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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 02/05/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3080/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 3080/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Cormons in via Percoto n. 7
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi, giusta procura agli atti, dall'Avv. Giulia Marangon del Foro di Udine ed elettivamente domiciliati presso l'Indirizzo telematico Email_1 nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni di cui alla separazione:
1 A) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con Per_1 collocamento e residenza anagrafica presso la madre, nell'abitazione che la stessa è in procinto di acquistare. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia ed entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) La signora sposterà la residenza anagrafica assieme alla figlia presso la nuova abitazione che la stessa è in Pt_3 procinto di acquistare, non appena stipulato il contratto di compravendita. Il Signor rimarrà nell'attuale abitazione Pt_2 della famiglia di sua esclusiva proprietà.
C) Vista l'età, la figlia quattordicenne sarà libera di vedere il padre ogni qualvolta lo desideri e potrà pernottare Per_1 presso la sua abitazione compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro e scolastici. otrà decidere autonomamente Per_1 con quale genitore trascorrere le festività e le ferie.
D) L'assegno unico universale erogato dall'Inps sarà riconosciuto per intero alla madre.
E) Il padre corrisponderà alla madre, per la figlia, un assegno mensile pari a complessivi euro 400,00, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario.
F) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, come da protocollo vigente presso il Tribunale di Gorizia.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
H) I coniugi dichiarano di non avere altre pendenze tra di loro, di essere economicamente indipendenti, di aver già provveduto ad ogni altra divisione di beni mobili e/o conti correnti e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
I) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Cormons in data 23/03/2002
(Reg. Atti di Matrimonio, anno 2002, parte I, atto n. 3).
Dall'unione coniugale sono nati figli il 27/09/2000 a Gorizia, maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente, e l 02/02/2010 a Udine. Per_1
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 27/06/2024, hanno chiesto pronuncia cumulativa di separazione e divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Autorizzate le parti a vivere separate giusta ordinanza del 18/07/2024 e pronunciata in data 21/08/2024 la sentenza n. 87/2024 di separazione tra i coniugi, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice relatore
2 giusta ordinanza di parti data, mediante cui è stato assegnato termine per note scritte in sostituzione d'udienza.
Le parti hanno pertanto espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale a seguito della pronuncia, passata in giudicato, sulla separazione ed il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minorenne on sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti Per_1
i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 23/03/2002, in Cormons con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cormons alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cormons (Reg. Atti di Matrimonio, anno
2002, parte I, atto n. 3) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 30/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 3080/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Cormons in via Percoto n. 7
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi, giusta procura agli atti, dall'Avv. Giulia Marangon del Foro di Udine ed elettivamente domiciliati presso l'Indirizzo telematico Email_1 nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni di cui alla separazione:
1 A) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con Per_1 collocamento e residenza anagrafica presso la madre, nell'abitazione che la stessa è in procinto di acquistare. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia ed entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) La signora sposterà la residenza anagrafica assieme alla figlia presso la nuova abitazione che la stessa è in Pt_3 procinto di acquistare, non appena stipulato il contratto di compravendita. Il Signor rimarrà nell'attuale abitazione Pt_2 della famiglia di sua esclusiva proprietà.
C) Vista l'età, la figlia quattordicenne sarà libera di vedere il padre ogni qualvolta lo desideri e potrà pernottare Per_1 presso la sua abitazione compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro e scolastici. otrà decidere autonomamente Per_1 con quale genitore trascorrere le festività e le ferie.
D) L'assegno unico universale erogato dall'Inps sarà riconosciuto per intero alla madre.
E) Il padre corrisponderà alla madre, per la figlia, un assegno mensile pari a complessivi euro 400,00, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario.
F) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, come da protocollo vigente presso il Tribunale di Gorizia.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
H) I coniugi dichiarano di non avere altre pendenze tra di loro, di essere economicamente indipendenti, di aver già provveduto ad ogni altra divisione di beni mobili e/o conti correnti e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
I) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Cormons in data 23/03/2002
(Reg. Atti di Matrimonio, anno 2002, parte I, atto n. 3).
Dall'unione coniugale sono nati figli il 27/09/2000 a Gorizia, maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente, e l 02/02/2010 a Udine. Per_1
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 27/06/2024, hanno chiesto pronuncia cumulativa di separazione e divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Autorizzate le parti a vivere separate giusta ordinanza del 18/07/2024 e pronunciata in data 21/08/2024 la sentenza n. 87/2024 di separazione tra i coniugi, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice relatore
2 giusta ordinanza di parti data, mediante cui è stato assegnato termine per note scritte in sostituzione d'udienza.
Le parti hanno pertanto espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale a seguito della pronuncia, passata in giudicato, sulla separazione ed il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minorenne on sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti Per_1
i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 23/03/2002, in Cormons con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cormons alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cormons (Reg. Atti di Matrimonio, anno
2002, parte I, atto n. 3) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 30/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Dott. Riccardo Merluzzi
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