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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. 430/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Lia Di Benedetto Consigliere dr. Arturo Pizzella Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello all'esito della discussione ex artt. 127 ter e 35 del D.Lgs. n.
149/2022 e della camera di consiglio del 13 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 559/2022 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Giuseppe Ivan Artico, Parte_1 elettivamente domiciliata in Terzigno (NA), alla via Amati n. 13;
PARTE APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi CP_1
Anziano, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via De Leo, n. 12;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1118/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore, depositata in data 28.7.2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 1118/2022 il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di g.l, rigettava, con compensazione delle spese di lite, la domanda promossa con ricorso depositato in data 13.12.2019 da volta all'accertamento del diritto e alla costituzione della rendita o Parte_1 all'indennizzo in conto capitale per il danno biologico derivante dalla malattia professionale
“periartrite spalla destra” diagnosticata in data 26.1.2017 e correlato all'attività lavorativa di muratore svolta fin dal 4.5.2019 dall'istante, tanto con decorrenza dal 27.4.2017 e con condanna dell'Istituto al pagamento della relativa prestazione, oltre accessori di legge.
Il giudicante, in particolare, sulla base delle risultanze della c.t.u. medico – legale espletata in corso di giudizio riteneva infondata la domanda del formulando al riguardo le seguenti Pt_1 considerazioni: «Il soggetto presenta solo “SFUMATI RIFLESSI FUNZIONALI DI PREGRESSA
LESIONE ALLA SPALLA DX”, NON IN CONNESSIONE CON L'ATTIVITA' LAVORATIVA».
Con ricorso depositato in data 29.11.2022 la parte soccombente proponeva appello avverso la sopracitata sentenza, censurandone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice aveva escluso il diritto fatto valere dall'istante sulla scorta delle erronee e comunque non condivisibili conclusioni cui era giunto il c.t.u. e concludendo, pertanto, per la integrale riforma della stessa, con vittoria di spese del doppio grado. A sostegno della propria impugnazione l'appellante deduceva sulla base della relazione medica di parte del dr. la sussistenza a carico dell'istante di una malattia Per_1 tabellata da identificarsi in “ARTROSI SCAPOLO OMERALE DESTRA IN DESTRIMANE DI
ORIGINE PROFESSIONALE, valutabile come danno biologico intorno al diciotto per CP_1 cento”, sostenendo l'esistenza del nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta in quanto “1) il sig. ha lavorato per molti anni come operaio nel settore edile 2) il ricorrente è stato Pt_1 addetto alla movimentazione manuale di carichi, eseguita con continuità per l'intero turno di lavoro, in assenza di ausili efficaci” e criticando la c.t.u. espletata in primo grado in quanto “il consulente incaricato non ha tenuto conto che le mansioni lavorative svolte per oltre 10 anni dal ricorrente hanno costituito un rischio specifico o quantomeno generico aggravato nel determinismo di una malattia professionale”. Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle domande già proposte nel precedente grado di giudizio, con vittoria delle spese del doppio grado.
Instaurato nuovamente il contradittorio, l' si costituiva nel presente giudizio di impugnazione CP_1 resistendo all'avverso appello e chiedendo alla Corte di disattenderlo, con vittoria delle spese di lite.
All'esito della camera di consiglio fissata in seguito alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello del va respinto in ragione di quanto si dirà. Pt_1
Ai fini del riconoscimento di una malattia professionale per i lavoratori esposti in modo protratto al rischio tutelato e per la quale sussista la derivazione causale dall'attività espletata è necessario che l'assicurato contragga la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata, o a causa della specifica noxa patogena cui è esposto per l'assolvimento della propria attività. Il predetto riconoscimento deve dunque fondarsi sul rilievo di elementi certi inerenti al rischio di cui sopra, configurabile in particolare quale “generico aggravato”, nell'ipotesi in cui l'esposizione lavorativa “aggravi” le possibilità che il rischio si verifichi (qualora, cioè, il soggetto in quelle determinate condizioni di lavoro, di luogo e di tempo risulti più esposto del normale allo stesso), oppure quale rischio “specifico” direttamente connesso con l'attività lavorativa.
