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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/05/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 562/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 562 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
TRA
(c.f. , in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Federico Jorio e dall'avv. Gabriella
Fabiani elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Cosenza alla Via Riccardo Misasi
80/D, in virtù di procura in calce all'atto di appello;
- appellante -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Rossella Porto e dall'avv. Maria Claudia Marazita, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Cosenza, alla Via C. Tripodi, n. 2/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- appellato - avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 1844/2022.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 20 gennaio 2025.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Controparte_1 [...]
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 655/2018 emesso dal Controparte_2
Giudice di Pace di Cosenza in data 18.6.2018 per la somma di € 493,55, a titolo di oneri e contributi pagina 1 di 8 condominiali, eccependo la non dovutezza dell'importo, in ragione di un controcredito, per l'importo di
€ 2.750,00, vantato a titolo di risarcimento dei danni subiti all'interno del garage di sua proprietà, causati dall'esistenza di infiltrazioni di acqua provenienti dal solaio proprietà CP_3
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del in via Parte_1 riconvenzionale, al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di € 2.750,00, corrispondenti all'importo della fattura relativa ai lavori eseguiti per il ripristino delle condizioni del garage.
Si costituiva in giudizio il che contestava la fondatezza Controparte_2 dell'opposizione, rilevando che il credito sotteso al decreto ingiuntivo trovava fondamento nelle delibere condominiali di ripartizione delle spese e degli oneri tra i singoli condomini, possedendo i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità; che il credito risarcitorio, al contrario, necessitava di apposito accertamento giudiziale e non poteva, quindi, essere portato in compensazione;
che, in ogni caso, la relativa domanda era infondata, in quanto il era proprietario pro quota del lastrico P_
solare che faceva da copertura al suo garage, sicchè era chiamato a rispondere del danno, unitamente agli altri condomini;
che, peraltro, era necessario accertare, mediante apposita indagine tecnica, le cause delle infiltrazioni, al fine di appurare se le stesse fossero imputabili ad un concorso di responsabilità o a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso del lastrico solare.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata da e la conferma del decreto ingiuntivo. Controparte_1
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale.
Nelle more, tra le parti veniva sottoscritto un accordo transattivo relativamente agli oneri condominiali azionati mediante il decreto ingiuntivo opposto, nel quale l'amministratore si impegnava, altresì, a convocare l'assemblea condominiale, al fine di adottare le opportune decisioni in ordine alla domanda risarcitoria avanzata dal . P_
In mancanza di iniziative da parte del con sentenza n. 1844/2022 del 13.12.2022, il Parte_1
Giudice di Pace di Cosenza dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere, revocando il decreto ingiuntivo opposto e accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata da , Controparte_1
condannando il condominio al pagamento, in suo favore, della somma di € 2.750,00, a titolo di risarcimento dei danni lamentati per le infiltrazioni derivanti dal lastrico solare.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva appello Controparte_2 avverso la predetta sentenza, deducendo l'erroneità della decisione emessa dal Giudice di prime cure per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in quanto la superficie dalla quale proveniva l'infiltrazione di acqua non costituiva un “lastrico solare”, bensì una soletta carrabile che si trovava al pagina 2 di 8 piano terra a livello strada ed era di uso comune, essendo transitabile da automezzi di ogni tipo per accedere a ben due cortili di due differenti condomini.
Rilevava che l'opponente non aveva dimostrato da quale porzione della superfice si verificassero le infiltrazioni di acqua piovana, né chi ne avesse la materia disponibilità, tenuto conto che tale superficie era gravata da servitù di passaggio carrabile e veniva utilizzata da tre condomini (Via Roma 80/C, 80/D
e 74).
Concludeva chiedendo che venisse disposta la riforma totale della sentenza impugnata e che fosse rigettata la domanda risarcitoria proposta da in primo grado, con condanna alle Controparte_1
spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel giudizio di secondo grado che, preliminarmente, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, essendo state sollevate eccezioni nuove mai proposte nel giudizio di primo grado, nel quale il non aveva mai contestato di essere proprietario Controparte_2
del lastrico solare né di non avere sul medesimo un obbligo di custodia, né mai aveva posto in dubbio la natura della superficie in contestazione;
che, peraltro, tale superficie fungeva da copertura al box del
(oltre che ai box di altri condomini) e costituiva parte comune del fino a prova P_ CP_2 contraria, in forza della presunzione di cui all'art. 1117 c.c.; che anche la giurisprudenza più recente aveva ribadito che, nel caso in cui il solaio di copertura di autorimesse (o di altri locali interrati) in proprietà singola svolgesse anche la funzione di copertura e di accesso all'edificio si CP_3
configurava una utilizzazione conforme alla destinazione tipica (anche se non esclusiva) di tale manufatto da parte di tutti i condomini;
che il aveva adempiuto al proprio onere probatorio, P_
avendo pienamente provato l'evento (infiltrazioni), il danno subìto ed il nesso causale, attraverso l'espletata prova per testi e la produzione fotografica e documentale, tra cui la dichiarazione asseverativa dell'Ing. ; che, in tema di condominio di edifici il lastrico solare – anche se Per_1
attribuito in uso esclusivo, o di proprietà esclusiva di uno dei condomini – svolgeva funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, gravava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.; che, pertanto, il , quale custode ex art. 2051 CP_2
c.c., rispondeva dei danni derivati al singolo o a terzi per difetto di manutenzione del CP_2
lastrico solare.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio e condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
pagina 3 di 8 Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 20.01.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
L'appello proposto dal è infondato e va rigettato. Controparte_2
Nel giudizio di primo grado, ha proposto domanda di risarcimento dei danni, ex Controparte_1 art. 2051 c.c., subiti dal garage di sua proprietà – situato all'interno del Controparte_2
– a causa delle infiltrazioni di acqua provenienti dal solaio sovrastante, di proprietà CP_3
chiedendo la condanna del al pagamento della somma di € 2.750,00, corrispondenti Parte_1 all'importo della fattura relativa ai lavori eseguiti per il ripristino delle condizioni di funzionalità dell'immobile.
La Suprema Corte (cfr. sentenza n. 18168 del 25/08/2014), ha affermato che, in materia di condominio di edifici, la legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dal cedimento di strutture condominiali spetta al , in persona dell'amministratore quale CP_2
rappresentante di tutti i condomini obbligati, poiché la responsabilità delineata dall'art. 2053 cod. civ. si fonda sulla proprietà del bene, la cui rovina è cagione del danno, e va imputata a chi abbia la possibilità di ovviare ad un vizio di costruzione o di provvedere alla manutenzione del bene, ossia - per le strutture condominiali - al . CP_2
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni sollevate dal appellante, Parte_1 per la prima volta nel presente grado di giudizio, volte a contestare la natura di “lastrico solare” del solaio di copertura del garage dal quale provengono le infiltrazioni lamentate dal , nonché la P_ propria titolarità sulla superficie in questione e/o l'esistenza di ulteriori terzi (altri due condomini) utilizzatori della stessa sui cui far gravare eventuali responsabilità per la relativa manutenzione.
La Suprema Corte ha ribadito che le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell'art. 345 comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU (cfr. Cass. Civ., n. 2963 dell'1.2.2023).
In particolare, la contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che pagina 4 di 8 rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere (cfr. Cass. Civ., n. 16814 del 17.6.2024).
Ciò posto, nel giudizio di primo grado il non ha mai contestato di essere Controparte_2
proprietario del lastrico solare nè ha mai eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, indicando l'esistenza di eventuali terzi proprietari, limitandosi a dedurre che tutti i condomini, quali comproprietari, fossero tenuti a rispondere dei danni, pro quota, compreso lo stesso P_
, salvo che il lastrico solare o terrazza a livello fossero nella disponibilità e uso esclusivo di
[...] un solo soggetto. Quest'ultima ipotesi, tuttavia, non è stata in alcun modo prospettata e dimostrata dal nel giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace, nel corso del quale, al contrario, le parti Parte_1
hanno prodotto la scrittura privata transattiva, sottoscritta in data 12.4.2019 dal e dal P_
con cui quest'ultimo aveva assunto l'impegno di sottoporre all'assemblea la domanda Parte_1
risarcitoria avanzata in riconvenzionale dal . P_
Alla stregua di tali allegazioni e deduzioni, deve ritenersi che il abbia, di fatto, Parte_1
riconosciuto che il lastrico solare fosse nella sua proprietà e/o disponibilità e che su di esso gravasse l'obbligo di custodia.
Né mai è stata posta in dubbio la natura di “lastrico solare”, relativamente alla superficie in questione, tenuto conto che la stessa funge da copertura al garage del e di altri condomini, e che lo P_
stesso, così come i cortili, costituisce parte comune del fino a prova contraria, ai sensi CP_2 dell'art. 1117 c.c.. Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado il non ha in alcun modo Parte_1
negato che la superficie, che fa da copertura al garage del e dalla quale provengono le P_
infiltrazioni, fosse di proprietà del , né ha dedotto che la stessa fungesse, Controparte_2
altresì, da cortile e/o soletta carrabile, utilizzata anche da condomini di altri condomini, circostanza meramente allegata (ma non anche provata) solo nel presente giudizio di appello.
Consegue che devono considerarsi fatti nuovi, in quanto tali inammissibili in appello, le circostanze relative alla natura della superficie in contestazione ed alla titolarità/utilizzabilità della stessa da parte di soggetti terzi (altri condomini), estranei al presente giudizio, sicchè gli stessi non possono essere esaminati al fine di negare la responsabilità del appellante. Controparte_4
Ciò posto, va comunque evidenziato che qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria,
pagina 5 di 8 regolandosi il concorso di tali responsabilità, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., a meno che non risulti la prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri (cfr. Cass. Civ., n. 516 dell'11.01.2022)
In particolare, con riguardo ai danni che una porzione di proprietà esclusiva, compresa in un edificio condominiale, subisca per effetto dell'inadempimento dell'obbligo gravante sul di CP_2
deliberare e di eseguire le necessarie opere di riparazione e di manutenzione, deve riconoscersi al titolare di detta porzione la possibilità di esperire azione risarcitoria contro il medesimo , in CP_2
base all'art. 2051 c.c., e cioè in relazione alla ricollegabilità di tali danni all'inosservanza da parte del medesimo di provvedere, quale custode, ad eliminare le caratteristiche dannose della cosa. CP_2
Peraltro, anche a voler ritenere che la superficie in questione sia qualificabile come “cortile” e/o superficie carrabile, il è tenuto, comunque, a rispondere dei danni da essa derivanti agli Parte_1
immobili di proprietà esclusiva di un singolo condomino, mutando esclusivamente il criterio di ripartizione della spesa, applicandosi l'art. 1125 c.c. in luogo della norma di cui all'art. 1126 c.c. (cfr.
Cass. Civ., n. 23250 del 31.7.2023: In tema di condominio, le spese di riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, facente anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, non vanno ripartite in base ai criteri di cui all'art. 1126 c.c., dovendosi applicare analogicamente l'art. 1125 c.c., che, in virtù del generale principio dettato dall'art. 1123, comma 2, c.c., accolla per intero le spese di manutenzione della parte della struttura complessa, identificantesi con il pavimento del piano superiore, a chi, con l'uso esclusivo della stessa, ne rende necessaria la manutenzione).
Alla stregua di tali argomentazioni, va ribadita la responsabilità del , ai Controparte_2 sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione ai danni subiti da per le infiltrazioni di acqua Controparte_1 derivanti dal solaio/lastrico solare sovrastante, rientrante tra le parti comuni dell'edificio condominiale, conformemente a quanto statuito dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata.
Né il nel presente giudizio di appello, ha sollevato contestazioni in ordine alla Parte_1 motivazione della sentenza che ha ritenuto assolto l'onere probatorio, da parte del danneggiato-odierno appellato, circa l'evento dannoso (esistenza delle infiltrazioni), il danno subìto ed il nesso causale, attraverso la prova per testimoniale espletata e la produzione fotografica e documentale (cfr. dichiarazione asseverativa dell'Ing. ), nonchè in ordine all'ammontare del pregiudizio Per_1
pagina 6 di 8 economico, quantificato nella somma di €2.750,00, corrispondente al costo die lavori eseguiti per il ripristino delle condizioni dell'immobile, giusta fattura rilasciata dalla ditta Eurocostruzioni Group del
9.8.2018.
In conclusione, va rigettato l'appello proposto dal , con conseguente Controparte_2
conferma della sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 1844/2022 del 13.12.2022.
Va disattesa la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato, non apparendo ravvisabili gli elementi previsti dalla disposizione in oggetto.
Al riguardo, la Suprema Corte ha, anche di recente, ribadito che “La responsabilità ex art. 96, comma
3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (cfr. Cass. Civ., n. 19948 del 12.7.2023). Inoltre, la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. Civ., n. 15175 del 30.5.2023).
Nella fattispecie in esame, non si configura una condotta di mala fede e/o colpa grave da parte del appellante, rispetto alla proposizione del gravame avverso la sentenza di prime cure, a Parte_1
prescindere dalla valutazione in termini di infondatezza dei motivi di appello proposti.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 (tabella n.
2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria.
Va infine data attuazione, sussistendone i presupposti oggettivi e temporali, all'art. 13 c. I quater,
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), così come introdotto dall'art 1 c. XVII, legge 228/2012 del 2012, secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la Controparte_2
sentenza n. 1844/2022 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza in data 13.12.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto, conferma la Controparte_2
sentenza n. 1844/2022 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza in data 13.12.2022;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato;
3) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, c. I quater, D.P.R. n. 115/2002
(T.U. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cosenza, 8.5.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 562 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
TRA
(c.f. , in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Federico Jorio e dall'avv. Gabriella
Fabiani elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Cosenza alla Via Riccardo Misasi
80/D, in virtù di procura in calce all'atto di appello;
- appellante -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Rossella Porto e dall'avv. Maria Claudia Marazita, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Cosenza, alla Via C. Tripodi, n. 2/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- appellato - avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 1844/2022.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 20 gennaio 2025.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Controparte_1 [...]
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 655/2018 emesso dal Controparte_2
Giudice di Pace di Cosenza in data 18.6.2018 per la somma di € 493,55, a titolo di oneri e contributi pagina 1 di 8 condominiali, eccependo la non dovutezza dell'importo, in ragione di un controcredito, per l'importo di
€ 2.750,00, vantato a titolo di risarcimento dei danni subiti all'interno del garage di sua proprietà, causati dall'esistenza di infiltrazioni di acqua provenienti dal solaio proprietà CP_3
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del in via Parte_1 riconvenzionale, al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di € 2.750,00, corrispondenti all'importo della fattura relativa ai lavori eseguiti per il ripristino delle condizioni del garage.
Si costituiva in giudizio il che contestava la fondatezza Controparte_2 dell'opposizione, rilevando che il credito sotteso al decreto ingiuntivo trovava fondamento nelle delibere condominiali di ripartizione delle spese e degli oneri tra i singoli condomini, possedendo i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità; che il credito risarcitorio, al contrario, necessitava di apposito accertamento giudiziale e non poteva, quindi, essere portato in compensazione;
che, in ogni caso, la relativa domanda era infondata, in quanto il era proprietario pro quota del lastrico P_
solare che faceva da copertura al suo garage, sicchè era chiamato a rispondere del danno, unitamente agli altri condomini;
che, peraltro, era necessario accertare, mediante apposita indagine tecnica, le cause delle infiltrazioni, al fine di appurare se le stesse fossero imputabili ad un concorso di responsabilità o a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso del lastrico solare.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata da e la conferma del decreto ingiuntivo. Controparte_1
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale.
Nelle more, tra le parti veniva sottoscritto un accordo transattivo relativamente agli oneri condominiali azionati mediante il decreto ingiuntivo opposto, nel quale l'amministratore si impegnava, altresì, a convocare l'assemblea condominiale, al fine di adottare le opportune decisioni in ordine alla domanda risarcitoria avanzata dal . P_
In mancanza di iniziative da parte del con sentenza n. 1844/2022 del 13.12.2022, il Parte_1
Giudice di Pace di Cosenza dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere, revocando il decreto ingiuntivo opposto e accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata da , Controparte_1
condannando il condominio al pagamento, in suo favore, della somma di € 2.750,00, a titolo di risarcimento dei danni lamentati per le infiltrazioni derivanti dal lastrico solare.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva appello Controparte_2 avverso la predetta sentenza, deducendo l'erroneità della decisione emessa dal Giudice di prime cure per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in quanto la superficie dalla quale proveniva l'infiltrazione di acqua non costituiva un “lastrico solare”, bensì una soletta carrabile che si trovava al pagina 2 di 8 piano terra a livello strada ed era di uso comune, essendo transitabile da automezzi di ogni tipo per accedere a ben due cortili di due differenti condomini.
Rilevava che l'opponente non aveva dimostrato da quale porzione della superfice si verificassero le infiltrazioni di acqua piovana, né chi ne avesse la materia disponibilità, tenuto conto che tale superficie era gravata da servitù di passaggio carrabile e veniva utilizzata da tre condomini (Via Roma 80/C, 80/D
e 74).
Concludeva chiedendo che venisse disposta la riforma totale della sentenza impugnata e che fosse rigettata la domanda risarcitoria proposta da in primo grado, con condanna alle Controparte_1
spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel giudizio di secondo grado che, preliminarmente, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, essendo state sollevate eccezioni nuove mai proposte nel giudizio di primo grado, nel quale il non aveva mai contestato di essere proprietario Controparte_2
del lastrico solare né di non avere sul medesimo un obbligo di custodia, né mai aveva posto in dubbio la natura della superficie in contestazione;
che, peraltro, tale superficie fungeva da copertura al box del
(oltre che ai box di altri condomini) e costituiva parte comune del fino a prova P_ CP_2 contraria, in forza della presunzione di cui all'art. 1117 c.c.; che anche la giurisprudenza più recente aveva ribadito che, nel caso in cui il solaio di copertura di autorimesse (o di altri locali interrati) in proprietà singola svolgesse anche la funzione di copertura e di accesso all'edificio si CP_3
configurava una utilizzazione conforme alla destinazione tipica (anche se non esclusiva) di tale manufatto da parte di tutti i condomini;
che il aveva adempiuto al proprio onere probatorio, P_
avendo pienamente provato l'evento (infiltrazioni), il danno subìto ed il nesso causale, attraverso l'espletata prova per testi e la produzione fotografica e documentale, tra cui la dichiarazione asseverativa dell'Ing. ; che, in tema di condominio di edifici il lastrico solare – anche se Per_1
attribuito in uso esclusivo, o di proprietà esclusiva di uno dei condomini – svolgeva funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, gravava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.; che, pertanto, il , quale custode ex art. 2051 CP_2
c.c., rispondeva dei danni derivati al singolo o a terzi per difetto di manutenzione del CP_2
lastrico solare.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio e condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
pagina 3 di 8 Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 20.01.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
L'appello proposto dal è infondato e va rigettato. Controparte_2
Nel giudizio di primo grado, ha proposto domanda di risarcimento dei danni, ex Controparte_1 art. 2051 c.c., subiti dal garage di sua proprietà – situato all'interno del Controparte_2
– a causa delle infiltrazioni di acqua provenienti dal solaio sovrastante, di proprietà CP_3
chiedendo la condanna del al pagamento della somma di € 2.750,00, corrispondenti Parte_1 all'importo della fattura relativa ai lavori eseguiti per il ripristino delle condizioni di funzionalità dell'immobile.
La Suprema Corte (cfr. sentenza n. 18168 del 25/08/2014), ha affermato che, in materia di condominio di edifici, la legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dal cedimento di strutture condominiali spetta al , in persona dell'amministratore quale CP_2
rappresentante di tutti i condomini obbligati, poiché la responsabilità delineata dall'art. 2053 cod. civ. si fonda sulla proprietà del bene, la cui rovina è cagione del danno, e va imputata a chi abbia la possibilità di ovviare ad un vizio di costruzione o di provvedere alla manutenzione del bene, ossia - per le strutture condominiali - al . CP_2
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni sollevate dal appellante, Parte_1 per la prima volta nel presente grado di giudizio, volte a contestare la natura di “lastrico solare” del solaio di copertura del garage dal quale provengono le infiltrazioni lamentate dal , nonché la P_ propria titolarità sulla superficie in questione e/o l'esistenza di ulteriori terzi (altri due condomini) utilizzatori della stessa sui cui far gravare eventuali responsabilità per la relativa manutenzione.
La Suprema Corte ha ribadito che le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell'art. 345 comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU (cfr. Cass. Civ., n. 2963 dell'1.2.2023).
In particolare, la contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che pagina 4 di 8 rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere (cfr. Cass. Civ., n. 16814 del 17.6.2024).
Ciò posto, nel giudizio di primo grado il non ha mai contestato di essere Controparte_2
proprietario del lastrico solare nè ha mai eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, indicando l'esistenza di eventuali terzi proprietari, limitandosi a dedurre che tutti i condomini, quali comproprietari, fossero tenuti a rispondere dei danni, pro quota, compreso lo stesso P_
, salvo che il lastrico solare o terrazza a livello fossero nella disponibilità e uso esclusivo di
[...] un solo soggetto. Quest'ultima ipotesi, tuttavia, non è stata in alcun modo prospettata e dimostrata dal nel giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace, nel corso del quale, al contrario, le parti Parte_1
hanno prodotto la scrittura privata transattiva, sottoscritta in data 12.4.2019 dal e dal P_
con cui quest'ultimo aveva assunto l'impegno di sottoporre all'assemblea la domanda Parte_1
risarcitoria avanzata in riconvenzionale dal . P_
Alla stregua di tali allegazioni e deduzioni, deve ritenersi che il abbia, di fatto, Parte_1
riconosciuto che il lastrico solare fosse nella sua proprietà e/o disponibilità e che su di esso gravasse l'obbligo di custodia.
Né mai è stata posta in dubbio la natura di “lastrico solare”, relativamente alla superficie in questione, tenuto conto che la stessa funge da copertura al garage del e di altri condomini, e che lo P_
stesso, così come i cortili, costituisce parte comune del fino a prova contraria, ai sensi CP_2 dell'art. 1117 c.c.. Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado il non ha in alcun modo Parte_1
negato che la superficie, che fa da copertura al garage del e dalla quale provengono le P_
infiltrazioni, fosse di proprietà del , né ha dedotto che la stessa fungesse, Controparte_2
altresì, da cortile e/o soletta carrabile, utilizzata anche da condomini di altri condomini, circostanza meramente allegata (ma non anche provata) solo nel presente giudizio di appello.
Consegue che devono considerarsi fatti nuovi, in quanto tali inammissibili in appello, le circostanze relative alla natura della superficie in contestazione ed alla titolarità/utilizzabilità della stessa da parte di soggetti terzi (altri condomini), estranei al presente giudizio, sicchè gli stessi non possono essere esaminati al fine di negare la responsabilità del appellante. Controparte_4
Ciò posto, va comunque evidenziato che qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria,
pagina 5 di 8 regolandosi il concorso di tali responsabilità, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., a meno che non risulti la prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri (cfr. Cass. Civ., n. 516 dell'11.01.2022)
In particolare, con riguardo ai danni che una porzione di proprietà esclusiva, compresa in un edificio condominiale, subisca per effetto dell'inadempimento dell'obbligo gravante sul di CP_2
deliberare e di eseguire le necessarie opere di riparazione e di manutenzione, deve riconoscersi al titolare di detta porzione la possibilità di esperire azione risarcitoria contro il medesimo , in CP_2
base all'art. 2051 c.c., e cioè in relazione alla ricollegabilità di tali danni all'inosservanza da parte del medesimo di provvedere, quale custode, ad eliminare le caratteristiche dannose della cosa. CP_2
Peraltro, anche a voler ritenere che la superficie in questione sia qualificabile come “cortile” e/o superficie carrabile, il è tenuto, comunque, a rispondere dei danni da essa derivanti agli Parte_1
immobili di proprietà esclusiva di un singolo condomino, mutando esclusivamente il criterio di ripartizione della spesa, applicandosi l'art. 1125 c.c. in luogo della norma di cui all'art. 1126 c.c. (cfr.
Cass. Civ., n. 23250 del 31.7.2023: In tema di condominio, le spese di riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, facente anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, non vanno ripartite in base ai criteri di cui all'art. 1126 c.c., dovendosi applicare analogicamente l'art. 1125 c.c., che, in virtù del generale principio dettato dall'art. 1123, comma 2, c.c., accolla per intero le spese di manutenzione della parte della struttura complessa, identificantesi con il pavimento del piano superiore, a chi, con l'uso esclusivo della stessa, ne rende necessaria la manutenzione).
Alla stregua di tali argomentazioni, va ribadita la responsabilità del , ai Controparte_2 sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione ai danni subiti da per le infiltrazioni di acqua Controparte_1 derivanti dal solaio/lastrico solare sovrastante, rientrante tra le parti comuni dell'edificio condominiale, conformemente a quanto statuito dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata.
Né il nel presente giudizio di appello, ha sollevato contestazioni in ordine alla Parte_1 motivazione della sentenza che ha ritenuto assolto l'onere probatorio, da parte del danneggiato-odierno appellato, circa l'evento dannoso (esistenza delle infiltrazioni), il danno subìto ed il nesso causale, attraverso la prova per testimoniale espletata e la produzione fotografica e documentale (cfr. dichiarazione asseverativa dell'Ing. ), nonchè in ordine all'ammontare del pregiudizio Per_1
pagina 6 di 8 economico, quantificato nella somma di €2.750,00, corrispondente al costo die lavori eseguiti per il ripristino delle condizioni dell'immobile, giusta fattura rilasciata dalla ditta Eurocostruzioni Group del
9.8.2018.
In conclusione, va rigettato l'appello proposto dal , con conseguente Controparte_2
conferma della sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 1844/2022 del 13.12.2022.
Va disattesa la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato, non apparendo ravvisabili gli elementi previsti dalla disposizione in oggetto.
Al riguardo, la Suprema Corte ha, anche di recente, ribadito che “La responsabilità ex art. 96, comma
3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (cfr. Cass. Civ., n. 19948 del 12.7.2023). Inoltre, la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. Civ., n. 15175 del 30.5.2023).
Nella fattispecie in esame, non si configura una condotta di mala fede e/o colpa grave da parte del appellante, rispetto alla proposizione del gravame avverso la sentenza di prime cure, a Parte_1
prescindere dalla valutazione in termini di infondatezza dei motivi di appello proposti.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 (tabella n.
2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria.
Va infine data attuazione, sussistendone i presupposti oggettivi e temporali, all'art. 13 c. I quater,
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), così come introdotto dall'art 1 c. XVII, legge 228/2012 del 2012, secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la Controparte_2
sentenza n. 1844/2022 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza in data 13.12.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto, conferma la Controparte_2
sentenza n. 1844/2022 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza in data 13.12.2022;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato;
3) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, c. I quater, D.P.R. n. 115/2002
(T.U. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cosenza, 8.5.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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