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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/05/2024, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Napoli Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3033 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6, Palermo,
presso lo studio dell'Avv. ALBEGGIANI MARINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato in Piazza Vittorio Emanuele Orlando n 6, Palermo,
presso lo studio dell'Avv. CHIARCHIARO SIMONA che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 13.05.2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in prima udienza.
A tale proposito deve rilevarsi che con nota congiunta depositata il
10.05.2024, i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un'intesa relativamente alle condizioni della separazione e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte,
depositando all'uopo un accordo denominato “verbale di trasformazione di contenzioso in separazione consensuale da allegarsi al verbale di udienza del
13.05.2024” chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo depositato il
10.05.2024.
All'udienza appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e volersi
- 2 - separare alle condizioni esplicitate nell'accordo su menzionato.
Tali condizioni, espresse nel medesimo accordo, espressione della concorde volontà delle parti quale dichiarata dai rispettivi procuratori,
possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione tra le parti.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a PALERMO (PA), in data 11/07/1984, e , nato a Controparte_1
PALERMO (PA), in data 09/10/1980, i quali hanno contratto matrimonio in
PALERMO, in data 26.06.2013, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 21, parte II, serie A, dell'anno 2013;
Omologa alle condizioni di cui al “verbale di trasformazione di contenzioso in separazione consensuale da allegarsi al verbale di udienza del 13.05.2024”
depositato il 10.05.2024;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
- 3 - Termini Imerese, il 21/05/2024.
Il Presidente
Antonio Napoli
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Napoli Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3033 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6, Palermo,
presso lo studio dell'Avv. ALBEGGIANI MARINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato in Piazza Vittorio Emanuele Orlando n 6, Palermo,
presso lo studio dell'Avv. CHIARCHIARO SIMONA che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 13.05.2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in prima udienza.
A tale proposito deve rilevarsi che con nota congiunta depositata il
10.05.2024, i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un'intesa relativamente alle condizioni della separazione e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte,
depositando all'uopo un accordo denominato “verbale di trasformazione di contenzioso in separazione consensuale da allegarsi al verbale di udienza del
13.05.2024” chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo depositato il
10.05.2024.
All'udienza appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e volersi
- 2 - separare alle condizioni esplicitate nell'accordo su menzionato.
Tali condizioni, espresse nel medesimo accordo, espressione della concorde volontà delle parti quale dichiarata dai rispettivi procuratori,
possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione tra le parti.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a PALERMO (PA), in data 11/07/1984, e , nato a Controparte_1
PALERMO (PA), in data 09/10/1980, i quali hanno contratto matrimonio in
PALERMO, in data 26.06.2013, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 21, parte II, serie A, dell'anno 2013;
Omologa alle condizioni di cui al “verbale di trasformazione di contenzioso in separazione consensuale da allegarsi al verbale di udienza del 13.05.2024”
depositato il 10.05.2024;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
- 3 - Termini Imerese, il 21/05/2024.
Il Presidente
Antonio Napoli
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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