Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4443 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 5034/2021 avente ad oggetto opposizione a delibera assemblea condominiale
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla via Pietro Colletta n. 23 Cod. Parte_1
Fisc. elett.te dom.ta in Napoli alla via Duomo n. 236 presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Aniello Melorio dal quale sono rapp.ti e difesi per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTRICE -
E
in persona dell'Amministratore p.t. suo legale rapp.te Controparte_1
Cod. Fisc. , elett.te dom.to in Napoli alla via G. Gonzaga n. 4 presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
Fabio Esposito dal quale è rapp.to e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta – CONVENUTA –
Conclusioni: come da verbale del 04.10.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa, per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 al fine di impugnare la delibera assunta dall'assemblea Controparte_1 condominiale il 30.11.2020 deducendo, quale unico motivo, la sua pretesa illegittimità per avere l'assemblea deliberato la nomina dell'amministratore, a suo dire, in asserito difetto di apposito capo all'ordine del giorno della convocazione. Previa sospensione dell'efficacia esecutiva, chiedeva dichiarare nulla e, comunque, annullare ed, in ogni caso, dichiarare invalida la citata deliberazione condominiale, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto il quale impugnava CP_1 la domanda chiedendo il rigetto dell'avversa istanza di sospensione, di dichiarare in rito la domanda improcedibile per difetto della condizione di procedibilità di cui all'art. 23 del Regolamento di Condominio ed inammissibile per difetto d'interesse ad agire, nel merito ed in subordine, di rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e condanna ex art. 96 cpc.
Rigettata l'istanza di sospensione, venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc all'esito dei quali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii, rese le quali all'udienza del 04.10.2024, tenutasi nella modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, con provvedimento del 25.10.2024 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc, per il deposito delle memorie conclusionali.
Ebbene, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c. come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico – quest'ultima da valutarsi in relazione al “difetto assoluto di attribuzioni” -, contenuto illecito, ossia contrario a
“norme imperative” o all' “ordine pubblico” o al “buon costume”. Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previste dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicchè la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.” (Cass. S. U. 9839/2021; Cass. S. U. 4806/2005).
Inoltre, rispetto all'azione di annullamento, è costante l'orientamento secondo cui “In tema di impugnazione di delibere condominiali annullabili, la legittimazione ad agire spetta al condomino che sia stato assente all'assemblea nel corso della quale la delibera contestata è stata assunta o che, se presente, abbia espresso in merito il suo dissenso o si sia astenuto, ricadendo sullo stesso l'onere di provare tali circostanze. Il difetto di detta legittimazione può, invece, essere rilevato d'ufficio dal giudice ed il relativo accertamento non soggetto a preclusioni, non potendosi accordare la facoltà di opporre la menzionata delibera a chi non è abbia titolo.” (Cass. Civ. 5611/2019; Cass. Civ. 5889/2001).
Nel caso de quo, essendo stato prospettato solo il vizio relativo alla discussione ed approvazione di argomenti non posti all'ordine del giorno, questi vanno inquadrati nell'ambito dei motivi di annullamento della delibera.
Inoltre, incontestata è la qualità di condomina dell'attrice come risulta per tabulas la sua assenza all'assemblea nel corso della quale veniva assunta la delibera de qua onde ne consegue, che deve riconoscersi in capo ad essa la legittimazione a promuovere l'azione di annullamento della delibera in esame.
Prima, tuttavia, dell'esame del merito della controversia, vanno esaminati i profili di procedibilità ed ammissibilità della domanda.
Ebbene, in proposito, va osservato che la domanda giudiziale è stata preceduta dall'esperimento della procedura di mediazione, seppure con esito negativo.
Risulta documentalmente provato che avverso il verbale assembleare impugnato del 30.11.2020 veniva depositata istanza di mediazione in data 21.12 2020 ovvero entro il termine decadenziale di 30 giorni dall'adozione della delibera impugnata ex art. 1137 c.c..
E', infatti, ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui alla domanda di mediazione seguono effetti interruttivi (e non meramente sospensivi) dei termini decadenziali, con la conseguenza che, in caso di fallimento del tentativo, il termine per la proposizione della domanda giudiziale ex art. 1137 c.c. riprende a decorrere ex novo dal giorno del deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organo di mediazione.
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che la domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta e, in caso di fallimento del tentativo di mediazione, un altro termine (il medesimo termine di decadenza) comincia a decorrere a far data dal deposito del verbale negativo di mediazione (Cass. Civ. 27251/2018; Cass. Civ. 17781/2013).
Nella vicenda che ci occupa, l'istanza di mediazione risulta proposta in data 21.12.2020 e cioè entro il termine decadenziale di 30 giorni dall'adozione della delibera impugnata del 30.11.2020.
Successivamente, in data 28.01.2021 si è concluso in procedimento di mediazione con il deposito del relativo verbale negativo.
Da tale data è iniziato a decorrere, quindi, un nuovo termine di 30 giorni entro il quale azionare la domanda giudiziale.
Ebbene, nel caso di specie e venendo, così, all'esame del profilo di ammissibilità della domanda, va osservato che l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato al convenuto in data CP_1
22.02.2021 ovvero entro il termine decadenziale di 30 giorni dal deposito, in data 28.01.2021, del verbale negativo con il quale si chiudeva il procedimento di mediazione, sicchè la domanda è senz'altro ammissibile.
Tuttavia, la domanda va dichiarata improponibile per violazione dell'art. 23 del Regolamento di Condominio, le cui disposizioni devono ritenersi “obbligatorie per tutti i condomini”, il quale sancisce che “…., in caso di vertenza tra i condomini o tra questi e l'Amministratore, ciascuna parte dovrà rivolgersi all'Associazione dei Proprietari dei Fabbricati, per tentare un amichevole componimento, prima di adire l'Autorità giudiziaria.”.
Tale clausola va interpretata nel senso che la domanda all'Associazione costituisce una condizione di proponibilità dell'azione in sede giudiziaria.
Simile interpretazione, invero, deriva dall'applicazione della regola ermeneutica di cui all'art. 1627 c.c., per cui, nel dubbio, il contratto e le sue singole clausole, devono essere interpretate nel senso in cui possono avere effetto.
Diversamente interpretando tale clausola, infatti, si priverebbe la medesima di effetto.
Pertanto, risulta irrilevante la circostanza della mancata esplicita previsione dell'improponibilità dell'azione quale conseguenza della violazione della clausola, essendo la stessa chiaramente desumibile dalla interpretazione della medesima.
Come risulta irrilevante la circostanza relativa all'introduzione legislativa, successiva al regolamento condominiale, della mediazione, trattandosi quest'ultimo di un differente strumento il cui mancato esperimento determina differenti conseguenze (concessione di un termine per procedere alla mediazione e, solo in caso di mancato esperimento dello in tale termine, improcedibilità della domanda).
Come non appare condivisibile una lettura della disposizione regolamentare secondo cui essa sarebbe applicabile alle sole ipotesi di controversie tra singoli condomini o tra questi ed il solo amministratore, dovendo l'espressione “vertenze o dissidi fra condomini” annoverare anche le liti tra il singolo condomino e tutti gli altri condomini, rappresentati appunto dal , in quanto CP_1 una diversa interpretazione determinerebbe una irragionevole separazione tra l'ente di gestione dal suo legale rappresentante, il quale agisce quale organo del primo e, quindi, in nome e per conto dello stesso.
In ordine alla domanda di condanna ex art. 96 cpc proposta dal convenuto nei confronti CP_1 dell'attrice, va osservato che essa non può trovare accoglimento in mancanza di prova, sia in ordine ad una concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, sia in ordine alla ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave (Cass. Civ. 4443/2015). Sia in mancanza di prova, infine, in ordine alla determinazione quantitativa del danno medesimo non essendo consentito limitarsi ad invocare la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. in quanto il potere del giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori circa la sussistenza del danno stesso, esaurendosi tale apprezzamento equitativo nella necessità di colmare le lacune inevitabili nella determinazione del suo effettivo ammontare (Cass. Civ. 1530/1984). Mentre, il potere discrezionale riconosciuto al giudice dalla norma dell'art. 1226 c.c., di liquidare equitativamente il danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare, non esonera la parte dall'onere di fornire gli elementi probatori ed i dati fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisata determinazione del danno (Cass. Civ. 1212/1986).
Infine, in ordine al governo delle spese, ritiene questo giudice che in considerazione della reciproca soccombenza appare equo la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così provvede:
1)Dichiara la domanda proposta da improponibile. Parte_1
2)Rigetta la domanda proposta dal convenuto ex art. 96 cpc. CP_1
2) Compensa le spese.
Così deciso in Napoli il 06.05.2025
Il Giudice On. di Pace
(Dott. Giovanni Giordano)