Ordinanza cautelare 1 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 9 ottobre 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01919/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2024, proposto da
-OMISSIS-rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Perna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in TA, via Vincenzo Giuffrida, 23;
contro
Comune di Augusta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Carrabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n.-OMISSIS-, con la quale è stato ordinato « entro il termine di giorni 15 dalla notifica della presente, la demolizione delle opere descritte in premessa, ed il ripristino dello stato dei luoghi, avvisando che constatata l’inottemperanza, ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i., saranno adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di edilizia ed urbanistica, in particolare, si provvederà alla demolizione coatta delle opere abusivamente realizzate, a cura di questo Ente, con rivalsa delle spese sostenute a carico dei responsabili e aventi titolo sulle aree oggetto di realizzazione delle opere in argomento »;
- della presupposta nota prot. n. -OMISSIS- in seno all’anzidetta ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, mai comunicata agli istanti, con la quale è stata rigettata l'istanza di S.C.I.A. in sanatoria n. -OMISSIS- per “ l’intervento di realizzazione di cancelli d'ingresso delimitanti aree di proprietà esclusiva in zona omogenea ''E'' sottozona ''E'' agricola ubicati in C.da -OMISSIS-' con orientamento sud e la strada consorziale n° -OMISSIS-'' con orientamento a nord ”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e connesso, anche ad oggi non conosciuto, compresi, anche ove occorra, gli altri atti menzionati nell'anzidetta ordinanza comunale di demolizione n. -OMISSIS-, e segnatamente: l'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n.--OMISSIS-, adottata dal Comune di Augusta; i verbali del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Augusta prot. n-OMISSIS-non conosciuti; la comunicazione di avvio del procedimento prot. comunale n. -OMISSIS-; la non meglio precisata nota comunale prot. n.-OMISSIS-, non conosciuta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Augusta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti con i quali il Comune di Augusta ha rigettato la SCIA in sanatoria con riguardo alla realizzazione di tre cancelli d’ingresso delimitanti aree di loro proprietà e ne ha ordinato la demolizione.
Espongono in punto fatto i ricorrenti, in sintesi, quanto segue: a) di essere proprietari di lotti ed abitazioni siti in Contrada -OMISSIS- nel Comune di Augusta foglio-OMISSIS- N.C.E.U., ricadenti in area interamente privata, zona omogenea “E”, sottozona “E/1” - Agricola; b) che nel marzo 2019, un gruppo di residenti nel comprensorio in questione installava tre cancelli delimitanti l’ingresso sulla strada poderale privata dalla quale si accede ai singoli lotti; c) con ordinanza n. -OMISSIS- il Comune di Augusta emetteva un primo ordine di demolizione sull’errato presupposto che le vie interessate dagli interventi fossero strade interpoderali di uso pubblico; d) seguiva l’avvio di un giudizio civile innanzi al Tribunale di Siracusa da parte degli odierni controinteressati (sig.ri -OMISSIS-) i quali contestavano l’esclusione in loro danno del libero passaggio sulle aree; giudizio che si concludeva con il riconoscimento in favore dei controinteressati di una servitù di passaggio attraverso uno dei cancelli; e) in data 22.6.2023, appurata nel richiamato giudizio civile la natura privata della strada, gli odierni esponenti, quali destinatari della suindicata ordinanza di demolizione, presentavano una pratica di SCIA in sanatoria; f) con nota del-OMISSIS-, il Comune rigettava la SCIA e con ordinanza n. -OMISSIS- ingiungeva la demolizione delle opere.
Il ricorso è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
A) Con riferimento al rigetto della SCIA in sanatoria:
1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990. Il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto adottato decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, in data 22.6.2023, previsto dall’art. 19 della L. 241/1990 per l'adozione di provvedimenti inibitori, nonchè in quanto ai sensi dell’art. 20 si sarebbe comunque formato il silenzio-assenso.
2) Violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990. Per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
3) Violazione dell’art. 19, comma 3, legge n.241/1990. in ossequio al quale il Comune avrebbe dovuto invitare gli interessati a completare la domanda avanzata, producendo la documentazione la cui carenza è stata posta alla base del provvedimento di rigetto, assegnando agli stessi un termine per la relativa produzione piuttosto che adottare immediatamente il provvedimento di rigetto.
4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, arbitrarietà e contraddittorietà. Secondo il comune l'istanza volta al rilascio del titolo edilizio in sanatoria avrebbe dovuto provenire da tutti i soggetti aventi un diritto di proprietà sull’immobile interessato o quantomeno dal singolo comproprietario nel caso in sussista una sorta di pactum fiduciae intercorrente tra i vari comproprietari (richiama Cass Pen. n.3476/2023). Lo stesso Comune sin dalla prima ordinanza di demolizione del 2019 ha individuato 19 comproprietari quali partecipanti alla realizzazione dei cancelli e ha quindi identificato detti soggetti come “esponenti e rappresentanti di un accordo complessivo fra i vari comproprietari dell’area (...) ritenendo che fra gli stessi esistesse un pactum fiduciae finalizzato allo svolgimento di tale attività”. Sarebbe solo ostruzionistico oggi richiedere la necessaria compartecipazione di tutti i comproprietari ai fini della presentazione della SCIA.
Con riferimento alla ordinanza di demolizione.
1) illegittimità derivata per gli stessi vizi denunciati in ordine al rigetto della Scia che si riverberano sulla successiva ordinanza di demolizione;
2) Violazione della normativa edilizia di settore in quanto, premessa la natura urbanistica della zona in cui ricadono le aree interessate dall’intervento (Zona Omogenea E, Sottozona E/1 Agricola), deve trovare applicazione l’art. 3 della LR 16/2016 (di recepimento del TUE) secondo cui la realizzazione di cancelli in aree agricole è attività che non richiede alcun titolo abilitativo, trattandosi di attività edilizia libera o al più soggetta a CILA (come si ricava dal comma 1 lett.g) per “le recinzioni di fondi rustici” ed h) “per la manutenzione ordinaria di strade poderali”, ma anche dal comma 2 lett. g) “manutenzione ordinaria di strade poderali”). Ne discende che il Comune al più avrebbe potuto irrogare una sanzione pecuniaria.
2. Si è costituito in giudizio il Comune intimato il quale ha, in via preliminare, eccepito la tardività del ricorso (eccezione alla quale ha poi rinunciato come da verbale della camera di consiglio del 31.1.2024), nonchè il difetto del contraddittorio. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Con ordinanza n-OMISSIS- la Sezione ha accolto l’istanza cautelare al fine di mantenere la res adhuc integra.
4. Con successiva ordinanza n.-OMISSIS- il Tribunale ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i restanti soggetti controinteressati, individuati nell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-; parte ricorrente vi ha provveduto e ha depositando in atti prova delle avvenute notifiche.
5. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno scambiato memorie e repliche.
6. Con memoria in data 5 marzo 2025, parte ricorrente ha eccepito la tardività della produzione documentale effettuata dal Comune di Augusta in allegato alla memoria versata in atti in data 21 febbraio 2025, oltre il termine di 40 giorni liberi prima dell’udienza che scadeva il 13 febbraio 2025.
4. All’udienza pubblica del 26 marzo 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
5. In limine litis, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla tardività, eccepita dai ricorrenti, della documentazione depositata dal Comune resistente in data 21 febbraio 2025.
L’eccezione è fondata.
Come è noto, per orientamento consolidato, i termini previsti dall'art. 73, comma 1, cod. proc. amm., per il deposito in giudizio di documenti, memorie e repliche sono perentori in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, il cui mancato rispetto determina pacificamente l'inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2019 n. 194), essendo ammesso il deposito tardivo di memorie e documenti in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 28 maggio 2019 n. 3511).
Nel caso di specie, la documentazione è stata depositata dal Comune in data 21 febbraio 2025, successivamente allo scadere del termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza (13 febbraio 2025), previsto dall’art. 73, cod.proc.amm..
Della stessa non può, pertanto, tenersi conto ai fini della decisione.
6. Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti assorbenti considerazioni.
La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che l’apposizione di un cancello funzionale alla delimitazione della proprietà si inquadra tra gli interventi di finitura di spazi esterni di cui all'articolo 6, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, per cui rientra fra le ipotesi di “edilizia libera” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 13.05.2020, n. 3036 e 2.01.2020, n. 34).
Come anche questa Sezione ha già avuto modo di affermare “ Tale posizione è coerente con quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 16/2016, il quale fa rientrare specificatamente la costruzione di recinzioni nell’ambito dell’attività edilizia libera, nonché con quanto riportato nel glossario dell'attività edilizia libera, approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018 e contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, il quale indica, tra le attività di manutenzione ordinaria (rientranti nell'alveo dell'edilizia libera), l’attività di installazione, riparazione, sostituzione o rinnovamento di inferriate o di altri sistemi anti intrusione.
Per gli interventi rientranti nel perimetro della c.d. edilizia libera la tutela dei privati confinanti deve essere affidata alla competente autorità giudiziaria ordinaria, dovendosi escludere il potere del Comune di valutare i presupposti di legittimazione all'attività edilizia, proprio perché nessun titolo edilizio viene chiesto al Comune (cfr. Cons. Stato, 13.12.2022, n. 10926) . (T.A.R. TA, sez III, n.3327/2024).
Alla luce dei principi su richiamati, ritiene il Collegio che nella fattispecie esaminata non era necessario conseguire da parte dei ricorrenti alcun titolo edilizio, non una SCIA né tantomeno un permesso di costruire, con la conseguenza che il Comune non poteva applicare la disciplina sanzionatoria prevista per il caso di opere eseguite in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, e, pertanto, sia il rigetto della SCIA in sanatoria che l’ingiunzione a demolire risultano illegittimi.
La circostanza che i ricorrenti abbiano comunque presentato una SCIA in sanatoria, pur non essendo necessaria, non può legittimare l'applicazione di un regime sanzionatorio più severo di quello previsto per la tipologia di intervento effettivamente realizzato.
Quanto alla difesa del Comune, che ha sostenuto l'illegittimità dei cancelli in quanto "annessi e pertinenziali rispetto ad un contesto edificatorio abusivamente realizzato" per effetto di una presunta lottizzazione abusiva, deve rilevarsi che allo stato non risulta adottata alcuna determinazione amministrativa che accerti formalmente tale situazione abusiva.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, l'accertamento della lottizzazione abusiva richiede un procedimento specifico e formalizzato. L'art. 30 del D.P.R. 380/2001 prevede infatti che "il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione".
Nel caso di specie, il Comune si è limitato a richiamare genericamente una relazione di CTU depositata in un giudizio civile, senza tuttavia aver mai adottato alcun provvedimento amministrativo di accertamento della presunta lottizzazione abusiva ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico Edilizia.
Le considerazioni esposte appaiono sufficienti per ritenere fondato il ricorso, atteso che la decisione adottata dal Comune, ad avviso di questo Collegio, risulta erronea in punto di merito con riferimento al profilo essenziale della vicenda.
Ciò consente di prescindere dall’esame delle ulteriori e, in parte, subordinate doglianze.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della particolarità della fattispecie,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti interessate.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Valeria Ventura, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ventura | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.