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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 24/02/2026, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1204/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3599/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Pretola Agricoltura 2000 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 473/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 20/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1754 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 626/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante e Appellato si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno appellante ha impugnato un avviso di accertamento Tari per il 2016 emesso dalla società
3SS, quale agente della Riscossione per il comune di Pontecorvo, per una serie di vizi formali dell'atto e perchè non dovuta nel merito l'ulteriore tassazione derivante da un ricalcolo delle superfici assoggettate al tributo .
Il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso condannando il ricorente alle spese del giudizio.
Il contribuente ha proposto appello riproducendo pedissequamente i motivi del ricorso.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
Con successive memorie la società appellante insisteva per l'accogliemtno del primo motivo di appello rinunciando implicitamente agli motivi di doglianza.
Sulle conclusioni di cui al verbale la causa è stata decisa all'odierna pubblica udienza mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato .
Il giudice di prime cure ha così motivato il rigetto del primo motivo di ricorso, oggi riprodotto come unico motivo di appello: Quanto alla prima delle eccezioni formali, quella attinente alla carenza di legittimazione della TRE SS IT RL il cui contratto con il Comune di Pontecorvo era scaduto nel mese di agosto 2020
e non più rinnovato, e dunque impossibilitata ad emettere e notificare l'avviso impugnato, trasmesso il mese di gennaio 2022, si osserva che dal contratto depositato dalla resistente, si evince che tra gli obblighi del concessionario stabiliti dall'art.7, vi è quello che prevede che alla scadenza contrattuale lo stesso dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali oggetto del contratto e riferibili alle annualità di sua competenza fino alla conclusione di tutte le attività connesse e conseguenti. Dunque, la TRE SS è pienamente legittimata ad emettere l'avviso di accertamento TARI, avendo esso ad oggetto un'annualità pregressa, quella del 2016, riconducibile al periodo di vigenza contrattuale di affidamento del servizio riscossione.
L'appellante ha impugnato tale punto della sentenza affermando che una volta esaurita lavigenza il contrattuale veniva meno in toto anche il potere della concessionaria di richiedere somme per annualità pregresse e che tra le attività residuali non vi fosse quello di emettere avvisi di accertamento per il 2016.
Questa Corte ritiene non condivisibile tale argomentazione La Tre Esse Italia S.r.l., infatti, ha emesso gli atti in esame conformemente a quanto prescritto dall'art. 7 del contratto di concessione del servizio di accertamento e di riscossione coattiva delle entrate tributarie, che testualmente dispone: “Il concessionario, alla scadenza contrattuale, con salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali, oggetto del contratto, riferite agli anni di propria competenza, ovvero, le annualità non ancora prescritte e quelle di durata della concessione, fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguente.”
La potestà delegata alla Tre esse Italia S.r.l., anche dopo la scadenza del contratto e la ultrattività delle funzioni conferite, porta a ritenere, quale logico corollario, la sussistenza in capo a quest'ultima, della legittimazione ad emettere l'avviso di accertamento in esame. L'assunto come correttamente rilevato anche dai Primi Giudici, trova conferma anche nell'allegata nota del M.E.F. emessa a seguito di un quesito - posto da un contribuente del comune di Pontecorvo, assunto con il n. di prot. 24758 del 19.05.2021 – in merito alla legittimazione della Tre Esse Italia S.r.l. a continuare il servizio anche dopo la naturale scadenza del contratto di concessione.
A mezzo della nota suddetta, il Ministero ha ravvisato, in relazione all'interpretazione del su indicato art. 7 del contratto di concessione, l'obbligo, e non la facoltà, della Concessionaria di continuare il servizio con salvaguardia dei termini prescrizionali, con la gestione di tutte le attività residuali, oggetto del contratto, riferite agli anni di propria competenza, ovvero, le annualità non ancora prescritte e quelle di durata della concessione, fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguente”.
2. Sull'eccezione di nullità degli avvisi di accertamento per difetto di valida sottoscrizione. Non appare quindi condivisibile il diverso orientamento del Tribunale di Cassino che porterebbe alla paradossale conclusione che per il 2016 nessun accertamento potrebeb essere svolto a carico di contribuenti per i tributi comunali .
L'effetiva incertezza giuriprudenziale sul punto giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3599/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Pretola Agricoltura 2000 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 473/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 20/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1754 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 626/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante e Appellato si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno appellante ha impugnato un avviso di accertamento Tari per il 2016 emesso dalla società
3SS, quale agente della Riscossione per il comune di Pontecorvo, per una serie di vizi formali dell'atto e perchè non dovuta nel merito l'ulteriore tassazione derivante da un ricalcolo delle superfici assoggettate al tributo .
Il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso condannando il ricorente alle spese del giudizio.
Il contribuente ha proposto appello riproducendo pedissequamente i motivi del ricorso.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
Con successive memorie la società appellante insisteva per l'accogliemtno del primo motivo di appello rinunciando implicitamente agli motivi di doglianza.
Sulle conclusioni di cui al verbale la causa è stata decisa all'odierna pubblica udienza mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato .
Il giudice di prime cure ha così motivato il rigetto del primo motivo di ricorso, oggi riprodotto come unico motivo di appello: Quanto alla prima delle eccezioni formali, quella attinente alla carenza di legittimazione della TRE SS IT RL il cui contratto con il Comune di Pontecorvo era scaduto nel mese di agosto 2020
e non più rinnovato, e dunque impossibilitata ad emettere e notificare l'avviso impugnato, trasmesso il mese di gennaio 2022, si osserva che dal contratto depositato dalla resistente, si evince che tra gli obblighi del concessionario stabiliti dall'art.7, vi è quello che prevede che alla scadenza contrattuale lo stesso dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali oggetto del contratto e riferibili alle annualità di sua competenza fino alla conclusione di tutte le attività connesse e conseguenti. Dunque, la TRE SS è pienamente legittimata ad emettere l'avviso di accertamento TARI, avendo esso ad oggetto un'annualità pregressa, quella del 2016, riconducibile al periodo di vigenza contrattuale di affidamento del servizio riscossione.
L'appellante ha impugnato tale punto della sentenza affermando che una volta esaurita lavigenza il contrattuale veniva meno in toto anche il potere della concessionaria di richiedere somme per annualità pregresse e che tra le attività residuali non vi fosse quello di emettere avvisi di accertamento per il 2016.
Questa Corte ritiene non condivisibile tale argomentazione La Tre Esse Italia S.r.l., infatti, ha emesso gli atti in esame conformemente a quanto prescritto dall'art. 7 del contratto di concessione del servizio di accertamento e di riscossione coattiva delle entrate tributarie, che testualmente dispone: “Il concessionario, alla scadenza contrattuale, con salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali, oggetto del contratto, riferite agli anni di propria competenza, ovvero, le annualità non ancora prescritte e quelle di durata della concessione, fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguente.”
La potestà delegata alla Tre esse Italia S.r.l., anche dopo la scadenza del contratto e la ultrattività delle funzioni conferite, porta a ritenere, quale logico corollario, la sussistenza in capo a quest'ultima, della legittimazione ad emettere l'avviso di accertamento in esame. L'assunto come correttamente rilevato anche dai Primi Giudici, trova conferma anche nell'allegata nota del M.E.F. emessa a seguito di un quesito - posto da un contribuente del comune di Pontecorvo, assunto con il n. di prot. 24758 del 19.05.2021 – in merito alla legittimazione della Tre Esse Italia S.r.l. a continuare il servizio anche dopo la naturale scadenza del contratto di concessione.
A mezzo della nota suddetta, il Ministero ha ravvisato, in relazione all'interpretazione del su indicato art. 7 del contratto di concessione, l'obbligo, e non la facoltà, della Concessionaria di continuare il servizio con salvaguardia dei termini prescrizionali, con la gestione di tutte le attività residuali, oggetto del contratto, riferite agli anni di propria competenza, ovvero, le annualità non ancora prescritte e quelle di durata della concessione, fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguente”.
2. Sull'eccezione di nullità degli avvisi di accertamento per difetto di valida sottoscrizione. Non appare quindi condivisibile il diverso orientamento del Tribunale di Cassino che porterebbe alla paradossale conclusione che per il 2016 nessun accertamento potrebeb essere svolto a carico di contribuenti per i tributi comunali .
L'effetiva incertezza giuriprudenziale sul punto giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.