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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/10/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente rel. est.
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 129/2024 R.G., avente a oggetto: somministrazione,
TRA
nata ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
), ed elettivamente domiciliata in Vittoria, via Principe C.F._1
Umberto n. 155, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Biazzo (c.f.
. C.F._2
- Appellante -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede legale a Milano, in via Giovanni Lorenzini, n. 4, (c.f.
), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Aria. P.IVA_1
- Appellata -
In esito all'udienza di discussione orale del 21 ottobre 2025, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1019/2023, pubblicata il 28 giugno 2023 (resa nel procedimento n.
1439/2018 R.G.), il Tribunale di Ragusa (adito da in sede Parte_1
di opposizione al decreto ingiuntivo n. 203/2018 del 16 gennaio 2018, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di euro Parte_2
10.249,25, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, oltre agli interessi e alle spese del procedimento monitorio) così statuiva:
a. rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n.
203/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa in favore di Parte_2
dichiarandolo immediatamente esecutivo;
b. condannava a pagare, in favore di Parte_1 [...]
(nuova denominazione della parte opposta), le spese del Controparte_1
giudizio.
Con atto di citazione notificato il 26 gennaio 2024, Parte_3
proponeva appello chiedendo, in riforma della sentenza anzidetta, la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 203/2018, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Con comparsa di risposta depositata il 9 maggio 2024, Controparte_1
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la
[...]
conferma della sentenza n. 1019/2023.
Nell'udienza di discussione del 24 settembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza non definitiva n. 1473/2024, pubblicata l'8.10.2024, emessa nel presente giudizio, questa Corte così statuiva:
“rigetta il primo motivo dell'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 1019/2023 del 28 giugno 2023 del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento n. 1439/2018 R.G.);
in accoglimento del secondo motivo dell'appello, e in riforma della predetta sentenza, dichiara estinto per prescrizione quinquennale il credito della società appellata limitatamente ai corrispettivi dei consumi di energia elettrica riferibili al periodo compreso tra la data di inizio della fornitura (1° gennaio 2011) e il 7 febbraio
2013;
revoca il decreto ingiuntivo n. 203/2018 emesso il 16 gennaio 2018 dal Tribunale di
Ragusa;
restituisce, come da separata ordinanza, la causa in istruttoria, ai fini della quantificazione del credito non coperto dalla prescrizione;
rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di giudizio”.
Con ordinanza di pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo ai fini dello svolgimento di una c.t.u. diretta ad “accertare i corrispettivi a conguaglio dei consumi inerenti alla fornitura di energia elettrica per l'utenza intestata a Parte_1
e relativi al periodo compreso tra l'8.2.2013 e il 31.1.2015, con riferimento ai criteri e ai parametri indicati dall' nella fattura n. 1630304257 del 6.9.2016, detraendo (se riportati anche in quest'ultima fattura) i consumi a conguaglio già oggetto delle altre fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto”.
Espletato il detto mezzo istruttorio, all'udienza di discussione orale del 21 ottobre
2025 la causa veniva nuovamente posta in decisione.
Motivi della decisione
In conseguenza delle sopra menzionate statuizioni, rese con la citata sentenza non definitiva n. 1473/2024 di questa Corte, la definizione del presente giudizio di appello richiede la determinazione dell'entità dei corrispettivi dovuti (a conguaglio) dall'appellante per i consumi di energia elettrica relativamente al periodo compreso tra l'8.2.2013 e il 31.1.2015.
Ciò premesso, il C.T.U., rispondendo al quesito posto dal collegio (v. la relazione depositata il 15.9.2025), previo esame della documentazione in atti, ha così concluso:
“1) i corrispettivi a conguaglio, per i consumi inerenti alla fornitura di energia per
l'utenza intestata a , relativi al periodo compreso tra Parte_1
l'8.2.2013 e il 31.1.2015, con riferimento ai criteri e ai parametri indicati dall nella fattura n. 1630304257 del 6.9.2016, corrispondono ad €. 6.756,77;
2) i consumi a conguaglio, già oggetto delle altre fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto (rif. Fatture n. 1511276042, n. 1444282330 e n. 1436822652) risultano essere già stati contabilizzati (in termini di kWh e di spesa) nella fattura n.
1630304257 e, dunque, non devono essere detratti dalla stessa;
3) i corrispettivi riferiti ai consumi a conguaglio (rif. Fatture n.1511276042,
n.1444282330 e n.1436822652), già oggetto delle altre fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, ovvero:
a) Euro 475,53 così come contabilizzati nella Fattura n. 1511276042; b) Euro 184,53 così come contabilizzati nella Fattura n. 1444282330;
c) Euro 337,79 così come contabilizzati nella Fattura n. 1436822652.
sommano un importo complessivo a debito dell'utenza di €. 919,24.”.
