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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/04/2024, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 980 2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19/04/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv NARDI ALDO il quale chiede la decisone avendo il CTU riconosciuto un grado complessivo Pri al 23% con decorrenza dalla domanda amministrativa per sindrome tunnel carpale ossia 11.11.2019 nonché per l'avv. D'AMORE in CP_1
sostituzione dell'avv. ESPOSITO il quale impugna la CTU e chiede il rigetto del ricorso.
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 980 2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. NARDI ALDO ( , dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( , elettivamente domiciliato in AVEZZANO Via Liguria 28 con CP_1 P.IVA_1
l'avv. RAFFAELE ESPOSITO ), dal quale è rappresentato e C.F._3
difeso
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.9.2022 il signor assumeva di aver Parte_1
inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale CP_1
consistente in “tunnel carpale bilaterale di grado medio” e lamentava che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi venivano respinti.
- 2 - Tanto premesso, la parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, nella funzione di
Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita con un danno nella misura del 20% ovvero quell'altra accertata in corso di causa previa unificazione con quanto già riconosciuto per altre patologie.
In particolare, la parte ricorrente affermava che la suddetta patologia fosse riconducibile all'esercizio dell'attività svolta dal 1993 e sino all'anno 2014, per la realizzazione di grandi opere viarie e gallerie con la qualifica di “fochino-minatore”, successivamente dall'anno 2015 ad oggi, quale allevatore di bestiame.
L' costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto CP_1
ed in diritto.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Dalla documentazione in atti risulta accertato che il ricorrente dal 1993 al 2014 ha lavorato quale dipendente di varie società e dal 2014 quale coltivatore diretto.
I testi e colleghi di lavoro del ricorrente hanno confermato che il sig. Tes_1 Tes_2 [...]
, quantomeno dall'anno 2000 al 2014, ha svolto l'attività lavorativa di Parte_1
“fochino-minatore” per varie società che si occupano della realizzazione di grandi opere. Gli stessi testi hanno anche confermato che il signor lavorava otto ore Pt_1
la giorno per sei giorni alla settimana, utilizzava strumenti vibranti (demolitore, martello pneumatico) e mezzi pesanti cingolati in galleria”.
I testi e hanno invece confermato che il sig. , Tes_3 Tes_4 Parte_1
dall'anno 2015, per almeno 8 ore al giorno, e sei giorni a settimana, ha svolto e svolge l'attività di allevatore;
4 preparando il terreno per la semina del foraggio per gli animali ed utilizzando il decespugliatore per eliminare dal terreno le piante infestanti.
Gli stessi testi hanno precisato che il signor utilizza il trattore per arare il Pt_1
terreno e si occupa alla semina e del taglio del foraggio utilizzando a tal fine la falce.
Infine i testi hanno anche precisato che il signor provvede alla raccolta Pt_1
manuale del foraggio riponendolo in sacchi del peso sino a 50 kg che trasporta nelle stalle ed a trasformare il foraggio in balle del peso, anche di 50 kg, spostandole manualmente.
- 3 - Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha concluso il giudizio ritenendo Persona_1
che 2il sig. è affetto da: - Sindrome del Tunnel carpale bilaterale di Parte_1
origine professionale di grado medio, Si è prodotta una menomazione dell'integrità psico-fisica che è quantificabile nella misura del 4% (quattro per cento) dalla domanda del 11.11.2019. • Riguardo alla unificazione con quanto riconosciuto per altre patologie, si precisa che, tenuto conto della rendita n. 517011717, del CP_1
08.11.2019, con compromissione dell'integrità psicofisica pari al 20%, per le seguenti patologie: a) esiti di tendinopatia spalla dx a lieve impegno funzionale;
esiti di tendinopatia della spalla sx a lieve impegno funzionale: 5%; b) esiti di discopatia lombare a moderato impegno funzionale: 10%; c) ipoacusia percettiva bilaterale, maggiore sulle frequenze acute: 7%, il danno biologico complessivo (patologie appena citate e STC), nell'ottica di un sincretismo valutativo, è del 23% (ventitre per cento), dalla domanda per STC del 11.11.2019”.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico-legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa CP_1
trarsi un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., deve, pertanto, essere riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire una rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 4%
- 4 - e così complessivamente nella misura del 23%, previa unificazione con quanto riconosciuto per altre patologie;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente una CP_1
rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 11.11.2019, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' a rimborsare all'avvocato antistatario della parte CP_1
ricorrente le spese di lite anticipate per il presente giudizio, ovvero la somma di €.
2.600,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 19 aprile 2024
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza
Avezzano 19/04/2024
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