Ordinanza collegiale 13 ottobre 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00153/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01531/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2024, proposto da
Societa' Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Serenella Galeno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo del 24 aprile 2006, n. 134, del Tribunale di Crotone;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. FE FA.
Premesso che:
- oggetto del presente giudizio di ottemperanza è il decreto ingiuntivo del 24 aprile 2006, n. 134, con il quale il Tribunale di Crotone ha condannato l’A.S.P. di Crotone al pagamento, in favore di Istituto S. Anna s.r.l., della complessiva somma di € 197.500,96, “ oltre gli ulteriori interessi di mora maturandi fino all’integrale soddisfo, nonché il pagamento delle competenze della presente procedura che si liquidano in complessivi Euro 1.958,00 di cui Euro 258,00 per spese, Euro 760,00 per diritto e Euro 940,00 per un orario, oltre il diritto forfettario del 12.50% ed Iva e Cap come per legge e le altre successive occorrende ”;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da attestazione della Cancelleria;
- la ricorrente Banca Sistema S.p.a. ha agito per l’esecuzione del titolo affermando che il credito, in forza di due successive cessioni, sarebbe stato acquistato dalla Beta Sky,e s.r.l., poi denominata Banca Sistema s.p.a. a seguito di variazioni di denominazione sociale;
- con ordinanza n. 1625 del 13 ottobre 2025 è stato ordinato alla ricorrente di dar prova delle variazioni della denominazione sociale;
- in data 10 novembre 2025 la ricorrente ha depositato memoria nella quale ha rappresentato: a) di aver depositato visura storica della società; b) che il credito per cui è causa è in ogni caso confluito in un accordo transattivo concluso con l’A.S.P. di Crotone.
Ritenuto che alla luce dell’accordo transattivo in discorso, sopravvenuto in corso di causa, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ritenuto che le spese possono essere compensate alla luce della nuova regolamentazione dei rapporti credito-debito datisi dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV AL, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
FE FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE FA | IV AL |
IL SEGRETARIO