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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/09/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8375/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Michela Benedetta BORDIERI Giudice Rel.
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 18/12/2024, assunto in decisione in data 08/09/2025 e vertente TRA
nata a CIMITILE (NA) in [...]/11/1971 (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'Avv. MORELLO LUISA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti RICORRENTE E
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
) rappresentato e difeso dell'Avv. GRIECO FRANCO ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 08.09.2025 ove le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione consensuale della causa. Pertanto, hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ordine di trascrizione della sentenza;
• Nulla quanto alle questioni attinenti alla genitorialità, essendo ormai divenuta maggiorenne;
Per_1
• corrisponderà a a titolo di assegno per il contributo al mantenimento della figlia CP_1 Pt_1 Per_1 la somma mensile, omnicomprensiva anche di spese straordinarie, di euro 120,00 mensili. Tale somma dovrà essere corrisposta per 12 mensilità all'anno ed entro il giorno 15 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
• L'A.U. erogato dall'INPS sarà percepito direttamente e integralmente da Parte_1
• Le parti si dichiarano economicamente indipendenti;
• Rinuncia a tutte le altre istanze;
• Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale, poi consensualizzatasi, pronunciata con sentenza del Tribunale di Monza in data 20.12.2018 (sent. n. 7/2019
– pubbl. in data 07.01.2019). Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che della figlia (13.01.2007), maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 18/12/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e a Cimitile (NA) in data 24.04.1999 (e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri di Stato Civile del Comune di Cimitile (NA) atto n. 5, parte II, serie A, anno 1999), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cimitile (NA) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 settembre 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Michela Benedetta BORDIERI Giudice Rel.
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 18/12/2024, assunto in decisione in data 08/09/2025 e vertente TRA
nata a CIMITILE (NA) in [...]/11/1971 (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'Avv. MORELLO LUISA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti RICORRENTE E
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
) rappresentato e difeso dell'Avv. GRIECO FRANCO ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza del 08.09.2025 ove le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione consensuale della causa. Pertanto, hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ordine di trascrizione della sentenza;
• Nulla quanto alle questioni attinenti alla genitorialità, essendo ormai divenuta maggiorenne;
Per_1
• corrisponderà a a titolo di assegno per il contributo al mantenimento della figlia CP_1 Pt_1 Per_1 la somma mensile, omnicomprensiva anche di spese straordinarie, di euro 120,00 mensili. Tale somma dovrà essere corrisposta per 12 mensilità all'anno ed entro il giorno 15 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
• L'A.U. erogato dall'INPS sarà percepito direttamente e integralmente da Parte_1
• Le parti si dichiarano economicamente indipendenti;
• Rinuncia a tutte le altre istanze;
• Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale, poi consensualizzatasi, pronunciata con sentenza del Tribunale di Monza in data 20.12.2018 (sent. n. 7/2019
– pubbl. in data 07.01.2019). Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che della figlia (13.01.2007), maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 18/12/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e a Cimitile (NA) in data 24.04.1999 (e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri di Stato Civile del Comune di Cimitile (NA) atto n. 5, parte II, serie A, anno 1999), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cimitile (NA) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 settembre 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri