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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 3505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3505 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 18926/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 18926/2024, promossa da:
1. nato in [...] il [...]; Controparte_1
2. nato in [...] il [...]; CP_2
3. nato in [...] il [...]; Parte_1
Rappresentati e difesi dall'Avv. Alfiero Costantini anche disgiuntamente dall'Avv. Ana
PA ZE AN
RICORRENTE/I
contro
Controparte_3
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_1
cittadino italiano nato in [...], provincia di Ferrara, il 15 ottobre 1890, il quale emigrava in Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché
i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti, più in particolare, hanno dedotto:
“I. il Sig. (avo dei ricorrenti, cittadini brasiliani per nascita ius Persona_1
soli) nasceva in Italia nel Comune di Codigoro (FE) il 15.10.1890 (all. 1), figlio di
e di II. il Sig. emigrava Persona_2 Persona_3 Persona_1
quindi in Brasile, stabilendovisi definitivamente senza tuttavia acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (all. 2); III. in data 31.07.1920 il Sig. ontraeva matrimonio con la Sig.ra (all. 3); IV. Persona_1 Parte_2
in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 29.06.1921 il Sig. Per_4
all. 4); V. in data 11.01.1955 il Sig. contraeva matrimonio
[...] Persona_4
con la Sig.ra (all. 5); VI. in costanza del predetto matrimonio Parte_3
nascevano: • il 04.09.1958 (all. 6); • il Controparte_1 CP_2
29.10.1966 (all. 7); VII. in data 07.02.2011 il Sig. contraeva Controparte_1
matrimonio con la Sig.ra (all. 8); VIII. in data 01.12.2001 il Persona_5
Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra CP_2 Persona_6
(all. 9); IX. in costanza del predetto matrimonio nasceva il minore
[...] Parte_1
l 03.12.2012 (all. 10)”.
[...]
I ricorrenti hanno presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana al
Consolato Generale d'Italia a San Paolo, come risulta da copia della documentazione allegata, senza ottenere riscontro (doc. 11-14) e senza la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta visti i noti tempi di attesa per i richiedenti superiori ai dieci anni.
Con decreto del 14 febbraio 2025 il Giudice designato fissava udienza, ex art. 127 ter cpc, al 22 aprile 2025 con assegnazione dei termini di legge per la notifica al CP_3
resistente.
Con successivo provvedimento, del 31 marzo 2025, l'udienza veniva differita e sostituita con trattazione scritta al 8 luglio 2025 e, con successivo decreto del 30 giugno
2025 rinviata, sostituita da deposito di note di trattazione scritta, al 25 novembre 2025, ove, codesto Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, si riservava la decisione.
Parte ricorrente ha depositato, in data 29 settembre 2025, note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.
Il resistente non si è costituito, pertanto, stante la regolarità della notifica, è CP_3
dichiarato contumace.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione/ultimazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib.
Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017).
Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita di patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, sentenza n. 743 del
19/1/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possano cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento a alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. 3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2 Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali
l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che alla cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022).
4.
Le domande devono essere accolte.
5.
Attesa la peculiarità della materia e delle questioni trattate sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
-DICHIARA la contumacia del;
Controparte_3
-ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto
-ACCERTA la cittadinanza italiana iure sanguinis di:
1. nato in [...] il [...]; Controparte_1
2. nato in [...] il [...]; CP_2
3. nato in [...] il [...]; Parte_1 -ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_3
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Bologna, lì 10/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 18926/2024, promossa da:
1. nato in [...] il [...]; Controparte_1
2. nato in [...] il [...]; CP_2
3. nato in [...] il [...]; Parte_1
Rappresentati e difesi dall'Avv. Alfiero Costantini anche disgiuntamente dall'Avv. Ana
PA ZE AN
RICORRENTE/I
contro
Controparte_3
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_1
cittadino italiano nato in [...], provincia di Ferrara, il 15 ottobre 1890, il quale emigrava in Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché
i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti, più in particolare, hanno dedotto:
“I. il Sig. (avo dei ricorrenti, cittadini brasiliani per nascita ius Persona_1
soli) nasceva in Italia nel Comune di Codigoro (FE) il 15.10.1890 (all. 1), figlio di
e di II. il Sig. emigrava Persona_2 Persona_3 Persona_1
quindi in Brasile, stabilendovisi definitivamente senza tuttavia acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (all. 2); III. in data 31.07.1920 il Sig. ontraeva matrimonio con la Sig.ra (all. 3); IV. Persona_1 Parte_2
in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 29.06.1921 il Sig. Per_4
all. 4); V. in data 11.01.1955 il Sig. contraeva matrimonio
[...] Persona_4
con la Sig.ra (all. 5); VI. in costanza del predetto matrimonio Parte_3
nascevano: • il 04.09.1958 (all. 6); • il Controparte_1 CP_2
29.10.1966 (all. 7); VII. in data 07.02.2011 il Sig. contraeva Controparte_1
matrimonio con la Sig.ra (all. 8); VIII. in data 01.12.2001 il Persona_5
Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra CP_2 Persona_6
(all. 9); IX. in costanza del predetto matrimonio nasceva il minore
[...] Parte_1
l 03.12.2012 (all. 10)”.
[...]
I ricorrenti hanno presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana al
Consolato Generale d'Italia a San Paolo, come risulta da copia della documentazione allegata, senza ottenere riscontro (doc. 11-14) e senza la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta visti i noti tempi di attesa per i richiedenti superiori ai dieci anni.
Con decreto del 14 febbraio 2025 il Giudice designato fissava udienza, ex art. 127 ter cpc, al 22 aprile 2025 con assegnazione dei termini di legge per la notifica al CP_3
resistente.
Con successivo provvedimento, del 31 marzo 2025, l'udienza veniva differita e sostituita con trattazione scritta al 8 luglio 2025 e, con successivo decreto del 30 giugno
2025 rinviata, sostituita da deposito di note di trattazione scritta, al 25 novembre 2025, ove, codesto Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, si riservava la decisione.
Parte ricorrente ha depositato, in data 29 settembre 2025, note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.
Il resistente non si è costituito, pertanto, stante la regolarità della notifica, è CP_3
dichiarato contumace.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione/ultimazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib.
Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017).
Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita di patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, sentenza n. 743 del
19/1/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possano cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento a alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. 3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2 Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali
l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che alla cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022).
4.
Le domande devono essere accolte.
5.
Attesa la peculiarità della materia e delle questioni trattate sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
-DICHIARA la contumacia del;
Controparte_3
-ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto
-ACCERTA la cittadinanza italiana iure sanguinis di:
1. nato in [...] il [...]; Controparte_1
2. nato in [...] il [...]; CP_2
3. nato in [...] il [...]; Parte_1 -ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_3
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Bologna, lì 10/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore