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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 3852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3852 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13710/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 18.12.2025 Il gop Controparte_1
vista l'assegnazione del fascicolo in data 23.10,2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 29.10.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 10/12/2025;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, nessun deposito da parte delle altre parti IL GIUDICE
dato atto,
decide in conformità emettendo la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Controparte_1 all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13710/2023 promossa da: 1) nato a [...] – ES (Brasil), il 20/12/1975, (C.F. )in Parte_1 C.F._1 proprio ed in nome dei figli minori 2) , nato a [...] - ES (Brasil), il 08/01/2010 (C.F.: Persona_1 152.804.017-14) e 3) , nato a [...] – ES (Brasil) il 09/06/2013 (C.F.: ); Parte_2 C.F._2
4) , nato a [...] - ES (Brasil) il 14/12/1967 (C.F. ); CP_2 C.F._3
5) , nato a [...] - ES (Brasil), il 22/11/1975, (C.F. ) in Parte_3 C.F._4 proprio ed in nome dei figli minori 6) , nato a [...] - ES (Brasil), il 08/12/2010(C.F.: 157.325.407- Persona_2 09) e 7) , nato a [...] – ES (Brasil) il 12/12/2013 (C.F.: ) e Parte_4 C.F._5
8) , nata a [...] – ES (Brasil) il 30/12/2019 (C.F.: ); Parte_5 C.F._6
9) nata a [...] - ES (Brasil), il 26/07/1996 (C.F. ); Parte_6 C.F._7
10) , nata a [...] -ES (Brasil), il 01/09/1955 (C.F. ); 11) Parte_7 C.F._8 [...]
, nata a [...] - ES (Brasil), il 05/07/1975 (C.F. ); Parte_8 C.F._9
12) , nata a [...] -ES (Brasil), il 17/01/1953 (C.F. ); Parte_9 C.F._10
13) , nato a [...] - ES (Brasil) il 29/11/1999 (C.F. ); Parte_10 C.F._11 pagina 1 di 5 14) nata a [...] - ES (Brasil), il 22/01/1977, (C.F. ), in Parte_11 C.F._12 proprio ed in nome della figlia minore 15) , nata a [...] - ES (Brasil), il 06/07/2019 Parte_12 (C.F.: ); C.F._13 16) , nato a [...] - ES (Brasil), il 02/11/1976, (C.F. ) in Parte_13 C.F._14 proprio ed in nome dei figli minori 17) , nata a [...], il Parte_14 06/04/2009 (C.F.: 186.020.167-94) e 18) , nata a [...] il Parte_15 13/03/2018 Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Pizzolon (cod. fisc.: ), con domicilio eletto C.F._15 presso la stessa in Viale Fra' Giocondo n. 1 – 31100 Treviso, RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO EX LEGE CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 23/10/2023 i ricorrenti in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano , cittadino italiano, nato a Persona_3 CC (FE), il 03/05/1858 (doc. n. 1) emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.4). Con decreto del 29/10/2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 18/12/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati 30/10/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_3 giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 10/12/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda è accolta. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
si coniugava con in data 11/08/1892 (doc. 2), con la quale poi Persona_3 Controparte_4 emigrava in Brasile , dalla loro unione nasceva in data 27/06/1893 (doc. n. 5). Persona_4 contraeva matrimonio, il 02/07/1921 con , (doc. n. 6) e dalla loro unione Persona_4 Persona_5 nasceva un figlia chiamata in data 24/01/1931 (doc. n. 7) Per_6 contraeva matrimonio con , in data 24/01/1952 (doc. n. 8), passando a chiamarsi Parte_16 Persona_7
. Persona_8 Dal matrimonio tra questi ultimi, nascevano quattro figli: 1) a Vargem Alta - ES, in data 17/01/1953 (doc. 9), la quale si sposava con , Persona_9 Parte_17 il 07/10/1974 (doc. 10), passando a chiamarsi . Persona_10 Dalla loro unione nascevano due figli : 1a) , in data 05/07/1975 (doc. 11), la quale si sposava con in data Parte_8 Persona_11 13/09/2003 passando a chiamarsi (doc. 12) Parte_8 1b) , nato a [...] – ES, il 02/11/1976 (doc. 13), il quale si sposava con Parte_13 in data 15/08/2008 (doc. 14) e con la quale aveva due figlie: in Controparte_5 Parte_18 data 06/04/2009 (doc. 15) e in data 13/03/2018 (doc. 16), Parte_15
pagina 2 di 5 2) , a Vargem in data 01/09/1955 (doc. 17) che si sposava con in Parte_7 CP_6 Controparte_7 data 01/03/ 1975 (doc. 18), passando a chiamarsi Il cognome di Persona_12 Persona_13 veniva poi modificato in tanto da venire così identificato nell'atto di morte avvenuta in data 01/10/2015 Pt_1 (doc. 19). Dalla loro unione nascevano due figli : 2a) in data 20/12/1975 (doc. 20) che si sposava con a Cariacica Parte_1 Persona_14
– ES, in data 06/05/2006 (doc. 21) e che dalla predetta aveva due figli:
in data 08/02/2010 (doc. 22) e Persona_1
in data 09/06/2013 (doc. 23) Parte_2
2b) seconda figlia di nasceva a Cachoeiro – ES, il Parte_11 Parte_7 Persona_15 22/01/1977 (doc. 24) e convolava a nozze con il Sig. nella città di Viana – ES in data Persona_16 15/04/2016 (doc. 25); dalla loro unione nasceva il 06/07/2019 (doc. 26), Parte_12 3) , nasceva a Vargem Alta – ES, in data 14/12/1967 (doc. 27) e prendeva in sposa CP_2 Persona_17
il 18/09/1995 (doc. 28),
[...] dalla loro unione nascevano due figli:
3.a) , anche lei ricorrente, che nasceva il 26/07/1996 (doc. 29) e si sposava in data Parte_6 13/11/2021 con (doc. 30) 3.b) nato il [...] (doc. 31) Persona_18 Parte_10 4) in data 22/11/1985 a Cachoeiro De Itapemirim - ES (doc. 32) che si sposava con Parte_3 CP_8
in data 06/12/2008 (doc. 33), dalla quale aveva tre figli:
[...]
4.a) in data 08/12/2010 (doc. 34), Persona_2
4.b) il 12/12/2013 (doc. 35) Parte_4
4.c) in data 30/12/2019 (doc. 36) Parte_5
3. Nella specie, va precisato che l'avo italiano è nato prima dell'unificazione del Regno d'Italia; tuttavia gli artt. 4- 15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (cd. Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici proprio dell'odierno status civitatis anche ai cd. regnicoli. Si deve pertanto ritenere che l'avo, pur nato prima della nascita del Regno d'Italia, abbia comunque acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) 4. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di CC, in provincia di Ferrara. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è dichiarata la contumacia di parte resistente. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_3 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto pagina 3 di 5 non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato di Rio de Janeiro, pur avendo tentato più volte di ottenere un appuntamento per avviare il processo per via amministrativa come dagli screen shot effettuati da tutti ricorrenti allegati (doc. 37) né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
5. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. V'è da rilevare, poi, come la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti (peraltro, nel caso di specie, parte resistente è rimasta contumace) mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). B. NEL MERITO
1. I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, Persona_3 senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317)
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). pagina 4 di 5 Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_3
[...]
2. Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata in data [...] di talché appare necessario richiamare l'operatività delle Parte_16 sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. C. SULLE SPESE DI LITE
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_3
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: 1) nato a [...] – ES (Brasil), il 20/12/1975 Parte_1
2) , nato a [...] - ES (Brasil), il 08/01/2010 Persona_1
3) , nato a [...] – ES (Brasil) il 09/06/2013 Parte_2
4) , nato a [...] - ES (Brasil) il 14/12/1967 CP_2
5) , nato a [...] - ES (Brasil), il 22/11/1975, Parte_3
6) , nato a [...] - ES (Brasil), il 08/12/2010 Persona_2
7) , nato a [...] – ES (Brasil) il 12/12/2013 Parte_4
8) , nata a [...] – ES (Brasil) il 30/12/2019 Parte_5
9) nata a [...] - ES (Brasil), il 26/07/1996 Parte_6
10) , nata a [...] -ES (Brasil), il 01/09/1955 Parte_7
11) , nata a [...] - ES (Brasil), il 05/07/1975 Parte_8
12) , nata a [...] -ES (Brasil), il 17/01/1953 Parte_9
13) , nato a [...] - ES (Brasil) il 29/11/1999 Parte_10
14) nata a [...] - ES (Brasil), il 22/01/1977, Parte_11
15) , nata a [...] - ES (Brasil), il 06/07/2019 Parte_12
16) , nato a [...] - ES (Brasil), il 02/11/1976, Parte_13
17) , nata a [...], il [...] Parte_14
18) , nata a [...] il [...] Parte_15 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 19/12/2025
dott. Controparte_1
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TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 18.12.2025 Il gop Controparte_1
vista l'assegnazione del fascicolo in data 23.10,2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 29.10.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 10/12/2025;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, nessun deposito da parte delle altre parti IL GIUDICE
dato atto,
decide in conformità emettendo la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Controparte_1 all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13710/2023 promossa da: 1) nato a [...] – ES (Brasil), il 20/12/1975, (C.F. )in Parte_1 C.F._1 proprio ed in nome dei figli minori 2) , nato a [...] - ES (Brasil), il 08/01/2010 (C.F.: Persona_1 152.804.017-14) e 3) , nato a [...] – ES (Brasil) il 09/06/2013 (C.F.: ); Parte_2 C.F._2
4) , nato a [...] - ES (Brasil) il 14/12/1967 (C.F. ); CP_2 C.F._3
5) , nato a [...] - ES (Brasil), il 22/11/1975, (C.F. ) in Parte_3 C.F._4 proprio ed in nome dei figli minori 6) , nato a [...] - ES (Brasil), il 08/12/2010(C.F.: 157.325.407- Persona_2 09) e 7) , nato a [...] – ES (Brasil) il 12/12/2013 (C.F.: ) e Parte_4 C.F._5
8) , nata a [...] – ES (Brasil) il 30/12/2019 (C.F.: ); Parte_5 C.F._6
9) nata a [...] - ES (Brasil), il 26/07/1996 (C.F. ); Parte_6 C.F._7
10) , nata a [...] -ES (Brasil), il 01/09/1955 (C.F. ); 11) Parte_7 C.F._8 [...]
, nata a [...] - ES (Brasil), il 05/07/1975 (C.F. ); Parte_8 C.F._9
12) , nata a [...] -ES (Brasil), il 17/01/1953 (C.F. ); Parte_9 C.F._10
13) , nato a [...] - ES (Brasil) il 29/11/1999 (C.F. ); Parte_10 C.F._11 pagina 1 di 5 14) nata a [...] - ES (Brasil), il 22/01/1977, (C.F. ), in Parte_11 C.F._12 proprio ed in nome della figlia minore 15) , nata a [...] - ES (Brasil), il 06/07/2019 Parte_12 (C.F.: ); C.F._13 16) , nato a [...] - ES (Brasil), il 02/11/1976, (C.F. ) in Parte_13 C.F._14 proprio ed in nome dei figli minori 17) , nata a [...], il Parte_14 06/04/2009 (C.F.: 186.020.167-94) e 18) , nata a [...] il Parte_15 13/03/2018 Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Pizzolon (cod. fisc.: ), con domicilio eletto C.F._15 presso la stessa in Viale Fra' Giocondo n. 1 – 31100 Treviso, RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO EX LEGE CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 23/10/2023 i ricorrenti in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano , cittadino italiano, nato a Persona_3 CC (FE), il 03/05/1858 (doc. n. 1) emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.4). Con decreto del 29/10/2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 18/12/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati 30/10/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_3 giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 10/12/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda è accolta. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
si coniugava con in data 11/08/1892 (doc. 2), con la quale poi Persona_3 Controparte_4 emigrava in Brasile , dalla loro unione nasceva in data 27/06/1893 (doc. n. 5). Persona_4 contraeva matrimonio, il 02/07/1921 con , (doc. n. 6) e dalla loro unione Persona_4 Persona_5 nasceva un figlia chiamata in data 24/01/1931 (doc. n. 7) Per_6 contraeva matrimonio con , in data 24/01/1952 (doc. n. 8), passando a chiamarsi Parte_16 Persona_7
. Persona_8 Dal matrimonio tra questi ultimi, nascevano quattro figli: 1) a Vargem Alta - ES, in data 17/01/1953 (doc. 9), la quale si sposava con , Persona_9 Parte_17 il 07/10/1974 (doc. 10), passando a chiamarsi . Persona_10 Dalla loro unione nascevano due figli : 1a) , in data 05/07/1975 (doc. 11), la quale si sposava con in data Parte_8 Persona_11 13/09/2003 passando a chiamarsi (doc. 12) Parte_8 1b) , nato a [...] – ES, il 02/11/1976 (doc. 13), il quale si sposava con Parte_13 in data 15/08/2008 (doc. 14) e con la quale aveva due figlie: in Controparte_5 Parte_18 data 06/04/2009 (doc. 15) e in data 13/03/2018 (doc. 16), Parte_15
pagina 2 di 5 2) , a Vargem in data 01/09/1955 (doc. 17) che si sposava con in Parte_7 CP_6 Controparte_7 data 01/03/ 1975 (doc. 18), passando a chiamarsi Il cognome di Persona_12 Persona_13 veniva poi modificato in tanto da venire così identificato nell'atto di morte avvenuta in data 01/10/2015 Pt_1 (doc. 19). Dalla loro unione nascevano due figli : 2a) in data 20/12/1975 (doc. 20) che si sposava con a Cariacica Parte_1 Persona_14
– ES, in data 06/05/2006 (doc. 21) e che dalla predetta aveva due figli:
in data 08/02/2010 (doc. 22) e Persona_1
in data 09/06/2013 (doc. 23) Parte_2
2b) seconda figlia di nasceva a Cachoeiro – ES, il Parte_11 Parte_7 Persona_15 22/01/1977 (doc. 24) e convolava a nozze con il Sig. nella città di Viana – ES in data Persona_16 15/04/2016 (doc. 25); dalla loro unione nasceva il 06/07/2019 (doc. 26), Parte_12 3) , nasceva a Vargem Alta – ES, in data 14/12/1967 (doc. 27) e prendeva in sposa CP_2 Persona_17
il 18/09/1995 (doc. 28),
[...] dalla loro unione nascevano due figli:
3.a) , anche lei ricorrente, che nasceva il 26/07/1996 (doc. 29) e si sposava in data Parte_6 13/11/2021 con (doc. 30) 3.b) nato il [...] (doc. 31) Persona_18 Parte_10 4) in data 22/11/1985 a Cachoeiro De Itapemirim - ES (doc. 32) che si sposava con Parte_3 CP_8
in data 06/12/2008 (doc. 33), dalla quale aveva tre figli:
[...]
4.a) in data 08/12/2010 (doc. 34), Persona_2
4.b) il 12/12/2013 (doc. 35) Parte_4
4.c) in data 30/12/2019 (doc. 36) Parte_5
3. Nella specie, va precisato che l'avo italiano è nato prima dell'unificazione del Regno d'Italia; tuttavia gli artt. 4- 15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (cd. Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici proprio dell'odierno status civitatis anche ai cd. regnicoli. Si deve pertanto ritenere che l'avo, pur nato prima della nascita del Regno d'Italia, abbia comunque acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) 4. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di CC, in provincia di Ferrara. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è dichiarata la contumacia di parte resistente. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_3 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto pagina 3 di 5 non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato di Rio de Janeiro, pur avendo tentato più volte di ottenere un appuntamento per avviare il processo per via amministrativa come dagli screen shot effettuati da tutti ricorrenti allegati (doc. 37) né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
5. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. V'è da rilevare, poi, come la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti (peraltro, nel caso di specie, parte resistente è rimasta contumace) mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01). B. NEL MERITO
1. I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, Persona_3 senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317)
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). pagina 4 di 5 Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_3
[...]
2. Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata in data [...] di talché appare necessario richiamare l'operatività delle Parte_16 sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. C. SULLE SPESE DI LITE
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_3
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: 1) nato a [...] – ES (Brasil), il 20/12/1975 Parte_1
2) , nato a [...] - ES (Brasil), il 08/01/2010 Persona_1
3) , nato a [...] – ES (Brasil) il 09/06/2013 Parte_2
4) , nato a [...] - ES (Brasil) il 14/12/1967 CP_2
5) , nato a [...] - ES (Brasil), il 22/11/1975, Parte_3
6) , nato a [...] - ES (Brasil), il 08/12/2010 Persona_2
7) , nato a [...] – ES (Brasil) il 12/12/2013 Parte_4
8) , nata a [...] – ES (Brasil) il 30/12/2019 Parte_5
9) nata a [...] - ES (Brasil), il 26/07/1996 Parte_6
10) , nata a [...] -ES (Brasil), il 01/09/1955 Parte_7
11) , nata a [...] - ES (Brasil), il 05/07/1975 Parte_8
12) , nata a [...] -ES (Brasil), il 17/01/1953 Parte_9
13) , nato a [...] - ES (Brasil) il 29/11/1999 Parte_10
14) nata a [...] - ES (Brasil), il 22/01/1977, Parte_11
15) , nata a [...] - ES (Brasil), il 06/07/2019 Parte_12
16) , nato a [...] - ES (Brasil), il 02/11/1976, Parte_13
17) , nata a [...], il [...] Parte_14
18) , nata a [...] il [...] Parte_15 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 19/12/2025
dott. Controparte_1
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