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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta D'AMORE - Presidente
2) dott. Giorgio SENSALE - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. all'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3598 R.G.A.C. per l'anno 2024, vertente TRA
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv.
Ferdinando Romano, presso il cui studio in Napoli, via Nolana n. 28, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
( , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Attilio Doria, presso il cui studio in Napoli, via Bausan n. 36, è elettivamente domiciliata;
Appellata
OGGETTO: appello contro l'ordinanza di convalida di sfratto n. cronol. 8984/2024, pronunciata dal Tribunale di Napoli in data
17.7.2024.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 5.6.2025, da intendersi qui richiamato e trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.7.2024, ha Parte_1 proposto appello contro l'ordinanza pronunciata all'udienza del
17.7.2024 (notificata in data 21.7.2024), con cui il Tribunale di Napoli convalidava lo sfratto per morosità (per mancato pagamento degli oneri condominiali per € 12.346,00) intimatole da con CP_1 atto notificato in data 21.6.2024, ordinandole il rilascio dell'immobile sito in Napoli, piazza Rodinò n. 18 (riportato in catasto fg. 16, p.lla
1 105, sub 23), concesso in locazione ad uso abitativo (con contratto del
3.10.2014), fissando per l'esecuzione la data del 31.7.2024.
L'appellante ha dedotto di non essersi costituita all'udienza del
17.7.2024 “per mero impedimento obiettivo ed incolpevole dell'avvocato delegato all'opposizione, il quale, praticamente, non poteva depositare tempestivamente la propria memoria difensiva contenente l'opposizione venendo a conoscenza del n.r.g. assegnato alla domanda di sfratto della sig.ra solo la mattina del 17 luglio, mediante accesso (per il tramite CP_1 di collega delegata) presso la Cancelleria della sezione locazioni del
Tribunale di Napoli;
la trattazione dell'istanza di sfratto era stata fissata per le ore 9:00 del giorno stesso e pur rappresentandosi ciò al Giudice designato, l'ill.mo dr. da parte della delegata, Questi ritenne Controparte_2 di provvedere sulla domanda, convalidando”.
Nel merito, ha evidenziato che l'ordinanza di convalida era stata emessa in assenza dei presupposti di legge ex art. 663 c.p.c., ovvero in assenza di morosità effettiva, in quanto il credito vantato dalla locatrice per oneri condominiali non pagati dalla conduttrice, odierna appellante, è indubbiamente inesistente alla luce dei danni patrimoniali subiti dalla medesima.
Ha chiesto, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, di accertare che la stessa è stata emessa in assenza dei presupposti di legge in assenza della persistenza della morosità, e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della predetta ordinanza per tutte le motivazioni esposte in narrativa, ove ritenuto per la fattispecie in questione rimettendo gli atti al Giudice investito della domanda prime cure, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore costituito.
Radicato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 19.9.2024, si è costituita in giudizio l'appellata concludendo per CP_1
l'integrale rigetto del gravame, inammissibile in rito ed in ogni caso infondato. Con vittoria delle spese.
Disattesa l'istanza di inibitoria, all'udienza del 5.6.2025, la Corte, all'esito della discussione, decideva la causa con lettura del dispositivo.
*******
L'appello è inammissibile. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, l'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 c.p.c. è impugnabile, di regola, con l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. dinanzi al tribunale, nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto d'ingiunzione, in quanto applicabili. Il rimedio dell'appello è ammissibile solo quando l'ordinanza di
2 convalida risulti emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione (art. 662 c.p.c.) e dall'assenza ovvero dalla mancata opposizione dell'intimato (art. 663 c.p.c.), e, quindi, al di fuori dello schema processuale relativo al provvedimento di convalida, essendo in tal caso equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione (cfr., ex multis, Cass. 14625/2017 e Cass.
15230/2014, che afferma: “L'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 cod. proc. civ., pur impugnabile, in linea di principio, soltanto con l'opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ., è soggetta al normale rimedio dell'appello solo se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione, sicché la circostanza che il giudice non abbia esaminato questioni di merito rilevabili d'ufficio (quale quella relativa all'eventuale nullità del contratto) non ne comporta
l'appellabilità”).
Ferma tale premessa, nella specie, sussistendo i presupposti prescritti dalla legge e, in particolare, la presenza del locatore in udienza (che dichiarava la persistenza della morosità) oltre che l'assenza e la mancata opposizione alla convalida da parte del conduttore,
l'ordinanza di convalida avrebbe potuto e dovuto essere impugnata, non già con l'appello, bensì con l'opposizione tardiva, vieppiù che all'atto della proposizione del gravame l'esecuzione non era ancora iniziata e, quindi, non era decorso il termine per proporre lo specifico rimedio di cui all'art. 668 cpc (che così dispone: “Se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell'articolo 663 secondo comma, è liberata.
[…]”).
Né rileva in senso contrario la circostanza, rappresentata dalla difesa dell'appellante, della presenza in udienza della delegata avv. Eva del
Pozzo, che rappresentava l'impossibilità di costituirsi in tempo per
l'udienza della convenuta e dell'avvocato delegato, per mancanza di conoscenza degli estremi della causa in tempo utile, iscritta solo il giorno prima e non rilevabile sul “Pst.Giustizia” il giorno stesso, noto lo stesso giorno 17 luglio 2024, solo per accesso alla Cancelleria alle ore 9:00 circa.
Ed infatti, premesso che l'art. 660 cpc prevede che le parti si possano costituire direttamente in udienza (comma 5) e che ai fini dell'opposizione e del compimento delle attività previste dagli articoli
3 da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell'intimato
(comma 6), non può che ribadirsi che nella specie l'intimata appellante, pur avendo ricevuto tempestiva Parte_2 notifica dell'intimazione di sfratto, non si presentava (direttamente o con un legale) all'udienza di comparizione, non rilevando al fine la presenza della delegata avv. Eva Del Pozzo, ove si consideri che nel verbale d'udienza del 17.7.2024, testualmente, si legge: “…Nessuno è comparso per la parte intimata. Anzi è presente l'avv. Eva Del Pozzo per delega dell'avv. Ferdinando Romano, la quale sostiene che quest'ultimo è difensore della intimata, ma non deposita alcuna comparsa di costituzione né un mandato difensivo”. Ragion per cui il tribunale, con l'ordinanza impugnata, convalidava lo sfratto, tenuto conto della dichiarazione del difensore del locatore di persistenza della morosità, e considerato che il convenuto non è comparso né ha addotto motivi di impedimento a presentarsi in udienza, e che la mancata comparizione produce l'effetto legale tipico di ammissione dei fatti dedotti dall'intimante e strumentali alla pronuncia dell'ordinanza di convalida (v. Cass. civ. sez. III, 14/7/2006, n.
16116).
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della lite, dell'attività concretamente espletata e della semplicità delle questioni trattate.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in
27.7.2024, da nei confronti di Parte_1 CP_1
contro l'ordinanza di convalida di sfratto n. cronol.
[...]
8984/2024, pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 17.7.2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in Parte_1 favore dell'appellata delle spese del grado, che si CP_1 liquidano in € 2.905,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva
e Cpa come per legge;
4 - dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 5.6.2025
L'ESTENSORE La PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta D'AMORE - Presidente
2) dott. Giorgio SENSALE - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. all'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3598 R.G.A.C. per l'anno 2024, vertente TRA
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv.
Ferdinando Romano, presso il cui studio in Napoli, via Nolana n. 28, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
( , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Attilio Doria, presso il cui studio in Napoli, via Bausan n. 36, è elettivamente domiciliata;
Appellata
OGGETTO: appello contro l'ordinanza di convalida di sfratto n. cronol. 8984/2024, pronunciata dal Tribunale di Napoli in data
17.7.2024.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 5.6.2025, da intendersi qui richiamato e trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.7.2024, ha Parte_1 proposto appello contro l'ordinanza pronunciata all'udienza del
17.7.2024 (notificata in data 21.7.2024), con cui il Tribunale di Napoli convalidava lo sfratto per morosità (per mancato pagamento degli oneri condominiali per € 12.346,00) intimatole da con CP_1 atto notificato in data 21.6.2024, ordinandole il rilascio dell'immobile sito in Napoli, piazza Rodinò n. 18 (riportato in catasto fg. 16, p.lla
1 105, sub 23), concesso in locazione ad uso abitativo (con contratto del
3.10.2014), fissando per l'esecuzione la data del 31.7.2024.
L'appellante ha dedotto di non essersi costituita all'udienza del
17.7.2024 “per mero impedimento obiettivo ed incolpevole dell'avvocato delegato all'opposizione, il quale, praticamente, non poteva depositare tempestivamente la propria memoria difensiva contenente l'opposizione venendo a conoscenza del n.r.g. assegnato alla domanda di sfratto della sig.ra solo la mattina del 17 luglio, mediante accesso (per il tramite CP_1 di collega delegata) presso la Cancelleria della sezione locazioni del
Tribunale di Napoli;
la trattazione dell'istanza di sfratto era stata fissata per le ore 9:00 del giorno stesso e pur rappresentandosi ciò al Giudice designato, l'ill.mo dr. da parte della delegata, Questi ritenne Controparte_2 di provvedere sulla domanda, convalidando”.
Nel merito, ha evidenziato che l'ordinanza di convalida era stata emessa in assenza dei presupposti di legge ex art. 663 c.p.c., ovvero in assenza di morosità effettiva, in quanto il credito vantato dalla locatrice per oneri condominiali non pagati dalla conduttrice, odierna appellante, è indubbiamente inesistente alla luce dei danni patrimoniali subiti dalla medesima.
Ha chiesto, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, di accertare che la stessa è stata emessa in assenza dei presupposti di legge in assenza della persistenza della morosità, e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della predetta ordinanza per tutte le motivazioni esposte in narrativa, ove ritenuto per la fattispecie in questione rimettendo gli atti al Giudice investito della domanda prime cure, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore costituito.
Radicato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 19.9.2024, si è costituita in giudizio l'appellata concludendo per CP_1
l'integrale rigetto del gravame, inammissibile in rito ed in ogni caso infondato. Con vittoria delle spese.
Disattesa l'istanza di inibitoria, all'udienza del 5.6.2025, la Corte, all'esito della discussione, decideva la causa con lettura del dispositivo.
*******
L'appello è inammissibile. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, l'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 c.p.c. è impugnabile, di regola, con l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. dinanzi al tribunale, nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto d'ingiunzione, in quanto applicabili. Il rimedio dell'appello è ammissibile solo quando l'ordinanza di
2 convalida risulti emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione (art. 662 c.p.c.) e dall'assenza ovvero dalla mancata opposizione dell'intimato (art. 663 c.p.c.), e, quindi, al di fuori dello schema processuale relativo al provvedimento di convalida, essendo in tal caso equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione (cfr., ex multis, Cass. 14625/2017 e Cass.
15230/2014, che afferma: “L'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 cod. proc. civ., pur impugnabile, in linea di principio, soltanto con l'opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ., è soggetta al normale rimedio dell'appello solo se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione, sicché la circostanza che il giudice non abbia esaminato questioni di merito rilevabili d'ufficio (quale quella relativa all'eventuale nullità del contratto) non ne comporta
l'appellabilità”).
Ferma tale premessa, nella specie, sussistendo i presupposti prescritti dalla legge e, in particolare, la presenza del locatore in udienza (che dichiarava la persistenza della morosità) oltre che l'assenza e la mancata opposizione alla convalida da parte del conduttore,
l'ordinanza di convalida avrebbe potuto e dovuto essere impugnata, non già con l'appello, bensì con l'opposizione tardiva, vieppiù che all'atto della proposizione del gravame l'esecuzione non era ancora iniziata e, quindi, non era decorso il termine per proporre lo specifico rimedio di cui all'art. 668 cpc (che così dispone: “Se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell'articolo 663 secondo comma, è liberata.
[…]”).
Né rileva in senso contrario la circostanza, rappresentata dalla difesa dell'appellante, della presenza in udienza della delegata avv. Eva del
Pozzo, che rappresentava l'impossibilità di costituirsi in tempo per
l'udienza della convenuta e dell'avvocato delegato, per mancanza di conoscenza degli estremi della causa in tempo utile, iscritta solo il giorno prima e non rilevabile sul “Pst.Giustizia” il giorno stesso, noto lo stesso giorno 17 luglio 2024, solo per accesso alla Cancelleria alle ore 9:00 circa.
Ed infatti, premesso che l'art. 660 cpc prevede che le parti si possano costituire direttamente in udienza (comma 5) e che ai fini dell'opposizione e del compimento delle attività previste dagli articoli
3 da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell'intimato
(comma 6), non può che ribadirsi che nella specie l'intimata appellante, pur avendo ricevuto tempestiva Parte_2 notifica dell'intimazione di sfratto, non si presentava (direttamente o con un legale) all'udienza di comparizione, non rilevando al fine la presenza della delegata avv. Eva Del Pozzo, ove si consideri che nel verbale d'udienza del 17.7.2024, testualmente, si legge: “…Nessuno è comparso per la parte intimata. Anzi è presente l'avv. Eva Del Pozzo per delega dell'avv. Ferdinando Romano, la quale sostiene che quest'ultimo è difensore della intimata, ma non deposita alcuna comparsa di costituzione né un mandato difensivo”. Ragion per cui il tribunale, con l'ordinanza impugnata, convalidava lo sfratto, tenuto conto della dichiarazione del difensore del locatore di persistenza della morosità, e considerato che il convenuto non è comparso né ha addotto motivi di impedimento a presentarsi in udienza, e che la mancata comparizione produce l'effetto legale tipico di ammissione dei fatti dedotti dall'intimante e strumentali alla pronuncia dell'ordinanza di convalida (v. Cass. civ. sez. III, 14/7/2006, n.
16116).
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della lite, dell'attività concretamente espletata e della semplicità delle questioni trattate.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in
27.7.2024, da nei confronti di Parte_1 CP_1
contro l'ordinanza di convalida di sfratto n. cronol.
[...]
8984/2024, pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 17.7.2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in Parte_1 favore dell'appellata delle spese del grado, che si CP_1 liquidano in € 2.905,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva
e Cpa come per legge;
4 - dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 5.6.2025
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dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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