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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/03/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 20/03/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2145 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in Via Ciro il Grande 21 null CP_1 P.IVA_1
00144 Roma presso lo studio dell'Avv. TROVATI ANTONELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
in qualità di lavoratrice subordinata nel settore agricolo, ha Parte_1 presentato istanza amministrativa in data 07/11/2018 per l'ottenimento dell'indennità di maternità obbligatoria. La nascita del figlio, , è Persona_1 avvenuta il 13/01/2019. L' ha opposto un diniego al riconoscimento della CP_1
prestazione previdenziale, argomentando la maturazione della decadenza e della prescrizione del diritto. In data 03/07/2020, la ricorrente ha adito l'Autorità
Giudiziaria, contestando la legittimità del provvedimento reiettivo, sostenendo l'inesistenza delle preclusioni temporali invocate dall' . CP_1
L' ha sostenuto che il ricorso sia stato proposto oltre il termine annuale dalla CP_1
data della domanda amministrativa, ma la ricorrente ha evidenziato che, nel corso del procedimento, erano state compiute attività idonee a interrompere il decorso del termine decadenziale e prescrizionale. In particolare, ha allegato comunicazioni e atti amministrativi che dimostrano come la richiesta sia stata oggetto di ulteriori interlocuzioni con l'ente previdenziale, determinando il differimento dei termini per l'azione giudiziale.
L' ha sollevato l'eccezione di decadenza dell'azione giudiziale ai sensi CP_1 dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, secondo cui il diritto alla prestazione previdenziale si estingue se l'azione giudiziaria non viene avviata entro un anno dalla proposizione della domanda amministrativa. Tuttavia, l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione stabilisce che il termine di decadenza decorre non dalla data della richiesta amministrativa, bensì dalla scadenza del termine previsto per la definizione del procedimento amministrativo, ovvero 300 giorni (cfr. Cass. n. 24031/2017).
Nel caso in esame, la ricorrente ha presentato domanda amministrativa il
07/11/2018 e ha avviato l'azione giudiziaria il 03/07/2020, in un arco temporale che risulta compatibile con la normativa in materia di decadenza. Di conseguenza,
l'eccezione formulata dall' non è fondata. CP_1
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, il termine annuale previsto decorre dall'ultimo atto interruttivo compiuto dalla parte. Dagli atti emerge che la ricorrente ha provveduto all'invio della documentazione attestante la nascita del figlio in data 21/01/2019 e ha successivamente presentato ricorso amministrativo in data 11/12/2019, determinando l'interruzione del termine prescrizionale.
L'azione giudiziaria è stata incardinata entro un anno dalla predetta interruzione, risultando dunque ammissibile.
Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che le richieste amministrative reiterate, se adeguatamente formalizzate, possono avere un effetto sospensivo sulla prescrizione, in quanto impediscono il consolidarsi dell'inerzia del richiedente.
Pertanto, si deve ritenere che, nel caso di specie, la prescrizione non sia maturata e che l'azione sia stata tempestivamente proposta.
Sul piano del merito, la documentazione contributiva acquisita in atti conferma l'iscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2018 con 102 giornate di contribuzione, requisito idoneo a legittimare la richiesta di prestazione previdenziale, conformemente a quanto previsto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 151/2001. La normativa di riferimento stabilisce che il requisito contributivo deve essere valutato tenendo conto delle giornate effettivamente riconosciute e validate dall'ente previdenziale, e nel caso in esame non sussistono elementi per ritenere che tali giornate non siano computabili ai fini dell'erogazione della prestazione richiesta.
In assenza di elementi ostativi al riconoscimento della posizione previdenziale della ricorrente, l' deve essere condannato alla liquidazione della prestazione CP_1 richiesta. Va inoltre considerato che, qualora l'ente previdenziale ravvisi anomalie nei dati dichiarati, ha l'onere di attivare specifici procedimenti di verifica prima di negare l'erogazione della prestazione, fornendo alla parte interessata la possibilità di interloquire.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1. Accoglie il ricorso proposto da;
Parte_1
2. Dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di maternità per astensione obbligatoria;
3. Condanna l' al pagamento della prestazione previdenziale nella CP_1
misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro CP_1
860,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore della ricorrente ex art. 93 c.p.c., dichiaratosi distrattario;
Così deciso in Patti 20/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo