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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1364 / 2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1364 del R.G.V.G. relativo all'anno 2025 riservato per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 18.06.2025, promosso
DA
(CF: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(CF: ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi il primo dagli Avv.ti GINA LUPO e ANGELICA DIPIERRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in TO alla Via Salinella n. 41; la seconda dall'Avv.
ANNALISA MARANGELLA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Manduria alla
Via Roma n. 102/ed. 7, come da mandato in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Rilevato che per l'udienza a trattazione scritta del 18.06.2025, i coniugi e Parte_1
hanno depositato note congiunte con le quali hanno dichiarato di non volersi Parte_2 riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale ed al tentativo di conciliazione e hanno richiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Sava (TA) il 26/09/2011, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle predette note scritte;
lette le conclusioni del P.M.; verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di TO nel giudizio di separazione personale dei coniugi, definito con decreto di omologazione emesso dal Tribunale di TO in data 24/03/2023; rilevato che i coniugi hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e quelli relativi alla figlia, e che le stesse non contrastano con alcuna disposizione di legge;
P.Q.M
. visto l'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
a) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Sava (TA) il giorno 26/09/2011 da
, nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Parte_2
MANDURIA (TA) il 12/05/1987, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Sava
(TA) dell'anno 2011, atto n. 10 , p. I, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle note scritte depositate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta del 18.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in TO, il 20/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1364 del R.G.V.G. relativo all'anno 2025 riservato per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 18.06.2025, promosso
DA
(CF: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(CF: ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi il primo dagli Avv.ti GINA LUPO e ANGELICA DIPIERRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in TO alla Via Salinella n. 41; la seconda dall'Avv.
ANNALISA MARANGELLA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Manduria alla
Via Roma n. 102/ed. 7, come da mandato in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Rilevato che per l'udienza a trattazione scritta del 18.06.2025, i coniugi e Parte_1
hanno depositato note congiunte con le quali hanno dichiarato di non volersi Parte_2 riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale ed al tentativo di conciliazione e hanno richiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Sava (TA) il 26/09/2011, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle predette note scritte;
lette le conclusioni del P.M.; verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di TO nel giudizio di separazione personale dei coniugi, definito con decreto di omologazione emesso dal Tribunale di TO in data 24/03/2023; rilevato che i coniugi hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e quelli relativi alla figlia, e che le stesse non contrastano con alcuna disposizione di legge;
P.Q.M
. visto l'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
a) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Sava (TA) il giorno 26/09/2011 da
, nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Parte_2
MANDURIA (TA) il 12/05/1987, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Sava
(TA) dell'anno 2011, atto n. 10 , p. I, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle note scritte depositate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta del 18.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in TO, il 20/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente