“ e attribuente su questo un titolo di disponibilità diverso e deteriore Parte_2 rispetto a quello originariamente previsto (affitto anziché acquisto).
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della appellante e a favore della Parte_1 appellata con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro CP_1 normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli minimi (attesa la semplicità delle questioni dedotte e la loro riproposizione in questa sede in termini sostanzialmente identici a quelli del primo grado) per ciascuna delle tre fasi (di studio, di introduzione e decisoria) in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento dichiarato: da € 5.201 a € 26.000.
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 1575/2022 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 1211/2022 del Tribunale di Venezia;
b) condanna la appellante a rimborsare Parte_1
12 alla appellata le spese di lite del presente secondo grado, che CP_1 liquida, per compensi, in € 2.000,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
c) dà atto della sussistenza a carico della società appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso nella camera di conIGlio del 19.9.2024
Il ConIGliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli
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