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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 896/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 896/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CARDINALE FRANCESCO
Ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. MARULLO MANUELA
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da accordo delle parti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 10.06.2024, il Sig. Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data
06.07.1978 in Alcamo (TP) con la sig.ra . Controparte_1
Deduceva che dalla loro unione sono nati due figli: , in data Per_1
14.10.1979, e in data 20.07.1985. Per_2
Rappresentava che, con sentenza n. 369/2006, emessa in data
12.06.2006, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti ulteriori elementi di novità tali da richiedere una modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di divorzio.
Si costituiva in giudizio . Controparte_1
Le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo
*****
Ciò premesso, le parti avanzavano domanda di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis29 c.p.c., rassegnando le conclusioni di cui all'accordo, di seguito integralmente riportate:
“Modificare definitivamente le condizioni del divorzio intervenuto tra i sigg.
e e disporre nella misura di €150,00 mensili Parte_1 Controparte_1
l'assegno divorzile stabilito, a favore della predetta sig.ra , nella CP_1
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario pronunciata dal Tribunale in intestazione, a seguito della evidente variazione dei presupposti su cui illo tempore è stato fondato l'assegno divorzile, con effetto a partire dalla data della presente domanda.
Con compensazione delle spese di lite”.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
pagina 2 di 3 Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime, a modifica del precedente.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali, rimangono compensate tra costoro come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06.07.1978 in Alcamo (TP) tra e Parte_1 [...]
, alle condizioni di cui all'accordo richiamato in parte CP_1
motiva;
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio in data 26.03.2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 896/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CARDINALE FRANCESCO
Ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. MARULLO MANUELA
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da accordo delle parti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 10.06.2024, il Sig. Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data
06.07.1978 in Alcamo (TP) con la sig.ra . Controparte_1
Deduceva che dalla loro unione sono nati due figli: , in data Per_1
14.10.1979, e in data 20.07.1985. Per_2
Rappresentava che, con sentenza n. 369/2006, emessa in data
12.06.2006, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti ulteriori elementi di novità tali da richiedere una modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di divorzio.
Si costituiva in giudizio . Controparte_1
Le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo
*****
Ciò premesso, le parti avanzavano domanda di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis29 c.p.c., rassegnando le conclusioni di cui all'accordo, di seguito integralmente riportate:
“Modificare definitivamente le condizioni del divorzio intervenuto tra i sigg.
e e disporre nella misura di €150,00 mensili Parte_1 Controparte_1
l'assegno divorzile stabilito, a favore della predetta sig.ra , nella CP_1
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario pronunciata dal Tribunale in intestazione, a seguito della evidente variazione dei presupposti su cui illo tempore è stato fondato l'assegno divorzile, con effetto a partire dalla data della presente domanda.
Con compensazione delle spese di lite”.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
pagina 2 di 3 Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime, a modifica del precedente.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali, rimangono compensate tra costoro come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06.07.1978 in Alcamo (TP) tra e Parte_1 [...]
, alle condizioni di cui all'accordo richiamato in parte CP_1
motiva;
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio in data 26.03.2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 3 di 3