Come evidenziato dal c.t.u. nominato nella precedente fase processuale, “dallo studio degli atti emerge un trauma alla spalla destra nel 2010, che nulla avrebbe a che vedere con la malattia professionale, dal quale sono esitati postumi ben evidenziabili sul piano strumentale” tanto con la precisazione che le predette lesioni “non possono essere messe in relazione con l'attività lavorativa” in quanto «già nel 2010 venivano definite “pregresse” in occasione delle visite specialistiche eseguite dal signor ». L'ausiliare ha altresì rilevato che “allo stato attuale la Pt_1 visita ha messo in evidenza un quadro clinico-funzionale decisamente modesto, con articolarità della spalla destra conservata, tranne che per una modesta compromissione della retropulsione, ed inoltre un esame strumentale eseguito nel mese di giugno del 2017 ha messo in luce una condizione pressochè normale dell'articolazione scapolo-omerale destra, ad eccezione di una grossolana calcificazione ed una fibro-osteite, che non possono essere messe in correlazione causale con
l'attività lavorativa svolta […] soprattutto per la presenza di postumi di lesione pregressa a tale livello”. Nel precisare dunque che “allo stato attuale non sono presenti condizioni morbose direttamente riconducibili all'attività lavorativa svolta dal signor ”, il consulente ha Parte_1 concluso nel senso della presenza a carico del delle infermità già richiamate nella sentenza Pt_1 impugnata, ovvero “SFUMATI RIFLESSI FUNZIONALI DI PREGRESSA LESIONE ALLA
SPALLA DESTRA”.
La c.t.u. di primo grado, espletata sulla base di corretti criteri logico-scientifici, trova idonei e significativi riscontri nella documentazione medica allegata alla relazione, la quale dà atto dell'esistenza di lesioni pregresse alla spalla destra già nel 2010 (cfr. in particolare referti medici del
18.3.2010 e del 14.4.2010 provenienti dal Centro Diagnostico Sarnese, da cui già emerge l'esito di una frattura alla spalla destra, di cui si dà atto anche nei documenti successivi provenienti dalla medesima struttura di cui sopra e dal Campolongo Hospital).
La predetta documentazione attesta dunque l'esistenza di un pregresso evento traumatico non riconducibile all'attività lavorativa di muratore intrapresa nel maggio sia per le caratteristiche del suddetto evento che per la sua collocazione cronologica.
Le circostanze di fatto emergenti dai referti medici di cui sopra non risultano peraltro neppure oggetto di specifiche censure e contestazioni nell'ambito dell'atto di impugnazione proposto dal
Pt_1
Tenuto dunque conto di ciò come anche delle richiamate conclusioni della relazione medica di cui al precedente grado di giudizio, va esclusa l'esistenza a carico dell'appellante di una tecnopatia riconducibile all'attività lavorativa del ricorrente e suscettibile dunque di essere indennizzata dall'Ente resistente, né appaiono necessari ad avviso della Corte ulteriori approfondimenti tecnici, tanto in ragione della persuasività ed esaustività dell'accertamento peritale svoltosi nel grado precedente.
Ritiene la Corte che ricorrano i presupposti normativi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della qualità personale delle parti ed in ogni caso della inerenza della prestazione in oggetto alla tutela costituzionale prevista dall'art. 38 della Carta fondamentale.
Atteso il contenuto della presente decisone, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto in data 29.11.2022 da (parte Parte_1 appellante) nei confronti dell' in persona del legale rappresentante p.t. (parte appellata) CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1118/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello di Parte_1 compensa le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 13 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. (Dr. Arturo Pizzella)
IL PRESIDENTE (Dr Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Lia Di Benedetto Consigliere dr. Arturo Pizzella Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello all'esito della discussione ex artt. 127 ter e 35 del D.Lgs. n.
149/2022 e della camera di consiglio del 13 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 559/2022 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Giuseppe Ivan Artico, Parte_1 elettivamente domiciliata in Terzigno (NA), alla via Amati n. 13;
PARTE APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi CP_1
Anziano, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via De Leo, n. 12;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1118/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore, depositata in data 28.7.2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 1118/2022 il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di g.l, rigettava, con compensazione delle spese di lite, la domanda promossa con ricorso depositato in data 13.12.2019 da volta all'accertamento del diritto e alla costituzione della rendita o Parte_1 all'indennizzo in conto capitale per il danno biologico derivante dalla malattia professionale
“periartrite spalla destra” diagnosticata in data 26.1.2017 e correlato all'attività lavorativa di muratore svolta fin dal 4.5.2019 dall'istante, tanto con decorrenza dal 27.4.2017 e con condanna dell'Istituto al pagamento della relativa prestazione, oltre accessori di legge.
Il giudicante, in particolare, sulla base delle risultanze della c.t.u. medico – legale espletata in corso di giudizio riteneva infondata la domanda del formulando al riguardo le seguenti Pt_1 considerazioni: «Il soggetto presenta solo “SFUMATI RIFLESSI FUNZIONALI DI PREGRESSA
LESIONE ALLA SPALLA DX”, NON IN CONNESSIONE CON L'ATTIVITA' LAVORATIVA».
Con ricorso depositato in data 29.11.2022 la parte soccombente proponeva appello avverso la sopracitata sentenza, censurandone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice aveva escluso il diritto fatto valere dall'istante sulla scorta delle erronee e comunque non condivisibili conclusioni cui era giunto il c.t.u. e concludendo, pertanto, per la integrale riforma della stessa, con vittoria di spese del doppio grado. A sostegno della propria impugnazione l'appellante deduceva sulla base della relazione medica di parte del dr. la sussistenza a carico dell'istante di una malattia Per_1 tabellata da identificarsi in “ARTROSI SCAPOLO OMERALE DESTRA IN DESTRIMANE DI
ORIGINE PROFESSIONALE, valutabile come danno biologico intorno al diciotto per CP_1 cento”, sostenendo l'esistenza del nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta in quanto “1) il sig. ha lavorato per molti anni come operaio nel settore edile 2) il ricorrente è stato Pt_1 addetto alla movimentazione manuale di carichi, eseguita con continuità per l'intero turno di lavoro, in assenza di ausili efficaci” e criticando la c.t.u. espletata in primo grado in quanto “il consulente incaricato non ha tenuto conto che le mansioni lavorative svolte per oltre 10 anni dal ricorrente hanno costituito un rischio specifico o quantomeno generico aggravato nel determinismo di una malattia professionale”. Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle domande già proposte nel precedente grado di giudizio, con vittoria delle spese del doppio grado.
Instaurato nuovamente il contradittorio, l' si costituiva nel presente giudizio di impugnazione CP_1 resistendo all'avverso appello e chiedendo alla Corte di disattenderlo, con vittoria delle spese di lite.
All'esito della camera di consiglio fissata in seguito alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello del va respinto in ragione di quanto si dirà. Pt_1
Ai fini del riconoscimento di una malattia professionale per i lavoratori esposti in modo protratto al rischio tutelato e per la quale sussista la derivazione causale dall'attività espletata è necessario che l'assicurato contragga la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata, o a causa della specifica noxa patogena cui è esposto per l'assolvimento della propria attività. Il predetto riconoscimento deve dunque fondarsi sul rilievo di elementi certi inerenti al rischio di cui sopra, configurabile in particolare quale “generico aggravato”, nell'ipotesi in cui l'esposizione lavorativa “aggravi” le possibilità che il rischio si verifichi (qualora, cioè, il soggetto in quelle determinate condizioni di lavoro, di luogo e di tempo risulti più esposto del normale allo stesso), oppure quale rischio “specifico” direttamente connesso con l'attività lavorativa.
Come evidenziato dal c.t.u. nominato nella precedente fase processuale, “dallo studio degli atti emerge un trauma alla spalla destra nel 2010, che nulla avrebbe a che vedere con la malattia professionale, dal quale sono esitati postumi ben evidenziabili sul piano strumentale” tanto con la precisazione che le predette lesioni “non possono essere messe in relazione con l'attività lavorativa” in quanto «già nel 2010 venivano definite “pregresse” in occasione delle visite specialistiche eseguite dal signor ». L'ausiliare ha altresì rilevato che “allo stato attuale la Pt_1 visita ha messo in evidenza un quadro clinico-funzionale decisamente modesto, con articolarità della spalla destra conservata, tranne che per una modesta compromissione della retropulsione, ed inoltre un esame strumentale eseguito nel mese di giugno del 2017 ha messo in luce una condizione pressochè normale dell'articolazione scapolo-omerale destra, ad eccezione di una grossolana calcificazione ed una fibro-osteite, che non possono essere messe in correlazione causale con
l'attività lavorativa svolta […] soprattutto per la presenza di postumi di lesione pregressa a tale livello”. Nel precisare dunque che “allo stato attuale non sono presenti condizioni morbose direttamente riconducibili all'attività lavorativa svolta dal signor ”, il consulente ha Parte_1 concluso nel senso della presenza a carico del delle infermità già richiamate nella sentenza Pt_1 impugnata, ovvero “SFUMATI RIFLESSI FUNZIONALI DI PREGRESSA LESIONE ALLA
SPALLA DESTRA”.
La c.t.u. di primo grado, espletata sulla base di corretti criteri logico-scientifici, trova idonei e significativi riscontri nella documentazione medica allegata alla relazione, la quale dà atto dell'esistenza di lesioni pregresse alla spalla destra già nel 2010 (cfr. in particolare referti medici del
18.3.2010 e del 14.4.2010 provenienti dal Centro Diagnostico Sarnese, da cui già emerge l'esito di una frattura alla spalla destra, di cui si dà atto anche nei documenti successivi provenienti dalla medesima struttura di cui sopra e dal Campolongo Hospital).
La predetta documentazione attesta dunque l'esistenza di un pregresso evento traumatico non riconducibile all'attività lavorativa di muratore intrapresa nel maggio sia per le caratteristiche del suddetto evento che per la sua collocazione cronologica.
Le circostanze di fatto emergenti dai referti medici di cui sopra non risultano peraltro neppure oggetto di specifiche censure e contestazioni nell'ambito dell'atto di impugnazione proposto dal
Pt_1
Tenuto dunque conto di ciò come anche delle richiamate conclusioni della relazione medica di cui al precedente grado di giudizio, va esclusa l'esistenza a carico dell'appellante di una tecnopatia riconducibile all'attività lavorativa del ricorrente e suscettibile dunque di essere indennizzata dall'Ente resistente, né appaiono necessari ad avviso della Corte ulteriori approfondimenti tecnici, tanto in ragione della persuasività ed esaustività dell'accertamento peritale svoltosi nel grado precedente.
Ritiene la Corte che ricorrano i presupposti normativi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della qualità personale delle parti ed in ogni caso della inerenza della prestazione in oggetto alla tutela costituzionale prevista dall'art. 38 della Carta fondamentale.
Atteso il contenuto della presente decisone, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto in data 29.11.2022 da (parte Parte_1 appellante) nei confronti dell' in persona del legale rappresentante p.t. (parte appellata) CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1118/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello di Parte_1 compensa le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 13 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. (Dr. Arturo Pizzella)
IL PRESIDENTE (Dr Maura Stassano)