La Corte condivide solo in parte l'esito degli accertamenti eseguiti dal C.T.U., atteso che, come rilevato dall'appellante in sede di note difensive conclusionali, la rideterminazione della spesa relativa al consumo di energia elettrica è stata effettuata sulla base di un calcolo “ponderato”, inidoneo a determinare con certezza il quantum debeatur.
Pertanto, al fine di determinare il quantum di cui alla fattura n. 1630304257 del
6.9.2016, appare opportuno dimezzare l'importo complessivo (accertato dal C.T.U. anche per il periodo coperto dalla prescrizione estintiva) del prezzo dell'energia (pari a euro 2.794,86), e ciò stante l'analoga estensione temporale del periodo appunto coperto dalla prescrizione (1.1.2011/7.2.2013) e di quello rimasto scoperto
(8.2.2013/31.1.2015), così ottenendosi la cifra di euro 1.397,43, e a quest'ultima sommare le spese per il trasporto e la gestione del contatore (accertate in euro
3.414,22), nonché le spese per le imposte (accertate in euro 442,21).
All'importo così ottenuto, pari a euro 5.253,86, va applicata l'i.v.a. al 10%, pervenendosi in tal modo alla cifra (relativa al detto periodo compreso tra l'8.2.2013
e il 31.1.2015) di euro 5.779,24.
Passando, poi, alla determinazione dei corrispettivi a conguaglio oggetto delle altre tre fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, il c.t.u. ha accertato che le voci contabilizzate nelle stesse fatture n. 1511276042, n. 1444282330 e n.
1436822652 sono state restituite a credito di nella bolletta Controparte_1
finale n. 1630304257. In particolare, tali importi sono stati riportati con segno negativo e, per tale ragione, non devono essere detratti dalla contabilizzazione, in quanto ancora da pagare.
Più specificamente, i corrispettivi dei consumi di cui alle dette fatture di conguaglio n. 1511276042, n. 1444282330 e n. 1436822652 sono i seguenti:
- euro 396,92 di cui alla fattura n. 1511276042 (stante il parziale pagamento di euro 78,61; v. il doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado da;
Controparte_1
- euro 184,53 di cui alla fattura n. 1444282330;
- euro 337,79 di cui alla fattura n. 1436822652.
In definitiva, all'odierna appellata spetta il pagamento della complessiva somma di euro 6.698,48 quale corrispettivo per i consumi a conguaglio di cui alle fatture n.
1630304257, n. 1511276042, n. 1444282330 e n. 1436822652, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo sino al soddisfo.
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali anche del grado precedente.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la prevalente soccombenza dell'appellante, ma, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., vanno compensate, in ragione di metà, tra le parti, in considerazione della disposta riduzione dell'entità del condannatorio rispetto alla domanda di ingiunzione.
Quanto all'entità delle spese di primo grado, esse vanno confermate nell'importo liquidato dal primo giudice, non essendo stato, tale importo, oggetto di censura. Le spese processuali del presente giudizio di appello vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e del valore
(compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) della controversia, e applicando i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n.
147/2022).
Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto del 22 settembre 2025, vanno definitivamente poste a carico solidale delle parti (da dividersi, nei rapporti interni, in ragione di metà per ciascuna).
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello iscritto al n. 129/2024
R.G., promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1019/2023 del Tribunale di Ragusa, e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
a titolo di corrispettivi a conguaglio per i consumi di energia elettrica, della complessiva somma di euro 6.698,48, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo sino al soddisfo;
conferma la disposta revoca del decreto ingiuntivo n. 203/2018 emesso il 16 gennaio 2018 dal Tribunale di Ragusa;
compensa tra le parti le spese processuali di primo grado in misura di metà, e condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_4
della restante metà di dette spese processuali, che liquida per l'intero in complessivi euro 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%; compensa tra le parti le spese processuali del presente grado di appello in misura di metà, e condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
della restante metà di dette spese processuali, che liquida per Controparte_1
l'intero in complessivi euro 5.809,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.843,00 per fase istruttoria, euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%.
pone le già liquidate spese di C.T.U. definitivamente a carico solidale delle parti (da dividersi, nei rapporti interni, in ragione di metà per ciascuna).
Così deciso in Catania il 28 ottobre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente rel. est.
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 129/2024 R.G., avente a oggetto: somministrazione,
TRA
nata ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
), ed elettivamente domiciliata in Vittoria, via Principe C.F._1
Umberto n. 155, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Biazzo (c.f.
. C.F._2
- Appellante -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede legale a Milano, in via Giovanni Lorenzini, n. 4, (c.f.
), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Aria. P.IVA_1
- Appellata -
In esito all'udienza di discussione orale del 21 ottobre 2025, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1019/2023, pubblicata il 28 giugno 2023 (resa nel procedimento n.
1439/2018 R.G.), il Tribunale di Ragusa (adito da in sede Parte_1
di opposizione al decreto ingiuntivo n. 203/2018 del 16 gennaio 2018, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di euro Parte_2
10.249,25, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, oltre agli interessi e alle spese del procedimento monitorio) così statuiva:
a. rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n.
203/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa in favore di Parte_2
dichiarandolo immediatamente esecutivo;
b. condannava a pagare, in favore di Parte_1 [...]
(nuova denominazione della parte opposta), le spese del Controparte_1
giudizio.
Con atto di citazione notificato il 26 gennaio 2024, Parte_3
proponeva appello chiedendo, in riforma della sentenza anzidetta, la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 203/2018, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Con comparsa di risposta depositata il 9 maggio 2024, Controparte_1
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la
[...]
conferma della sentenza n. 1019/2023.
Nell'udienza di discussione del 24 settembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza non definitiva n. 1473/2024, pubblicata l'8.10.2024, emessa nel presente giudizio, questa Corte così statuiva:
“rigetta il primo motivo dell'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 1019/2023 del 28 giugno 2023 del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento n. 1439/2018 R.G.);
in accoglimento del secondo motivo dell'appello, e in riforma della predetta sentenza, dichiara estinto per prescrizione quinquennale il credito della società appellata limitatamente ai corrispettivi dei consumi di energia elettrica riferibili al periodo compreso tra la data di inizio della fornitura (1° gennaio 2011) e il 7 febbraio
2013;
revoca il decreto ingiuntivo n. 203/2018 emesso il 16 gennaio 2018 dal Tribunale di
Ragusa;
restituisce, come da separata ordinanza, la causa in istruttoria, ai fini della quantificazione del credito non coperto dalla prescrizione;
rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di giudizio”.
Con ordinanza di pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo ai fini dello svolgimento di una c.t.u. diretta ad “accertare i corrispettivi a conguaglio dei consumi inerenti alla fornitura di energia elettrica per l'utenza intestata a Parte_1
e relativi al periodo compreso tra l'8.2.2013 e il 31.1.2015, con riferimento ai criteri e ai parametri indicati dall' nella fattura n. 1630304257 del 6.9.2016, detraendo (se riportati anche in quest'ultima fattura) i consumi a conguaglio già oggetto delle altre fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto”.
Espletato il detto mezzo istruttorio, all'udienza di discussione orale del 21 ottobre
2025 la causa veniva nuovamente posta in decisione.
Motivi della decisione
In conseguenza delle sopra menzionate statuizioni, rese con la citata sentenza non definitiva n. 1473/2024 di questa Corte, la definizione del presente giudizio di appello richiede la determinazione dell'entità dei corrispettivi dovuti (a conguaglio) dall'appellante per i consumi di energia elettrica relativamente al periodo compreso tra l'8.2.2013 e il 31.1.2015.
Ciò premesso, il C.T.U., rispondendo al quesito posto dal collegio (v. la relazione depositata il 15.9.2025), previo esame della documentazione in atti, ha così concluso:
“1) i corrispettivi a conguaglio, per i consumi inerenti alla fornitura di energia per
l'utenza intestata a , relativi al periodo compreso tra Parte_1
l'8.2.2013 e il 31.1.2015, con riferimento ai criteri e ai parametri indicati dall nella fattura n. 1630304257 del 6.9.2016, corrispondono ad €. 6.756,77;
2) i consumi a conguaglio, già oggetto delle altre fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto (rif. Fatture n. 1511276042, n. 1444282330 e n. 1436822652) risultano essere già stati contabilizzati (in termini di kWh e di spesa) nella fattura n.
1630304257 e, dunque, non devono essere detratti dalla stessa;
3) i corrispettivi riferiti ai consumi a conguaglio (rif. Fatture n.1511276042,
n.1444282330 e n.1436822652), già oggetto delle altre fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, ovvero:
a) Euro 475,53 così come contabilizzati nella Fattura n. 1511276042; b) Euro 184,53 così come contabilizzati nella Fattura n. 1444282330;
c) Euro 337,79 così come contabilizzati nella Fattura n. 1436822652.
sommano un importo complessivo a debito dell'utenza di €. 919,24.”.
La Corte condivide solo in parte l'esito degli accertamenti eseguiti dal C.T.U., atteso che, come rilevato dall'appellante in sede di note difensive conclusionali, la rideterminazione della spesa relativa al consumo di energia elettrica è stata effettuata sulla base di un calcolo “ponderato”, inidoneo a determinare con certezza il quantum debeatur.
Pertanto, al fine di determinare il quantum di cui alla fattura n. 1630304257 del
6.9.2016, appare opportuno dimezzare l'importo complessivo (accertato dal C.T.U. anche per il periodo coperto dalla prescrizione estintiva) del prezzo dell'energia (pari a euro 2.794,86), e ciò stante l'analoga estensione temporale del periodo appunto coperto dalla prescrizione (1.1.2011/7.2.2013) e di quello rimasto scoperto
(8.2.2013/31.1.2015), così ottenendosi la cifra di euro 1.397,43, e a quest'ultima sommare le spese per il trasporto e la gestione del contatore (accertate in euro
3.414,22), nonché le spese per le imposte (accertate in euro 442,21).
All'importo così ottenuto, pari a euro 5.253,86, va applicata l'i.v.a. al 10%, pervenendosi in tal modo alla cifra (relativa al detto periodo compreso tra l'8.2.2013
e il 31.1.2015) di euro 5.779,24.
Passando, poi, alla determinazione dei corrispettivi a conguaglio oggetto delle altre tre fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, il c.t.u. ha accertato che le voci contabilizzate nelle stesse fatture n. 1511276042, n. 1444282330 e n.
1436822652 sono state restituite a credito di nella bolletta Controparte_1
finale n. 1630304257. In particolare, tali importi sono stati riportati con segno negativo e, per tale ragione, non devono essere detratti dalla contabilizzazione, in quanto ancora da pagare.
Più specificamente, i corrispettivi dei consumi di cui alle dette fatture di conguaglio n. 1511276042, n. 1444282330 e n. 1436822652 sono i seguenti:
- euro 396,92 di cui alla fattura n. 1511276042 (stante il parziale pagamento di euro 78,61; v. il doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado da;
Controparte_1
- euro 184,53 di cui alla fattura n. 1444282330;
- euro 337,79 di cui alla fattura n. 1436822652.
In definitiva, all'odierna appellata spetta il pagamento della complessiva somma di euro 6.698,48 quale corrispettivo per i consumi a conguaglio di cui alle fatture n.
1630304257, n. 1511276042, n. 1444282330 e n. 1436822652, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo sino al soddisfo.
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali anche del grado precedente.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la prevalente soccombenza dell'appellante, ma, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., vanno compensate, in ragione di metà, tra le parti, in considerazione della disposta riduzione dell'entità del condannatorio rispetto alla domanda di ingiunzione.
Quanto all'entità delle spese di primo grado, esse vanno confermate nell'importo liquidato dal primo giudice, non essendo stato, tale importo, oggetto di censura. Le spese processuali del presente giudizio di appello vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e del valore
(compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) della controversia, e applicando i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n.
147/2022).
Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto del 22 settembre 2025, vanno definitivamente poste a carico solidale delle parti (da dividersi, nei rapporti interni, in ragione di metà per ciascuna).
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello iscritto al n. 129/2024
R.G., promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1019/2023 del Tribunale di Ragusa, e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
a titolo di corrispettivi a conguaglio per i consumi di energia elettrica, della complessiva somma di euro 6.698,48, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo sino al soddisfo;
conferma la disposta revoca del decreto ingiuntivo n. 203/2018 emesso il 16 gennaio 2018 dal Tribunale di Ragusa;
compensa tra le parti le spese processuali di primo grado in misura di metà, e condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_4
della restante metà di dette spese processuali, che liquida per l'intero in complessivi euro 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%; compensa tra le parti le spese processuali del presente grado di appello in misura di metà, e condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
della restante metà di dette spese processuali, che liquida per Controparte_1
l'intero in complessivi euro 5.809,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.843,00 per fase istruttoria, euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%.
pone le già liquidate spese di C.T.U. definitivamente a carico solidale delle parti (da dividersi, nei rapporti interni, in ragione di metà per ciascuna).
Così deciso in Catania il 28 ottobre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro