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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/04/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3026/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
l'indirizzo pec del difensore, con l'avv. PRINCIPE LUIGI ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), in persona del procuratore dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 elettivamente domiciliato in VIALE DI VILLA GRAZIOLI N. 15 00198 ROMA con l'avv.
GARGANI BENEDETTO ) e l'avv. GARGANI GUIDO, dai quali C.F._3 rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO-OPPOSTO
), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 procuratore dott. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo n. 252, CP_4 con il patrocinio dell'avv. MICELI MARIKA ( ), dal quale rappresentato C.F._4
e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 676/2022, Parte_1 emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 20.6.2022, con cui gli è stato ingiunto, in solido con la garante il pagamento in favore di quale cessionaria, della CP_5 Controparte_1 somma di € 92.547,27, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo negativo alla data del 30.4.2021 del rapporto di conto corrente con apertura di credito n. 631085.23 (già n.
10201) originariamente intrattenuto con Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto la carenza di prova in ordine alla titolarità del credito in capo a per mancato deposito dei contratti di cessione, nonché la Controparte_1 carenza di prova della avversa pretesa per mancato deposito della relativa documentazione contabile, tale da far ritenere che, con ogni probabilità, la non ha mai realmente erogato CP_3 moneta avente corso legale in euro bensì “moneta privata bancaria creata ex nihilo”; ha poi sostenuto che “l'esame del contratto di affidamento appalesa, inoltre, elementi atti a supporre, con approssimazione vicina alla certezza, che il TAEG indicato nel contratto non sia conforme al vero e che, al di là della indubbia violazione delle norme in materia di trasparenza e di erronea indicazione dello stesso indicatore, possa addirittura superare la soglia di usura al momento della stipula”, tenuto conto dell'inserimento nel TEG anche del valore della fideiussione connessa al rapporto e del corrispettivo per il “pegno” dei titoli in garanzia;
ha altresì eccepito la nullità della fideiussione rilasciata da su modulo conforme allo schema CP_5 adottato dall'ABI e sanzionato come intesa anticoncorrenziale vietata;
in via riconvenzionale, ha domandato la condanna della al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima CP_3 segnalazione alla Centrale Rischi.
Si è costituita contestando puntualmente le avverse deduzioni ed Controparte_1 eccezioni ed eccependo il difetto di legittimazione attiva in ordine alla nullità della fideiussione sottoscritta da CP_5
è stata altresì convenuta in giudizio la che si è Controparte_3 costituita eccependo la propria estraneità al giudizio e il proprio difetto di legittimazione passiva;
inoltre, ha eccepito l'inammissibilità della citazione nei propri confronti per mancato rispetto dell'art. 269 c.p.c. applicabile alla chiamata in causa del terzo da parte dell'opponente.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 16.1.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della citazione notificata a
[...]
sia per carenza di legittimazione formale in ordine all'oggetto del Controparte_3 giudizio – che verte sulla opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di CP_1
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– sia per inosservanza del procedimento previsto dall'art. 269 c.p.c., applicabile alla CP_1 chiamata in causa del terzo da parte dell'attore in opposizione a decreto ingiuntivo.
Parimenti inammissibile per difetto di legittimazione formale deve altresì ritenersi l'eccezione di nullità della fideiussione, sollevata dall'opponente, il quale, essendo il debitore garantito, non è parte del rapporto fideiussorio.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente- convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Pertanto, ai fini della decisione circa il merito della pretesa creditoria vantata dalla convenuta-opposta non rilevano le contestazioni sollevate dall'opponente sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, il credito ingiunto risulta documentato in base alla produzione:
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- il contratto di apertura di conto corrente n. 631085.23 (già n. 10201) del 13.9.2002 presso Banca Antoniana Popolare Veneta;
- il contratto di apertura di credito sul predetto conto corrente sottoscritto in data
16.9.2002;
- l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB relativo al conto corrente;
- gli estratti conto mensili e scalari relativi all'intero rapporto di conto corrente;
- la fideiussione omnibus rilasciata da in data 16.9.2002. CP_5
Tali documenti devono ritenersi sufficienti ai fini della prova del credito ingiunto.
In particolare, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che gli estratti conto hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n.
12169/2000; Cass. n. 9579/2000); l'estratto conto, del resto, costituisce prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010; Cass. n. 11749/2006).
4. Parte opponente ha contestato il difetto di legittimazione attiva della società opposta in relazione alla mancanza di prova della inclusione dei crediti per cui è causa nell'ambito delle cessioni “in blocco”.
In proposito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 385/1993, in caso di cessione a Banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, "la
Banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" (commi 1 e 2); siffatti adempimenti pubblicitari producono, nei confronti dei debitori ceduti, "gli effetti indicati dall'art. 1264 cc", e cioè i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione (comma 4).
Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione
(costituito, come detto, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive) e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati.
Come già precisato dalla giurisprudenza di legittimità, è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario
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che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017); al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. 31188/2017 cfr. Cass. 5385/2011; 1836172004); a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999).
In altre parole, quindi, come è stato anche precisato da Cass. 22268 /2018, "una cosa è
l'avviso della cessione -necessario ai fini dell'efficacia della cessione-, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto"; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se non individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima; in caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione (conf. Cass.
4116/2016).
Nel caso di specie:
- la cessione del credito per cui è causa tra (nella Controparte_3 quale si è fusa la ) e avvenuta Controparte_6 Controparte_7 in data 20.12.2017 ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993, è documentata dalla dichiarazione della cedente del 13.2.2023 (doc. 9 del fascicolo di parte convenuta- opposta), oltre che ammessa dalla stessa in sede di costituzione in giudizio;
- la cessione del credito di cui sopra da a (ora Controparte_7 Controparte_8 [...]
è documentata dalla scrittura privata del 31.5.2021 e dal relativo Allegato A, CP_1 prodotto quale estratto autentico del documento contenente l'elenco delle posizioni
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debitorie cedute depositato presso il Notaio , in cui si legge il numero Persona_1 identificativo del credito come riportato anche sull'estratto conto certificato ex art. 50
TUB.
Sulla scorta di tali elementi, deve ritenersi accertata la legittimazione attiva della convenuta-opposta per il credito oggetto di causa.
5. Quanto alla contestazione circa la pretesa usurarietà del tasso di interesse pattuito, la stessa è genericamente formulata.
Invero, l'odierno opponente si è limitato ad inserire nel proprio atto introduttivo un riferimento del tutto generico alla natura usuraria del tasso effettivamente applicato, senza fare alcun riferimento ai fatti di causa e ai contratti oggetto della stessa, non avendo parte opponente dedotto la misura del TEG applicato e la modalità con cui lo stesso è stato ricostruito (anzi, dalla argomentazioni contenute nell'atto di citazione emerge unicamente che il TEG è stato ricostruito senza il rispetto delle Indicazioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM), né indicato i valori del tasso soglia per ciascun trimestre, né infine precisato gli importi che la convenuta- opposta avrebbe illegittimamente contabilizzato per interessi usurari.
Tale carenza in punto di allegazione non potrebbe essere colmata dall'esperimento di una consulenza tecnica. Si rammenta, in proposito, che non solo il consulente non può compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, ma che, vieppiù, lo stesso, attraverso la propria attività, non ha il potere di colmare la deficienza delle allegazioni di parte (per tutte: Cass. n. 11317/2003).
Deve poi essere esclusa la configurabilità dell'usura soggettiva, atteso che parte opponente non ha dato alcuna prova della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 644 c.p. per l'integrazione del reato di usura, ossia in primis della concreta sussistenza di una condizione di difficoltà economica e finanziaria in capo al correntista.
La questione di nullità del contratto di conto corrente o del contratto di apertura di credito per usura è pertanto infondata.
6. Inoltre, non può ritenersi configurabile alcuna fattispecie di nullità parziale del contratto di apertura di credito per violazione dell'art. 117 TUB nell'ipotesi di erronea indicazione del T.A.E.G..
Sul punto, si consideri che l' .A.E.G. costituisce una sintesi dei costi e delle spese CP_9 del finanziamento e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, che devono essere indicati in contratto a pena di nullità a norma dell'art. 117 comma 4 TUB, tenuto conto che esso, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli
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oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. n. 17187/2023; Cass. n. 4597-2023;
Cass. n. 26585/2022; Cass. n. 39169/2021).
L'art. 117 del T.U.B. prevede poi le seguenti ipotesi tipiche di nullità: 1) mancanza di forma scritta del contratto (comma 3); 2) clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse (comma 6); 3) clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (comma 6); 4) difformità del contratto rispetto al contenuto tipico determinato dalla Banca d'Italia in relazione a determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi (comma 8).
Escludendo le prime due ipotesi che evidentemente non ricorrono nel caso di specie, deve altresì escludersi che l'erronea indicazione dell' .E.G. comporti l'applicazione di CP_9 condizioni più sfavorevoli di quelle “pubblicizzate”, cioè fatte oggetto di pubblicità, circostanza che non è stata neppure dedotta dalla parte attrice e che deve essere tenuta distinta dalla indicazione in contratto di condizioni difformi lamentata da parte attrice e ricorrente nel caso di specie.
Inoltre, non ricorre neppure l'ultima delle fattispecie di nullità sopra richiamate, in quanto non vi rientra la violazione del combinato disposto degli artt. 3 sez. III (“Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo”) e 3 sez. II (“Nel caso di prodotti complessi, le banche predispongono un unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del titolo offerto. Ove alcune delle componenti del prodotto non siano disciplinate dalle presenti disposizioni (ad esempio perché aventi natura assicurativa o di servizio d'investimento), i fogli informativi fanno riferimento all'esistenza di tali componenti e rinviano agli eventuali strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore. In ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi che il cliente deve sostenere a qualsiasi titolo, in relazione al prodotto complesso”) del cap. I, Titolo X, della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999- 9°
Aggiornamento del 25 luglio 2003.
Invero, l'art. 117, comma 8 del T.U.B. risulta attribuire alla Banca d'Italia un potere, definito dalla migliore dottrina conformativo o tipizzatorio, in ragione del quale essa può stabilire il contenuto di certi contratti (così come di determinati titoli) prevedendo clausole tipo da inserire nelle categorie di contratti previsti. La Circolare sopra richiamata, invece, risulta emessa in attuazione della Delibera CICR 4 marzo 2003, la quale a sua volta richiama il comma 2 dell'art. 117 T.U.B. in materia di forma dei contratti ma non il comma 8. In effetti, la disciplina di cui si tratta ha ad oggetto tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari, senza individuare tipi contrattuali determinati e schemi negoziali precisi.
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Deve quindi ritenersi che l' rivesta una finalità informativa in termini di CP_9 CP_10 trasparenza contrattuale, dispiegando la sua valenza come regola di comportamento per l'istituto di credito, tale da comportare un'obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale, laddove il cliente alleghi e provi (prova omessa, nel caso in esame) che, se gli Pa fosse stato correttamente indicato l' , non avrebbe concluso quel contratto o a quelle condizioni.
Pertanto, la violazione delle predette disposizioni dettate in materia di trasparenza di tutti i contratti bancari può al più determinare una responsabilità della ma non da luogo a CP_3 fattispecie di nullità in quanto non previste dalla legge.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'infondatezza delle deduzioni ed eccezioni dell'opponente portano altresì ad escludere l'illegittimità della segnalazione del debito alla Centrale Rischi, con conseguente rigetto anche della domanda riconvenzionale.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 52.001 ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 676/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 20.6.2022, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 11.268,00 per compensi in favore di ciascuna delle convenute, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 14 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3026/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
l'indirizzo pec del difensore, con l'avv. PRINCIPE LUIGI ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), in persona del procuratore dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 elettivamente domiciliato in VIALE DI VILLA GRAZIOLI N. 15 00198 ROMA con l'avv.
GARGANI BENEDETTO ) e l'avv. GARGANI GUIDO, dai quali C.F._3 rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO-OPPOSTO
), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 procuratore dott. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo n. 252, CP_4 con il patrocinio dell'avv. MICELI MARIKA ( ), dal quale rappresentato C.F._4
e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 676/2022, Parte_1 emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 20.6.2022, con cui gli è stato ingiunto, in solido con la garante il pagamento in favore di quale cessionaria, della CP_5 Controparte_1 somma di € 92.547,27, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo negativo alla data del 30.4.2021 del rapporto di conto corrente con apertura di credito n. 631085.23 (già n.
10201) originariamente intrattenuto con Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto la carenza di prova in ordine alla titolarità del credito in capo a per mancato deposito dei contratti di cessione, nonché la Controparte_1 carenza di prova della avversa pretesa per mancato deposito della relativa documentazione contabile, tale da far ritenere che, con ogni probabilità, la non ha mai realmente erogato CP_3 moneta avente corso legale in euro bensì “moneta privata bancaria creata ex nihilo”; ha poi sostenuto che “l'esame del contratto di affidamento appalesa, inoltre, elementi atti a supporre, con approssimazione vicina alla certezza, che il TAEG indicato nel contratto non sia conforme al vero e che, al di là della indubbia violazione delle norme in materia di trasparenza e di erronea indicazione dello stesso indicatore, possa addirittura superare la soglia di usura al momento della stipula”, tenuto conto dell'inserimento nel TEG anche del valore della fideiussione connessa al rapporto e del corrispettivo per il “pegno” dei titoli in garanzia;
ha altresì eccepito la nullità della fideiussione rilasciata da su modulo conforme allo schema CP_5 adottato dall'ABI e sanzionato come intesa anticoncorrenziale vietata;
in via riconvenzionale, ha domandato la condanna della al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima CP_3 segnalazione alla Centrale Rischi.
Si è costituita contestando puntualmente le avverse deduzioni ed Controparte_1 eccezioni ed eccependo il difetto di legittimazione attiva in ordine alla nullità della fideiussione sottoscritta da CP_5
è stata altresì convenuta in giudizio la che si è Controparte_3 costituita eccependo la propria estraneità al giudizio e il proprio difetto di legittimazione passiva;
inoltre, ha eccepito l'inammissibilità della citazione nei propri confronti per mancato rispetto dell'art. 269 c.p.c. applicabile alla chiamata in causa del terzo da parte dell'opponente.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 16.1.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della citazione notificata a
[...]
sia per carenza di legittimazione formale in ordine all'oggetto del Controparte_3 giudizio – che verte sulla opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di CP_1
2 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
– sia per inosservanza del procedimento previsto dall'art. 269 c.p.c., applicabile alla CP_1 chiamata in causa del terzo da parte dell'attore in opposizione a decreto ingiuntivo.
Parimenti inammissibile per difetto di legittimazione formale deve altresì ritenersi l'eccezione di nullità della fideiussione, sollevata dall'opponente, il quale, essendo il debitore garantito, non è parte del rapporto fideiussorio.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente- convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Pertanto, ai fini della decisione circa il merito della pretesa creditoria vantata dalla convenuta-opposta non rilevano le contestazioni sollevate dall'opponente sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, il credito ingiunto risulta documentato in base alla produzione:
3 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- il contratto di apertura di conto corrente n. 631085.23 (già n. 10201) del 13.9.2002 presso Banca Antoniana Popolare Veneta;
- il contratto di apertura di credito sul predetto conto corrente sottoscritto in data
16.9.2002;
- l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB relativo al conto corrente;
- gli estratti conto mensili e scalari relativi all'intero rapporto di conto corrente;
- la fideiussione omnibus rilasciata da in data 16.9.2002. CP_5
Tali documenti devono ritenersi sufficienti ai fini della prova del credito ingiunto.
In particolare, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che gli estratti conto hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n.
12169/2000; Cass. n. 9579/2000); l'estratto conto, del resto, costituisce prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010; Cass. n. 11749/2006).
4. Parte opponente ha contestato il difetto di legittimazione attiva della società opposta in relazione alla mancanza di prova della inclusione dei crediti per cui è causa nell'ambito delle cessioni “in blocco”.
In proposito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 385/1993, in caso di cessione a Banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, "la
Banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" (commi 1 e 2); siffatti adempimenti pubblicitari producono, nei confronti dei debitori ceduti, "gli effetti indicati dall'art. 1264 cc", e cioè i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione (comma 4).
Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione
(costituito, come detto, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive) e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati.
Come già precisato dalla giurisprudenza di legittimità, è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario
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che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017); al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. 31188/2017 cfr. Cass. 5385/2011; 1836172004); a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999).
In altre parole, quindi, come è stato anche precisato da Cass. 22268 /2018, "una cosa è
l'avviso della cessione -necessario ai fini dell'efficacia della cessione-, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto"; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se non individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima; in caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione (conf. Cass.
4116/2016).
Nel caso di specie:
- la cessione del credito per cui è causa tra (nella Controparte_3 quale si è fusa la ) e avvenuta Controparte_6 Controparte_7 in data 20.12.2017 ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993, è documentata dalla dichiarazione della cedente del 13.2.2023 (doc. 9 del fascicolo di parte convenuta- opposta), oltre che ammessa dalla stessa in sede di costituzione in giudizio;
- la cessione del credito di cui sopra da a (ora Controparte_7 Controparte_8 [...]
è documentata dalla scrittura privata del 31.5.2021 e dal relativo Allegato A, CP_1 prodotto quale estratto autentico del documento contenente l'elenco delle posizioni
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debitorie cedute depositato presso il Notaio , in cui si legge il numero Persona_1 identificativo del credito come riportato anche sull'estratto conto certificato ex art. 50
TUB.
Sulla scorta di tali elementi, deve ritenersi accertata la legittimazione attiva della convenuta-opposta per il credito oggetto di causa.
5. Quanto alla contestazione circa la pretesa usurarietà del tasso di interesse pattuito, la stessa è genericamente formulata.
Invero, l'odierno opponente si è limitato ad inserire nel proprio atto introduttivo un riferimento del tutto generico alla natura usuraria del tasso effettivamente applicato, senza fare alcun riferimento ai fatti di causa e ai contratti oggetto della stessa, non avendo parte opponente dedotto la misura del TEG applicato e la modalità con cui lo stesso è stato ricostruito (anzi, dalla argomentazioni contenute nell'atto di citazione emerge unicamente che il TEG è stato ricostruito senza il rispetto delle Indicazioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM), né indicato i valori del tasso soglia per ciascun trimestre, né infine precisato gli importi che la convenuta- opposta avrebbe illegittimamente contabilizzato per interessi usurari.
Tale carenza in punto di allegazione non potrebbe essere colmata dall'esperimento di una consulenza tecnica. Si rammenta, in proposito, che non solo il consulente non può compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, ma che, vieppiù, lo stesso, attraverso la propria attività, non ha il potere di colmare la deficienza delle allegazioni di parte (per tutte: Cass. n. 11317/2003).
Deve poi essere esclusa la configurabilità dell'usura soggettiva, atteso che parte opponente non ha dato alcuna prova della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 644 c.p. per l'integrazione del reato di usura, ossia in primis della concreta sussistenza di una condizione di difficoltà economica e finanziaria in capo al correntista.
La questione di nullità del contratto di conto corrente o del contratto di apertura di credito per usura è pertanto infondata.
6. Inoltre, non può ritenersi configurabile alcuna fattispecie di nullità parziale del contratto di apertura di credito per violazione dell'art. 117 TUB nell'ipotesi di erronea indicazione del T.A.E.G..
Sul punto, si consideri che l' .A.E.G. costituisce una sintesi dei costi e delle spese CP_9 del finanziamento e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, che devono essere indicati in contratto a pena di nullità a norma dell'art. 117 comma 4 TUB, tenuto conto che esso, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli
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oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. n. 17187/2023; Cass. n. 4597-2023;
Cass. n. 26585/2022; Cass. n. 39169/2021).
L'art. 117 del T.U.B. prevede poi le seguenti ipotesi tipiche di nullità: 1) mancanza di forma scritta del contratto (comma 3); 2) clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse (comma 6); 3) clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (comma 6); 4) difformità del contratto rispetto al contenuto tipico determinato dalla Banca d'Italia in relazione a determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi (comma 8).
Escludendo le prime due ipotesi che evidentemente non ricorrono nel caso di specie, deve altresì escludersi che l'erronea indicazione dell' .E.G. comporti l'applicazione di CP_9 condizioni più sfavorevoli di quelle “pubblicizzate”, cioè fatte oggetto di pubblicità, circostanza che non è stata neppure dedotta dalla parte attrice e che deve essere tenuta distinta dalla indicazione in contratto di condizioni difformi lamentata da parte attrice e ricorrente nel caso di specie.
Inoltre, non ricorre neppure l'ultima delle fattispecie di nullità sopra richiamate, in quanto non vi rientra la violazione del combinato disposto degli artt. 3 sez. III (“Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo”) e 3 sez. II (“Nel caso di prodotti complessi, le banche predispongono un unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del titolo offerto. Ove alcune delle componenti del prodotto non siano disciplinate dalle presenti disposizioni (ad esempio perché aventi natura assicurativa o di servizio d'investimento), i fogli informativi fanno riferimento all'esistenza di tali componenti e rinviano agli eventuali strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore. In ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi che il cliente deve sostenere a qualsiasi titolo, in relazione al prodotto complesso”) del cap. I, Titolo X, della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999- 9°
Aggiornamento del 25 luglio 2003.
Invero, l'art. 117, comma 8 del T.U.B. risulta attribuire alla Banca d'Italia un potere, definito dalla migliore dottrina conformativo o tipizzatorio, in ragione del quale essa può stabilire il contenuto di certi contratti (così come di determinati titoli) prevedendo clausole tipo da inserire nelle categorie di contratti previsti. La Circolare sopra richiamata, invece, risulta emessa in attuazione della Delibera CICR 4 marzo 2003, la quale a sua volta richiama il comma 2 dell'art. 117 T.U.B. in materia di forma dei contratti ma non il comma 8. In effetti, la disciplina di cui si tratta ha ad oggetto tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari, senza individuare tipi contrattuali determinati e schemi negoziali precisi.
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Deve quindi ritenersi che l' rivesta una finalità informativa in termini di CP_9 CP_10 trasparenza contrattuale, dispiegando la sua valenza come regola di comportamento per l'istituto di credito, tale da comportare un'obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale, laddove il cliente alleghi e provi (prova omessa, nel caso in esame) che, se gli Pa fosse stato correttamente indicato l' , non avrebbe concluso quel contratto o a quelle condizioni.
Pertanto, la violazione delle predette disposizioni dettate in materia di trasparenza di tutti i contratti bancari può al più determinare una responsabilità della ma non da luogo a CP_3 fattispecie di nullità in quanto non previste dalla legge.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'infondatezza delle deduzioni ed eccezioni dell'opponente portano altresì ad escludere l'illegittimità della segnalazione del debito alla Centrale Rischi, con conseguente rigetto anche della domanda riconvenzionale.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 52.001 ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 676/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 20.6.2022, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 11.268,00 per compensi in favore di ciascuna delle convenute, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 14 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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