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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 25/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 429/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nato a [...] il [...], residente in 38040 Fornace (Tn), Maso Zorzi Parte_1
n. 10, C.F. C.F._1
e
, nata a [...] il [...], residente in 38040 Fornace (Tn), Maso Parte_2
Zorzi n. 10, C.F. C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Verena Gadotti, con Studio in Trento (Tn), Via F.lli Fontana
n. 28, C.F. presso la quale hanno eletto domicilio, giusta delega in calce al C.F._3
ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 31-01-2025, così come successivamente confermate all'udienza del 19-03-2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n.
149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 31-01-2025, nonché, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al predetto ricorso.
All'udienza del 19-03-2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano:
“1. i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
2. la casa coniugale sita in 38040 Fornace
(Tn), Maso Zorzi n. 10, così tavolarmente contraddistinta in P.T. 1785 II C.C. 156 Fornace, p.ed.
660, p.m. 2, viene assegnata alla SI.ra , con tutti i beni mobili ed arredi in essa Parte_2
presenti, ove continuerà a vivere con il figlio;
3. il SI. , che ha già Persona_1 Parte_1 stipulato contratto preliminare per l'acquisto di altro immobile, si impegna a lasciare la casa coniugale ed a trasferire la propria residenza, asportando dalla casa coniugale i propri effetti personali, entro e non oltre il 20 febbraio 2025; 4. la SI.ra si impegna a volturare a Parte_2 suo nome tutte le utenze, facendosi carico dei relativi costi, relative all'immobile, entro 7 giorni dal trasferimento del marito dalla casa coniugale;
5. disporre un contributo al mantenimento del figlio
a carico del padre pari ad Euro 300,00.- mensili, decorrente dal mese successivo Persona_1 all'uscita dalla casa coniugale del ricorrente;
importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da versarsi in favore della madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
6. prevedere che le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio , secondo il Persona_1
protocollo del ConSIlio Nazionale Forense (doc. 13), siano sostenute dai coniugi per la quota del
50% ciascuno;
in relazione alla spesa straordinaria da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare il proprio dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro la fine del mese successivo a decorrere dalla richiesta;
7. prevedere che le detrazioni per il figlio a carico e per le spese sostenute saranno ripartite in misura del 50% tra i genitori;
8. l'assegno unico e universale per il figlio a carico, così come ogni eventuale sussidio al nucleo e qualsiasi misura e/o sostegno al reddito di qualsivoglia genere e specie, sia di carattere nazionale che regionale e/o provinciale verranno percepiti dalla madre;
9. spese legali integralmente a carico del SI. ”. Parte_1
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico. La causa, inoltre, rilevata l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio alla luce della pronuncia della Corte suprema di Cassazione, numero registro generale
11906/2023, pubblicata in data 16.10.2023, va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, avendo le parti avanzato contestuale domanda di divorzio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 31 gennaio 2025 e riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 26-08-2017 a Fornace, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Fornace al n.
4 - P. I - Anno 2017);
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso nella camera di conSIlio del 24-03-2025
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi