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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/02/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di LA, sezione unica civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice rel./est. dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 157 R.G. dell'anno 2024 promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...](Pz) alla C. da rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Pt_2
avv.ti Cesare Albanese e Antonietta Reale ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in IA (Pz), alla Via XXV Aprile n.24
E
, C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in IA (Pz) alla C. da Castello Seluci, rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Cesare Albanese e Antonietta Reale ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in IA (Pz), alla Via XXV Aprile n.24 ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di LA.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta (art. 473 bis 51
c.p.c.).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbale di udienza del 28.01.2025;
il P.M. in data 08.04.2024 nulla ha opposto.
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato il 16.02.2024, i ricorrenti hanno premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 9.12.2017 in IA (Pz) in regime patrimoniale di separazione dei beni;
che dalla loro unione è nato un figlio, , il 4.11.2020 a Persona_1
LA (Pz); che essendo venuta meno l'affectio maritalis hanno deciso di separarsi consensualmente;
che in data 14.09.2022 è stata omologata la loro separazione consensuale;
che dalla data della separazione non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, venendo definitivamente meno la comunione spirituale e materiale.
Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a IA (PZ) in data 09.12.2017, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
2) di modificare le condizioni di cui all'omologa di separazione consensuale nel seguente modo:
“1. Il figlio minore , nel suo superiore interesse, è affidato in via esclusiva Persona_1
alla madre Sig.ra la quale eserciterà esclusivamente la responsabilità Parte_1
genitoriale. Nel dettaglio si evidenzia che il padre, Sig. , esercita da tempo Controparte_1
attività lavorativa al Nord Italia, assentandosi per lunghi periodi da casa;
nel caso di specie, perciò l'affidamento condiviso costituirebbe un vulnus alla serena crescita del figlio ed anzi sarebbe foriero di disfunzioni e situazioni pregiudizievoli, in quanto molte decisioni rilevanti per il piccolo sarebbero ostacolate, e quindi di fatto non prese, dall'assenza materiale dell'altro genitore.
2. La casa coniugale sita in IA, in c.da Pecorone, n. 328, è assegnata alla Sig.ra con tutti gli arredi, che condivide con il figlio, essendone peraltro Parte_1
proprietaria.
3. Il figlio minore è collocato anagraficamente presso la residenza Persona_1
familiare, in IA, alla c.da Pecorone n. 328, nella quale resterà insieme alla madre Sig.ra in regime di regole di affido esclusivo. Parte_1
4. Il padre, Sig. , avrà sempre la possibilità di sentire e di incontrare il figlio Controparte_1
quando preferisce, previo accordo telefonico con la madre e, comunque sia, con visite presso il domicilio della madre.
pagina 2 di 7 5. Il minore frequenta la scuola dell'infanzia di con i seguenti orari: dal lunedi al Pt_2
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30. Il sabato mattina, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il lunedì e mercoledì pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 20.00, la sig.ra ricorre Parte_1 all'aiuto di una baby-sitter, considerata la sua attività lavorativa part-time che svolge a turni alterni;
la Sig.ra sostiene un costo per la baby sitter pari a 90 euro settimanali, Parte_1 oltre alle spese per la scuola dell'infanzia (il servizio mensa ha un costo pari ad € 1,85 a pasto).
6. Il piccolo è accompagnato a scuola quasi sempre dalla mamma;
quando la stessa Per_1
è impossibilitata, interviene la baby-sitter o i nonni materni ( e Persona_2 Persona_3
); rispetto agli impegni ludico/sportivi ed attività extrascolastiche, la gestione resta a
[...]
carico della madre.
7. Il bambino, non soffrendo di alcuna patologia in generale o disturbi dell'apprendimento, non ha bisogno di lezioni private.
8. La ricorrente, Sig.ra in considerazione delle condizioni economiche Parte_1
autonome, seppur modeste, decide di rinunciare al mantenimento.
9. La ricorrente, Sig.ra con il presente atto, chiede al sig. Parte_1 CP_1
di assumersi l'obbligo di contribuzione del figlio , sino al raggiungimento
[...] Per_1 dell'autosufficienza economica, mediante assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili, da versarsi tramite bonifico bancario o altre modalità concordate tra le parti, ogni 5 del mese, oltre l'obbligo alla contribuzione delle spese straordinarie pari al 50% delle stesse.
11. La macchina Fiat Tipo rimane nella disponibilità della Sig.ra mentre Parte_1
la macchina Opel Corsa rimane nella disponibilità del Sig. . Controparte_1
12. Il pediatra di base è il Dott. con studio sito a IA. Con cadenza Persona_4
semestrale la Sig.ra ricorre anche al pediatra privato, il Dott. Parte_1 Per_5
con studio sito a IA.”
[...]
All'udienza di comparizione del 28.01.2025, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, le parti congiuntamente hanno dichiarato di concordare nell'affidamento esclusivo dell'unico figlio alla madre, in quanto il padre per motivi di lavoro vive al nord Italia. Inoltre, a specificazione del punto n.9 del ricorso, i ricorrenti hanno dichiarato di concordare nei seguenti termini: “Per contribuire al mantenimento del figlio , corrisponderà entro il Per_1 Controparte_1
giorno 5 di ciascun mese, a la somma mensile, rivalutabile secondo gli Parte_1
pagina 3 di 7 indici ISTAT, di complessivi Euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, tramite bonifico bancario o secondo diverse modalità concordate tra le parti”.
Alla medesima udienza la causa è stata riservata in decisione.
Il PM in data 08.04.2024 nulla ha opposto.
2. La domanda proposta dalle parti è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con decreto di omologazione della separazione consensuale del Tribunale di
LA del 14.09.2022 all'esito del giudizio di separazione consensuale, iscritto al n. 1563/2021 R.G., previa comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale in data
06.07.2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da alcuno.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Le parti dalla cui unione è nato un figlio, il 4.11.2020 a LA (PZ) Persona_1 hanno concordato le seguenti condizioni: “1. Il figlio minore , nel suo Persona_1
superiore interesse, è affidato in via esclusiva alla madre Sig.ra la quale Parte_1
eserciterà esclusivamente la responsabilità genitoriale. Nel dettaglio si evidenzia che il padre,
Sig. , esercita da tempo attività lavorativa al Nord Italia, assentandosi per Controparte_1 lunghi periodi da casa;
nel caso di specie, perciò l'affidamento condiviso costituirebbe un vulnus alla serena crescita del figlio ed anzi sarebbe foriero di disfunzioni e situazioni pregiudizievoli, in quanto molte decisioni rilevanti per il piccolo sarebbero ostacolate, e quindi di fatto non prese, dall'assenza materiale dell'altro genitore.
2. La casa coniugale sita in IA, in c.da Pecorone, n. 328, è assegnata alla Sig.ra con tutti gli arredi, che condivide con il figlio, essendone peraltro Parte_1
proprietaria.
3. Il figlio minore è collocato anagraficamente presso la residenza Persona_1
familiare, in IA, alla c.da Pecorone n. 328, nella quale resterà insieme alla madre Sig.ra in regime di regole di affido esclusivo. Parte_1
pagina 4 di 7 4. Il padre, Sig. , avrà sempre la possibilità di sentire e di incontrare il figlio Controparte_1
quando preferisce, previo accordo telefonico con la madre e, comunque sia, con visite presso il domicilio della madre.
5. Il minore frequenta la scuola dell'infanzia di con i seguenti orari: dal lunedi al Pt_2
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30. Il sabato mattina, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il lunedì e mercoledì pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 20.00, la sig.ra ricorre Parte_1 all'aiuto di una baby-sitter, considerata la sua attività lavorativa part-time che svolge a turni alterni;
la Sig.ra sostiene un costo per la baby sitter pari a 90 euro settimanali, Parte_1 oltre alle spese per la scuola dell'infanzia (il servizio mensa ha un costo pari ad € 1,85 a pasto).
6. Il piccolo è accompagnato a scuola quasi sempre dalla mamma;
quando la stessa Per_1
è impossibilitata, interviene la baby-sitter o i nonni materni ( e Persona_2 Persona_3
); rispetto agli impegni ludico/sportivi ed attività extrascolastiche, la gestione resta a
[...]
carico della madre.
7. Il bambino, non soffrendo di alcuna patologia in generale o disturbi dell'apprendimento, non ha bisogno di lezioni private.
8. La ricorrente, Sig.ra in considerazione delle condizioni economiche Parte_1
autonome, seppur modeste, decide di rinunciare al mantenimento.
9. La ricorrente, Sig.ra con il presente atto, chiede al sig. Parte_1 CP_1
di assumersi l'obbligo di contribuzione del figlio , sino al raggiungimento
[...] Per_1 dell'autosufficienza economica, mediante assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili, da versarsi tramite bonifico bancario o altre modalità concordate tra le parti, ogni 5 del mese, oltre l'obbligo alla contribuzione delle spese straordinarie pari al 50% delle stesse.
11. La macchina Fiat Tipo rimane nella disponibilità della Sig.ra mentre Parte_1
la macchina Opel Corsa rimane nella disponibilità del Sig. . Controparte_1
12. Il pediatra di base è il Dott. con studio sito a IA. Con cadenza Persona_4
semestrale la Sig.ra ricorre anche al pediatra privato, il Dott. Parte_1 Per_5
con studio sito a IA.”
[...]
All'udienza del 28.01.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare e il Giudice ha rimesso la causa in decisione.
In tal sede le parti hanno concordato, a specificazione del punto 9 del ricorso, che: “Per contribuire al mantenimento del figlio , corrisponderà entro il Per_1 Controparte_1
pagina 5 di 7 giorno 5 di ciascun mese, a la somma mensile, rivalutabile secondo gli Parte_1
indici ISTAT, di complessivi Euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, tramite bonifico bancario o secondo diverse modalità concordate tra le parti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme al suo interesse.
4. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
➢ pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
IA (Pz) il 09.12.2017 tra nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
➢ omologa le condizioni necessarie come in parte motiva riportate;
➢ prende atto delle ulteriori pattuizioni;
➢ ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni ai sensi dell'art. 5 della L. 898/70 e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 (atto n. 43, Parte II, Serie
A, Ufficio 1 reg. atti matrimonio anno 2017 del Comune di IA);
➢ nulla per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.02.2025
pagina 6 di 7 Il Giudice rel. est.
Il Presidente dott. Maurizio Ferrara
dott.ssa Giuliana Santa Trotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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