Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 10/03/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.871 / 2024 promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. MAZZA MARIA DOMENICA Parte_1
e avv. ACCARDO VINCENZO
Contro rappresentato e difesa dall'Avv. LAGANA' ANGELA MARIA CP_1
Sono presenti l'Avv. MAZZA MARIA DOMENICA anche per delega dell'avv.
ACCARDO VINCENZO nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e insiste nella domanda e nel rinnovo della c.t.u..
E' altresì presente per l l'avv. GIOVANNI ROSSI per delega dell'avv. CP_1
LAGANA' ANGELA MARIA che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e si oppone al rinnovo e chiede la decisione.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rosanna Femia, nell'udienza di discussione del 10.03.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 871 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Mazza e avv. Accardo Vincenzo, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
l' in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Laganà, giusta procura in atti.
resistente
OGGETTO: Opposizione ad A.T.P. – Indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n.18/80 ed Handicap in situazione di gravità art. 3 comma 3 legge 104/1992.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.02.2024 parte ricorrente, dopo avere ritualmente contestato le conclusioni del CTU nella fase di ATP introdotto per l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/1980 e dell'handicap grave, ha proposto ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. il presente giudizio di merito, chiedendo il riconoscimento dei suddetti benefici.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna del ricorrente CP_1
alle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante integrazione della CTU espletata nella precedente fase di ATPO, al fine di accertare, alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione ed ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., l'eventuale aggravamento della condizione invalidante della ricorrente.
All'odierna udienza, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente, all'esito della camera di consiglio.
* * *
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Il CTU dott , previa nuova visita medico-legale della ricorrente ed Persona_1
esame di tutta la documentazione sanitaria, in particolare quella sopravvenuta, pone la diagnosi di: “leucemia mieloide cronica in trattamento, F.A , diabete mellito, cardiopatia ipertensiva, poliartrosi, vasculopatia cerebrale di grado lieve/moderato”.
In particolare, il CTU, alla luce dell'esame della documentazione sanitaria prodotta e delle risultanze dell'esame obiettivo, ha accertato che le patologie riscontrate concretizzano una invalidità civile al 100% senza necessità di assistenza continua essendo in grado di compiere i comuni atti della vita quotidiana ed è da considerarsi portatore di handicap lieve art. 3 comma 1 legge 104/92.
In relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha fondato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente, e su quanto riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
Peraltro a fronte della completezza ed esaustività della relazione peritale le parti non hanno formulato contestazioni. Si rammenta che la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento, di cui alle L. 18/1980 e 508/1988, presuppone l'invalidità nella misura del 100% e per di più che il richiedente si trovi in condizioni impossibilità a deambulare o di non autosufficienza dovendosi intendere, nel primo caso, una condizione che determina la necessità di un accompagnatore -e riguarda quindi gli invalidi che non deambulano neanche con l'aiuto di presidi ortopedici- e, nel secondo caso, il bisogno di assistenza continua che si concretizza tutte le volte in cui viene a mancare l'autonomia nel compiere un insieme significativo di funzioni esistenziali proprie di un soggetto sano di pari età (vestirsi, nutrirsi, espletare bisogni fisiologici, effettuare acquisti e compere, preparare i cibi, spostamento in ambiente domestico e all'esterno, capacità di accudire alle faccende domestiche, lettura, messa in funzione di elettrodomestici, ecc…) tale che ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana risulti alterato.
Mentre l'art. 3 comma 3 della legge 104/92 prevede che l'handicap sia ritenuto grave qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Nella fattispecie in esame, il CTU ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni invocate.
Questo giudice ritiene che la causa possa essere decisa sulla base delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU nella precedente fase di ATPO e, all'esito della valutazione delle nuova documentazione sanitaria, nel presente giudizio di opposizione.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che la ricorrente, attualmente, non possiede i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/80 e dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 (handicap grave).
Le spese di lite e di CTU vanno posta a carico di parte ricorrente, stante la mancata dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp att c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in Parte_1 CP_1
opposizione ad ATP 1936/2022, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell' che CP_1
liquida in complessive € 1200,00.
3) Pone a carico della parte ricorrente le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Reggio Calabria, 10.03.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia