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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/05/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3875/2023 promossa da:
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), tutti con il C.F._2 Parte_3 C.F._3
Patrocinio degli Avv.ti BARILLI CECILIA e BARILLI ENRICO ATTORI OPPONENTI contro (C.F.: ), con il Patrocinio NTroparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. SACCANI ALESSANDRA CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza dell'8.05.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
(già NTroparte_2 NTroparte_3 [...]
e hanno proposto Pt_2 Parte_3 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1323/23, con cui questo Tribunale aveva ingiunto ai medesimi, in solido - la prima quale debitrice principale e gli altri tre in qualità di fideiussori - di pagare in favore di quale mandataria di NTroparte_1
, la somma di € 698.489,34 - limitatamente ad € 450.000,00 quanto ai 3 CP_4 fideiussori - oltre interessi e spese di lite. A fondamento dell'opposizione hanno eccepito:
- l'erroneità dell'importo di cui al decreto ingiuntivo, eccedente di € 42.275,25 rispetto al NT debito effettivo della società nei confronti di;
- la vessatorietà, in base alla disciplina consumeristica, della clausola n. 6 della fideiussione omnibus, che dispensa il creditore dall'onere di agire nei confronti del debitore principale entro il termine di cui all'art. 1957 c.c, e la conseguente decadenza dell'opposta, per non avere rispettato detto termine;
- la liberazione ex art. 1956 c.c. dei fideiussori dalla garanzia per i mutui 2018 e nel 2020, NT in quanto concessi da senza richiedere l'autorizzazione dei fideiussori stessi, pur essendo la già all'epoca, gravata da una esposizione debitoria molto elevata. CP_2
1 Sulla base di quanto sopra, gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti. Si è costituita contestando l'opposizione in NTroparte_1 fatto e in diritto e insistendo per il suo rigetto. Nelle more della celebrazione della prima udienza, è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di e il processo è stato NTroparte_2 interrotto ex art. 143, comma 3 Cod. Crisi. A seguito di rituale riassunzione da parte dei soli fideiussori, una volta esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e tenutasi la prima udienza, la causa è stata rinviata all'8.05.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., senza lo svolgimento di attività istruttoria. 2. E' documentato, e comunque del tutto pacifico, che Parte_2 [...]
e in data 11.07.2013 abbiano sottoscritto la Pt_3 Parte_1 fideiussione omnibus n. 00120193 a garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future assunte da NT (poi nei confronti di , sino all'importo NTroparte_3 CP_2 massimo di € 450.000,00. E' parimenti documentato e pacifico che a settembre e a ottobre 2022, a fronte dell'inadempimento della l'istituto di credito abbia esercitato il recesso dai vari rapporti CP_2 in essere e comunicato la risoluzione di diritto dei due mutui chirografari stipulati con la medesima, intimando ai fideiussori – con raccomandata del 21.09.2022 – di provvedere al pagamento della somma di € 450.000,00. Tanto premesso, e venendo all'esame dei singoli motivi di opposizione, si osserva:
- l'esame della prima censura, attinente all'importo di cui al decreto ingiuntivo, è divenuto superfluo, posto che, successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice principale - - il presente procedimento è NTroparte_2 stato riassunto dai soli fideiussori e il loro obbligo sarebbe comunque limitato alla somma di € 450.000,00;
- d'altra parte, gli opponenti non hanno mai contestato nell'an il debito gravante sulla che dunque deve ritenersi accertato;
CP_2
- quanto alla seconda censura - vessatorietà e conseguente nullità ex artt. 33, comma 2, lett. t) e 36 Cod. Consumo della clausola n. 6 della fideiussione che dispensa la creditrice dall'obbligo di agire nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione previsto dall'art. 1957 c.c. - essa è stata formulata in riferimento ai soli
[...]
; Pt_2 Parte_1
- tuttavia, a nessuno dei due fideiussori può essere riconosciuta la qualità di consumatore, in quanto, come risulta dalla visura CCIAA storica prodotta dall'opposta, entrambi hanno rivestito il ruolo di consiglieri del consiglio di amministrazione della società dal 2000 al 2022 (a novembre 2022 la è stata posta in stato di liquidazione volontaria e CP_2 Parte_2
è stato nominato liquidatore);
- tanto è sufficiente – in assenza di specifica prova contraria sul punto – a ritenere che essi abbiano prestato la fideiussione proprio in ragione delle cariche societarie ricoperte e ad escludere così l'applicabilità delle tutele consumeristiche;
2 - ne consegue che la clausola in questione non è vessatoria e l'istituto di credito aveva il diritto di escutere i garanti senza l'onere di agire preventivamente e tempestivamente nei confronti della debitrice principale;
- la terza censura - formulata in modo eccessivamente generico, ai limiti dell'ammissibilità NT
- è comunque infondata: quando, nel 2018 e nel 2020, ha stipulato con la due CP_2 contratti di mutuo chirografario, i 3 fideiussori (odierni opponenti) rivestivano tutti la carica di amministratori della società, sicché essi non solo erano senz'altro al corrente della situazione patrimoniale in cui questa versava, ma hanno evidentemente deliberato (e quindi approvato) la NT conclusione dei predetti contratti: conseguentemente, non è possibile ritenere che , nel concedere credito alla abbia agìto in violazione dell'art. 1956 c.c. e del generale principio CP_2 di buona fede. In definitiva, l'opposizione proposta dai fideiussori è infondata e va respinta e il decreto ingiuntivo opposto - già emesso nei loro confronti nei limiti di € 450.000,00, ossia dell'importo massimo garantito con la fideiussione - deve essere confermato. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia, del mancato svolgimento di attività istruttoria e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1323/23 di questo Tribunale nei confronti di
[...]
e , in solido, entro i limiti già Pt_2 Parte_3 Parte_1 indicati di € 450.000,00, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
CONDANNA e , in Parte_2 Parte_3 Parte_1 solido, a pagare in favore dell'opposta le spese di lite, che liquida in € 13.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 14/05/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
3
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), tutti con il C.F._2 Parte_3 C.F._3
Patrocinio degli Avv.ti BARILLI CECILIA e BARILLI ENRICO ATTORI OPPONENTI contro (C.F.: ), con il Patrocinio NTroparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. SACCANI ALESSANDRA CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza dell'8.05.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
(già NTroparte_2 NTroparte_3 [...]
e hanno proposto Pt_2 Parte_3 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1323/23, con cui questo Tribunale aveva ingiunto ai medesimi, in solido - la prima quale debitrice principale e gli altri tre in qualità di fideiussori - di pagare in favore di quale mandataria di NTroparte_1
, la somma di € 698.489,34 - limitatamente ad € 450.000,00 quanto ai 3 CP_4 fideiussori - oltre interessi e spese di lite. A fondamento dell'opposizione hanno eccepito:
- l'erroneità dell'importo di cui al decreto ingiuntivo, eccedente di € 42.275,25 rispetto al NT debito effettivo della società nei confronti di;
- la vessatorietà, in base alla disciplina consumeristica, della clausola n. 6 della fideiussione omnibus, che dispensa il creditore dall'onere di agire nei confronti del debitore principale entro il termine di cui all'art. 1957 c.c, e la conseguente decadenza dell'opposta, per non avere rispettato detto termine;
- la liberazione ex art. 1956 c.c. dei fideiussori dalla garanzia per i mutui 2018 e nel 2020, NT in quanto concessi da senza richiedere l'autorizzazione dei fideiussori stessi, pur essendo la già all'epoca, gravata da una esposizione debitoria molto elevata. CP_2
1 Sulla base di quanto sopra, gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti. Si è costituita contestando l'opposizione in NTroparte_1 fatto e in diritto e insistendo per il suo rigetto. Nelle more della celebrazione della prima udienza, è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di e il processo è stato NTroparte_2 interrotto ex art. 143, comma 3 Cod. Crisi. A seguito di rituale riassunzione da parte dei soli fideiussori, una volta esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e tenutasi la prima udienza, la causa è stata rinviata all'8.05.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., senza lo svolgimento di attività istruttoria. 2. E' documentato, e comunque del tutto pacifico, che Parte_2 [...]
e in data 11.07.2013 abbiano sottoscritto la Pt_3 Parte_1 fideiussione omnibus n. 00120193 a garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future assunte da NT (poi nei confronti di , sino all'importo NTroparte_3 CP_2 massimo di € 450.000,00. E' parimenti documentato e pacifico che a settembre e a ottobre 2022, a fronte dell'inadempimento della l'istituto di credito abbia esercitato il recesso dai vari rapporti CP_2 in essere e comunicato la risoluzione di diritto dei due mutui chirografari stipulati con la medesima, intimando ai fideiussori – con raccomandata del 21.09.2022 – di provvedere al pagamento della somma di € 450.000,00. Tanto premesso, e venendo all'esame dei singoli motivi di opposizione, si osserva:
- l'esame della prima censura, attinente all'importo di cui al decreto ingiuntivo, è divenuto superfluo, posto che, successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice principale - - il presente procedimento è NTroparte_2 stato riassunto dai soli fideiussori e il loro obbligo sarebbe comunque limitato alla somma di € 450.000,00;
- d'altra parte, gli opponenti non hanno mai contestato nell'an il debito gravante sulla che dunque deve ritenersi accertato;
CP_2
- quanto alla seconda censura - vessatorietà e conseguente nullità ex artt. 33, comma 2, lett. t) e 36 Cod. Consumo della clausola n. 6 della fideiussione che dispensa la creditrice dall'obbligo di agire nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione previsto dall'art. 1957 c.c. - essa è stata formulata in riferimento ai soli
[...]
; Pt_2 Parte_1
- tuttavia, a nessuno dei due fideiussori può essere riconosciuta la qualità di consumatore, in quanto, come risulta dalla visura CCIAA storica prodotta dall'opposta, entrambi hanno rivestito il ruolo di consiglieri del consiglio di amministrazione della società dal 2000 al 2022 (a novembre 2022 la è stata posta in stato di liquidazione volontaria e CP_2 Parte_2
è stato nominato liquidatore);
- tanto è sufficiente – in assenza di specifica prova contraria sul punto – a ritenere che essi abbiano prestato la fideiussione proprio in ragione delle cariche societarie ricoperte e ad escludere così l'applicabilità delle tutele consumeristiche;
2 - ne consegue che la clausola in questione non è vessatoria e l'istituto di credito aveva il diritto di escutere i garanti senza l'onere di agire preventivamente e tempestivamente nei confronti della debitrice principale;
- la terza censura - formulata in modo eccessivamente generico, ai limiti dell'ammissibilità NT
- è comunque infondata: quando, nel 2018 e nel 2020, ha stipulato con la due CP_2 contratti di mutuo chirografario, i 3 fideiussori (odierni opponenti) rivestivano tutti la carica di amministratori della società, sicché essi non solo erano senz'altro al corrente della situazione patrimoniale in cui questa versava, ma hanno evidentemente deliberato (e quindi approvato) la NT conclusione dei predetti contratti: conseguentemente, non è possibile ritenere che , nel concedere credito alla abbia agìto in violazione dell'art. 1956 c.c. e del generale principio CP_2 di buona fede. In definitiva, l'opposizione proposta dai fideiussori è infondata e va respinta e il decreto ingiuntivo opposto - già emesso nei loro confronti nei limiti di € 450.000,00, ossia dell'importo massimo garantito con la fideiussione - deve essere confermato. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia, del mancato svolgimento di attività istruttoria e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1323/23 di questo Tribunale nei confronti di
[...]
e , in solido, entro i limiti già Pt_2 Parte_3 Parte_1 indicati di € 450.000,00, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
CONDANNA e , in Parte_2 Parte_3 Parte_1 solido, a pagare in favore dell'opposta le spese di lite, che liquida in € 13.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 14/05/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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