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Sentenza 12 aprile 2023
Sentenza 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2023, n. 9748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9748 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9748 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 12/04/2023 dirigenziale tutti coloro che erano stati nominati in base alle norme dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale, gli atti da questi sottoscritti erano nulli e assimilabili a quelli privi di sottoscrizione;
tra costoro, prosegue la ricorrente, vi è il dott. Massimo Jervolino, firmatario dell’accertamento n. 82702AB00083/2003 che ha attinto la società contribuente ed è stata oggetto del giudizio definito con la sentenza n. 4522/2013 di questa Corte. 1.2. Aggiunge la ricorrente che soltanto a seguito di accesso agli atti del 9.3.2016, resosi necessario dopo la pronunzia della Corte costituzionale, aveva avuto piena contezza del nominativo 3 di 4 del firmatario dell’avviso di accertamento impugnato e del suo ruolo 2. Con il secondo motivo, che richiama l’art. 395 n. 5 c.p.c., la società rileva che, per gli stessi fatti oggetto del sopra citato accertamento era stato promosso nei confronti del legale rappresentante della società LT RA procedimento penale, definito con archiviazione da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Udine in data 6.4.2010. 2.1. Pertanto, conclude la contribuente, sussiste un conflitto di giudicati tra il provvedimento reso in sede penale e la pronunzia resa da questa Corte. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La sentenza di questa Corte che ha definito il giudizio, la n. 4522 del 2013, è una pronuncia di rigetto del ricorso e non una sentenza con cui la Corte ha deciso la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., cosicché non può trovare applicazione l’art. 391 ter c.p.c. e l'impugnazione per revocazione resta limitata all’ipotesi dell’errore revocatorio di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. come stabilito dall’art. 391 bis c.p.c. E’ stato sottolineato (v. Cass., n. 862 del 2011) che la scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito, emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma di cui al citato art. 391-ter, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost. di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo 4 di 4 mutamento dell'intero sistema processuale vigente (v. anche Cass. n. 21912 del 2015; Cass. n. 31265 del 2018). 3.2. Quanto al secondo motivo, poi, a tacere del fatto che non ricorre alcun conflitto di giudicati, perché il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, non rientrando detto decreto nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p. (Cass. n. 16649 del 2020; Cass. n. 8999 del 2014), l'art. 391 ter c.p.c. non contempla la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c. né sarebbe possibile pervenire, in via interpretativa, ad una differente soluzione (Cass. sez. un. n. 23833 del 2015; Cass. sez. un. n. 17557 del 2013; v. anche Cass. 8630 del 2019). 4. Non vi è da provvedere sulle spese atteso che l’Agenzia non si è difesa con controricorso.
p.q.m.
dichiara il ricorso inammissibile;
nulla sulle spese;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,
tra costoro, prosegue la ricorrente, vi è il dott. Massimo Jervolino, firmatario dell’accertamento n. 82702AB00083/2003 che ha attinto la società contribuente ed è stata oggetto del giudizio definito con la sentenza n. 4522/2013 di questa Corte. 1.2. Aggiunge la ricorrente che soltanto a seguito di accesso agli atti del 9.3.2016, resosi necessario dopo la pronunzia della Corte costituzionale, aveva avuto piena contezza del nominativo 3 di 4 del firmatario dell’avviso di accertamento impugnato e del suo ruolo 2. Con il secondo motivo, che richiama l’art. 395 n. 5 c.p.c., la società rileva che, per gli stessi fatti oggetto del sopra citato accertamento era stato promosso nei confronti del legale rappresentante della società LT RA procedimento penale, definito con archiviazione da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Udine in data 6.4.2010. 2.1. Pertanto, conclude la contribuente, sussiste un conflitto di giudicati tra il provvedimento reso in sede penale e la pronunzia resa da questa Corte. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La sentenza di questa Corte che ha definito il giudizio, la n. 4522 del 2013, è una pronuncia di rigetto del ricorso e non una sentenza con cui la Corte ha deciso la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., cosicché non può trovare applicazione l’art. 391 ter c.p.c. e l'impugnazione per revocazione resta limitata all’ipotesi dell’errore revocatorio di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. come stabilito dall’art. 391 bis c.p.c. E’ stato sottolineato (v. Cass., n. 862 del 2011) che la scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito, emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma di cui al citato art. 391-ter, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost. di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo 4 di 4 mutamento dell'intero sistema processuale vigente (v. anche Cass. n. 21912 del 2015; Cass. n. 31265 del 2018). 3.2. Quanto al secondo motivo, poi, a tacere del fatto che non ricorre alcun conflitto di giudicati, perché il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, non rientrando detto decreto nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p. (Cass. n. 16649 del 2020; Cass. n. 8999 del 2014), l'art. 391 ter c.p.c. non contempla la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c. né sarebbe possibile pervenire, in via interpretativa, ad una differente soluzione (Cass. sez. un. n. 23833 del 2015; Cass. sez. un. n. 17557 del 2013; v. anche Cass. 8630 del 2019). 4. Non vi è da provvedere sulle spese atteso che l’Agenzia non si è difesa con controricorso.
p.q.m.
dichiara il ricorso inammissibile;
nulla sulle spese;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,